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Decreto ingiuntivo
Vedi allegati : \decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano\decreto
ingiuntivo Conegliano_1.pdf e decreto
ingiuntivo Conegliano_2.pdf
Premesso
che:
§
la
Corte di Appello di Venezia ha a suo tempo respinto il ricorso degli Andreon per aver ravvisato un vizio nel ricorso stesso,
quindi senza minimamente entrare nel
merito della causa e quindi senza riformare la sentenza di primo grado
§
l'avv.
Bonotto ha ottenuto dalla Corte Suprema la cassazione
di tale respingimento accreditando che il vizio ravvisato dalla Corte di
Appello fosse solamente formale ed un "involontario refuso"
§
La
Corte di Cassazione ha accolto il ricorso accordando al richiedente Andreon Francesco, la possibilità di ottenere quel processo
di Appello che gli era stato negato
§
la
sentenza della Cassazione si sofferma sul fatto che è ovvio che Andreon abbia firmato per se stesso (quindi nel suo
interesse) e non per la società, non meglio specificata, citata nell'atto; alla
base di questa decisione vi è la riaffermazione di tale "ovvietà" da
parte del Procuratore Aurelio Golia, senza tenere conto, differentemente da
quanto riscontrato dalla Corte di Appello, che evidentemente ha letto gli atti
contenuti nel fascicolo, che i coniugi Andreon quando
si sono espressi senza il filtro dell’avvocato, hanno sempre sostenuto di agire a nome della società Andreon Arredamenti s.r.l, come dimostrato, oltre che da
verbali di causa , anche dalla copiosa corrispondenza da essi stessi prodotta e
spedita a mezzo raccomandata;
Quindi
OVVIO è che:
§
i
nuovi legali (studio Furlan e non più Bonotto)
abbiano preso alla lettera Andreon Francesco di
firmare a nome della società, senza andare a verificare gli antefatti e da qui
è nato l'errore che la Cassazione ha ritenuto formale ma che le circostanze
documentate invece escludono del tutto;
§
che
gli Andreon hanno ribadito più volte, che la parte in causa, soccombente, è la Andreon Arredamenti s.r.l., in quanto ciò corrisponde al
loro vero interesse, come appare dalla allegata relazione sui bilanci della
s.r.l., la quale dimostra come, accanto ad una diminuzione media annuale delle
risorse finanziarie di euro 20.000 circa (per tutti i 17 anni di vita della
ditta), e di conseguenza una disastrosa situazione economico/finanziaria,
pesano anche le incognite legate alla evidente disinvoltura fiscale!.
La
essedi riconosce ed apprezza tutte le enunciazioni contenute nella sentenza
della Corte di Cassazione, cioè
- 1) che la parte in causa è Andreon Francesco e che viceversa la s.r.l. è totalmente estranea alla vicenda
- 2) che la sostanza deve prevalere sulla forma,
- 3) che è ovvio che Andreon Francesco firmi nel suo
interesse (da cui tuttavia deriva, trattandosi di passività e non di attività,che il suo interesse consisteva nello accollare
la causa alla s.r.l..; non è colpa dei componenti della Camera di Consiglio se
il Procuratore Generale Aurelio Golia si è assunto la responsabilità di
accreditare la tesi del ricorrente senza nulla riferire circa i verbali e la
corrispondenza che illustravano come il comportamento costante degli Andreon coincidesse esattamente con la intenzione di
rappresentare la società da lui espressa nel firmare il mandato e che pertanto
non poteva trattarsi di un “mero refuso”.
La
decisione dei Giudici di Conegliano di
concedere, proprio alla Andreon s.r.l. sopra citata, il decreto ingiuntivo e
poi, addirittura, il precetto, senza nemmeno aver sentito l’altra parte è tanto più grave in quanto va contro le
esatte disposizioni dello articolo
393 da essa invocato il quale, al
secondo comma, sancisce che le indicazioni della Cassazione devono essere
seguite anche negli atti successivi!
I succitati punti 1, 2 e
3 sono lapalissiani, non sono suscettibili di interpretazioni diverse e sono
stati tutti e tre violati dai Giudici di Conegliano!
Ad
aggravare ulteriormente le deliberazioni dei giudici di Conegliano vi è la
circostanza che erano al corrente che la
restituzione della cifra versata da Andreon Francesco
alla essedi sas è stata chiesta anche alla Corte di Palmanova, la quale ha invece respinto la istanza di Andreon Francesco (riconoscendolo quindi come la vera parte
in causa) condannandolo alla rifusione
delle spese
Chiedere
due volte la stessa somma, indipendentemente dalla legittimità o meno di
chiederla una sola volta, ha una precisa collocazione, coincidente, sia sul
piano giuridico che su quello del senso comune. Se fossimo in qualsiasi altro
contesto, cioè se non ci fossero dei
magistrati ad avallare la seconda richiesta di restituzione della medesima
somma, sarebbe sufficiente chiamare le forze dell’ordine, per risolvere una
questione del genere!
Va
ricordato che la rappresentazione dei fatti esposta da Bonotto
nel ricorso per Cassazione è opposta in molti punti rispetto alla
rappresentazione dei medesimi fatti che Bonotto ha
portato alla attenzione delle altre sedi giudiziarie (Venezia, Palmanova, Conegliano) e ciò è di una gravità inaudita, che insieme con gli ormai innumerevoli elementi
che emergono dalla lunga vicenda giudiziaria conducono il sottoscritto a
ritenere evidente una strategia di frode giudiziaria portata avanti sino dal
1990.
Va
aggiunto che il ricorso che Bonotto ha fatto in
Cassazione non chiede di cassare una
sentenza di appello (e quindi di merito)
ma soltanto di veder riconosciuto il suo diritto ad ottenere che il
secondo grado di giudizio, di merito, venga svolto. La corte gli ha dato
ragione ed ha cassato la decisione della Corte di Appello di respingere il
ricorso. Le espressioni usate nella sentenza di Cassazione sono ben chiare e
non possono essere passate per qualcosa di diverso. Nemmeno la Cassazione (e
forse neppure Dio) è in grado di cassare ciò che non è avvenuto, vale a dire
una disamina e statuizione nel merito da parte della Corte di Appello che abbia
riformato la sentenza di primo grado, la
quale, di conseguenza, non è stata toccata da alcun organo superiore e rimane valida e passata in giudicato!
Alla
essedi, che pure possiede quelle limitate nozioni di diritto che si
impartiscono nella scuola media, risultano chiare alcune cose:
§
il
nostro ordinamento giuridico prevede due gradi di giudizio (di merito), nei
quali il secondo annulla ed incorpora il primo;
§
esiste
anche un ulteriore grado, definito di legittimità (la Cassazione) che,
chiaramente, se cassa l'appello, annulla l'intero processo in quanto il primo
grado è stato assorbito ed annullato dal giudizio di appello; è evidentemente a
tale situazione, cioè quella canonica, che si riferisce il primo comma
dell’articolo 393, strumentalmente interpretato in maniera estensiva e priva di
ogni logica e fondamento
§
esiste
anche il principio generale del nostro ordinamento (sancito nello articolo 100 c.p.c.) secondo cui
ciascun cittadino ha il diritto di ricorrere al grado di giudizio
superiore ma è escluso che abbia il
dovere di ricorrervi se lo ritiene
contrario al proprio interesse (ovviamente è obbligato soltanto se viene
chiamato in causa per iniziativa della sua controparte).
§
che
non vi sia alcun dovere di iniziativa
di adire alla corte superiore, contro il
proprio interesse, è addirittura ovvio
in un paese europeo!.
Quello
che deve essere chiarito, anzi gridato sin dallo inizio, è che il decreto
ingiuntivo subito è un vero e proprio
sovvertimento del nostro ordinamento giuridico in quanto:
1)
manca
la legittimazione attiva della ricorrente; il fatto che tale carenza di
legittimazione sia evidente dalla semplice lettura della sentenza di
Cassazione, che identifica in Andreon Francesco la
parte in causa (accogliendo del
resto la stessa istanza della ricorrente,
per una volta tanto che ha sostenuto qualcosa di vero!), sentenza che non poteva essere ignorata dal magistrato
che ha preso il provvedimento, in quanto è la base su cui si fonda il
provvedimento stesso, di decreto ingiuntivo;
2) non è stata concessa alcuna possibilità al sottoscritto di
fornire la propria versione, possibilità che andava concessa prima e non dopo,
un provvedimento che "lorda" una posizione immacolata da parte della
essedi e, non solo: specialmente in questo delicato contesto economico, ma
anche per il futuro, le crea gravi danni facendo venir meno la possibilità di
ricorrere al credito e facendole perdere credibilità nei confronti di clienti e
fornitori!! Senza dimenticare, a tal proposito, il danno e la sofferenza
esistenziale nel veder vanificato un comportamento finanziario coerentemente
mantenuto integerrimo per 45 anni di lavoro!
E'
di assoluta evidenza che:
§
la
Andreon era l'unica che poteva (solo teoricamente, in
quanto le mancava un qualsiasi dato a sostegno delle sue tesi strampalate)
avere interesse a fruire della possibilità che le veniva concessa dalla
decisione della Cassazione, se non altro per il fatto che la iniziativa di ricorrere in Cassazione era solamente sua;
§
la
essedi, non aveva alcun interesse invece a tale riguardo, in quanto aveva già
ricevuto piena giustizia dal processo di primo grado; tanto è vero che si è
costituita presso la Cassazione in opposizione alla richiesta avversaria (come
si evince dagli allegati, nel suo contro ricorso in Cassazione la essedi si è
limitata a mettere in guardia la corte sulla circostanza che la ricorrente non
aveva fornito gli elementi e le circostanze di fatto, rilevabili dal fascicolo
giudiziario, che erano necessarie per formulare un giudizio; di conseguenza, il ruolo svolto dal
procuratore appare in tutta la sua importanza nel determinare la decisione in
camera di consiglio, che non poteva ovviamente prescindere dalla circostanze di
fatto che venivano portate alla sua
attenzione da questo procuratore;
§
la questione della IVA, rimasta in attesa di
giudizio presso la Corte di Palmanova, che è la corte
si esecuzione e riguarda una fattispecie
al di fuori del processo di merito, che consiste in tre gradi di giudizio
(primo grado a Treviso, secondo grado a Venezia, terzo grado a Roma è del tutto
esterna alla causa di merito); la tesi
del Bonotto, che la essedi dovesse ricorrere in
appello per evitare l’annullamento del primo grado di giudizio, appare del
tutto sconclusionata anche alla luce del semplice buon senso: su quale
argomento potrebbe essere basato un ricorso in appello della essedi: chiedere
di confermare la sentenza di primo grado, in quanto aveva riconosciuto tutte le
proprie istanze e ragioni?
§
Che
poi il Bonotto abbia introdotto presso il Tribunale
della esecuzione anche tutti gli elementi di merito della causa vera e propria,
chiedendo a tale corte un pronunciamento sul merito già oggetto delle sedi
realmente competenti, è un altro fatto abnorme, che in un paese occidentale
dovrebbe essere specificamente sanzionato!
§
Se
questi allargamenti del merito alle sedi improprie fosse la regola, ciascuno può immaginare le
conseguenze sulla nostra già disastrata situazione della giustizia
§
è
altresì chiarissimo che a tale proposito vanno applicati i principi generali
del nostro ordinamento, regolati su questo punto dall'art. 100, che
esplicitamente escludono che una parte, e cioè la essedi sas,
possa subire delle conseguenze negative
per non aver assunto una iniziativa giudiziaria contraria al proprio interesse!
!
Va
detto, e siamo al colmo, che neppure la controparte, sino al 2005, quando
l'avv. Bonotto ha ripreso le redini della causa,
redini che aveva invece almeno ufficialmente ceduto all'avv. Furlan dopo aver
perso il primo grado, aveva criticato il
giudice di merito, come ha invece fatto il Bonotto
nella causa sollevata a Palmanova e quindi, 5 anni dopo la sentenza di primo grado!; ma
non basta! l’avv. Furlan, nel suo ricorso in appello fatto a nome e per conto
della Andreon,
aveva invece indicato come la
perdita del giudizio di merito (di primo grado ) fosse da imputarsi alla
inefficacia nella azione del suo legale
(che è documentato essere l'avv. Bonotto!) Ma questa non è la ennesima, clamorosa,
dimostrazione dei cambiamenti di rotta di questa controparte.
La strumentalità delle iniziative di Bonotto
è provata proprio dalla circostanza che dopo aver fatto tanto per poter
ottenere il processo di merito di secondo grado, vi ha rinunciato.
E'
stupefacente che questa condotta, capace di intasare senza motivo le nostre
Istituzioni Giudiziarie, non abbia trovato sino ad ora la punizione che merita.
Ritengo
che non occorrano grandi conoscenze giuridiche per comprendere che chiedere
alla Cassazione un pronunciamento su uno specifico punto e pretendere di
utilizzare il positivo accoglimento per annullare un altro punto, del tutto
estraneo al ricorso ed alla sentenza, sia qualcosa che non voglio definire ma
comunque riconoscibile e classificabile a prima vista.
La
pericolosità del provvedimento adottato dalla corte di Conegliano, che fa
seguito ad una vicenda giudiziaria di incredibili proporzioni e durata,
contrassegnata da fatti iniqui (ad
esempio il processo penale che, essendo incluso per iniziativa di Bonotto nel fascicolo presso Palmanova, è strettamente correlato (è una delle poche
cose su cui la essedi concorda), è tale che
Le
iniziative di questa controparte , oltre che contravvenire totalmente
alla sentenza di Cassazione, che non è stata investita del merito della contesa
e che si vuole dolosamente adattare alle
proprie finalità, sono, anche, abbondantemente tardive (di almeno 10 mesi
dopo che i nuovi termini per ricorrere in appello, concessi dalla Suprema
Corte, sono scaduti e, di conseguenza, la sentenza di primo grado è passata in
giudicato)!
Ormai
da tanti anni
Commento specifico
sulla ingiunzione di pagamento e sugli atti presso il Tribunale di Palmanova che lo hanno preceduto
MANCATA RIASSUNZIONE DEL
GIUDIZIO A NORMA DELL'ARTICOLO
vedi pagina 2 del file in allegato : palmanova/bonotto_palmanova_memoria_conclusiva
§
l'articolo
393 c.p.c. si applica alla fattispecie che contempla
due gradi di giudizio ove è pacifico che il secondo grado assorbe il primo e di
conseguenza la cassazione del secondo grado, cioè dell’appello, implica la
estinzione dello intero processo (il primo grado viene annullato dal secondo:
se la Corte Suprema cassa il secondo, è ovvio che non rimane alcun processo
valido);
§
questa
controparte, e con essa il magistrato Libero Mazza, ritiene che la essedi fosse
obbligata a riassumere un appello, dopo essersi costituita in opposizione alla
istanza della controparte alla Cassazione che invece chiedeva di potervi adire!
§
nel nostro caso invece il secondo grado di giudizio
non c'è stato; la corte di appello ha semplicemente rigettato la istanza di
appello, per motivi solo apparentemente di carattere formale, in quanto è documentato che gli Andreon, quando
si esprimevano senza il filtro degli avvocati, avevano cercato di accreditare che la parte in causa
fosse la società e non la ditta individuale e pertanto il Sig. Andreon ha dichiarato di agire in nome della società perchè
così faceva sempre; questo punto deve essere articolato dettagliatamente:
a.
nei
primi anni di causa l' Avv.to essedi, Studio Mognon
ha chiesto l'interpello del titolare (Andreon
Francesco) anche nella speranza di raggiungere un accordo amichevole (vedi allegato : causa_primo_grado/interpello_titolare01); si è presentata invece la solita Braido Vanna, in qualità di vice presidente della s.r.l. (vedi allegato :
causa_primo_grado/presentaz_interpello_braido).
La Suprema Corte ha cassato soltanto
il respingimento della istanza di appello, come si legge molto chiaramente
nella sentenza stessa la parte e le parti che avevano interesse a chiedere lo
svolgimento del secondo grado di giudizio erano legittimate a farlo, NULLA
ALTRO
b.
in
risposta alla lettera raccomandata spedita da essedi il 26/02/05, nella quale,
avendo ricevuto il primo assegno dalla s.r.l., invitava a rispettare quanto già
sancito sia dal giudice di primo grado che nel respingimento del ricorso in
appello, e cioè che il debitore era Andreon Francesco
e la rimessa veniva da essedi considerata come fatta da questo, la s.r.l.
inviava una risposta nella quale ribadiva la sua determinazione di non
rispettare le decisioni della magistratura nel punto che individuavano esclusivamente
Andreon Francesco e non la s.r.l. come parte in caua (vedi allegato : corrispondenza/lett_andreon_300305);
c.
le
rispettive posizioni sono state ribadite da ulteriori lettere raccomandate
scambiate fra le parti; SINTOMATICA E
SIGNIFICATIVA PER COMPROVARE QUANTO EMERGE DAI BILANCI E DA TUTTI GLI ALTRI
ELEMENTI GIA' INDICATI, PER DIMOSTRARE LA PROMISCUITA' FRA I SOCI E LA S.R.L. E LA LORO STRATEGIA VERSO IL FISCO E VERSO I
CREDITORI E' LA SEGUENTE DICHIARAZIONE INVIATA DA BRAIDO VANNA ALLA ESSEDI,
dopo aver ribadito che la parte in causa (nonostante le avverse decisioni della
magistratura) è la Andreon s.r.l.: "a seguito di
detto conferimento la società “conferitaria” subentra
alla ditta individuale in tutti i rapporti passivi ed attivi e LE EVENTUALI DIFFERENZE DOVRANNO ESSERE REGOLATE FRA I
SOCI"; le ultime parole sono la autorevole conferma del rapporto fra i
soci e la società e della prassi di attribuire le poste attive ai soci e le
poste passive alla s.r.l.! Sembra del tutto indifferente la latrice di tale
lettera, la Braido Vanna, alla circostanza che la
separazione fra i soci e la società di capitali deve essere netta, essendo
separato il patrimonio e quindi molto differenti le garanzie per i terzi, e che
esistono delle chiare regole che sanciscono come vanno deliberati ed attuati i
versamenti ed i prelievi, non solo sotto il profilo della legislazione civile
ma anche sotto il profilo fiscale; la affermazione che “le differenze verranno
regolate fra i soci è indicativa di come vengono gestiti i rapporti di denaro
in quel contesto, a conferma delle circostanziate notizie provenienti fa fonte
bancaria;
d.
Il
Bonotto per conto della Andreon,
invece, a seconda della convenienza dichiarava di rappresentare, nella causa di
Palmanova, a volte Andreon
persona fisica, a volte la s.r.l.
e.
nella
pretestuosa esposizione dei fatti fatta dal Bonotto
al Giudice di Treviso nella udienza di opposizione al precetto dell’11/03/2010,
spicca un fantastico discorso sulla rappresentanza sulle società dove si
accredita che con la s.a.s.
(che è una società atipica che coincide perfettamente con il socio
accomandatario, in quanto gli altri soci
sono di capitale, rispondono fino a 3.000 euro in tutto, e non hanno alcun ruolo o responsabilità in essa); N.B. è materia di
studio persino nelle scuole medie che nella sas il
socio accomandatario ha le stesse responsabilità verso i terzi che sono proprie
della ditta individuale; quindi, secondo
il Bonotto,
E’ tanto più falsa e sfacciata la
pretesa di Andreon di aver anticipato 2 rate su
pressione di Dallavalle, in quanto tutti i
rapporti fra le parti sono rigorosamente scritti e documentati e non vi è
alcuna traccia di tale richiesta, tanto meno pressione, da parte di ESSEDI. Ma
l’aspetto tanto intrigante quanto ineccepibile di tale mossa è che dimostra
ulteriormente come sino da quel momento fossero pianificate le iniziative
giudiziarie successive, il che implica anche aver dato per scontato di poter
ottenere, i provvedimenti che cozzano in maniera così plateale contro il buon
senso e contro la legge!
Con la lettera raccomandata del 24
febbraio 2005 la essedi accusa ricevuta dell'assegno ricevuto e, rivolgendosi
ad Andreon Francesco, al suo indirizzo personale, gli
segnala che la lettera di trasmissione dell'assegno è erroneamente su carta
intestata della s.r.l. (in quanto ben due giudicanti hanno sancito che non ha
nulla a che vedere con la causa). Tutto il testo ed in particolare le ultime
due frasi sono indicative dei toni assolutamente pacati e gentili della lettera
essedi. (vedi allegato : corrispondenza/lett_ad_andreon_240205)
Risponde con lettera raccomandata del
30/03/05 la Andreon s.r.l., con la sigla ben nota
della Braido Vanna, alla lettera essedi del 24
febbraio, indirizzata invece ad Andreon Francesco,
proprio perchè era solo questo ultimo il debitore, con frasi che sono alquanto
illuminanti:
e prosegue "pertanto la Andreon Arredamenti S.R.L:
eseguirà il pagamento quale obbligata solidale con la ditta individuale Andreon Francesco. In quel contesto la essedi si è
rallegrata che la s.r.l. si fosse proclamata "obbligata solidale" in
quanto, abituato alle capriole di questa controparte, poteva ben sperare che in
futuro gli Andreon decidessero di conferire nella
s.r.l. qualcuno degli opulenti beni personali, magari proprio quella echo s.r.l. che è emersa solo per un colpo di fortuna ma
che ha un valore di mercato nemmeno paragonabile a quello esposto nei bilanci e
pertanto ha attribuito quelle affermazioni, altrimenti troppo generose, come
dettate unicamente dalla volontà di poter spesare indebitamente quei pagamenti,
e quindi dedurli dai redditi della società, in quanto non poteva farlo come
ditta individuale, cessata da anni (N.B. dai bilanci sembra proprio che abbia
fatto così, cioè abbia dedotto dal suo
reddito, seppure indebitamente, i pagamenti fatti ad essedi; qualora ciò
fosse accertato, stupisce l’ipotesi che il magistrato di Conegliano potrebbe
aver avallato con il suo atto di ingiunzione, emesso a favore della s.r.l.
sulla base di una sentenza di Cassazione, che platealmente invece escludeva
questa ultima dalla causa, una frode fiscale! Tanto più che l’articolo
applicato (il 393) , peraltro molto corto da leggere, è molto chiaro nel prescrivere che le indicazioni della sentenza
devono essere applicate anche negli atti successivi!
A quanto sembra, la s.r.l. ha
azzardato il "colpo di mano", ottenendo quel decreto ingiuntivo, a
distanza di oltre 4 anni dal momento dei versamenti fatti ad essedi proprio con
le modalità funzionali a tale indebita finalità; un tale livello di
preveggenza, di ottenere il provvedimento di cui sopra, nel periodo feriale e
poco prima che il giudice andasse in pensione, sembra porre un inquietante
interrogativo: è per questo che si sono attesi 10 mesi, dopo che erano scaduti
i nuovi termini per fruire della possibilità di ricorrere in Appello?
Tali atti sarebbero meno gravi e sfacciati
se essedi fosse a suo tempo caduta nel tranello e non avesse così
categoricamente rifiutato la arbitraria interposizione della s.r.l.; è chiaro che la s.r.l. è
debitore in solido, avendo di sua iniziativa offerto tale garanzia, ma entra in
campo solo se viene scelta dal suo creditore, e non può certo essere lei ad
imporsi di prepotenza, avendo da offrire unicamente come garanzia la propria
disastrosa situazione economico/finanziaria);invece la essedi ha risposto alle
profferte della s.r.l. rivolgendosi ancora e per la ennesima volta, a mezzo
raccomandate, al suo debitore Andreon Francesco, al
suo indirizzo privato, ribadendo che i
versamenti (che riceveva dalla banca, quindi da un terzo diverso dalla
s.r.l.) li incassava a nome e per conto
di Andreon Francesco, l’unico debitore; più chiaro di
così!!!!
Da notare, inoltre, che con la ultima
frase la Braido Vanna tenta il tutto per tutto:
“inviarci copia di detta fattura + fattura per gli interesse e rimborso spese
escluso art.15 comma1 Dpr 633/72”; se essedi avesse
aderito alla richiesta, cadendo nel
tranello di inviare una fattura alla s.r.l., questa ovviamente potrebbe
reclamare di essere stata escussa o quantomeno che essedi la aveva accettata
come debitrice in luogo di Andreon Francesco,
rendendo meno pretestuosa la sua richiesta di decreto ingiuntivo; per fortuna
essedi non ha derogato di un millimetro dalla linea di condotta che ottemperava
alle decisioni dei giudici!
Con una certa preveggenza, dettata
dalla pluriennale esperienza con questa controparte,
"La preghiamo di saldare il nostro credito in una unica soluzione,
facendo ricorso possibilmente ai suoi risparmi
di vecchia data: anche questa è un
semplice richiesta di cortesia, che poggia unicamente sulla sua sensibilità
e può essere disattesa": questa frase va letta alla luce del fatto che
Successivamente essedi osservò che i
versamenti avevano ripreso regolarmente, nonostante il suo legale, l'avv.
Santarcangelo se ne fosse fortemente meravigliato, in quanto diceva che, al
posto loro, avendo ottenuto la sospensione dal Tribunale di Palmanova,
non avrebbe continuato a pagare, non essendo obbligato!
E' per questo motivo che essedi
attribuì questo comportamento della controparte allo accoglimento da parte di
Francesco, dell'ultima frase contenuta nella raccomandata essedi del 9 aprile
2005 e cioè: "Lei ha il potere e soprattutto il dovere di intervenire per
mettere ordine (anche se tardivamente) nella gestione della S.R.L.)"
e quindi avesse interrotto la illecita interposizione della Braido
Vanna (s.r.l.).
Di conseguenza la essedi a fine luglio
2005 inviò a Francesco, sempre al suo indirizzo privato, una ultima lettera dal
cui tono traspare la gratitudine verso Francesco per onorare l'accordo fra
Avvocati, nonostante non fosse obbligato, non immaginando invece le vere
ragioni che solo ora mostrano la sicumera di ottenere provvedimenti come quelli
emessi dai giudici di Conegliano.
La lettura integrale di questa ultima
lettera è alquanto esplicativa, oggi. Spiega infatti quale fosse la causa che
essedi attribuiva alla insistenza della Braido Vanna
per insistere nello accreditare un ruolo della s.r.l. e cioè: "Mi rendo altresi conto che la sua ditta personale, in quanto ormai
chiusa da anni, non potrà fruire del recupero dell'I.V.A
, ma deve capire che non posso azzardare la minima deroga rispetto a quanto
fissato da ben due pronunciamenti giudiziari, avendo sperimentato una certa
attitudine da parte dell'avv. Bonotto (la faccenda
della mancata legittimazione della essedi sas è
eloquente!)". (vedi allegato : pagamento/racc_essedi_260705)
E' apparentemente illogico che la
s.r.l. abbia volontariamente pagato per poi richiedere indietro le somme,
quando poteva trattenerle per se fino a che un pronunciamento giudiziario non
avesse accolto le sue ragioni. A parte il fatto che non era escussa dal
creditore e pertanto non aveva titolo di pagare in proprio ma solo per conto
del suo “dominus”, che era Andreon Francesco. Occorre
a tal proposito tener presente aspetti che ho già osservato altrove: persone
che per molti decenni hanno potuto operare sul piano fiscale come al
sottoscritto sembra evidente emerga dai bilanci della Andreon
S.R.L. riescono ad accumulare dei patrimoni ingenti,
in qualche caso smisurati: di conseguenza a loro interessa principalmente
stravincere per affermare il loro potere!
Con tutta probabilità l'avv. Furlan è
stato sostituito per non aver accettato di seguire una strategia che avrebbe
comportato disattendere un accordo che egli aveva in buona fede stipulato nello
interesse della sua assistita (accordo della quale questa ha comunque
beneficiato). E questo va riconosciuto a suo onore! Per quanto
La preoccupazione di
Della titolarità
della s.r.l. in quanto terzo:
-
come detto sopra, la essedi ha ribadito più volte a mezzo raccomandate a.r. (dir: corrispondenza) che avrebbe trattenuto quanto
inviato dalla s.r.l. come fatto a nome e per conto di Andreon
Francesco, in ottemperanza alle inequivocabili decisioni della magistratura su
quel punto; quindi, se non gli andava bene, la s.r.l. poteva benissimo evitare
di pagare, visto che era stata preventivamente avvertita e, fra l'altro, non
era soggetta ad alcun provvedimento in quanto il pignoramento era sospeso per
decisione del giudice onorario di Palmanova;
-
la essedi ha ricevuto solamente un assegno di euro 3.000 direttamente dalla Andreon s.r.l., le successive
rimesse le ha ricevute invece dalla banca; sarebbe questa ultima,
eventualmente, il terzo che dovrebbe essere legittimato, secondo le singolari
argomentazioni della controparte, a richiedere la restituzione;
A
Naturalmente
Quanto
emerge dalla cartina di tornasole di cui sopra potrebbe già aver messo in
difficoltà altri soggetti in chissà quanti casi e tornare a mettere a rischio
quella libertà cui la generazione precedente di
-
una
guerra di 5 anni, con un carico di sacrifici immane
-
i
bombardamenti alleati
-
i
lager e le impiccagioni tedesche
-
ci
siamo macchiati a piene mani di atrocità nel corno d’africa ed abbiamo
aggredito alle spalle i “cugini” francesi, ma solo dopo che erano già stati
sopraffatti dai tedeschi
-
gli
stessi premi e privilegi concessi dal dittatore a tanti italiani si sono
risolti contro di loro: sono andati ad esempio in Libia come colonizzatori e,
dopo aver lavorato duramente per lunghi anni in quel paese sono stati cacciati
con solo gli abiti che avevano indosso; la storia si ripete, è noto: oggi noi
veneti, che abbiamo una viabilità fra le più penalizzate siamo torchiati
fiscalmente non solo per sostenere la corruzione e le mafie nostrane, ma
addirittura per costruire le autostrade, là dove nel ventennio avevamo già
costruito (alla fine, gratis) le strade
ed i palazzi;
-
ecc.
ecc. ecc.
Miei
familiari hanno pagato di persona a causa di quella dittatura; mio padre, che
era un carabiniere, è stato internato in germania
solamente per il lavoro che faceva, in quanto i fascisti e le ss non si
fidavano dei carabinieri! Riferisco un episodio di cui pochi sono a conoscenza:
poco prima di rastrellare il ghetto di Roma, proprio per avere le mani libere,
le ss deportarono in un sol colpo circa 8.000 carabinieri che erano inermi, in
quanto consegnati nelle caserme ed avevano dovuto depositare le armi per ordini
superiori! A quanto pare, la stirpe di tale genere di superiori, servi delle
ss, non si è affatto estinta! Anzi, le loro madri, sono sempre incinte! E’
significativo di quale livello siano i rischi per una società quando nelle
stanze dei bottoni si annidano i cortigiani!
Un
mio zio, reduce dalla Russia, in quanto alpino della Julia, è stato prelevato,
insieme a tutti i suoi commilitoni di stanza
Bolzano, e condotto ad Auchswitz.
Non
era affatto scontato che i sacrifici di tale generazione fossero sufficienti a
restituirci quella libertà che avevamo perso plaudendo al dittatore. Per
fortuna c’è stato l’intervento alleato. Non è detto che tali provvidenziali fortune
ci siano sempre.
Che
poi dopo la liberazione anche parecchi delinquenti si fossero trasformati in
liberatori della patria ed avessero compiuto anche loro numerosissimi misfatti,
è vero anche quello e testimonia come, da una parte e dalla altra, il trasformismo
è un male antico, che troppi nel nostro paese non sanno individuare: subito
dopo la guerra molti che poi è risultato fossero di idee opposte, si erano
iscritti al partito comunista, che sembrava sul punto di prevalere; ai giorni
nostri, i più sguaiati cortigiani sono quelli che provengono da aree di
pensiero opposte rispetto a quelle che ora professano! Cambiare idea è normale, ma quando ciò avviene per ottenere ricchezza
e potere, servendo i potenti, è una altra cosa!
Purtroppo
le nuove generazioni non conoscono questi fatti e si lasciano infinocchiare dai
maestri di quella scienza il cui primo geniale artefice era un tizio che
abitava in germania negli anni 30 si chiamava
Goebbels!
L'ACCORDO PER LA
RATEIZZAZIONE DEL CREDITO INTERVENUTO TRA LE PARTI IN DATA 03.02.2005
C’è da sottolineari che i versamenti ricevuti
dalla essedi sasi furono del tutto volontari, in quanto, con la
sospensione del pignoramento ottenuta mediante la falsificazione delo accordo fra avvocati, nessuna azione o pressione poteva essere esercitata da essedi
sugli Andreon,
come è dimostrato dalla circostanza che a tutto oggi, marzo 2010, e quindi dopo
oltre 5 anni, la sospensione è ancora in atto.
Così
recita il Bonotto verso la corte di Palmanova:
"Al
pagamento provvedeva la società Andreon Arredamenti
S.r.l. conferitaria, nelle more del giudizio, della
ditta individuale Andreon Arredamenti."
Tre
organi giudiziari: il giudice di primo grado, la sentenza di rigetto della
istanza di appello, la stessa sentenza della corte di cassazione che viene ora
richiamata a sproposito, univocamente e chiaramente sanciscono che la parte in
causa è la Andreon ditta individuale e non la Andreon S.R.L.!
Questa
controparte, nel sommo dispregio di questo, continua ancora a sostenere l'opposto.
Il colmo è che, nella sua istanza presso la Corte di Cassazione, è lo stesso Bonotto
che, avendo in questo caso l'interesse a far apparire come errore di stampa
la dichiarazione del Sig. Andreon che si era invece
presentato come rappresentante della società, a sostenere che la controparte è la ditta individuale (e quindi non la
s.r.l.) (dopo aver sostenuto in questa causa molte volte, l'opposto!)
Allega,
la controparte, l'atto costitutivo della Società Andreon
Arredamenti: ebbene, Andreon ha conferito la attività
che ha individuato come somma dei singoli beni conferiti e singolarmente
valutati da un perito; non ha conferito evidentemente tutto ciò che possedeva
(come ad esempio i quadri di valore che sono stati pignorati a suo tempo, le
azioni FIAT che all'epoca possedeva, nessun accenno alla controversia con
ESSEDI, non come credito (N.B. nel processo di primo grado la Andreon ha sostenuto di vantare un credito di 10.000.000 di
lire nei confronti di essedi; è evidente che sarebbe incluso nello elenco delle
attività conferite alla S.R.L., se Andreon Francesco non avesse invece deciso di conservarlo
nelle sue attività personali), e nemmeno come debito in relazione alla pretesa
di Essedi (che sarebbe in seguito stato confermato dalla sentenza di primo grado).
Va aggiunto che la Andreon non ha provveduto ad adempiere le formalità che
sarebbero state necessarie per far subentrare nella causa la S.r.l. alla ditta
individuale (formalità citate nella sentenza di rigetto del ricorso in appello
formulata dalla Corte di Appello)
La
controparte ripropone ancora la tesi di aver anticipato due rate! Non vi sono
parole per esprimere la gravità degli stratagemmi cui continua a ricorrere :
§
il
suo legale di quel periodo (dopo 15 anni di causa durante i quali il suo debito
originario si è fortemente svalutato in quanto negli anni 90 la inflazione
correva intorno al 20%) propone la dilazione del pagamento (vedi allegato : pagamento/piano_pagam_proposto); l'avvocato di parte Essedi accetta
la proposta di rientro a condizione che ci sia un pagamento immediato (di euro
2000) e che le rate successive comincino a decorrere dal mese stesso (febbraio
2005) (vedi allegato : corrispondenza/fax_a_furlan030205). E' evidente che l'accordo fra le
parti è quello sancito dalle vicendevoli comunicazioni via fax! Ebbene, questa controparte ha ottenuto la indebita
sospensione del pignoramento dal magistrato di Palmanova,
presentando solamente la rateizzazione da lei proposta e nascondendo (come non fosse mai esistita) la parte in cui la proposta a
veniva accolta con modifiche, ed accettata dal debitore in quanto ha iniziato i
versamenti!
Per
fortuna comportamenti di questo genere sono rari (o quantomeno lo erano in
passato, quando la democrazia, pur con tutti i suoi limiti, era operante,
altrimenti la vita economica e sociale, già penalizzata da una giustizia troppo
lenta, sarebbe ben oltre lo sfascio!
Nessun rapporto è stato mai intrattenuto
dalla essedi sas con la Andreon
s.r.l. e pertanto la vera mancanza di legittimazione attiva da parte di questa
ultima inficia totalmente il provvedimento (decreto ingiuntivo del pensionando
Libero Mazza)..
Ma è lo stesso
Bonotto, nel suo ricorso per Cassazione, a pagina
Il giudice di Appello ha letto gli atti
della causa, dai quali appare chiaro che il riferimento alla società nel
mandato per l'appello non è un mero refuso ma la ennesima conferma di un
comportamento coerente e costante dei coniugi Andreon.
Per questo è stata beneficiato da parole
offensive da Bonotto nella sua istanza presso la
Cassazione e da sberleffi del medesimo tenore, a voce, durante la udienza di Palmanova. Accusare qualcuno di essere capzioso (vedasi lo zingarelli) è
certamente una grave offesa, se poi questa viene rivolta ad un giudice, la cui
imparzialità è o deve essere il bene più prezioso, la gravità aumenta in modo
esponenziale!
La
situazione economica e contabile della s.r.l., espone che, qualora il decreto
ingiuntivo andasse a buon fine, e la s.r.l. incassasse quanto indebitamente
reclamato, nessuna prospettiva di
recupero delle somme vi sarebbe rispetto a successive decisioni giudiziarie di
segno contrario. Nel sottolineare la gravità del provvedimento a carico di
essedi, non occorre commentare quale
sarebbe il livello di gravità se il
Giudice scientemente procedesse con
provvedimenti che impedirebbero poi di essere in concreto annullati da gradi
superiori di giudizio!
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