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Decreto ingiuntivo

 

 

 

 

Vedi allegati : \decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano\decreto ingiuntivo Conegliano_1.pdf  e decreto ingiuntivo Conegliano_2.pdf 

 

Premesso che:

 

§  la Corte di Appello di Venezia ha a suo tempo respinto il ricorso degli Andreon per aver ravvisato un vizio nel ricorso stesso, quindi senza minimamente entrare nel merito della causa e quindi senza riformare la sentenza di primo grado

§  l'avv. Bonotto ha ottenuto dalla Corte Suprema la cassazione di tale respingimento accreditando che il vizio ravvisato dalla Corte di Appello fosse solamente formale ed un "involontario refuso"

§  La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso accordando al richiedente Andreon Francesco, la possibilità di ottenere quel processo di Appello che gli era stato negato

§  la sentenza della Cassazione si sofferma sul fatto che è ovvio che Andreon abbia firmato per se stesso (quindi nel suo interesse) e non per la società, non meglio specificata, citata nell'atto; alla base di questa decisione vi è la riaffermazione di tale "ovvietà" da parte del Procuratore Aurelio Golia, senza tenere conto, differentemente da quanto riscontrato dalla Corte di Appello, che evidentemente ha letto gli atti contenuti nel fascicolo, che i coniugi Andreon quando si sono espressi senza il filtro dell’avvocato, hanno sempre  sostenuto di agire a nome della società Andreon Arredamenti s.r.l, come dimostrato, oltre che da verbali di causa , anche dalla copiosa corrispondenza da essi stessi prodotta e spedita a mezzo raccomandata;

 

Quindi OVVIO è che:

 

§  i nuovi legali (studio Furlan e non più Bonotto) abbiano preso alla lettera Andreon Francesco di firmare a nome della società, senza andare a verificare gli antefatti e da qui è nato l'errore che la Cassazione ha ritenuto formale ma che le circostanze documentate invece escludono del tutto;

§  che gli Andreon hanno ribadito più volte,  che la parte in causa, soccombente, è la Andreon Arredamenti s.r.l., in quanto ciò corrisponde al loro vero interesse, come appare dalla allegata relazione sui bilanci della s.r.l., la quale dimostra come, accanto ad una diminuzione media annuale delle risorse finanziarie di euro 20.000 circa (per tutti i 17 anni di vita della ditta), e di conseguenza una disastrosa situazione economico/finanziaria, pesano anche le incognite legate alla evidente disinvoltura fiscale!.

 

La essedi riconosce ed apprezza tutte le enunciazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione, cioè

            -      1) che la parte in causa è Andreon Francesco e che viceversa la s.r.l. è totalmente estranea alla vicenda

-    2) che la sostanza deve prevalere sulla forma,

-    3) che è ovvio che Andreon Francesco firmi nel suo interesse (da cui tuttavia deriva, trattandosi  di passività e non di attività,che  il suo interesse consisteva nello accollare la causa alla s.r.l..; non è colpa dei componenti della Camera di Consiglio se il Procuratore Generale Aurelio Golia si è assunto la responsabilità di accreditare la tesi del ricorrente senza nulla riferire circa i verbali e la corrispondenza che illustravano come il comportamento costante degli Andreon coincidesse esattamente con la intenzione di rappresentare la società da lui espressa nel firmare il mandato e che pertanto non poteva trattarsi di un “mero refuso”.

La decisione dei Giudici di Conegliano  di concedere, proprio alla Andreon s.r.l. sopra citata, il decreto ingiuntivo e poi, addirittura, il precetto, senza nemmeno aver sentito l’altra parte è tanto più grave in quanto va contro le esatte disposizioni dello articolo 393 da essa invocato il quale, al secondo comma, sancisce che le indicazioni della Cassazione devono essere seguite anche negli atti successivi!

I succitati punti 1, 2 e 3 sono lapalissiani, non sono suscettibili di interpretazioni diverse e sono stati tutti e tre violati dai Giudici di Conegliano!

 

Ad aggravare ulteriormente le deliberazioni dei giudici di Conegliano vi è la circostanza  che erano al corrente che la restituzione della cifra versata da Andreon Francesco alla essedi sas è stata chiesta anche alla Corte di Palmanova, la quale ha invece respinto la istanza di Andreon Francesco (riconoscendolo quindi come la vera parte in causa)  condannandolo alla rifusione delle spese

 

Chiedere due volte la stessa somma, indipendentemente dalla legittimità o meno di chiederla una sola volta, ha una precisa collocazione, coincidente, sia sul piano giuridico che su quello del senso comune. Se fossimo in qualsiasi altro contesto, cioè se non ci fossero dei magistrati ad avallare la seconda richiesta di restituzione della medesima somma, sarebbe sufficiente chiamare le forze dell’ordine, per risolvere una questione del genere!

Va ricordato che la rappresentazione dei fatti esposta da Bonotto nel ricorso per Cassazione è opposta in molti punti rispetto alla rappresentazione dei medesimi fatti che Bonotto ha portato alla attenzione delle altre sedi giudiziarie (Venezia, Palmanova, Conegliano) e ciò è di una gravità inaudita, che insieme con gli ormai innumerevoli elementi che emergono dalla lunga vicenda giudiziaria conducono il sottoscritto a ritenere evidente una strategia di frode giudiziaria portata avanti sino dal 1990.

 

Va aggiunto che il ricorso che Bonotto ha fatto in Cassazione non chiede di cassare una sentenza di appello (e quindi di merito)  ma soltanto di veder riconosciuto il suo diritto ad ottenere che il secondo grado di giudizio, di merito, venga svolto. La corte gli ha dato ragione ed ha cassato la decisione della Corte di Appello di respingere il ricorso. Le espressioni usate nella sentenza di Cassazione sono ben chiare e non possono essere passate per qualcosa di diverso. Nemmeno la Cassazione (e forse neppure Dio) è in grado di cassare ciò che non è avvenuto, vale a dire una disamina e statuizione nel merito da parte della Corte di Appello che abbia riformato la sentenza di primo grado, la quale, di conseguenza, non è stata toccata da alcun organo superiore e  rimane valida e passata in giudicato!

 

Alla essedi, che pure possiede quelle limitate nozioni di diritto che si impartiscono nella scuola media, risultano chiare alcune cose:

 

§  il nostro ordinamento giuridico prevede due gradi di giudizio (di merito), nei quali il secondo annulla ed incorpora il primo;

§  esiste anche un ulteriore grado, definito di legittimità (la Cassazione) che, chiaramente, se cassa l'appello, annulla l'intero processo in quanto il primo grado è stato assorbito ed annullato dal giudizio di appello; è evidentemente a tale situazione, cioè quella canonica, che si riferisce il primo comma dell’articolo 393, strumentalmente interpretato in maniera estensiva e priva di ogni logica e fondamento

§  esiste anche il principio generale del nostro ordinamento (sancito nello articolo 100 c.p.c.) secondo cui  ciascun cittadino ha il diritto di ricorrere al grado di giudizio superiore ma è escluso che abbia il dovere di ricorrervi se lo ritiene contrario al proprio interesse (ovviamente è obbligato soltanto se viene chiamato in causa per iniziativa della sua controparte).

§  che non vi sia alcun dovere di iniziativa di adire alla corte superiore, contro il proprio interesse, è addirittura ovvio in un paese europeo!.

 

Quello che deve essere chiarito, anzi gridato sin dallo inizio, è che il decreto ingiuntivo subito è un vero e proprio sovvertimento del nostro ordinamento giuridico in quanto:

 

1)     manca la legittimazione attiva della ricorrente; il fatto che tale carenza di legittimazione sia evidente dalla semplice lettura della sentenza di Cassazione, che identifica in Andreon Francesco la parte in causa (accogliendo del resto la stessa istanza della ricorrente, per una volta tanto che ha sostenuto qualcosa di vero!), sentenza che non poteva essere ignorata dal magistrato che ha preso il provvedimento, in quanto è la base su cui si fonda il provvedimento stesso, di decreto ingiuntivo;

 

2)     non è stata concessa alcuna possibilità al sottoscritto di fornire la propria versione, possibilità che andava concessa prima e non dopo, un provvedimento che "lorda" una posizione immacolata da parte della essedi e, non solo: specialmente in questo delicato contesto economico, ma anche per il futuro, le crea gravi danni facendo venir meno la possibilità di ricorrere al credito e facendole perdere credibilità nei confronti di clienti e fornitori!! Senza dimenticare, a tal proposito, il danno e la sofferenza esistenziale nel veder vanificato un comportamento finanziario coerentemente mantenuto integerrimo per 45 anni di lavoro!

 

E' di assoluta evidenza che:

 

§  la Andreon era l'unica che poteva (solo teoricamente, in quanto le mancava un qualsiasi dato a sostegno delle sue tesi strampalate) avere interesse a fruire della possibilità che le veniva concessa dalla decisione della Cassazione, se non altro per il fatto che la iniziativa di ricorrere in Cassazione era solamente sua;

§  la essedi, non aveva alcun interesse invece a tale riguardo, in quanto aveva già ricevuto piena giustizia dal processo di primo grado; tanto è vero che si è costituita presso la Cassazione in opposizione alla richiesta avversaria (come si evince dagli allegati, nel suo contro ricorso in Cassazione la essedi si è limitata a mettere in guardia la corte sulla circostanza che la ricorrente non aveva fornito gli elementi e le circostanze di fatto, rilevabili dal fascicolo giudiziario, che erano necessarie per formulare un giudizio; di conseguenza, il ruolo svolto dal procuratore appare in tutta la sua importanza nel determinare la decisione in camera di consiglio, che non poteva ovviamente prescindere dalla circostanze di fatto che venivano  portate alla sua attenzione da questo procuratore;

§   la questione della IVA, rimasta in attesa di giudizio presso la Corte di Palmanova, che è la corte si esecuzione e riguarda una fattispecie al di fuori del processo di merito, che consiste in tre gradi di giudizio (primo grado a Treviso, secondo grado a Venezia, terzo grado a Roma è del tutto esterna alla causa di merito);  la tesi del Bonotto, che la essedi dovesse ricorrere in appello per evitare l’annullamento del primo grado di giudizio, appare del tutto sconclusionata anche alla luce del semplice buon senso: su quale argomento potrebbe essere basato un ricorso in appello della essedi: chiedere di confermare la sentenza di primo grado, in quanto aveva riconosciuto tutte le proprie istanze e ragioni?

§  Che poi il Bonotto abbia introdotto presso il Tribunale della esecuzione anche tutti gli elementi di merito della causa vera e propria, chiedendo a tale corte un pronunciamento sul merito già oggetto delle sedi realmente competenti, è un altro fatto abnorme, che in un paese occidentale dovrebbe essere specificamente sanzionato!

§  Se questi allargamenti del merito alle sedi improprie  fosse la regola, ciascuno può immaginare le conseguenze sulla nostra già disastrata situazione della giustizia

§  è altresì chiarissimo che a tale proposito vanno applicati i principi generali del nostro ordinamento, regolati su questo punto dall'art. 100, che esplicitamente escludono che una parte, e cioè la essedi sas, possa subire delle conseguenze negative per non aver assunto una iniziativa giudiziaria contraria al proprio interesse!

!

Va detto, e siamo al colmo, che neppure la controparte, sino al 2005, quando l'avv. Bonotto ha ripreso le redini della causa, redini che aveva invece almeno ufficialmente ceduto all'avv. Furlan dopo aver perso il  primo grado, aveva criticato il giudice di merito, come ha invece fatto il Bonotto nella causa sollevata a Palmanova e quindi,  5 anni dopo la sentenza di primo grado!; ma non basta! l’avv. Furlan, nel suo ricorso in appello fatto a nome e per conto della Andreon,  aveva invece indicato come la perdita del giudizio di merito (di primo grado ) fosse da imputarsi alla inefficacia nella azione del suo legale  (che è documentato essere  l'avv. Bonotto!) Ma questa non è la ennesima, clamorosa, dimostrazione dei cambiamenti di rotta di questa controparte.

 

La strumentalità delle iniziative di Bonotto è provata proprio dalla circostanza che dopo aver fatto tanto per poter ottenere il processo di merito di secondo grado, vi ha rinunciato.

 

E' stupefacente che questa condotta, capace di intasare senza motivo le nostre Istituzioni Giudiziarie, non abbia trovato sino ad ora la punizione che merita.

 

Ritengo che non occorrano grandi conoscenze giuridiche per comprendere che chiedere alla Cassazione un pronunciamento su uno specifico punto e pretendere di utilizzare il positivo accoglimento per annullare un altro punto, del tutto estraneo al ricorso ed alla sentenza, sia qualcosa che non voglio definire ma comunque riconoscibile e classificabile a prima vista.

 

La pericolosità del provvedimento adottato dalla corte di Conegliano, che fa seguito ad una vicenda giudiziaria di incredibili proporzioni e durata, contrassegnata da fatti  iniqui (ad esempio il processo penale che, essendo incluso per iniziativa di Bonotto nel fascicolo presso Palmanova,  è strettamente correlato (è una delle poche cose su cui la essedi concorda), è tale che  Sandro Dallavalle avverte tutti i rischi per il proprio futuro economico e giudiziario, ma anche psicologico!.

 

Le iniziative di questa controparte , oltre che contravvenire totalmente alla sentenza di Cassazione, che non è stata investita del merito della contesa e che si vuole dolosamente adattare alle proprie finalità, sono, anche, abbondantemente tardive (di almeno 10 mesi dopo che i nuovi termini per ricorrere in appello, concessi dalla Suprema Corte, sono scaduti e, di conseguenza, la sentenza di primo grado è passata in giudicato)!

 

Ormai da tanti anni Sandro Dallavalle subisce una persecuzione tale che si reputa fortunato che sino ad ora, è rimasto incolume almeno fisicamente, pur nella consapevolezza dei pericoli e nella preoccupazione per  future iniziative, non necessariamente limitate al solo ambito giudiziario!

 

 

 


 

Commento specifico sulla ingiunzione di pagamento e sugli atti presso il Tribunale di Palmanova che lo hanno preceduto

 

 

 

 

MANCATA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO A NORMA DELL'ARTICOLO 393 C.P.C.:

 

vedi pagina 2 del file in allegato : palmanova/bonotto_palmanova_memoria_conclusiva

 

§  l'articolo 393 c.p.c. si applica alla fattispecie che contempla due gradi di giudizio ove è pacifico che il secondo grado assorbe il primo e di conseguenza la cassazione del secondo grado, cioè dell’appello, implica la estinzione dello intero processo (il primo grado viene annullato dal secondo: se la Corte Suprema cassa il secondo, è ovvio che non rimane alcun processo valido);

§  questa controparte, e con essa il magistrato Libero Mazza, ritiene che la essedi fosse obbligata a riassumere un appello, dopo essersi costituita in opposizione alla istanza della controparte alla Cassazione che invece chiedeva di potervi adire!

§   nel nostro caso invece il secondo grado di giudizio non c'è stato; la corte di appello ha semplicemente rigettato la istanza di appello, per motivi solo apparentemente di carattere formale, in quanto è  documentato che  gli Andreon, quando si esprimevano senza il filtro degli avvocati, avevano  cercato di accreditare che la parte in causa fosse la società e non la ditta individuale e pertanto il Sig. Andreon ha dichiarato di agire in nome della società perchè così faceva sempre; questo punto deve essere articolato dettagliatamente:

a.     nei primi anni di causa l' Avv.to essedi, Studio Mognon ha chiesto l'interpello del titolare (Andreon Francesco) anche nella speranza di raggiungere un accordo amichevole (vedi allegato : causa_primo_grado/interpello_titolare01); si è presentata invece la solita Braido Vanna, in qualità di vice presidente della s.r.l. (vedi allegato : causa_primo_grado/presentaz_interpello_braido).

La Suprema Corte ha cassato soltanto il respingimento della istanza di appello, come si legge molto chiaramente nella sentenza stessa la parte e le parti che avevano interesse a chiedere lo svolgimento del secondo grado di giudizio erano legittimate a farlo, NULLA ALTRO

b.    in risposta alla lettera raccomandata spedita da essedi il 26/02/05, nella quale, avendo ricevuto il primo assegno dalla s.r.l., invitava a rispettare quanto già sancito sia dal giudice di primo grado che nel respingimento del ricorso in appello, e cioè che il debitore era Andreon Francesco e la rimessa veniva da essedi considerata come fatta da questo, la s.r.l. inviava una risposta nella quale ribadiva la sua determinazione di non rispettare le decisioni della magistratura nel punto che individuavano esclusivamente Andreon Francesco e non la s.r.l. come parte in caua (vedi allegato : corrispondenza/lett_andreon_300305);

c.     le rispettive posizioni sono state ribadite da ulteriori lettere raccomandate scambiate fra le parti; SINTOMATICA E SIGNIFICATIVA PER COMPROVARE QUANTO EMERGE DAI BILANCI E DA TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI GIA' INDICATI, PER DIMOSTRARE LA PROMISCUITA' FRA I SOCI E LA S.R.L. E LA LORO STRATEGIA VERSO IL FISCO E VERSO I CREDITORI E' LA SEGUENTE DICHIARAZIONE INVIATA DA BRAIDO VANNA ALLA ESSEDI, dopo aver ribadito che la parte in causa (nonostante le avverse decisioni della magistratura) è la Andreon s.r.l.: "a seguito di detto conferimento la società “conferitaria” subentra alla ditta individuale in tutti i rapporti passivi ed attivi e LE EVENTUALI DIFFERENZE DOVRANNO ESSERE REGOLATE FRA I SOCI"; le ultime parole sono la autorevole conferma del rapporto fra i soci e la società e della prassi di attribuire le poste attive ai soci e le poste passive alla s.r.l.! Sembra del tutto indifferente la latrice di tale lettera, la Braido Vanna, alla circostanza che la separazione fra i soci e la società di capitali deve essere netta, essendo separato il patrimonio e quindi molto differenti le garanzie per i terzi, e che esistono delle chiare regole che sanciscono come vanno deliberati ed attuati i versamenti ed i prelievi, non solo sotto il profilo della legislazione civile ma anche sotto il profilo fiscale; la affermazione che “le differenze verranno regolate fra i soci è indicativa di come vengono gestiti i rapporti di denaro in quel contesto, a conferma delle circostanziate notizie provenienti fa fonte bancaria;

d.    Il Bonotto per conto della Andreon, invece, a seconda della convenienza dichiarava di rappresentare, nella causa di Palmanova, a volte Andreon persona fisica, a volte la s.r.l.

e.     nella pretestuosa esposizione dei fatti fatta dal Bonotto al Giudice di Treviso nella udienza di opposizione al precetto dell’11/03/2010, spicca un fantastico discorso sulla rappresentanza sulle società dove si accredita che con  la s.a.s. (che è una società atipica che coincide perfettamente con il socio accomandatario, in quanto gli altri soci sono di capitale, rispondono fino a 3.000 euro in tutto, e non hanno alcun ruolo o responsabilità in essa); N.B. è materia di studio persino nelle scuole medie che nella sas il socio accomandatario ha le stesse responsabilità verso i terzi che sono proprie della ditta individuale;  quindi, secondo il Bonotto, Sandro Dallavalle dovrebbe firmare due volte, una per la società ed una per se, quando invece lo stesso legale sostiene che nella società a responsabilità limitata, ove  le responsabilità ed i beni sono ben distinti, i soci possono fare come vogliono, in particolare quanto sopra esposto al punto C), in sfregio al fisco ed ai terzi possibili creditori!  Ma, come già ricordato,  è la stessa Cassazione che sancisce nella sentenza su questa causa che è ovvio che ciascuno firmi nel suo interesse.

 

Sandro Dallavalle, che si scusa nuovamente per la lungaggine e le ripetizioni ma ritiene indispensabile soffermarsi anche sui singoli dettagli, era felice di uscire, pur con le ossa rotte, da questa vicenda giudiziaria iniziata a fine 1989, quando ha saputo che il suo legale, dopo uno scambio di telefonate e fax con l'avv. di controparte, nel mese di gennaio, ha concluso l'accordo di rateizzazione in data 3 febbraio 2005, come da fax allegato (vedi allegato : corrispondenza/fax_a_Furlan030205); quando ricevette il primo versamento di euro 3.000 (con raccomandata del 11 febbraio 2005); gli spettavano in quel mese invece euro 3.500 ma non obiettò in quanto la controparte aveva tempo eventualmente sino alla fine del mese per versare il residuo di 500 euro; solo a posteriori è risultato evidente che il versamento di 3.000 euro al posto di 3.500 era funzionale per sostenere di aver soggiaciuto alla inesistente pretesa di essedi che venissero anticipate le rate di febbraio e marzo, come se invece il fax succitato, che chiudeva l'accordo fra avvocati e rifletteva quindi i veri termini dell’accordo, non esistesse; più manipolazione documentale di così!!!

E’ tanto più falsa e sfacciata la pretesa di Andreon di aver anticipato 2 rate su pressione di Dallavalle, in quanto tutti i rapporti fra le parti sono rigorosamente scritti e documentati e non vi è alcuna traccia di tale richiesta, tanto meno pressione, da parte di ESSEDI. Ma l’aspetto tanto intrigante quanto ineccepibile di tale mossa è che dimostra ulteriormente come sino da quel momento fossero pianificate le iniziative giudiziarie successive, il che implica anche aver dato per scontato di poter ottenere, i provvedimenti che cozzano in maniera così plateale contro il buon senso e contro la legge!

 

Sandro Dallavalle si preoccupò immediatamente della circostanza che la lettera che accompagnava il primo pagamento in esecuzione dell'accordo fra avvocati, fosse stata inviata per conoscenza all'avv. Bonotto e non all'avv. Furlan, che aveva concluso tale accordo (in quanto aveva ben sperimentato certe attitudini del Bonotto), ma mai avrebbe potuto immaginare che sin da quel momento era architettata la manovra che, evitando scientemente di pagare dall'11 febbraio dal 31 maggio, avrebbe indotto la essedi a chiedere il pignoramento su un bene personale del debitore Andreon Francesco (e quindi non della s.r.l.) e provocato tutto il seguito giudiziario.

Con la lettera raccomandata del 24 febbraio 2005 la essedi accusa ricevuta dell'assegno ricevuto e, rivolgendosi ad Andreon Francesco, al suo indirizzo personale, gli segnala che la lettera di trasmissione dell'assegno è erroneamente su carta intestata della s.r.l. (in quanto ben due giudicanti hanno sancito che non ha nulla a che vedere con la causa). Tutto il testo ed in particolare le ultime due frasi sono indicative dei toni assolutamente pacati e gentili della lettera essedi. (vedi allegato : corrispondenza/lett_ad_andreon_240205)

Risponde con lettera raccomandata del 30/03/05 la Andreon s.r.l., con la sigla ben nota della Braido Vanna, alla lettera essedi del 24 febbraio, indirizzata invece ad Andreon Francesco, proprio perchè era solo questo ultimo il debitore, con frasi che sono alquanto illuminanti:

e prosegue "pertanto la Andreon Arredamenti S.R.L: eseguirà il pagamento quale obbligata solidale con la ditta individuale Andreon Francesco. In quel contesto la essedi si è rallegrata che la s.r.l. si fosse proclamata "obbligata solidale" in quanto, abituato alle capriole di questa controparte, poteva ben sperare che in futuro gli Andreon decidessero di conferire nella s.r.l. qualcuno degli opulenti beni personali, magari proprio quella echo s.r.l. che è emersa solo per un colpo di fortuna ma che ha un valore di mercato nemmeno paragonabile a quello esposto nei bilanci e pertanto ha attribuito quelle affermazioni, altrimenti troppo generose, come dettate unicamente dalla volontà di poter spesare indebitamente quei pagamenti, e quindi dedurli dai redditi della società, in quanto non poteva farlo come ditta individuale, cessata da anni (N.B. dai bilanci sembra proprio che abbia fatto così, cioè abbia dedotto dal suo reddito, seppure indebitamente, i pagamenti fatti ad essedi; qualora ciò fosse accertato, stupisce l’ipotesi che il magistrato di Conegliano potrebbe aver avallato con il suo atto di ingiunzione, emesso a favore della s.r.l. sulla base di una sentenza di Cassazione, che platealmente invece escludeva questa ultima dalla causa, una frode fiscale! Tanto più che l’articolo applicato (il 393) , peraltro molto corto da leggere, è molto chiaro nel prescrivere che le indicazioni della sentenza devono essere applicate anche negli atti successivi!

 

A quanto sembra, la s.r.l. ha azzardato il "colpo di mano", ottenendo quel decreto ingiuntivo, a distanza di oltre 4 anni dal momento dei versamenti fatti ad essedi proprio con le modalità funzionali a tale indebita finalità; un tale livello di preveggenza, di ottenere il provvedimento di cui sopra, nel periodo feriale e poco prima che il giudice andasse in pensione, sembra porre un inquietante interrogativo: è per questo che si sono attesi 10 mesi, dopo che erano scaduti i nuovi termini per fruire della possibilità di ricorrere in Appello?

 

Tali atti sarebbero meno gravi e sfacciati se essedi fosse a suo tempo caduta nel tranello e non avesse così categoricamente rifiutato la arbitraria interposizione  della s.r.l.; è chiaro che la s.r.l. è debitore in solido, avendo di sua iniziativa offerto tale garanzia, ma entra in campo solo se viene scelta dal suo creditore, e non può certo essere lei ad imporsi di prepotenza, avendo da offrire unicamente come garanzia la propria disastrosa situazione economico/finanziaria);invece la essedi ha risposto alle profferte della s.r.l. rivolgendosi ancora e per la ennesima volta, a mezzo raccomandate, al suo debitore Andreon Francesco, al suo indirizzo privato, ribadendo che i versamenti (che riceveva dalla banca, quindi da un terzo diverso dalla s.r.l.)  li incassava a nome e per conto di Andreon Francesco, l’unico debitore; più chiaro di così!!!!

 

Da notare, inoltre, che con la ultima frase la Braido Vanna tenta il tutto per tutto: “inviarci copia di detta fattura + fattura per gli interesse e rimborso spese escluso art.15 comma1 Dpr 633/72”; se essedi avesse aderito alla richiesta, cadendo nel tranello di inviare una fattura alla s.r.l., questa ovviamente potrebbe reclamare di essere stata escussa o quantomeno che essedi la aveva accettata come debitrice in luogo di Andreon Francesco, rendendo meno pretestuosa la sua richiesta di decreto ingiuntivo; per fortuna essedi non ha derogato di un millimetro dalla linea di condotta che ottemperava alle decisioni dei giudici!

Con una certa preveggenza, dettata dalla pluriennale esperienza con questa controparte, Sandro Dallavalle  pensò di scrivere per la terza volta ad Andreon Francesco, al suo indirizzo privato, per ribadire (oltre al solito rammarico per ricevere le risposte dalla s.r.l. e cioè da chi era estraneo alla vicenda) che il debito era di Andreon Franscesco e che era comunque lui che "veniva escusso" e non la s.r.l. con cui, era chiarissimo, era diritto di essedi non intrattenere alcun rapporto, forte dei pronunciamenti giudiziari sul punto. In quella occasione la essedi spiegò anche per quali motivi non intendeva intrattenere alcun rapporto con la s.r.l. (oltre, ben si intende, al motivo principale, di seguire esattamente cosa avevano deciso i giudici) e fece riferimento alla grande disinvoltura che ravvisava nei bilanci della s.r.l. ed alla precaria situazione finanziaria; sono oggi particolarmente significativi gli ultimi due capoversi della lettera raccomandata spedita da essedi :

 

"La preghiamo di saldare il nostro credito in una unica soluzione, facendo ricorso possibilmente ai suoi risparmi di vecchia data: anche questa è un semplice richiesta di cortesia, che poggia unicamente sulla sua sensibilità e può essere disattesa": questa frase va letta alla luce del fatto che Sandro Dallavalle aveva ricevuto da parte di persone appartenenti allo entourage della Veneto Banca, che presumibilmente erano e sono in grado di provare la loro affermazione, la informazione confidenziale che le transazioni degli Andreon presso quella banca erano alquanto superiori rispetto alle poste "ufficiali" che potevano trovare riscontri nei bilanci della Andreon s.r.l.; inoltre Sandro Dallavalle aveva notizia di un conto riconducibile agli Andreon presso la Banca Prealpi di Conegliano n. 200900010494-2, nel quale, salvo errore in quanto sono passati degli anni ed il ricordo è un poco sfocato, sembrava confluissero anche degli affitti in nero.

 

Successivamente essedi osservò che i versamenti avevano ripreso regolarmente, nonostante il suo legale, l'avv. Santarcangelo se ne fosse fortemente meravigliato, in quanto diceva che, al posto loro, avendo ottenuto la sospensione dal Tribunale di Palmanova, non avrebbe continuato a pagare, non essendo obbligato!

 

E' per questo motivo che essedi attribuì questo comportamento della controparte allo accoglimento da parte di Francesco, dell'ultima frase contenuta nella raccomandata essedi del 9 aprile 2005 e cioè: "Lei ha il potere e soprattutto il dovere di intervenire per mettere ordine (anche se tardivamente) nella gestione della S.R.L.)" e quindi avesse interrotto la illecita interposizione della Braido Vanna (s.r.l.).

 

Di conseguenza la essedi a fine luglio 2005 inviò a Francesco, sempre al suo indirizzo privato, una ultima lettera dal cui tono traspare la gratitudine verso Francesco per onorare l'accordo fra Avvocati, nonostante non fosse obbligato, non immaginando invece le vere ragioni che solo ora mostrano la sicumera di ottenere provvedimenti come quelli emessi dai giudici di Conegliano.

 

Sandro Dallavalle rimase tuttavia sconcertato dalla circostanza che, non solo rispondeva un altro al posto del destinatario, come era avvenuto per le precedenti lettere, ma che addirittura la missiva era stata respinta e quindi non letta dal destinatario; sono giunti a tanto! (vedi allegato : pagamento/busta_racc_ar_non_ritirata): Sono arrivati al punto di respingere le raccomandate!

 

La lettura integrale di questa ultima lettera è alquanto esplicativa, oggi. Spiega infatti quale fosse la causa che essedi attribuiva alla insistenza della Braido Vanna per insistere nello accreditare un ruolo della s.r.l. e cioè: "Mi rendo altresi conto che la sua ditta personale, in quanto ormai chiusa da anni, non potrà fruire del recupero dell'I.V.A , ma deve capire che non posso azzardare la minima deroga rispetto a quanto fissato da ben due pronunciamenti giudiziari, avendo sperimentato una certa attitudine da parte dell'avv. Bonotto (la faccenda della mancata legittimazione della essedi sas è eloquente!)". (vedi allegato : pagamento/racc_essedi_260705)

 

E' apparentemente illogico che la s.r.l. abbia volontariamente pagato per poi richiedere indietro le somme, quando poteva trattenerle per se fino a che un pronunciamento giudiziario non avesse accolto le sue ragioni. A parte il fatto che non era escussa dal creditore e pertanto non aveva titolo di pagare in proprio ma solo per conto del suo “dominus”, che era Andreon Francesco. Occorre a tal proposito tener presente aspetti che ho già osservato altrove: persone che per molti decenni hanno potuto operare sul piano fiscale come al sottoscritto sembra evidente emerga dai bilanci della Andreon S.R.L. riescono ad accumulare dei patrimoni ingenti, in qualche caso smisurati: di conseguenza a loro interessa principalmente stravincere per affermare il loro potere!

 

Con tutta probabilità l'avv. Furlan è stato sostituito per non aver accettato di seguire una strategia che avrebbe comportato disattendere un accordo che egli aveva in buona fede stipulato nello interesse della sua assistita (accordo della quale questa ha comunque beneficiato). E questo va riconosciuto a suo onore! Per quanto Sandro Dallavalle lo abbia sempre ritenuto “alquanto combattivo” non sembra disposto invece ad oltrepassare le soglie della legalità e della deontologia professionale!

 

 La preoccupazione di Sandro Dallavalle per il decreto ingiuntivo è amplificata dalla intima convinzione nata dalla esperienza di come si è svolta la intera vicenda, di cui ciascuno che legga il resoconto della presente può valutare liberamente la attendibilità,  di come non vi siano limiti alla capacità di questa controparte di ottenere provvedimenti giudiziari irrituali!

 

Della titolarità della s.r.l. in quanto terzo:

 

- come detto sopra, la essedi ha ribadito più volte a mezzo raccomandate a.r. (dir: corrispondenza) che avrebbe trattenuto quanto inviato dalla s.r.l. come fatto a nome e per conto di Andreon Francesco, in ottemperanza alle inequivocabili decisioni della magistratura su quel punto; quindi, se non gli andava bene, la s.r.l. poteva benissimo evitare di pagare, visto che era stata preventivamente avvertita e, fra l'altro, non era soggetta ad alcun provvedimento in quanto il pignoramento era sospeso per decisione del giudice onorario di Palmanova;

 

- la essedi ha ricevuto solamente un assegno di euro 3.000 direttamente dalla Andreon s.r.l., le successive rimesse le ha ricevute invece dalla banca; sarebbe questa ultima, eventualmente, il terzo che dovrebbe essere legittimato, secondo le singolari argomentazioni della controparte, a richiedere la restituzione;

 

 

A Sandro Dallavalle, che pure ha sempre rispettato e continua a rispettare le decisioni della magistratura (mentre la controparte con insistenza sembra tentare di sovvertirle, come risulta da moltissimi episodi della lunga vicenda) è tuttavia alquanto provato dallo stress di temere, da almeno un decennio a questa parte,  certi provvedimenti.

 

 Naturalmente Sandro Dallavalle è consapevole di non avere alcuna voce in capitolo su tale argomento ma si affida alla libera interpretazione, da parte del lettore, dei fatti come emergono dalla disamina dei fascicoli processuali, compito che sarebbe immane, data la vastità della pratica che viene alimentata sistematicamente dalla controparte Andreon/Bonotto  ricorrendo strumentalmente a nuove iniziative presso corti diverse alle quali ripropone versioni differenti degli stessi fatti, se non avesse fatto lo sforzo di agevolare la lettura corredando le descrizioni con i riferimenti agli spezzoni dei documenti utili a verificare e documentare la fedeltà ed attinenza dei fatti.

 

Quanto emerge dalla cartina di tornasole di cui sopra potrebbe già aver messo in difficoltà altri soggetti in chissà quanti casi e tornare a mettere a rischio quella libertà cui la generazione precedente di Sandro Dallavalle (classe 1943) ha in un primo tempo rinunciato, dopo che ha prevalentemente (e cioè a maggioranza) favorito l’ascesa del dittatore; come è noto, ha poi pagato prezzi altissimi in termini di:

-       una guerra di 5 anni, con un carico di sacrifici immane

-       i bombardamenti alleati

-       i lager e  le impiccagioni  tedesche

-       ci siamo macchiati a piene mani di atrocità nel corno d’africa ed abbiamo aggredito alle spalle i “cugini” francesi, ma solo dopo che erano già stati sopraffatti dai tedeschi

-       gli stessi premi e privilegi concessi dal dittatore a tanti italiani si sono risolti contro di loro: sono andati ad esempio in Libia come colonizzatori e, dopo aver lavorato duramente per lunghi anni in quel paese sono stati cacciati con solo gli abiti che avevano indosso; la storia si ripete, è noto: oggi noi veneti, che abbiamo una viabilità fra le più penalizzate siamo torchiati fiscalmente non solo per sostenere la corruzione e le mafie nostrane, ma addirittura per costruire le autostrade, là dove nel ventennio avevamo già costruito (alla fine, gratis)  le strade ed i palazzi;

-       ecc. ecc. ecc.

Miei familiari hanno pagato di persona a causa di quella dittatura; mio padre, che era un carabiniere, è stato internato in germania solamente per il lavoro che faceva, in quanto i fascisti e le ss non si fidavano dei carabinieri! Riferisco un episodio di cui pochi sono a conoscenza: poco prima di rastrellare il ghetto di Roma, proprio per avere le mani libere, le ss deportarono in un sol colpo circa 8.000 carabinieri che erano inermi, in quanto consegnati nelle caserme ed avevano dovuto depositare le armi per ordini superiori! A quanto pare, la stirpe di tale genere di superiori, servi delle ss,  non si è affatto estinta!  Anzi, le loro madri, sono sempre incinte! E’ significativo di quale livello siano i rischi per una società quando nelle stanze dei bottoni si annidano i cortigiani!

Un mio zio, reduce dalla Russia, in quanto alpino della Julia, è stato prelevato, insieme a tutti i suoi commilitoni di stanza  Bolzano, e condotto ad Auchswitz.

Non era affatto scontato che i sacrifici di tale generazione fossero sufficienti a restituirci quella libertà che avevamo perso plaudendo al dittatore. Per fortuna c’è stato l’intervento alleato. Non è detto che tali provvidenziali fortune ci siano sempre.

 

Che poi dopo la liberazione anche parecchi delinquenti si fossero trasformati in liberatori della patria ed avessero compiuto anche loro numerosissimi misfatti, è vero anche quello e testimonia come, da una parte e dalla altra, il trasformismo è un male antico, che troppi nel nostro paese non sanno individuare: subito dopo la guerra molti che poi è risultato fossero di idee opposte, si erano iscritti al partito comunista, che sembrava sul punto di prevalere; ai giorni nostri, i più sguaiati cortigiani sono quelli che provengono da aree di pensiero opposte rispetto a quelle che ora professano!  Cambiare idea è normale,  ma quando ciò avviene per ottenere ricchezza e potere, servendo i potenti, è una altra cosa!

 

Purtroppo le nuove generazioni non conoscono questi fatti e si lasciano infinocchiare dai maestri di quella scienza il cui primo geniale artefice era un tizio che abitava in germania negli anni 30 si chiamava Goebbels!

 

L'ACCORDO PER LA RATEIZZAZIONE DEL CREDITO INTERVENUTO TRA LE PARTI IN DATA 03.02.2005

 

C’è  da sottolineari che i versamenti ricevuti dalla essedi sasi furono del tutto volontari, in quanto, con la  sospensione del pignoramento ottenuta mediante la falsificazione delo accordo fra avvocati, nessuna azione o pressione poteva essere esercitata da essedi sugli  Andreon, come è dimostrato dalla circostanza che a tutto oggi, marzo 2010, e quindi dopo oltre 5 anni, la sospensione è ancora in atto.

 

Così recita il Bonotto verso la corte di Palmanova: 

"Al pagamento provvedeva la società Andreon Arredamenti S.r.l. conferitaria, nelle more del giudizio, della ditta individuale Andreon Arredamenti."

 

Tre organi giudiziari: il giudice di primo grado, la sentenza di rigetto della istanza di appello, la stessa sentenza della corte di cassazione che viene ora richiamata a sproposito, univocamente e chiaramente sanciscono che la parte in causa è la Andreon ditta individuale e non la Andreon S.R.L.!

 

Questa controparte, nel sommo dispregio di questo, continua ancora a sostenere l'opposto. Il colmo è che, nella sua istanza presso la Corte di Cassazione, è lo stesso Bonotto che, avendo in questo caso l'interesse a far apparire come errore di stampa la dichiarazione del Sig. Andreon che si era invece presentato come rappresentante della società, a sostenere che la controparte è la ditta individuale (e quindi non la s.r.l.) (dopo aver sostenuto in questa causa molte volte, l'opposto!)

 

Allega, la controparte, l'atto costitutivo della Società Andreon Arredamenti: ebbene, Andreon ha conferito la attività che ha individuato come somma dei singoli beni conferiti e singolarmente valutati da un perito; non ha conferito evidentemente tutto ciò che possedeva (come ad esempio i quadri di valore che sono stati pignorati a suo tempo, le azioni FIAT che all'epoca possedeva, nessun accenno alla controversia con ESSEDI, non come credito (N.B. nel processo di primo grado la Andreon ha sostenuto di vantare un credito di 10.000.000 di lire nei confronti di essedi; è evidente che sarebbe incluso nello elenco delle attività conferite alla S.R.L., se Andreon Francesco non avesse invece deciso di conservarlo nelle sue attività personali), e nemmeno come debito in relazione alla pretesa di Essedi (che sarebbe in seguito stato confermato dalla sentenza di primo grado).

Va aggiunto che la Andreon non ha provveduto ad adempiere le formalità che sarebbero state necessarie per far subentrare nella causa la S.r.l. alla ditta individuale (formalità citate nella sentenza di rigetto del ricorso in appello formulata dalla Corte di Appello)

  

La controparte ripropone ancora la tesi di aver anticipato due rate! Non vi sono parole per esprimere la gravità degli stratagemmi cui continua a ricorrere :

  

§  il suo legale di quel periodo (dopo 15 anni di causa durante i quali il suo debito originario si è fortemente svalutato in quanto negli anni 90 la inflazione correva intorno al 20%) propone la dilazione del pagamento (vedi allegato : pagamento/piano_pagam_proposto); l'avvocato di parte Essedi accetta la proposta di rientro a condizione che ci sia un pagamento immediato (di euro 2000) e che le rate successive comincino a decorrere dal mese stesso (febbraio 2005) (vedi allegato : corrispondenza/fax_a_furlan030205). E' evidente che l'accordo fra le parti è quello sancito dalle vicendevoli comunicazioni via fax! Ebbene, questa controparte ha ottenuto la indebita sospensione del pignoramento dal magistrato di Palmanova, presentando solamente la rateizzazione da lei proposta e nascondendo (come non fosse mai esistita) la parte in cui la proposta a veniva accolta con modifiche, ed accettata dal debitore in quanto ha iniziato i versamenti!

 

Sandro Dallavalle, avendo partecipato personalmente alla successiva udienza presso Palmanova, si è reso conto che il Giudice onorario Federica Zambon aveva forse agito in buona fede, in quanto convinto dal Bonotto, mediante lazzi sul Giudice di Appello e la falsificazione della documentazione relativa all’accordo fra Avvocati, che la azione di Essedi fosse vessatoria. Si può ben intuire come fosse difficile per un giudicante immaginare che questa controparte avesse la "disinvoltura" da arrivare persino a falsificare un accordo scritto.

  

Per fortuna comportamenti di questo genere sono rari (o quantomeno lo erano in passato, quando la democrazia, pur con tutti i suoi limiti, era operante, altrimenti la vita economica e sociale, già penalizzata da una giustizia troppo lenta, sarebbe ben oltre lo sfascio!

       

   Nessun rapporto è stato mai intrattenuto dalla essedi sas con la Andreon s.r.l. e pertanto la vera mancanza di legittimazione attiva da parte di questa ultima inficia totalmente il provvedimento (decreto ingiuntivo del pensionando Libero Mazza)..

  

   Ma è lo stesso Bonotto, nel suo ricorso per Cassazione, a pagina 9, a scrivere a proposito della Andreon: "alla s.r.l. nel frattempo costituita e succeduta alla ditta individuale, ma sempre rimasta estranea al rapporto processuale, tanto nel primo che nel secondo grado di giudizio, come peraltro correttamente rilevato dal Giudice".  La sentenza di Cassazione ha ripreso l’argomento definendo la s.r.l., unicamente e semplicemente, del tutto estranea alla vicenda!

  

   Sandro Dallavalle ha saputo da fonti attendibili che gli Andreon possiedono un cospicuo patrimonio, accuratamente celato, come dimostra, anche, la abissale differenza fra il valore contabile della ECHO s.r.l. (il bene che non risultava dalle visure ma che per un evento provvidenziale è emerso nonostante gli sforzi per celarlo) ed il valore di mercato dei beni appartenenti a detta società.

  

     Il giudice di Appello ha letto gli atti della causa, dai quali appare chiaro che il riferimento alla società nel mandato per l'appello non è un mero refuso ma la ennesima conferma di un comportamento coerente e costante dei coniugi Andreon.

  

   Per questo è stata beneficiato da parole offensive da Bonotto nella sua istanza presso la Cassazione e da sberleffi del medesimo tenore, a voce, durante la udienza di Palmanova. Accusare qualcuno di essere capzioso (vedasi lo zingarelli)  è certamente una grave offesa, se poi questa viene rivolta ad un giudice, la cui imparzialità è o deve essere il bene più prezioso, la gravità aumenta in modo esponenziale!

 

La situazione economica e contabile della s.r.l., espone che, qualora il decreto ingiuntivo andasse a buon fine, e la s.r.l. incassasse quanto indebitamente reclamato, nessuna prospettiva di recupero delle somme vi sarebbe rispetto a successive decisioni giudiziarie di segno contrario. Nel sottolineare la gravità del provvedimento a carico di essedi,  non occorre commentare quale sarebbe il livello di gravità se il Giudice  scientemente procedesse con provvedimenti che impedirebbero poi di essere in concreto annullati da gradi superiori di giudizio!

 

 

 

 

 

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