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ESPOSTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL 25 GIUGNO 2010

 

 

 

 

 

 

Spett

Ordine degli Avvocati

c/o Tribunale di Treviso

31100 TREVISO

 

Montebelluna 25/06/2010

 

Oggetto: terzo esposto

 

Mi riferisco allo esposto presentato il 23 novembre 2000 ed a tutto oggi rimasto inevaso (nonostante la Vs. S.ra Piccin, interpellata per telefono a distanza di alcuni mesi, mi avesse dato ampia assicurazione che, anche in caso di archiviazione, fornite sempre una risposta scritta).

 

Ripeto in calce il contenuto di quello esposto, che pertanto diventa parte integrante anche del presente.

 

In quella occasione, mi ero rivolto con fiducia a Codesto Ordine, scongiurandolo di intervenire in quanto i numerosi e gravissimi episodi che si erano già verificati erano un inequivocabile segnale di  quanto è accaduto in seguito. I fatti successivi dimostrano che l’avv. Giovanni Bonotto, nella (a mio avviso ) consapevolezza della benevolenza da parte di Codesto Ordine, ha continuato la sua persecuzione violando (a mio avviso) sia le leggi che le norme deontologiche.

 

In quella occasione mi ero limitato a segnalare che era stata ripetutamente violata l’etica che qualsiasi cittadino deve osservare. Oggi mi sono premurato di leggere il codice deontologico forense, al fine di segnalare in maniera precisa le singole norme violate, già all’epoca del succitato esposto e, con straordinaria costanza, in tutti gli anni successivi..

 

Il quella occasione avevo fatto affidamento su un minimo di senso civico ed ho atteso con infinita pazienza una risposta, anche quando ero costretto a registrare il perpetuarsi delle prevaricazioni a mio carico. In questi dieci anni la conoscenza collettiva è aumentata: ora è risaputo che le “cricche” si annidano ovunque!

 

Non intendo più mendicare una risposta e  nemmeno una tutela. La gravità di quanto ho denunciato nel 2000 era evidente e di conseguenza Vi siete a mio parere implicitamente assunti la corresponsabilità di quanto mi è successo successivamente; pertanto la presente vuole rappresentare una  forte doglianza, non solo verso il Vostro tutelato, avv. Giovanni Bonotto ma anche verso Codesto Ordine!

 

Dato che le irrefrenabili, multiple iniziative, giudiziarie e non solo, intraprese dal Vostro tutelato, hanno reso alquanto vasta e complessa la ultraventennale persecuzione, al fine di semplificare il compito di riscontrare quanto denunciato nella presente con i documenti originali, provenienti dal fascicolo giudiziario, allego un cdrom che può essere semplicemente sfogliato oppure, ancora meglio, consultato avviando l’autorun.exe, in maniera tale da leggere il documento originale cliccandolo dal contesto del resoconto.

 

Aggiungo di avere appreso con un certo disincanto delle Vostre iniziative per ottenere, anche prestando al Tribunale di Treviso del personale da Voi retribuito, l’incremento di efficienza nel sistema giudiziario, avendo assistito al rilevante aggravio che ad esso è stato dato dall’avv. Bonotto, non so se per condiscendenza verso la sua cliente, Braido Vanna, moglie della mia controparte ufficiale, oppure soltanto per vendicarsi della mia insistenza nel pretendere che venisse fatta luce sulla ormai remota vicenda dei reperti spariti dalla custodia del Tribunale e da lui indebitamente trattenuti per tanti anni! Va anche ricordato che con ogni probabilità la Braido Vanna sarebbe ancora oggi in grado di dimostrare che i reperti spariti dal tribunale e trovati nel possesso dell’avv. Bonotto le siano stati consegnati: in tale ipotesi (non provata ma alquanto attendibile) ella disporrebbe di una obiettiva capacità di pressione… (evidentemente quando un avvocato si lascia comunque cogliere in certi frangenti (ed  è un fatto accertato che i reperti  sotto custodia giudiziaria sono stati da lui indebitamente custoditi per 5 anni!), le conseguenze possono essere imprevedibili ed abnormi).

 

Riguardo a tale sparizione dei reperti, che il Bonotto ha attribuito alla unica impiegata nel frattempo defunta (cosa che, a mio avviso, rappresenta, per il comune senso etico, un traguardo difficilmente raggiungibile)  , che apparteneva allo studio legale Nordio/Manuel, ho notato, solamente in epoca successiva, che il CTU, nella sua perizia giurata, riferiva che dai registri del Tribunale risultava invece la annotazione contestuale al prelievo, che i reperti di cui sopra erano stati consegnati “allo Studio Bonotto” (e quindi lo Studio Nordio, la cui influenza era esplosa all’improvviso in coincidenza con note vicende nazionali,  a me sembra che non avesse nulla a che vedere con la faccenda dei reperti e sia stato citato dal suo ex praticante, avvocato Bonotto,  per finalità che si possono ben immaginare ma di cui non dirò nulla), cioè esattamente il medesimo  Studio Bonotto, dove sono stati ritrovati dopo 5 anni, senza più nemmeno i sigilli che avevano in origine, a tutela delle parti.

 

Invito a leggere il resoconto stenografico della vicenda penale da me subita nel 2000, ed in particolare la testimonianza dell’avv. Bonotto ed il ruolo da lui svolto in quel procedimento: la impressione che il sottoscritto ne trae richiama sentimenti che soltanto geni della narrativa, come ad esempio Dickens, avevano saputo stimolare: è proprio vero che la realtà supera anche la più fervida fantasia!

 

Per comodità, allego anche il “Codice deontologico Forense”. Le violazioni alla deontologia sono così gravi da trovare riscontro persino nel preambolo, ove si legge: “garantisce l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio”  (l’avv. Bonotto, nella sua conclusionale del processo civile di primo grado, si rivolgeva allo avv. di controparte, Alessandro Pantaloni, per invitarlo a non trattare il merito della causa nello interesse del suo cliente (il sottoscritto), per punirlo del “miserabile sospetto”).

 

Art. 2 “Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione”  (i fatti sono di gravità inaudita e la loro reiterazione è costante, da oltre un decennio!)

 

Art. 5 “ Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale” (non c’è dubbio che la “falsa testimonianza”, a mio avviso ampiamente dimostrata nel mio esposto del 2000, sia un comportamento di particolare gravità in quanto danneggiava la parte avversa a quella che egli assisteva professionalmente, ma anche la falsificazione dello accordo fra avvocati, di cui dettaglierò in seguito, lo è);

 

Art 6 “L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio in mala fede o colpa grave” (gli episodi sono molteplici: si va dalla proliferazione di iniziative e di atti giudiziari presso sempre nuove sedi giudiziarie (addirittura, anche  il ricorso per Cassazione è risultato essere solo strumentale in quanto, dopo aver richiesto ed ottenuto unicamente la riapertura dei termini per presentare l’appello, non ha dato alcun seguito, anzi ….) per mettere in difficoltà la controparte, alla falsificazione di documenti (la falsificazione dell’accordo fra avvocati, presentata per ottenere indebitamente dal Tribunale di Palmanova la sospensione di un pignoramento a carico del suo cliente) , alle numerose tesi esposte in alcune sedi giudiziarie e successivamente contraddette da lui stesso in altre sedi giudiziarie ecc. ecc. ecc.

 

Art 14 “L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false” (dato che la falsificazione dello accordo fra avvocati era già stata denunciata e provata dal mio legale presso il Tribunale di Palmanova (che, infatti, ha condannato la sua assistita, e cioè la mia controparte, alla rifusione delle spese) , producendo idonea documentazione, la  reiterazione del medesimo falso presso il Tribunale di Conegliano è ben difficile che possa essere qualificata come non intenzionale;

 

Art 49 “L’avvocato non deve aggravare con onerose e plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita” ( gli esempi sono molteplici: successivamente alla presentazione di prove false al tribunale della esecuzione (di Palmanova), l’avv. Bonotto ha sollevato presso tale sede impropria tutte le questioni di merito, già oggetto di processi nelle sedi competenti;

 nonostante fossero già smentite in maniera documentale (la questione della presunta mancanza di legittimazione attiva della essedi sas), ha riproposte le medesime tesi al Tribunale di Conegliano,del tutto incurante che nella causa di merito fossero già stati superati i classici 3 gradi di giudizio, Cassazione compresa; lo stesso ricorso in Cassazione, solamente strumentale come già detto,  ha costretto ad un inutile e dispendioso contro-ricorso la parte avversa; azione tanto più grave, in quanto assistita e potenziata da una sistematica attività di gravi interferenze sulla attività lavorativa della controparte (interferenze della quale tuttavia il sottoscritto ammette di non essere  ancora in possesso di prove sufficienti, ma non dispera di poterle ottenere in seguito); per non parlare, infine, delle numerose ed illegittime iniziative che hanno portato ad iscrivere ipoteca sulla abitazione privata del sottoscritto, mesi prima che si perfezionasse l’iter di escussione del (presunto) debitore principale (essedi studio sas); preventiva escussione, va ricordato, la cui obbligatorietà era riconosciuta dallo stesso avv. Bonotto nella sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo (e di conseguenza, nemmeno su questo punto è possibile ipotizzare buona fede);

infine, una nota di colore: visto che da parecchio tempo sia codesto Ordine, sia il Presidente del Tribunale di Treviso lamentano un intollerabile, sempre maggiore ritardo della giustizia civile e persino penale, credo che sarebbe opportuno chiedere all’avv. Bonotto con quali sistemi egli riesca ad ottenere così tanti provvedimenti a tempi di record, per giunta su una questione che, se non fosse (a mio avviso) dolosamente strumentale, sarebbe comunque di secondaria importanza, in relazione all’ammontare tutto sommato di entità non grandissima;

 

Art. 58 “Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale ed inerenti al mandato ricevuto” ; come risulta dal resoconto stenografico della causa penale del 2000, a carico del sottoscritto, l’avv. Bonotto, oltre alle affermazioni a danno dello imputato (comportamento, credo, che ciascuno può ben valutare),  ha di sua iniziativa reso dettagliata testimonianza del suo ruolo professionale, sino dallo inizio, nella causa che vedeva nello imputato la sua controparte nel processo civile; non solo, cosa di una gravità inaudita, ha raccontato, senza esserne richiesto e senza alcuna altra ragione al di fuori del danneggiamento della parte avversa,  in quel frangente nella posizione di massima delicatezza, in quanto imputato, una falsa versione di quanto avvenuto nella udienza di tentata conciliazione presso la “Curia Mercatorun”; ma non è tanto questo ennesimo falso l’aspetto più grave, quanto invece la circostanza che (è evidentemente una prassi nelle conciliazioni della Curia Mercatorum) alla fine di quella riunione tutti i presenti avevano giurato di mantenere il massimo riserbo sui suoi contenuti! Ha violato anche quel giuramento in quanto era lui presente, insieme alla Braido Vanna, che come il solito si era presentata in luogo del marito, che era l’unica vera parte in causa!

 

Ma il codice deontologico non ha nemmeno immaginato violazioni di una tale gravità, cioè della plateale disobbedienza alle precise ed inequivocabili statuizioni della Suprema Corte (che accoglievano interamente le tesi e le richieste del suo ricorso, e quindi difficilmente si potrebbe sostenere di averle fraintese) . Che poi tale disobbedienza sia avallata (anzi, sistematicamente, ed in maniera coordinata, incrementata “ultra petitum” da ben 3 magistrati) è, a mio avviso, non solo una aggravante, ma un fatto alquanto inquietante! C’è da aggiungere che il decreto ingiuntivo, citando l’articolo 633, sembrerebbe fare riferimento ad una prova scritta, che tuttavia non esiste, anzi tutte le prove scritte dimostrano la totale assenza di ogni legittimazione per tale decreto (a meno che il ricorrente non abbia presentato una  falsa prova scritta, cosa non da escludere, dati i precedenti….)

 

C’è un altro episodio che mi ha impressionato. Avendo partecipato di persona alla udienza di Conegliano, al cospetto del Giudice Luca Deli, ove intendevo esporre (come in effetti ho dichiarato  al Giudice, anche se egli non ne ha minimamente tenuto conto nella sua decisione) un aspetto che  non era stato rappresentato dal mio legale, e cioè che tutto quel processo (in quanto promosso dalla Andreon s.r.l. e non dal Sig. Andreon Francesco)  era in aperto spregio alla statuizione della Corte di cassazione, che aveva sancito la totale estraneità di tale s.r.l. alla causa civile, confermando anche su quel punto la tesi sostenuta dal ricorrente Andreon/Bonotto;

ad un certo momento di quella udienza il Giudice Deli ha fissato la successiva udienza verso novembre del 2011: a quel punto ho osservato l’avv. Bonotto, che mi era poco distante, manifestare con plateali e ripetuti segni di diniego della testa verso il giudice, che gli stava di fronte, la sua disapprovazione rispetto alla distanza nel tempo della data fissata; la mia impressione fu che tali gesti avessero lo scopo di far correggere, anticipandola di parecchio, tale data; devo ammettere che la data enunciata è rimasta!

 

Ad aggravare tutto quanto sopra c’è la (insistente) recidiva: questo infatti è il terzo esposto ed i primi due sono certamente a conoscenza dell’avv. Giovanni Bonotto: l’uso che ne ha fatto è quello sopra descritto!

 

Infine, fatto di una gravità ancora più sconcertante e non immaginata dal codice deontologico forense , da un giro di telefonate dei giorni 11 e 12 maggio c.a. con la mia controparte ufficiale, Sig. Andreon Francesco e con la sua gentile consorte, Braido vanna, è emerso che il Sig. Andreon:

-          non era stato informato dal suo legale dei vari tentativi che avevo fatto, negli anni, di addivenire ad una composizione amichevole (tentativi di cui l’avv. Bonotto era certamente a conoscenza);

-          non era stato informato della esistenza di raccomandate a.r. a lui espressamente indirizzate, anche al suo domicilio privato, ed inviate per conoscenza all’avv. Bonotto (le risposte mi sono invece pervenute, anche spedite esse per conoscenza all’avv. Bonotto, dalla moglie Braido Vanna, nonostante avessi espressamente reclamato (sempre per conoscenza anche all’avv. Bonotto ) che il mio interlocutore era la controparte processuale e cioè il Sig. Andreon Francesco e non la Andreon s.r.l. in nome della quale mi rispondeva invece la moglie (tanto più che, già all’epoca dei fatti da cui è nata la controversia, fu la moglie a sostituirsi abusivamente al mio interlocutore designato nel contratto, pur non avendo alcun ruolo nella ditta individuale del marito, nemmeno sotto il profilo dello interesse economico in quanto era in regime di separazione dei beni);

-          era stata propinata anche a lui, che era il suo cliente (e non invece la moglie), allo scopo, suppongo di ottenere la sua firma sui mandati (questa ultima è una mia deduzione logica, avallata tuttavia da un parere espresso da un perito grafologo che, interpellato sulla firma apposta sul mandato per richiedere il decreto ingiuntivo, in quanto a me appariva addirittura artefatta da quanto era diversa dal solito, ha confermato la autenticità della firma ed attribuito la diversità della stessa ad un grave disagio personale nel momento in cui era stata apposta) , la artefatta e falsa versione dello accordo fra avvocati, riproposta ai giudici di Conegliano, nonostante fosse già stata smascherata mediante idonea documentazione (e cioè i fax effettivamente scambiati fra gli avvocati Santarcangelo e Furlan) in occasione della sua prima presentazione, al Tribunale di Palmanova;

-          ci sarebbe da continuare, ma quanto riferito mi sembra più che sufficiente ad illustrare il quadro.

 

Tutti i riscontri si possono trovare nel cdrom sopra citato.

 

Ho fatto il massimo sforzo per evitare errori nella esposizione dei fatti, nella presente e nel cdrom sopra citato e spero di esserci riuscito . In ogni caso sono a disposizione per approfondire ogni aspetto e per perfezionare (ed eventualmente  rettificare, se del caso) singoli punti che potrebbero essere non sufficientemente chiari od erronei.

 

Sandro Dallavalle

 

Via del Solstizio, 2

31044 Montebelluna (TV)

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Tel 04236082666, 0423303623, 0423609390

 

 

 

 

 

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