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ESPOSTO
ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL 25 GIUGNO 2010
Spett
Ordine
degli Avvocati
c/o
Tribunale di Treviso
31100
TREVISO
Montebelluna
25/06/2010
Oggetto:
terzo esposto
Mi
riferisco allo esposto presentato il 23 novembre 2000 ed a tutto oggi rimasto
inevaso (nonostante la Vs. S.ra Piccin,
interpellata per telefono a distanza di alcuni mesi, mi avesse dato ampia
assicurazione che, anche in caso di
archiviazione, fornite sempre una risposta scritta).
Ripeto
in calce il contenuto di quello esposto, che pertanto diventa parte integrante
anche del presente.
In
quella occasione, mi ero rivolto con fiducia a Codesto Ordine, scongiurandolo
di intervenire in quanto i numerosi e gravissimi episodi che si erano già
verificati erano un inequivocabile segnale di quanto è accaduto in seguito. I fatti
successivi dimostrano che l’avv. Giovanni Bonotto,
nella (a mio avviso ) consapevolezza della
benevolenza da parte di Codesto Ordine, ha continuato la sua persecuzione
violando (a mio avviso) sia le leggi che le norme deontologiche.
In
quella occasione mi ero limitato a segnalare che era stata ripetutamente violata l’etica che qualsiasi cittadino deve osservare. Oggi mi sono premurato di
leggere il codice deontologico forense, al fine di segnalare in maniera precisa
le singole norme violate, già all’epoca del succitato esposto e, con
straordinaria costanza, in tutti gli anni successivi..
Il
quella occasione avevo fatto affidamento su un minimo di senso civico ed ho atteso con infinita pazienza una
risposta, anche quando ero costretto a registrare il perpetuarsi delle
prevaricazioni a mio carico. In questi dieci anni la conoscenza collettiva è aumentata:
ora è risaputo che le “cricche” si annidano ovunque!
Non
intendo più mendicare una risposta e nemmeno
una tutela. La gravità di quanto ho denunciato nel 2000 era evidente e di
conseguenza Vi siete a mio parere implicitamente assunti la corresponsabilità
di quanto mi è successo successivamente; pertanto la presente vuole
rappresentare una forte doglianza, non
solo verso il Vostro tutelato, avv. Giovanni Bonotto
ma anche verso Codesto Ordine!
Dato
che le irrefrenabili, multiple iniziative, giudiziarie e non solo, intraprese
dal Vostro tutelato, hanno reso alquanto vasta e complessa la ultraventennale
persecuzione, al fine di semplificare il compito di riscontrare quanto
denunciato nella presente con i documenti originali, provenienti dal fascicolo
giudiziario, allego un cdrom che può essere semplicemente sfogliato oppure,
ancora meglio, consultato avviando l’autorun.exe, in maniera tale da leggere il
documento originale cliccandolo dal contesto del
resoconto.
Aggiungo
di avere appreso con un certo disincanto delle Vostre iniziative per ottenere,
anche prestando al Tribunale di Treviso del personale da Voi retribuito,
l’incremento di efficienza nel sistema giudiziario, avendo assistito al
rilevante aggravio che ad esso è stato dato dall’avv. Bonotto,
non so se per condiscendenza verso la sua cliente, Braido
Vanna, moglie della mia controparte ufficiale, oppure soltanto per vendicarsi
della mia insistenza nel pretendere che venisse fatta luce sulla ormai remota
vicenda dei reperti spariti dalla custodia del Tribunale e da lui indebitamente
trattenuti per tanti anni! Va anche ricordato che con ogni probabilità la Braido Vanna sarebbe ancora oggi in grado di dimostrare che
i reperti spariti dal tribunale e trovati nel possesso dell’avv. Bonotto le siano stati consegnati: in tale ipotesi (non
provata ma alquanto attendibile) ella disporrebbe di una obiettiva capacità di
pressione… (evidentemente quando un avvocato si lascia comunque cogliere in
certi frangenti (ed è un fatto accertato
che i reperti sotto custodia giudiziaria
sono stati da lui indebitamente custoditi per 5 anni!), le conseguenze possono
essere imprevedibili ed abnormi).
Riguardo
a tale sparizione dei reperti, che il Bonotto ha attribuito alla unica impiegata nel
frattempo defunta (cosa che, a mio avviso, rappresenta, per il comune senso
etico, un traguardo difficilmente raggiungibile) , che
apparteneva allo studio legale Nordio/Manuel, ho
notato, solamente in epoca successiva, che il
CTU, nella sua perizia giurata, riferiva che dai registri del Tribunale risultava invece la annotazione contestuale
al prelievo, che i reperti di cui sopra erano stati consegnati “allo Studio Bonotto” (e quindi lo Studio Nordio,
la cui influenza era esplosa
all’improvviso in coincidenza con note vicende nazionali, a me sembra che non avesse nulla a che vedere
con la faccenda dei reperti e sia stato citato dal suo ex praticante, avvocato Bonotto, per
finalità che si possono ben immaginare ma di cui non dirò nulla), cioè esattamente il medesimo Studio Bonotto, dove
sono stati ritrovati dopo 5 anni, senza più nemmeno i sigilli che avevano in
origine, a tutela delle parti.
Invito
a leggere il resoconto stenografico della vicenda penale da me subita nel 2000,
ed in particolare la testimonianza dell’avv. Bonotto ed
il ruolo da lui svolto in quel procedimento: la impressione che il sottoscritto
ne trae richiama sentimenti che soltanto geni della narrativa, come ad esempio
Dickens, avevano saputo stimolare: è proprio vero che la realtà supera anche la
più fervida fantasia!
Per
comodità, allego anche il “Codice deontologico Forense”. Le violazioni alla
deontologia sono così gravi da trovare riscontro persino nel preambolo, ove si
legge: “garantisce l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del
giudizio e del contraddittorio” (l’avv. Bonotto, nella sua conclusionale del processo civile di
primo grado, si rivolgeva allo avv. di controparte, Alessandro Pantaloni, per invitarlo a non trattare il merito
della causa nello interesse del suo cliente (il sottoscritto), per punirlo
del “miserabile sospetto”).
Art.
2 “Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener
conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione” (i fatti sono di gravità inaudita e la loro
reiterazione è costante, da oltre un decennio!)
Art.
5 “ Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale” (non
c’è dubbio che la “falsa testimonianza”, a mio avviso ampiamente dimostrata nel
mio esposto del 2000, sia un comportamento di particolare gravità in quanto
danneggiava la parte avversa a quella che egli assisteva professionalmente, ma
anche la falsificazione dello accordo
fra avvocati, di cui dettaglierò in seguito, lo è);
Art
6 “L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio in
mala fede o colpa grave” (gli episodi sono molteplici: si va dalla
proliferazione di iniziative e di atti giudiziari presso sempre nuove sedi
giudiziarie (addirittura, anche il
ricorso per Cassazione è risultato essere solo strumentale in quanto, dopo aver
richiesto ed ottenuto unicamente la riapertura dei termini per presentare
l’appello, non ha dato alcun seguito, anzi ….) per mettere in difficoltà la
controparte, alla falsificazione di documenti (la falsificazione dell’accordo
fra avvocati, presentata per ottenere indebitamente dal Tribunale di Palmanova la sospensione di un pignoramento a carico del
suo cliente) , alle numerose tesi
esposte in alcune sedi giudiziarie e successivamente contraddette da lui stesso in altre sedi giudiziarie ecc. ecc. ecc.
Art
14 “L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false”
(dato che la falsificazione dello accordo fra avvocati era già stata denunciata
e provata dal mio legale presso il Tribunale di Palmanova
(che, infatti, ha condannato la sua assistita, e cioè la mia controparte, alla
rifusione delle spese) , producendo idonea documentazione, la reiterazione del medesimo falso presso il
Tribunale di Conegliano è ben difficile che possa essere qualificata come non
intenzionale;
Art
49 “L’avvocato non deve aggravare con onerose e plurime iniziative giudiziali
la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad
effettive ragioni di tutela della parte assistita” ( gli esempi sono
molteplici: successivamente alla presentazione di prove false al tribunale
della esecuzione (di Palmanova), l’avv. Bonotto ha sollevato presso tale sede impropria tutte le questioni di merito, già oggetto
di processi nelle sedi competenti;
nonostante fossero già smentite in maniera
documentale (la questione della presunta mancanza di legittimazione attiva
della essedi sas), ha riproposte le medesime tesi al
Tribunale di Conegliano,del tutto incurante che nella causa di merito fossero
già stati superati i classici 3 gradi di giudizio, Cassazione compresa; lo
stesso ricorso in Cassazione, solamente strumentale come già detto, ha costretto ad un inutile e dispendioso
contro-ricorso la parte avversa; azione tanto più grave, in quanto assistita e
potenziata da una sistematica attività di gravi interferenze sulla attività
lavorativa della controparte (interferenze della quale tuttavia il sottoscritto
ammette di non essere ancora in possesso
di prove sufficienti, ma non dispera di poterle ottenere in seguito); per non
parlare, infine, delle numerose ed illegittime iniziative che hanno portato ad
iscrivere ipoteca sulla abitazione privata del sottoscritto, mesi prima che si
perfezionasse l’iter di escussione del (presunto) debitore principale (essedi
studio sas); preventiva
escussione, va ricordato, la cui
obbligatorietà era riconosciuta dallo stesso avv. Bonotto
nella sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo (e di conseguenza, nemmeno
su questo punto è possibile ipotizzare buona fede);
infine,
una nota di colore: visto che da parecchio tempo sia codesto Ordine, sia il
Presidente del Tribunale di Treviso lamentano un intollerabile, sempre maggiore
ritardo della giustizia civile e persino penale, credo che sarebbe opportuno
chiedere all’avv. Bonotto con quali sistemi egli
riesca ad ottenere così tanti provvedimenti a tempi di record, per giunta su
una questione che, se non fosse (a mio avviso) dolosamente strumentale, sarebbe
comunque di secondaria importanza, in relazione all’ammontare tutto sommato di
entità non grandissima;
Art.
58 “Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone
su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale ed
inerenti al mandato ricevuto” ; come risulta dal resoconto stenografico della
causa penale del
Ma
il codice deontologico non ha nemmeno immaginato violazioni di una tale gravità,
cioè della plateale disobbedienza alle precise ed inequivocabili statuizioni
della Suprema Corte (che accoglievano interamente le tesi e le richieste del
suo ricorso, e quindi difficilmente si potrebbe sostenere di averle fraintese)
. Che poi tale disobbedienza sia avallata (anzi, sistematicamente, ed in
maniera coordinata, incrementata “ultra petitum” da
ben 3 magistrati) è, a mio avviso, non solo una aggravante, ma un fatto alquanto
inquietante! C’è da aggiungere che il decreto ingiuntivo, citando l’articolo
633, sembrerebbe fare riferimento ad una
prova scritta, che tuttavia non esiste, anzi tutte le prove scritte
dimostrano la totale assenza di ogni legittimazione per tale decreto (a meno
che il ricorrente non abbia presentato una falsa prova scritta, cosa non da escludere,
dati i precedenti….)
C’è
un altro episodio che mi ha impressionato. Avendo partecipato di persona alla
udienza di Conegliano, al cospetto del Giudice Luca Deli,
ove intendevo esporre (come in effetti
ho dichiarato al Giudice, anche se egli non ne ha minimamente tenuto conto nella
sua decisione) un aspetto che non era
stato rappresentato dal mio legale, e cioè che tutto quel processo (in quanto
promosso dalla Andreon s.r.l. e non dal Sig. Andreon Francesco) era in aperto spregio alla statuizione
della Corte di cassazione, che
aveva sancito la totale estraneità di tale s.r.l. alla causa civile, confermando anche su quel punto la tesi
sostenuta dal ricorrente Andreon/Bonotto;
ad
un certo momento di quella udienza il Giudice Deli ha
fissato la successiva udienza verso novembre del 2011: a quel punto ho
osservato l’avv. Bonotto, che mi era poco distante,
manifestare con plateali e ripetuti segni di diniego della testa verso il
giudice, che gli stava di fronte, la sua disapprovazione rispetto alla distanza
nel tempo della data fissata; la mia impressione fu che tali gesti avessero lo
scopo di far correggere, anticipandola di parecchio, tale data; devo ammettere
che la data enunciata è rimasta!
Ad
aggravare tutto quanto sopra c’è la (insistente) recidiva: questo infatti è il
terzo esposto ed i primi due sono certamente a conoscenza dell’avv. Giovanni Bonotto: l’uso che ne ha fatto è quello sopra descritto!
Infine,
fatto di una gravità ancora più sconcertante e non immaginata dal codice
deontologico forense , da un giro di telefonate dei giorni 11 e 12 maggio c.a.
con la mia controparte ufficiale, Sig. Andreon
Francesco e con la sua gentile consorte, Braido vanna, è emerso che il Sig. Andreon:
-
non era stato
informato
dal suo legale dei vari tentativi
che avevo fatto, negli anni, di addivenire ad una composizione amichevole
(tentativi di cui l’avv. Bonotto era certamente a
conoscenza);
-
non
era stato informato della esistenza di raccomandate a.r.
a lui espressamente indirizzate, anche al suo domicilio privato, ed inviate per
conoscenza all’avv. Bonotto (le risposte mi sono
invece pervenute, anche spedite esse per conoscenza all’avv. Bonotto, dalla moglie Braido
Vanna, nonostante avessi espressamente reclamato (sempre per conoscenza anche
all’avv. Bonotto ) che il mio interlocutore era la controparte processuale e cioè il Sig. Andreon Francesco e non la Andreon
s.r.l. in nome della quale mi rispondeva invece la moglie (tanto più che, già
all’epoca dei fatti da cui è nata la controversia, fu la moglie a sostituirsi abusivamente al mio interlocutore designato nel contratto, pur non
avendo alcun ruolo nella ditta individuale del marito, nemmeno sotto il profilo
dello interesse economico in quanto era in regime di separazione dei beni);
-
era stata propinata
anche a lui, che era il suo cliente (e non invece la moglie), allo scopo,
suppongo di ottenere la sua firma sui mandati (questa ultima è una mia
deduzione logica, avallata tuttavia da un parere espresso da un perito
grafologo che, interpellato sulla firma apposta sul mandato per richiedere il
decreto ingiuntivo, in quanto a me appariva addirittura artefatta da quanto era
diversa dal solito, ha confermato la autenticità della firma ed attribuito la
diversità della stessa ad un grave disagio personale nel momento in cui era stata
apposta) , la artefatta e falsa versione dello accordo fra avvocati, riproposta
ai giudici di Conegliano, nonostante fosse già stata smascherata mediante
idonea documentazione (e cioè i fax effettivamente scambiati fra gli avvocati
Santarcangelo e Furlan) in occasione della sua prima
presentazione, al Tribunale di Palmanova;
-
ci
sarebbe da continuare, ma quanto riferito mi sembra più che sufficiente ad illustrare
il quadro.
Tutti
i riscontri si possono trovare nel cdrom sopra citato.
Ho
fatto il massimo sforzo per evitare errori nella esposizione dei fatti, nella
presente e nel cdrom sopra citato e spero di esserci riuscito . In ogni caso
sono a disposizione per approfondire ogni aspetto e per perfezionare (ed
eventualmente rettificare, se del caso)
singoli punti che potrebbero essere non sufficientemente chiari od erronei.
Sandro
Dallavalle
Via
del Solstizio, 2
31044
Montebelluna (TV)
E_mail : sandro@essedistudio.com
Tel
04236082666, 0423303623, 0423609390
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