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CORRISPONDENZA CON AVV. SANTARCANGELO

 

 

 

 

Fax del 10 maggio 2010 da Sandro Dallavalle a Marco Santarcangelo

 

Caro avvocato,

 

Ho letto il fax che le ha inviato l’avv. Bonotto in data 7 maggio 2010. vedi allegato : corrispondenza/fax_bonotto_07052010

 

Anzi tutto desidero respingere alcune insinuazioni fatte dall’avv. Bonotto e cioè che:

-          noi non abbiamo proposto alcuna compensazione;

-          non pensiamo nemmeno ad una rateizzazione.

Come ho più volte affermato, il decreto ingiuntivo e tutti gli atti successivi sono totalmente illegittimi in quanto sono in netto ed inequivocabile  contrasto con quanto sancito nella Sentenza di Cassazione, che ha definito come totalmente estranea la Andreon s.r.l. (nulla rileva il fatto che Andreon Francesco nel 1991 abbia conferito la sua attività, più precisamente molti dei suoi beni singolarmente valutati da un perito ma non tutti, e quindi non la controversia con Essedi, nella s.r.l.); la sentenza della Cassazione è del 2008 e la legge dispone espressamente che gli atti successivi devono seguire le sue indicazioni, e basta!

 

A parte la lapalissiana carenza di legittimazione attiva da parte della s.r.l., a parte che la legge è molto precisa nel definire che le sentenze non revisionate rimangono valide anche in caso di estinzione del processo (nel nostro caso, ma la cosa è addirittura superflua, la sentenza è passata in giudicato, dato il grande tempo trascorso), è lo stesso giudice Luca Deli che fornisce la prova del nove, ove per giustificare il suo illegittimo provvedimento parte dalla considerazione che la sentenza di primo grado è stata revisionata.

 

Poiché, invece, nessuna corte superiore ha mai preso in considerazione detta sentenza (l’unica cosa che la Corte di Appello ha respinto è stata la istanza firmata da Andreon, non la sentenza firmata dal giudice Sartorio) la conseguenza è ovvia.

 

Va detto che, quanto meno le istanze della controparte sono a mio avviso di carattere doloso, in quanto vi è la piena consapevolezza della mancanza di ogni legittimazione della s.r.l. ad intervenire nella causa, in quanto non poteva ignorare di essere stata essa stessa a definire come unica parte in causa il Sig. Andreon Francesco nel suo ricorso alla Suprema Corte. A forza di sostenere per la ennesima volta il contrario di quanto sostenuto in precedenza, questa controparte sembra essersi per la ennesima volta annegata nel suo mare. Tanto più che è molto preciso  anche il movente di tale dolo, individuato nella pessima situazione finanziaria della s.r.l. costantemente coltivata dai suoi amministratori sino dalla sua fondazione (nel 1991!). Ovvio che, una volta riscosso il malloppo, non lo potremmo mai più recuperare anche in caso di future sentenze favorevoli.

 

Di conseguenza,  dobbiamo pretendere il pieno risarcimento di tutte le spese ed i danni materiali e morali delle iniziative di questa controparte e valutare anche la opportunità di una querela a fronte dei numerosi reati che a mio avviso sono stati commessi a danno mio personale e della sas, in questi 20 anni di causa!

 

Cordiali saluti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email del 13 maggio 2010 da Marco Santarcangelo a Sandro Dallavalle

 

 

 

Da: marcosantarcangelo@libero.it
Inviato: giovedì 13 maggio 2010 16.47
A: sandro@essedistudio.com
Oggetto: R: Andreon/Sandro Dallavalle

Stavo per scriverLe quando ho visto la Sua mail di oggi...

Mi auguro nnanzi tutto che il telegramma che ha inviato oggi non sia foriero di altri guai in ordine al rilevato "dolo" ed "attività estorsiva" di cui fa menzione nel telegramma medesimo...

Io Le stavo scrivendo in relazione al fax che mi ha mandato l'altro ieri in quanto lo stesso, pur ribadendo la Sua posizione in ordine alla questione oggetto di causa, nulla dice in ordine alle questioni legate alla comunicazione dell'Avv. Bonotto che Le avevo girato via fax.

In sostanza avrei bisogno che Lei mi confermasse per iscritto quanto ci siamo già detti a voce in ordine a:

- Pagamento spontaneo di quanto riportato nei conteggi oppure rifiuto di pagamento spontaneo;

- Consenso e rifiuto alla cancellazione del pignoramento a carico quote societarie Andreon Francesco.

Scusi l'insistenza, ma Lei capisce che da questa comunicazione dipende l'inizio di altri due procedimenti (uno esecutivo e l'altro per l'eliminazione del pignoramento) con ogni conseguente lievitazione delle spese successive a Suo carico. Per tale motivo desidero che Lei ne sia consapevole e decida nella piena consapevolezza dandomene attestazione.

Cordiali saluti

avv. Marco Santarcangelo

----Messaggio originale----
Da: sandro@essedistudio.com
Data: 04/05/2010 11.18
A: "santarcangelo"<marcosantarcangelo@libero.it>
Ogg: Andreon/Sandro Dallavalle


Riguardo la causa di Treviso, mi dimenticavo di ricordare per telefono che il precetto è illegittimo non solo perché manca la preventiva escussione del debitore principale ma anche perché la decisione del giudice è “ultra petitum” in quanto lo stesso Bonotto ha chiaramente indicato (e quindi richiesto) che doveva essere escussa prima la società e soltanto in caso di mancato adempimento rivolgersi alla persona fisica obbligata solidalmente.

 

Guardavo inoltre la opposizione che Lei ha fatto al decreto ingiuntivo: c’è scritto chiaro che rispondeva al decreto la società in persona di Sandro Dallavalle, e quindi non ci piove che di fronte ad un unico decreto andasse fatta una unica opposizione.

 

Infine, c’è ancora una volta la questione della Sentenza di Cassazione che ha riguardato questo specifico caso, ove in tema di rappresentanza di società è scritto chiaro e tondo che “è evidente che chi firma a nome di una società lo fa anche a proprio nome e nel proprio interesse”.

 

E ciò vale per una società a responsabilità limitata, tanto più deve valere per una sas che si identifica totalmente con l’unico socio accomandatario!

 

E quindi, torna sempre ad affiorare il punto principe. In base all’articolo 393 le indicazioni della Cassazione (ivi compresa anche che: la sostanza deve prevalere sulla forma, e questo è un ulteriore punto) devono essere osservate anche negli atti successivi!

 

Di elementi per mettere la giudice di fronte alle sue responsabilità non ne mancano. Se poi l’esito non sarà quello legittimo, non sarà certo colpa Sua o mia. L’essenziale è che certe cose vengano dette e solo quelle, in modo da non fornire l’occasione per sviare il discorso.

 

Le confermo quindi quanto già detto a voce: cerchiamo di tagliare corto quanto più possibile con questo filone giudiziario, in quanto guadagnare tempo non ci serve.

 

Cordiali saluti

 

Sandro Dallavalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email del 13 maggio 2010 da Marco Santarcangelo a Sandro Dallavalle

 

 

 

Da: marcosantarcangelo@libero.it
Inviato: giovedì 13 maggio 2010 16.51
A: sandro@essedistudio.com
Oggetto: R: udienza odierna

Dimenticavo due cose importanti:

In previsione della prossima memoria in cui dovrò comunque per scrupolo riprendere alcune vecchissime istanze istruttorie (prove testimoniali ecc...) ci sarà da indicare i testi e capire se hanno ancora residenza nei vecchi indirizzi.

Altresì, in relazione alla prescruzione che la controparte invoca, a prescindere da tutte le altre eccezioni già svolte, mi chiedevo se nel periodo 1990 - 2000 per caso Lei avesse mandato raccomandate o fax direttamente all'Andreon relativamente al pagamento del Suo credito o comunque in merito alla causa. Sarebbe utile..

----Messaggio originale----
Da: sandro@essedistudio.com
Data: 05/05/2010 14.09
A: "santarcangelo"<marcosantarcangelo@libero.it>
Ogg: udienza odierna


Potrebbe x cortesia inviarmi l’atto o gli atti relativi alla udienza odierna, al fine di completare la mia ormai vasta “collezione”?

 

Cordiali saluti

 

Sandro Dallavalle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email del 14 maggio 2010 da Sandro Dallavalle a Marco Santarcangelo

 

Montebelluna, 14 maggio 2010

 

Caro Avvocato

 

Aderisco alla Sua richiesta di rispondere per iscritto, mediante questa legal mail.

 

Il mio ultimo fax, del 10 maggio, mi sembrava alquanto chiaro, comunque rispondo in maniera specifica ai suoi due quesiti:

1)       rifiuto il pagamento spontaneo alla Andreon s.r.l., perché assolutamente estranea al processo

2)       rifiuto il mio consenso alla cancellazione del pignoramento delle quote societarie di Andreon Francesco perché esigo il pagamento delle ulteriori spettanze previste dalla Corte di Palmanova e confido di ottenere in futuro la rifusione delle spese nonché degli enormi danni morali e materiali che ho subito, spese e danni che saranno di pertinenza di Andreon Francesco, sempre per il solito motivo, di cui al punto 1 (è comunque lui che firma nel suo interesse anche se, illegittimamente, a nome della srl).

 

La ringrazio per la Sua preoccupazione circa le spese che saranno poste a mio carico, ma, come Lei ben sa, la ben nota,  artificialmente disastrosa situazione finanziaria della Andreon s.r.l. non consente alternative, essendo evidente (ma Lei stesso ha concordato con me su questo, quando ne abbiamo parlato) che nessuna futura sentenza a me favorevole potrebbe farmi ottenere la restituzione del maltolto!

 

La ringrazio anche per la Sua preoccupazione riguardo agli ulteriori, possibili guai e Le pongo un quesito:

-          premesso che le varie comunicazioni telefoniche che ho scambiato con gli Andreon hanno messo in luce che Francesco, che è l’unica reale controparte (nonostante la pretesa, non solo di Bonotto ma anche Sua, che la sentenza della Cassazione possa essere tranquillamente disobbedita) non è affatto al corrente di come si è svolta la vicenda giudiziaria (anzi, quel poco che conosce, riflette le strampalate tesi del Bonotto, una delle quali, quanto meno, è stata da Lei stessa definita un falso (mi riferisco alla falsa rappresentazione dell’accordo fra Avvocati, ben documentata dai fax scambiati);

-           premesso quindi che sarebbe di una gravità incredibile per qualcuno se Francesco fosse portato a testimoniare ciò che ha riferito a me, da cui sembrerebbe derivare che quello stesso ottiene il suo assenso alla prosecuzione della causa fornendo anche all’unico reale interessato, delle versioni menzognere; è evidente che Francesco si è prodigato per farmi parlare con la moglie, nella speranza di giungere ad un accordo e poter essere lui stesso liberato da questa brutta storia di cui, nonostante sia male informato, avverte la sensazione di spreco per le parti in causa; una delle altre cose che ha ammesso, che mi sembra di una gravità ancora maggiore, è di non aver mai saputo che gli avevo mandato delle raccomandate (da me redatte con tono alquanto conciliante nella speranza di comporre la vicenda) nel 2005!

 

-          vorrei sapere come qualificherebbe, se non con il dolo, quanto sopra descritto a cui va aggiunto:

 

a)       l’avv. Bonotto è ricorso in Cassazione sostenendo che l’unica parte in causa è Andreon Francesco

b)       La Cassazione ha non solo accolto tale tesi  ma esplicitamente e chiaramente sancito che la Andreon s.r.l. è totalmente estranea alla vicenda giudiziaria;

c)       Solo nel nostro sventurato (ma solo in questa triste epoca, non sempre è stato così) Paese si può immaginare che tale Andreon s.r.l. ardisca pretendere qualcosa, per giunta traendo illecitamente (come il solito, da come emerge in tutti questi 20 anni) spunto da quella stessa sentenza, che in realtà sostiene cose ben diverse da quelle invocate;

d)       Il giudice Libero Mazza ha concesso a quella stessa scatola vuota che è la Andreon srl un decreto ingiuntivo senza nemmeno interpellarci (a parte la totale insussistenza nel merito)

e)       Il giudice  Luca Deli accorda la provvisoria esecuzione a carico di Sandro Dallavalle, “ultra petitum” in quanto lo stesso Bonotto aveva riconosciuto, nella sua istanza, la necessità della preventiva escussione della essedi sas;

f)         Il giudice Luca Deli accorda poco dopo (poco dopo, e non poco prima, ha molto significato, stante la questione della preventiva escussione) anche la provvisoria esecuzione a carico della essedi sas; ho presenziato a quella udienza, che Lei mi aveva descritto come fosse di scarso interesse, al solo fine di poter sostenere, come ho fatto, che il decreto ingiuntivo era illegittimo, in quanto a favore della srl , esplicitamente esclusa nella sentenza di cassazione; ho notato che il Giudice Deli è rimasto scosso da tale mia affermazione e ne ho dedotto che fosse alquanto cruciale rispetto alla causa; di conseguenza appare estremamente incongruo che Ella abbia sempre evitato tale riferimento alla sentenza di cassazione, nonostante siano circa una quindicina le volte (tra mail, telefonate e di presenza) che Le ho insistentemente raccomandato di farlo; non mi dica che non era chiaro: in una delle telefonate, dato che insistevo per avere conferme che Lei avesse ben capito cosa intendevo, ha sottolineato la necessità che venisse rappresentato quel punto, per “togliere la foglia di fico” dietro cui si nascondono i provvedimenti giudiziari di questi giudici! A quanto pare, quando siamo al telefono, comprende molto bene, quando deve tradurre in atti giudiziari, non appare più coerente con i suoi buoni propositi;

g)       Alla fine di tale udienza l’avv. Azzari, che stava compilando il verbale di concerto con l’avv. Bonotto, mi ha chiesto le generalità per inserirle nel verbale stesso: non avevo dubbi che inserisse quelle poche, significative parole che avevo detto (altrimenti, cosa sarei andato a fare?); invece, ho saputo poi che non è andata così: ha scritto nel verbale solo ciò che Lei gli aveva raccomandato;

h)       Ad un certo punto, dopo che era stata fissata al primi di maggio la udienza per la opposizione al Precetto, si interpone la giudice Sabrina Cicero (cognome fatidico in questa mia vicenda, come Lei ben ricorderà)  con una decisione di cui, dopo aver visto che non prendeva in minima considerazione le argomentazioni contenute nel Suo atto di opposizione, non sono nemmeno riuscito a finire di leggere il testo, tanto era per me noioso;

è proprio grazie a tale intromissione, non richiesta da nessuno e quindi, ancora una volta, “ultra petitum”, che la Andreon s.r.l., prima di anche semplicemente chiedere alla sas se era disposta a pagare, ha potuto in via preventiva iscrivere ipoteca sulla mia casa di abitazione;

        i)  veniamo quindi alla questione della causa di primo grado, che secondo Lei è da rifare: ne ha fatto cenno, Le assicuro con atteggiamento alquanto ironico, l’avv. Bonotto nel riferire tale sua singolare strategia al giudice Luca Deli; al riguardo devo osservare che la questione della prescrizione, se non vado errato, non è stata nemmeno sollevata dalla controparte,  ma invece escogitata dal giudice Luca Deli (per la ennesima volta, quindi, “ultra petitum”); per estremo scrupolo devo comunicarle di essere sicuro che non ho mai mandato delle raccomandate alla controparte ma anche che, ad intervalli sempre inferiori ai 5 anni, ci sono stati sempre degli atti legali che tenevano viva la attenzione (del resto, pur nella mia ignoranza in materia di leggi, non vedo come possa entrare la prescrizione in materia civile, quando c’è una causa in corso: il fatto stesso che coltivavo la causa dimostra che, ogni giorno, volevo ottenere ciò che mi spettava);

 

     l) infine, è come il cacio nei maccheroni quanto ho già riferito circa le false versioni sugli atti di causa, che qualcuno ha fornito ad Andreon Francesco.

 

Il quesito, lei lo avrà capito, è: di tutti quei protagonisti, è possibile pensare che non ce ne sia uno che ha agito in maniera dolosa?

Caro Avvocato, penso che anche Lei dovrebbe essere stupefatto di come tutti questi errori sopra descritti riescano ad ottenere dei risultati così eclatanti, per giunta a tempo di record, stravincendo persino contro i ben noti ritardi nella giustizia!

 

A mio avviso,  tutti questi errori gravi e concordanti, non solo si sono verificati in coda ad una lunghissima sequenza di altri errori con le medesime caratteristiche, ma sembrano concordare anche con il Silenzio Assoluto, da parte Sua, sulla circostanza che loro disattendono in maniera plateale la precisa ed inequivocabile statuizione della Cassazione (che obiettivamente è così chiara da non rendere possibile interpretarla al contrario, come viene invece fatto) ;  Lei stesso ha concordato sul punto,  quando, quanto meno al telefono, mi ha promesso più volte di seguire le mie raccomandazioni, implicitamente condividendo la congruenza di quanto dicevo, salvo poi disattendere negli atti concreti! Forse, se avesse fatto quanto ho tanto insistito che facesse, rimanendo ogni volta deluso nell’essere invece messo di fronte al fatto compiuto, non avrebbero osato tanto!

      

Ho deciso di migrare verso altri lidi e mi sto informando di dove ci siano dei tribunali ove anche gli errori rientrino in una statistica per me accettabile. Queste controparti,  che non hanno mai cessato di perseguitarmi nei luoghi di lavoro, sanno perfettamente che la mia attività può essere svolta via internet, da remoto.

 

In passato ho molto apprezzato le Sua lealtà e quindi continuo a nutrire un sentimento di amicizia nei Suoi confronti. Per quanto riguarda la memoria che mi ha preannunciato di fare, La invito formalmente ad attenersi scrupolosamente solo alla linea di difesa che Le ho già tante volte  raccomandato ed ulteriormente ribadito nella presente.

 

 

 

 

 

 

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