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descrizione
dettagliata della vicenda penale
Interpellò
telefonicamente alche l'Ispettore Panighel, che
all'inizio fu molto gentile e disponibile, ma non capiva a cosa si riferisse la
richiesta di Dallavalle (essendo passato parecchio tempo). Alla fine
comunque
se ne ricordò e divenne improvvisamente brusco, negando ogni informazione al richiedente.
Tale reazione impressionò
di
dire qualcosa, sulla indagine, che potesse essere disapprovato dal magistrato.
In
seguito, rileggendo per la ennesima volta i resoconti del CTU, Dallavalle si
rese conto che proprio in essi il CTU aveva sia pure involontariamente fornito
la prova della avvenuta manipolazione, che egli stesso aveva negato con tanta
ostinazione.
Dallavalle
telefonò al CTU chiedendo un incontro ma si trovò di fronte ad un atteggiamento
arrogante e dilatorio: la possibilità dell'incontro non fu negata ma indicata
molto in la nel tempo.
Al
colmo della indignazione inviò al CTU la lettera che venne usata dal
destinatario per sporgere querela. Per ben due volte il P.M. Antonio de Lorenzo
chiese la archiviazione argomentando che si trattava di espressioni usate
nell'ambito di un confronto fra periti e che pertanto non si potevano
considerare reato.
Alla
seconda richiesta di archiviazione il GIP Dr.ssa Sanzari
fu di avviso contrario e convocò
Dallavalle in udienza.
Nella sua lettera al CTU Dallavalle si
qualificò come persona danneggiata e come perito di parte e, nello stesso
ordine di tale enunciazione espresse la intenzione di richiedere gli eventuali
futuri danni e si lamentò
dell'atteggiamento
costantemente evasivo, anche nei confronti degli inquirenti e dello specifico
quesito del giudicante, qualificando la risposta del CTU come omertosa. Va
detto che in quel periodo era senza avvocato essendo stato abbandonato dallo
Studio Mognon ed avendo appena capito la opportunità
di disfarsi dell'avv. Alessandro Pantaleoni.
Mai
si sarebbe potuto immaginare che questo ultimo, al posto della conclusionale
(il cui tenore la essedi non fatica ad
immaginare, avendo letto dello invito dell'avv. Bonotto,
che si rivolgeva al legale di controparte credendo che fosse ancora vigente,
Alessandro Pantaleoni (in quanto tale nome è indicato
nell'atto stesso), (vedi allegati : causa_primo_grado_conclus_bonotto,
pag.4 e causa_penale/verbale_udienza_penale,
pag. 16) invito a non fornire al suo cliente, la leale assistenza professionale che gli era
dovuta , per punirlo del “miserabile sospetto”!
Il
GIP Sanzari, sentite le spiegazioni date da
Dallavalle in udienza, si riservò la decisione.
Nel
frattempo Dallavalle ricevette la lettera del Procuratore Gianfranco Candiani il cui tono era perentorio nel diffidare il
destinatario dallo accusare il CTU (e di conseguenza mettendo in luce anche le
responsabilità dello Studio Nordio o di qualcuno dei
suoi componenti). (vedi allegato : corrispondenza/lettera_candiani)
Dallavalle
percepì il pericolo a cui si sarebbe esposto ignorando la lettera del
Procuratore, ma, ancora fiducioso nei confronti degli organi giudiziari, non
sospettò che vi potesse essere un qualche collegamento con la riserva di
giudizio della GIP Sanzari, nonostante la straordinaria
coincidenza dei tempi fosse un fattore significativo. (vedi allegato : corrispondenza/lettera_a_candiani)
Dato
che il procuratore capo lo accusava di comportamenti che non aveva tenuto (ivi
compresa la esplicita accusa di collusione fra CTU e Bonotto)
, rispose fornendo tutte le spiegazioni, ma non pronunciando una
rinunzia a far valere il proprio diritto che la verità fosse accertata(vedi allegato : corrispondenza/lettera_a_candiani)
A
stretto giro di posta il GIP Sanzari sciolse la
riserva ed invitò il P.M. a formulare la accusa di estorsione (reato di
cui l'appello sancì la totale insussistenza) ed ingiurie a pubblico ufficiale
(che invece venne confermato, sia pure con un forte ridimensionamento..
Il
GIP Sanzari spiegò la sua decisione (vedi allegato : tribunale_tv/imputaz_sanzari); spiegazione che il
sottoscritto interpreta nel seguente modo:
visto
che il Dallavalle si era qualificato anche come perito, la sua richiesta di
rifusione degli eventuali e futuri danni diede luogo alla imputazione di
estorsione e, visto che si era
qualificato anche come persona danneggiata, la accusa al CTU di risposta
omertosa diede luogo alla imputazione di offese a pubblico ufficiale (venne
pertanto affermato un illogico rovesciamento del senso della lettera).
Al
Dallavalle era sembrato scontato che la richiesta di rifusione dei danni
andasse riferita alla qualifica di danneggiato e la espressione di
"risposta omertosa" andasse riferita alla qualifica di perito e
persino
superfluo
che la esposizione nella lettera aveva seguito lo stesso ordine della
qualificazione iniziale, per un surplus di prudenza, al fine di evitare strumentalizzazioni, ma evidentemente
ogni prudenza è inutile quando un pubblico ministero arriva a tagliare le frasi
per renderle funzionali ad una accusa che sarebbe platealmente inconsistente in
assenza di tale taglio (fra l’altro ribaltando le sue stesse precedenti
conclusioni di opposto valore ribadite per ben due volte). Voglio riferire un
episodio significativo: quando, in apertura dello appello, il giudice relatore
ha riassunto la vicenda ed ha pronunziato quella frase senza alcun taglio, mi è
stato chiarissimo che quella accusa sarebbe caduta!
Aggiunse
anche la GIP Sanzari che le espressioni furono usate
in una lettera in tempi distanti dalla data di svolgimento della perizia e che
non erano state rispettate le forme di rito.
Nonostante
il tutto fosse stato precisato nel corso della udienza, la Sanzari
continuò ad ignorare che il Dallavalle iniziò le ricerche personali solo dopo
aver atteso che fossero le autorità preposte
a chiarire i fatti e che la sua lettera fu formulata dopo che i nuovi
esposti e solleciti alla procura non sortirono alcun effetto, prima di avviare
di persona le ricerche il cui esito favorevole lo indusse a rivolgersi
direttamente al CTU, attraverso la lettera incriminata, per ottenere un
ravvedimento di questo ultimo. Quanto il CTU testimoniò durante il suo
interrogatorio nella udienza penale sarebbe stato più che sufficiente per
soddisfare la richiesta di verità da parte di Dallavalle (cioè, chiaro e tondo,
che i sigilli c'erano sempre ed i reperti sono stati restituiti senza: si
tratta di pochissime parole, invece delle stravaganti e lunghe quanto evasive
espressioni usate dal CTU nelle sue relazioni e persino quando si è smentito
affermando finalmente la verità, presumibilmente a causa delle stringenti prove
di carattere tecnico che smentivano le sue precedenti affermazioni!).
Anche
per quanto concerne le forme di rito, va detto che Dallavalle aveva spedito nel
corso della perizia numerose raccomandate al Ruota, che esercitava tale ruolo
per professione ed avrebbe ben potuto/dovuto avvisare il suo contradditore (che
non aveva mai fatto il perito di parte in precedenza) se vi erano delle
differenti modalità da rispettare nello esprimere le sue osservazioni sulla
conduzione della perizia!
Tali
raccomandate smentiscono quanto testimoniato dal CTU nella sua deposizione, che
all'inizio dichiarava categoricamente (e falsamente) di non aver mai ricevuto delle lamentele o
delle riserve da Dallavalle
(sostenne
di "essere caduto dal pero", quando gli giunse la raccomandata che
diede origine alla querela) (all. a03); significativo anche che il CTU, quando
avvisò il perito di parte
Il
P.M. Antonio de Lorenzo, che esaminava la questione per la terza volta in breve
tempo e quindi la conosceva benissimo (tanto più che Dallavalle gli aveva
inviato un nuovo resoconto dettagliato), ritenne di costruire il capo di accusa
sulla frase contenuta nella lettera di Dallavalle, tagliandola nelle sue
parole più significative, che escludevano ogni ipotesi di reato! (e cioè
che si sarebbe rivolto al Tribunale, ai giornali ecc. nell'ambito della
trasparenza e della legalità', essendo queste ultime le parole tagliate.
In
pochi mesi (sfoggiando una efficienza inusitata in quel luogo ed in quel
periodo) si giunse alla condanna, passando per due nuove udienze presso altri
GIP (uno dei quali osservava Dallavalle con sguardo compassionevole, il che
fece supporre che avesse un buon cuore) e due udienze davanti al Giudice
monocratico.
Riepilogo
documenti sulla vicenda penale
(file
in allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale)
Pagina 15
il teste Panighel
riferisce che il CTU, Ruota, aveva escluso che ci fossero stati rilievi da
parte di Dallavalle nel corso della perizia del 96 (affermazione di Ruota
smentita dalle raccomandate che rilevavano delle anomalie)
Pagina 16
il teste Panighel
riferisce che gli erano state chieste informazioni anche dal GIP, dr. Giuliano: non pare sia una
cosa normale che sia il GIP ad occuparsi delle indagini; è possibile che
nemmeno per lui le motivazioni addotte dal PM dr. Cicero per chiudere la
indagine fossero esaurienti e logiche
(tanto è vero che ha respinto la prima richiesta di archiviazione e
nello accogliere la seconda ha annotato nell'atto le sue perplessità);
Pagina 17
il teste Panighel
ritiene che non potesse "divagare", chiedendo quale del ristretto
gruppo di dipendenti dello studio Nordio avesse
materialmente prelevato i reperti; il teste Panighel
riferisce che il CTU, Ruota, tendeva ad escludere che i reperti fossero stati
sigillati
Pagina 22
il teste Ruota (parte civile) nega che
Dallavalle gli avesse fatto delle contestazioni
durante la perizia: questa circostanza è smentita da raccomandate
inviate da Dallavalle a Ruota in corso di perizia del 1996 (raccomandate il cui
inserimento nel fascicolo penale fu proprio l'avv. di Ruota a chiedere, durante
la udienza, a dimostrazione che il CTU le conosceva benissimo ed aveva
testimoniato il falso, affermando di "essere caduto dal pero")
Pagina 26
Ruota ammette tardivamente,
rettificando quanto aveva appena sostenuto, che in corso di perizia sono state
avanzate riserve da Dallavalle sulla integrità dei reperti; alla domanda se il
Dallavalle avesse manifestato l'intenzione di rivolgersi ad altri tecnici in
ordine alla integrità delle cassette, Ruota risponde negativamente, ma è
smentito dalla raccomandata del 260396 (vedi allegato : corrispondenza /raccomandata260396)
Pagina 34
finalmente, di fronte allo incalzare
delle domande, ammette che egli sigillava sempre le cassette (viene sempre
messa la ceralacca.....) anche se con espressioni singolari: il lettore si
rende facilmente conto del tentativo di far scivolare via le domande;
esattamente come aveva fatto nella risposta scritta al quesito supplementare e preciso
posto dal giudice
Pagina 35
finalmente Ruota ammette che le
cassette sono state restituite nude (e che quindi, visto che la ceralacca che egli
metteva sempre non c'era più, erano
stati rotti i sigilli)
Pagina 36
viene citato il contenuto della
raccomandata di Dallavalle che faceva riferimento a quando e come era stato
informato riguardo a dove le cassette erano state ritrovate; non solo,
Dallavalle si lamentava che mancavano i sigilli ben ricordandosi di aver partecipato
personalmente alla loro apposizione (6 anni prima, nel contradditorio delle
parti, come aveva raccomandato il giudice)
Pagina 37
la reticenza del CTU ha raggiunto il
massimo apice: sostiene che non era compito suo avvisare la parte lesa che le
cassette erano state trovate nel possesso della controparte, che le ha
restituite dopo 5 anni e comunque dopo alcuni giorni dalla richiesta della
cancelleria, senza più i sigilli che originariamente erano stati apposti
Pagina 50
l'avv. Bonotto
viene incaricato dal contitolare dello studio Nordio,
avv Manuel, di seguire la pratica Andreon
Pagina 52
l'avv. Bonotto
dichiara di aver restituito immediatamente i reperti (smentito dal Cancelliere
Candido (vedi
allegato : tribunale_tv/relazione
candido) che, avendo consultato le annotazioni fatte nella
imminenza dei fatti, riferisce invece di alcuni giorni dopo)
Pagina 53
l'avv. Bonotto
indica nella impiegata nel frattempo deceduta la persona dello studio
che ha materialmente ritirato i reperti dal Tribunale; che
coincidenza...........
Pagina 56 l
lo sdegno dell'avv. Bonotto per i sospetti sulla eventuale manipolazione dei
reperti nel suo possesso è spropositata: sarebbe semplicemente assurda se fosse
vero quanto aveva appena affermato: che era coinvolta unicamente la impiegata
che lui aveva indicato (guarda caso) ma che era nel frattempo deceduta (e chi
poteva smentirlo?)
Pagina 59
Dallavalle ricorda che quanto riferito
dall'avv. Bonotto sulla vicenda della Curia Mercatorum è falso, ma ciò che rileva maggiormente è che
tutti i partecipanti al tentativo di conciliazione avevano giurato di mantenere
il massimo riserbo su ogni aspetto della stessa: ciò significa che l'avv. Bonotto ha tradito anche quel giuramento (che pare sia
richiesto prassi nella procedura presso la Curia Mercatorum);egli
testimonia platealmente il falso, quando accusa Dallavalle di aver denunciato
all'ordine degli avvocati la collusione fra lui ed il CTU Ruota (basta leggere
l'esposto,negli allegati, per rendersene conto)
Pagina 60
a precisa domanda del giudice, l'avv. Bonotto ribadisce la falsa affermazione di cui sopra
Pagina 61
ripete con altre parole la falsa
testimonianza di cui sopra
Pagina 63
comincia una descrizione delle cassette
alquanto incongrua: solo un piccolo esempio: come faceva ad essere rovinato per
l'uso l'involucro, se nessuno le aveva mai toccate?
Pagina 69
il giudice intima a Dallavalle di
rispondere solo alle domande del P.M.; l'imputato non si era dilungato per
nulla (contrariamente a quanto aveva fatto l'avv. Bonotto
senza essere zittito; se il P.M. non
faceva le domande su punti che potevano scagionarlo (e l’imputato era convinto
che non le avrebbe fatte), come faceva Dallavalle come imputato a difendersi?
Dallavalle non poteva prevedere di essere zittito e pertanto non aveva
concordato preventivamente con il suo legale le domande che gli avrebbero
permesso di scagionarsi, senza contravvenire alle irrituali restrizioni che gli
venivano imposte dal giudice!
Pagina 85
il giudice chiede a Dallavalle, a
freddo, senza che dal contesto vi fosse il minimo motivo, se avesse mai subito
ricoveri psichiatrici (basta leggere tutto l'interrogatorio per rendersi conto
della assenza di qualsiasi giustificazione per tale domanda offensiva e
provocatoria ) Dallavalle, a differenza di quando aveva sottovalutato la
implicita minaccia contenuta nella lettera del Procuratore Candiani,
pensò che scopo del giudice fosse quello di provocare una reazione che gli
avrebbe consentito di comminare l'accompagnamento in carcere dell'imputato e
quindi, comprimendo la indignazione, rispose con un semplice NO;
Pagina 93
l'avv. Bonato
ha letto in aula la frase che ha originato la imputazione di estorsione, non
rendendosi conto che in tale maniera ciò
che risaltava era il taglio delle parole che contraddicevano la imputazione;
sia lui che il P.M. che il giudice ignorarono anche questa volta il significato
di quanto era stato appena letto!
Dallavalle sottolinea le opposte versioni nella testimonianza di Ruota e
dell'avv. Bonotto; ancora una volta il giudice ed il
P.M. ignorano la ovvia conseguenza che almeno uno dei due dovrebbe aver
testimoniato il falso;
Pagina 94
nella parte finale l'imputato
,contravvenendo alla imposizione del giudice, ha letto la
dichiarazione,contenuta in un atto della causa, nella quale l'avv. Bonotto (a nome dello studio Nordio/
Manuel) si rallegrava che le cassette fossero state riposte sotto la custodia
del Tribunale perchè ciò le metteva al riparo da eventuali
manipolazioni; questa dichiarazione di Bonotto
(proprio di chi le ha indebitamente detenute per 5 anni, conoscendone benissimo
la funzione, dimostra come tutta la condotta giudiziaria di questa vicenda sia
nell'ottica della più eclatante diseguaglianza di fronte alla legge: se le
cassette si trovavano da essedi, non erano al riparo da manipolazioni; nel caso
contrario si!!!!! L'imputato ha vissuto
tutta la vicenda nella piena consapevolezza che anche il CTU aveva abbracciato
tale filosofia (cosa non accaduta, invece, nella perizia del 1990: ma allora lo
studio Nordio non aveva raggiunto (pur operando da
tanti anni) la notorietà ed
autorevolezza enorme che ebbe repentinamente solo qualche anno dopo); chi ha
letto i giornali nei primi anni 90 non stenterà ad intuire il contesto. Per i
più giovani, va data una spiegazione della grande nomea che allo improvviso
acquisì lo studio Nordio:
il titolare è fratello del P.M. veneziano Carlo Nordio,
che nei primi anni 90 si è schierato in
politica attraverso numerose
pubblicazioni sulla stampa nazionale
e successivamente in quanto autore, per conto del centro destra, di una riforma dei codici, mai entrata in
vigore in quanto bocciata dallo alleato Ministro Castelli; già in precedenza il
P.M. aveva acquisito grande fama di garantista per aver sequestrato, con un
unico provvedimento, i documenti
esistenti in tutte le sedi del partito
comunista (o PDS che fosse) in Italia, senza aver poi raccolto elementi o
comunque formulato alcuna accusa..
Pagina 95
è molto preciso, l'avv. Bonotto, nella sua descrizione: "non potevano essere
ulteriormente manipolati, corretti e posti a fondamento di pretese
economiche"; significativo inoltre l'ulteriore rimbrotto del giudice allo
imputato, dato che l'imputato Dallavalle aveva letto qualcosa che era
certamente appropriato ed attinente a quel processo! Le ultime parole del
giudice, si riferiscono alla conciliazione che egli, in apertura di udienza,
aveva "pesantemente" sponsorizzato; aveva rimbrottato, senza nessuna
apparente giustificazione ,l'avv. Marco Santarcangelo,
che non era riuscito a convincere il suo cliente, secondo la raccomandazione
del giudice, a sottostare alle pretese di controparte di fare le scuse e pagare
25 milioni di lire; tale cifra corrisponde esattamente al rimborso comminato da
questo giudice nella sentenza di condanna penale!
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