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descrizione dettagliata della vicenda penale

 

 

 

Sandro Dallavalle, dopo aver inutilmente tentato, attraverso i ricorsi alla Procura, di far emergere la verità sulle circostanze della sparizione e della restituzione delle cassette, che avrebbe provato la manipolazione della quale egli era ben certo ma che tutti, a cominciare dal CTU, davano per inesistente, a distanza di parecchio tempo, quindi, dai fatti, decise di effettuare di persona le indagini che si erano bruscamente interrotte, dopo la individuazione dello Studio Nordio (secondo la tesi sostenuta dal Bonotto, evidentemente autorizzato dallo studio per cui lavorava: da quanto riferisce il CTU nella sua perizia giurata, dai registri risultava invece la consegna a nome Bonotto) quale detentore dei reperti spariti. (vedi allegati : supplemento_di _perizia/lett_bonotto_a_ruota.pdf  , supplemento_di_perizia/supplemento di perizia.pdf e  /sparizione/cassette/appello_dallavalle_reperti_9-27).

 

Interpellò telefonicamente alche l'Ispettore Panighel, che all'inizio fu molto gentile e disponibile, ma non capiva a cosa si riferisse la richiesta di Dallavalle (essendo passato parecchio tempo). Alla fine

comunque se ne ricordò e divenne improvvisamente brusco, negando ogni informazione al richiedente. Tale reazione impressionò Sandro Dallavalle ed ebbe l'impressione che l'Ispettore avesse un timore panico

di dire qualcosa, sulla indagine, che potesse essere disapprovato dal magistrato.

 

In seguito, rileggendo per la ennesima volta i resoconti del CTU, Dallavalle si rese conto che proprio in essi il CTU aveva sia pure involontariamente fornito la prova della avvenuta manipolazione, che egli stesso aveva negato con tanta ostinazione.

 

Dallavalle telefonò al CTU chiedendo un incontro ma si trovò di fronte ad un atteggiamento arrogante e dilatorio: la possibilità dell'incontro non fu negata ma indicata molto in la nel tempo.

 

Al colmo della indignazione inviò al CTU la lettera che venne usata dal destinatario per sporgere querela. Per ben due volte il P.M. Antonio de Lorenzo chiese la archiviazione argomentando che si trattava di espressioni usate nell'ambito di un confronto fra periti e che pertanto non si potevano considerare reato.

 

Alla seconda richiesta di archiviazione il GIP Dr.ssa Sanzari fu di avviso contrario e convocò  Dallavalle in udienza.

 

 Nella sua lettera al CTU Dallavalle si qualificò come persona danneggiata e come perito di parte e, nello stesso ordine di tale enunciazione espresse la intenzione di richiedere gli eventuali futuri danni e si lamentò

dell'atteggiamento costantemente evasivo, anche nei confronti degli inquirenti e dello specifico quesito del giudicante, qualificando la risposta del CTU come omertosa. Va detto che in quel periodo era senza avvocato essendo stato abbandonato dallo Studio Mognon ed avendo appena capito la opportunità di disfarsi dell'avv. Alessandro Pantaleoni. Sandro Dallavalle non voleva essere di peso a nessuno e, quando lo Studio Mognon lo abbandonò indicando che la causa dipendeva dallo esposto presentato contro ignoti, dalla quale tuttavia era emerso lo Studio Nordio, disse di comprendere l'imbarazzo che gli avvocati potevano avere frequentando i medesimi ambienti. Nonostante le cronache siano piene di avvocati che difendono i peggiori criminali, mantenne una certa considerazione verso gli ex avvocati, tanto più che avevano comunicato che la causa era in dirittura di arrivo (che mancava solo la conclusionale, che avevano promesso di stilare loro, anche se non ufficialmente, dato che conoscevano la causa, se fosse stato scelto l'avvocato che presentarono a Dallavalle: l'avv. Alessandro Pantaleoni).

 

Mai si sarebbe potuto immaginare che questo ultimo, al posto della conclusionale (il cui tenore la essedi  non fatica ad immaginare, avendo letto dello invito dell'avv. Bonotto, che si rivolgeva al legale di controparte credendo che fosse ancora vigente, Alessandro Pantaleoni (in quanto tale nome è indicato nell'atto stesso),  (vedi allegati : causa_primo_grado_conclus_bonotto, pag.4 e causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 16) invito a non fornire al suo cliente,  la leale assistenza professionale che gli era dovuta , per punirlo del “miserabile sospetto”!

Il GIP Sanzari, sentite le spiegazioni date da Dallavalle in udienza, si riservò la decisione.

 

Nel frattempo Dallavalle ricevette la lettera del Procuratore Gianfranco Candiani il cui tono era perentorio nel diffidare il destinatario dallo accusare il CTU (e di conseguenza mettendo in luce anche le responsabilità dello Studio Nordio o di qualcuno dei suoi componenti). (vedi allegato : corrispondenza/lettera_candiani)

 

Dallavalle percepì il pericolo a cui si sarebbe esposto ignorando la lettera del Procuratore, ma, ancora fiducioso nei confronti degli organi giudiziari, non sospettò che vi potesse essere un qualche collegamento con la riserva di giudizio della GIP Sanzari, nonostante la straordinaria coincidenza dei tempi fosse un fattore significativo. (vedi allegato : corrispondenza/lettera_a_candiani)

 

Dato che il procuratore capo lo accusava di comportamenti che non aveva tenuto (ivi compresa la esplicita accusa di collusione fra CTU e Bonotto) , rispose fornendo tutte le spiegazioni, ma non pronunciando una rinunzia a far valere il proprio diritto che la verità fosse accertata(vedi allegato : corrispondenza/lettera_a_candiani)

 

A stretto giro di posta il GIP Sanzari sciolse la riserva ed invitò il P.M. a formulare la accusa di estorsione (reato di cui l'appello sancì la totale insussistenza) ed ingiurie a pubblico ufficiale (che invece venne confermato, sia pure con un forte ridimensionamento..

 

Il GIP Sanzari spiegò la sua decisione (vedi allegato : tribunale_tv/imputaz_sanzari); spiegazione che il sottoscritto interpreta nel seguente modo:

 

visto che il Dallavalle si era qualificato anche come perito, la sua richiesta di rifusione degli eventuali e futuri danni diede luogo alla imputazione di estorsione  e, visto che si era qualificato anche come persona danneggiata, la accusa al CTU di risposta omertosa diede luogo alla imputazione di offese a pubblico ufficiale (venne pertanto affermato un illogico rovesciamento del senso della lettera).

 

Al Dallavalle era sembrato scontato che la richiesta di rifusione dei danni andasse riferita alla qualifica di danneggiato e la espressione di "risposta omertosa" andasse riferita alla qualifica di perito e persino

superfluo che la esposizione nella lettera aveva seguito lo stesso ordine della qualificazione iniziale, per un surplus di prudenza, al fine di  evitare strumentalizzazioni, ma evidentemente ogni prudenza è inutile quando un pubblico ministero arriva a tagliare le frasi per renderle funzionali ad una accusa che sarebbe platealmente inconsistente in assenza di tale taglio (fra l’altro ribaltando le sue stesse precedenti conclusioni di opposto valore ribadite per ben due volte). Voglio riferire un episodio significativo: quando, in apertura dello appello, il giudice relatore ha riassunto la vicenda ed ha pronunziato quella frase senza alcun taglio, mi è stato chiarissimo che quella accusa sarebbe caduta!

 

Aggiunse anche la GIP Sanzari che le espressioni furono usate in una lettera in tempi distanti dalla data di svolgimento della perizia e che non erano state rispettate le forme di rito.

 

Nonostante il tutto fosse stato precisato nel corso della udienza, la Sanzari continuò ad ignorare che il Dallavalle iniziò le ricerche personali solo dopo aver atteso che fossero le autorità preposte  a chiarire i fatti e che la sua lettera fu formulata dopo che i nuovi esposti e solleciti alla procura non sortirono alcun effetto, prima di avviare di persona le ricerche il cui esito favorevole lo indusse a rivolgersi direttamente al CTU, attraverso la lettera incriminata, per ottenere un ravvedimento di questo ultimo. Quanto il CTU testimoniò durante il suo interrogatorio nella udienza penale sarebbe stato più che sufficiente per soddisfare la richiesta di verità da parte di Dallavalle (cioè, chiaro e tondo, che i sigilli c'erano sempre ed i reperti sono stati restituiti senza: si tratta di pochissime parole, invece delle stravaganti e lunghe quanto evasive espressioni usate dal CTU nelle sue relazioni e persino quando si è smentito affermando finalmente la verità, presumibilmente a causa delle stringenti prove di carattere tecnico che smentivano le sue precedenti affermazioni!).

 

Anche per quanto concerne le forme di rito, va detto che Dallavalle aveva spedito nel corso della perizia numerose raccomandate al Ruota, che esercitava tale ruolo per professione ed avrebbe ben potuto/dovuto avvisare il suo contradditore (che non aveva mai fatto il perito di parte in precedenza) se vi erano delle differenti modalità da rispettare nello esprimere le sue osservazioni sulla conduzione della perizia!

 

Tali raccomandate smentiscono quanto testimoniato dal CTU nella sua deposizione, che all'inizio dichiarava categoricamente (e falsamente)  di non aver mai ricevuto delle lamentele o delle riserve da Dallavalle

(sostenne di "essere caduto dal pero", quando gli giunse la raccomandata che diede origine alla querela) (all. a03); significativo anche che il CTU, quando avvisò il perito di parte Sandro Dallavalle,non fece menzione che le cassette prima sparite dal Tribunale e poi ritrovate erano state detenute per 5 anni da controparte; sbalorditivo infine che, nella sua deposizione, il CTU abbia affermato che non fosse compito suo avvisare chi (il legale della controparte)  e come (senza sigilli) aveva restituito. dopo ben 5 anni, le cassette sparite dalla custodia del Tribunale, dove egli stesso le aveva depositate!

 

Il P.M. Antonio de Lorenzo, che esaminava la questione per la terza volta in breve tempo e quindi la conosceva benissimo (tanto più che Dallavalle gli aveva inviato un nuovo resoconto dettagliato), ritenne di costruire il capo di accusa sulla frase contenuta nella lettera di Dallavalle, tagliandola nelle sue parole più significative, che escludevano ogni ipotesi di reato! (e cioè che si sarebbe rivolto al Tribunale, ai giornali ecc. nell'ambito della trasparenza e della legalità', essendo queste ultime le parole tagliate.

 

In pochi mesi (sfoggiando una efficienza inusitata in quel luogo ed in quel periodo) si giunse alla condanna, passando per due nuove udienze presso altri GIP (uno dei quali osservava Dallavalle con sguardo compassionevole, il che fece supporre che avesse un buon cuore) e due udienze davanti al Giudice monocratico.

 

 

Riepilogo documenti sulla vicenda penale

 

(file in allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale)

 

Pagina 15                               

il teste Panighel riferisce che il CTU, Ruota, aveva escluso che ci fossero stati rilievi da parte di Dallavalle nel corso della perizia del 96 (affermazione di Ruota smentita dalle raccomandate che rilevavano delle anomalie)

Pagina 16                               

il teste Panighel riferisce che gli erano state chieste informazioni  anche dal GIP, dr. Giuliano: non pare sia una cosa normale che sia il GIP ad occuparsi delle indagini; è possibile che nemmeno per lui le motivazioni addotte dal PM dr. Cicero per chiudere la indagine fossero esaurienti e logiche  (tanto è vero che ha respinto la prima richiesta di archiviazione e nello accogliere la seconda ha annotato nell'atto le sue perplessità);

Pagina 17                               

il teste Panighel ritiene che non potesse "divagare", chiedendo quale del ristretto gruppo di dipendenti dello studio Nordio avesse materialmente prelevato i reperti; il teste Panighel riferisce che il CTU, Ruota, tendeva ad escludere che i reperti fossero stati sigillati        

Pagina 22                               

il teste Ruota (parte civile) nega che Dallavalle gli avesse fatto delle contestazioni  durante la perizia: questa circostanza è smentita da raccomandate inviate da Dallavalle a Ruota in corso di perizia del 1996 (raccomandate il cui inserimento nel fascicolo penale fu proprio l'avv. di Ruota a chiedere, durante la udienza, a dimostrazione che il CTU le conosceva benissimo ed aveva testimoniato il falso, affermando di "essere caduto dal pero")         

Pagina 26                   

Ruota ammette tardivamente, rettificando quanto aveva appena sostenuto, che in corso di perizia sono state avanzate riserve da Dallavalle sulla integrità dei reperti; alla domanda se il Dallavalle avesse manifestato l'intenzione di rivolgersi ad altri tecnici in ordine alla integrità delle cassette, Ruota risponde negativamente, ma è smentito dalla raccomandata del 260396 (vedi allegato : corrispondenza /raccomandata260396)

Pagina 34                               

finalmente, di fronte allo incalzare delle domande, ammette che egli sigillava sempre le cassette (viene sempre messa la ceralacca.....) anche se con espressioni singolari: il lettore si rende facilmente conto del tentativo di far scivolare via le domande; esattamente come aveva fatto nella risposta scritta al quesito supplementare e preciso posto dal giudice

Pagina 35                               

finalmente Ruota ammette che le cassette sono state restituite nude (e che quindi, visto che la ceralacca che egli metteva sempre non c'era più, erano stati rotti i sigilli)

Pagina 36                               

viene citato il contenuto della raccomandata di Dallavalle che faceva riferimento a quando e come era stato informato riguardo a dove le cassette erano state ritrovate; non solo, Dallavalle si lamentava che mancavano i sigilli ben ricordandosi di aver partecipato personalmente alla loro apposizione (6 anni prima, nel contradditorio delle parti, come aveva raccomandato il giudice)

Pagina 37                               

la reticenza del CTU ha raggiunto il massimo apice: sostiene che non era compito suo avvisare la parte lesa che le cassette erano state trovate nel possesso della controparte, che le ha restituite dopo 5 anni e comunque dopo alcuni giorni dalla richiesta della cancelleria, senza più i sigilli che originariamente erano stati apposti

Pagina 50                               

l'avv. Bonotto viene incaricato dal contitolare dello studio Nordio, avv Manuel, di seguire la pratica Andreon

Pagina 52                               

l'avv. Bonotto dichiara di aver restituito immediatamente i reperti (smentito dal Cancelliere Candido (vedi allegato : tribunale_tv/relazione candido) che, avendo consultato le annotazioni fatte nella imminenza dei fatti, riferisce invece di alcuni giorni dopo)

Pagina 53                               

l'avv. Bonotto indica nella impiegata nel frattempo deceduta la persona dello studio che ha materialmente ritirato i reperti dal Tribunale; che coincidenza...........

Pagina 56                                l

lo sdegno dell'avv. Bonotto per i sospetti sulla eventuale manipolazione dei reperti nel suo possesso è spropositata: sarebbe semplicemente assurda se fosse vero quanto aveva appena affermato: che era coinvolta unicamente la impiegata che lui aveva indicato (guarda caso) ma che era nel frattempo deceduta (e chi poteva smentirlo?)

Pagina 59                               

Dallavalle ricorda che quanto riferito dall'avv. Bonotto sulla vicenda della Curia Mercatorum è falso, ma ciò che rileva maggiormente è che tutti i partecipanti al tentativo di conciliazione avevano giurato di mantenere il massimo riserbo su ogni aspetto della stessa: ciò significa che l'avv. Bonotto ha tradito anche quel giuramento (che pare sia richiesto prassi nella procedura presso la Curia Mercatorum);egli testimonia platealmente il falso, quando accusa Dallavalle di aver denunciato all'ordine degli avvocati la collusione fra lui ed il CTU Ruota (basta leggere l'esposto,negli allegati, per rendersene conto)

Pagina 60                               

a precisa domanda del giudice, l'avv. Bonotto ribadisce la falsa affermazione di cui sopra

Pagina 61                               

ripete con altre parole la falsa testimonianza di cui sopra

Pagina 63                               

comincia una descrizione delle cassette alquanto incongrua: solo un piccolo esempio: come faceva ad essere rovinato per l'uso l'involucro, se nessuno le aveva mai toccate?

Pagina 69                               

il giudice intima a Dallavalle di rispondere solo alle domande del P.M.; l'imputato non si era dilungato per nulla (contrariamente a quanto aveva fatto l'avv. Bonotto senza essere zittito;  se il P.M. non faceva le domande su punti che potevano scagionarlo (e l’imputato era convinto che non le avrebbe fatte), come faceva Dallavalle come imputato a difendersi? Dallavalle non poteva prevedere di essere zittito e pertanto non aveva concordato preventivamente con il suo legale le domande che gli avrebbero permesso di scagionarsi, senza contravvenire alle irrituali restrizioni che gli venivano imposte dal giudice!

Pagina 85                               

il giudice chiede a Dallavalle, a freddo, senza che dal contesto vi fosse il minimo motivo, se avesse mai subito ricoveri psichiatrici (basta leggere tutto l'interrogatorio per rendersi conto della assenza di qualsiasi giustificazione per tale domanda offensiva e provocatoria ) Dallavalle, a differenza di quando aveva sottovalutato la implicita minaccia contenuta nella lettera del Procuratore Candiani, pensò che scopo del giudice fosse quello di provocare una reazione che gli avrebbe consentito di comminare l'accompagnamento in carcere dell'imputato e quindi, comprimendo la indignazione, rispose con un semplice NO;

Pagina 93                               

l'avv. Bonato ha letto in aula la frase che ha originato la imputazione di estorsione, non rendendosi conto che in tale maniera ciò che risaltava era il taglio delle parole che contraddicevano la imputazione; sia lui che il P.M. che il giudice ignorarono anche questa volta il significato di quanto era stato appena letto!         Dallavalle sottolinea le opposte versioni nella testimonianza di Ruota e dell'avv. Bonotto; ancora una volta il giudice ed il P.M. ignorano la ovvia conseguenza che almeno uno dei due dovrebbe aver testimoniato il falso;

Pagina 94                               

nella parte finale l'imputato ,contravvenendo alla imposizione del giudice, ha letto la dichiarazione,contenuta in un atto della causa, nella quale l'avv. Bonotto (a nome dello studio Nordio/ Manuel) si rallegrava che le cassette fossero state riposte sotto la custodia del Tribunale perchè ciò le metteva al riparo da eventuali manipolazioni; questa dichiarazione di Bonotto (proprio di chi le ha indebitamente detenute per 5 anni, conoscendone benissimo la funzione, dimostra come tutta la condotta giudiziaria di questa vicenda sia nell'ottica della più eclatante diseguaglianza di fronte alla legge: se le cassette si trovavano da essedi, non erano al riparo da manipolazioni; nel caso contrario si!!!!!  L'imputato ha vissuto tutta la vicenda nella piena consapevolezza che anche il CTU aveva abbracciato tale filosofia (cosa non accaduta, invece, nella perizia del 1990: ma allora lo studio Nordio non aveva raggiunto (pur operando da tanti anni)  la notorietà ed autorevolezza enorme che ebbe repentinamente solo qualche anno dopo); chi ha letto i giornali nei primi anni 90 non stenterà ad intuire il contesto. Per i più giovani, va data una spiegazione della grande nomea che allo improvviso acquisì lo studio Nordio:

il titolare è fratello del  P.M. veneziano Carlo Nordio, che nei primi anni 90 si è schierato in politica attraverso numerose pubblicazioni sulla stampa nazionale e successivamente in quanto autore, per conto del centro destra,  di una riforma dei codici, mai entrata in vigore in quanto bocciata dallo alleato Ministro Castelli; già in precedenza il P.M. aveva acquisito grande fama di garantista per aver sequestrato, con un unico provvedimento,  i documenti esistenti in tutte le  sedi del partito comunista (o PDS che fosse) in Italia, senza aver poi raccolto elementi o comunque formulato alcuna accusa..

 

 

 

Pagina 95                               

è molto preciso, l'avv. Bonotto, nella sua descrizione: "non potevano essere ulteriormente manipolati, corretti e posti a fondamento di pretese economiche"; significativo inoltre l'ulteriore rimbrotto del giudice allo imputato, dato che l'imputato Dallavalle aveva letto qualcosa che era certamente appropriato ed attinente a quel processo! Le ultime parole del giudice, si riferiscono alla conciliazione che egli, in apertura di udienza, aveva "pesantemente" sponsorizzato; aveva rimbrottato, senza nessuna apparente giustificazione ,l'avv. Marco Santarcangelo, che non era riuscito a convincere il suo cliente, secondo la raccomandazione del giudice, a sottostare alle pretese di controparte di fare le scuse e pagare 25 milioni di lire; tale cifra corrisponde esattamente al rimborso comminato da questo giudice nella sentenza di condanna penale!

 

 

 

 

 

 

 

 

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