Torna a indice dei contenuti …

 

 

 

 

 

RACCOMDANTA DEL 08.06.2010 A FRANCESCO ANDREON E P.C. AD AVV. GIOVANNI BONOTTO

 

 

(Vedi allegati : corrispondenza\raccomandata_andreon_bonotto_08062010.pdf e telegramma_andreon_08062010.pdf)

 

 

 

Spett.le

 

Andreon Francesco

Via Alessandro Volta, 20/22 - Sarano

31025 Santa Lucia di Piave (TV)

 

 

 

 

e p.c.

Avv. Giovanni Bonotto

Largo Porta Altinia, 6

31100 Treviso

 

 

 

 

 

 

 

Montebelluna, 8 giugno 2010

 

 

Caro Sig. Francesco

A seguito telegramma odierno, non so se Lei abbia letto questo ed i precedenti due telegrammi. In ogni caso sono dispiaciuto per Lei.

 

Da quanto ci siamo detti nella telefonata di maggio, cioè nella unica occasione in 20 anni in cui sono riuscito, evidentemente per un colpo di fortuna a comunicare con Lei, eludendo quindi una sorveglianza alquanto stretta (gli altri 6 o 7 tentativi sono andati a vuoto), si è rafforzata la mia convinzione che Lei fosse una persona ragionevole e saggia.

 

Per questo sono alquanto dispiaciuto che nemmeno questa volta sia riuscita a prendere in mano la situazione e chiudere una vicenda che sostanzialmente disapprova.

 

Non c’è stato il tempo per telefono di farle notare in maniera dettagliata la gravità della situazione sia sotto il profilo della responsabilità patrimoniale che sotto quello penale. Mi affido anche questa volta alla fortuna, nella speranza che la presente arrivi alla Sua attenzione, per invitarla a distinguere la Sua posizione nell’unico modo possibile, cioè revocare gli illeciti provvedimenti che derivano dal decreto ingiuntivo da Lei chiesto nello agosto dello scorso anno (mi ha Lei stesso confermato che la firma sul mandato è la Sua), sia pure con gravissimo disagio personale.

 

Sua moglie ed il Suo avvocato hanno ottenuto e stanno continuando ad ottenere degli autentici miracoli giudiziari.  Tali miracoli sono tuttavia talmente eclatanti che non è necessario essere degli esperti in legge per rendersi conto della loro esatta natura.

 

Ho consultato io stesso gli articoli del Codice che attengono a questa situazione e sono di una chiarezza lapalissiana. Per questo mi premuro di citare nella presente tali articoli e di commentarli insieme, al fine di convincerla a ridurre il livello delle Sue responsabilità.

 

Art 2033: Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

E’ pacifico che il sottoscritto ha ricevuto il pagamento in buona fede perché era previsto da una sentenza (e, cosa addirittura superflua, perché offerto dal Suo avvocato Furlan). Di conseguenza il tasso applicato nel calcolo degli interessi è usuraio. Non si tratta evidentemente di un banale errore, in quanto è stato ripetuto anche nel secondo precetto (rifatto) notificatomi il 5 giugno 2010, quindi anche dopo che nel procedimento di Treviso l’avv. Santarcangelo aveva ben chiarito il punto . A tale proposito, è stupefacente come l’avv. Bonotto abbia il potere di incrementare l’importo dei precetti a sua discrezione! Tutto questo a me sembra mettere sotto una speciale luce il suo rapporto con questi magistrati, che sembrano avallare qualsiasi cosa!

 

Art 100: Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

La essedi sas non aveva alcun interesse a fruire dei nuovi termini concessi dalla Cassazione per ricorrere in Appello, sia per un motivo oggettivo, dato che la sentenza di primo grado aveva soddisfatto totalmente le sue domande, sia per essersi opposta mediante il controricorso al Suo ricorso in Cassazione. Di conseguenza nessun danno può subire per non aver ricorso in Appello.

 

Art. 392 La riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.

 

Art. 393 Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente l’intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

I punti sono due: il primo è quello invocato (da Lei attraverso Bonotto) nella sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo, strumentalmente (in quanto cozza contro il minimo buon senso e contro quanto chiaramente sancito dall’art. 310, di seguito citato);

il secondo è ancora più importante, in quanto prevede che le statuizioni della cassazione siano da osservare anche negli atti successivi e non c’è dubbio che la Cassazione (accogliendo peraltro la tesi contenuta nella Sua istanza) abbia qualificato come estranea alla vicenda processuale la Andreon s.r.l. . (N.B. per quanto superfluo, stante che la sentenza di cassazione va solo rispettata, va detto che il conferimento delle attività e delle passività della ditta individuale nella Andreon s.r.l. è stato fatto per i beni singolarmente individuati e periziati, e quindi non di tutti i Suoi beni: non si trova alcuna traccia del debito, ma neppure del credito asseritamene reclamato nel primo grado di giudizio, verso essedi sas);

di conseguenza, la circostanza che tutti questi provvedimenti siano emessi a favore della s.r.l. è ancora più grave che non la stessa mancanza di ogni elemento a sostegno della pretesa!

 

Art. 310 L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la competenza.

Questo è l’articolo fondamentale, che dimostra la totale infondatezza della Sua istanza di decreto ingiuntivo. L’unica sentenza di merito è quella di primo grado, che non è mai stata riformata da alcun tribunale di grado superiore, come sappiamo tutti, tanto che il Suo ricorso in Cassazione si opponeva unicamente al respingimento della Sua istanza di Appello e non certo ad un giudizio di merito della Corte di Appello, in quanto mai esistito!

 

Quanto sopra appare sufficiente a rappresentare la situazione, ma sono ben più numerosi i punti da cui deriva la più plateale, continuativa ed unidirezionale violazione della legge fatta da quel magistrato e dagli altri due intervenuti successivamente (un solo esempio: la concessione del decreto ingiuntivo senza aver in alcun modo sentito la controparte cozza contro norme basilari del diritto: non sembrano quindi comportamenti che si possano facilmente spiegare come possibili errori!)

 

Caro Sig. Francesco, sono ben sicuro che se Lei potrà leggere queste semplici e chiare cose che sono scritte nel nostro codice civile si renderà conto che le mie pesantissime vicissitudini passate (che sono convinto Lei conosca solo in minima parte) e, temo, le Sue vicissitudini future, non dipendono da noi ma soltanto dagli avvocati e dai magistrati sino ad ora coinvolti in questa vicenda.

 

Non ritiene che abbiano (si fa’ per dire…) delle idee  ben diverse dalle nostre? Io ho deciso di riprendere possesso del mio interesse e del mio diritto di cittadino e di ribellarmi a tutto questo; lo faccia anche Lei, anche se ormai le cose sono andate troppo avanti ed il rimedio potrà essere solo parziale. Ritiri tutto! In qualsiasi caso, mi mandi un cenno con la Sua firma autografa (che ormai ho imparato a conoscere bene) anche solo al fine che io sappia se ha potuto leggere o meno la presente, che è espressamente a Lei indirizzata, ed al suo legale solo per conoscenza!

 

La saluto cordialmente

 

ESSEDI STUDIO SAS

(Sandro Dallavalle)

 

 

 

 

 

Torna a indice dei contenuti …