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RACCOMDANTA
DEL 08.06.2010 A FRANCESCO ANDREON E P.C. AD AVV.
GIOVANNI BONOTTO
(Vedi allegati
: corrispondenza\raccomandata_andreon_bonotto_08062010.pdf
e telegramma_andreon_08062010.pdf)
Spett.le
Andreon
Francesco
Via Alessandro Volta, 20/22 - Sarano
31025 Santa Lucia di Piave (TV)
e p.c.
Avv. Giovanni Bonotto
Largo Porta Altinia, 6
31100 Treviso
Montebelluna,
8 giugno 2010
Caro
Sig. Francesco
A
seguito telegramma odierno, non so se Lei abbia letto questo ed i precedenti
due telegrammi. In ogni caso sono dispiaciuto per Lei.
Da
quanto ci siamo detti nella telefonata di maggio, cioè nella unica occasione in
20 anni in cui sono riuscito, evidentemente per un colpo di fortuna a
comunicare con Lei, eludendo quindi una sorveglianza alquanto stretta (gli
altri 6 o 7 tentativi sono andati a vuoto), si è rafforzata la mia convinzione
che Lei fosse una persona ragionevole e saggia.
Per
questo sono alquanto dispiaciuto che nemmeno questa volta sia riuscita a
prendere in mano la situazione e chiudere una vicenda che sostanzialmente
disapprova.
Non
c’è stato il tempo per telefono di farle notare in maniera dettagliata la
gravità della situazione sia sotto il profilo della responsabilità patrimoniale
che sotto quello penale. Mi affido anche questa volta alla fortuna, nella
speranza che la presente arrivi alla Sua attenzione, per invitarla a
distinguere la Sua posizione nell’unico modo possibile, cioè revocare gli
illeciti provvedimenti che derivano dal decreto ingiuntivo da Lei chiesto nello
agosto dello scorso anno (mi ha Lei stesso confermato che la firma sul mandato
è la Sua), sia pure con gravissimo disagio personale.
Sua
moglie ed il Suo avvocato hanno ottenuto e stanno continuando ad ottenere degli
autentici miracoli giudiziari. Tali miracoli
sono tuttavia talmente eclatanti che non è necessario essere degli esperti in
legge per rendersi conto della loro esatta natura.
Ho
consultato io stesso gli articoli del Codice che attengono a questa situazione
e sono di una chiarezza lapalissiana. Per questo mi premuro di citare nella
presente tali articoli e di commentarli insieme, al fine di convincerla a
ridurre il livello delle Sue responsabilità.
Art 2033: Chi ha eseguito un
pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre
diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha
ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno
della domanda.
E’
pacifico che il sottoscritto ha ricevuto il pagamento in buona fede perché era
previsto da una sentenza (e, cosa addirittura superflua, perché offerto dal Suo
avvocato Furlan). Di conseguenza il tasso applicato
nel calcolo degli interessi è usuraio. Non si tratta evidentemente di un banale
errore, in quanto è stato ripetuto anche nel secondo precetto (rifatto)
notificatomi il 5 giugno 2010, quindi anche dopo che nel procedimento di
Treviso l’avv. Santarcangelo aveva ben chiarito il
punto . A tale proposito, è stupefacente come l’avv. Bonotto
abbia il potere di incrementare l’importo dei precetti a sua discrezione! Tutto
questo a me sembra mettere sotto una speciale luce il suo rapporto con questi
magistrati, che sembrano avallare qualsiasi cosa!
Art
100: Per proporre una domanda o per
contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
La essedi sas non aveva alcun
interesse a fruire dei nuovi termini concessi dalla Cassazione per ricorrere in
Appello, sia per un motivo oggettivo, dato che la sentenza di primo grado aveva
soddisfatto totalmente le sue domande, sia per essersi opposta mediante il
controricorso al Suo ricorso in Cassazione. Di conseguenza nessun danno può
subire per non aver ricorso in Appello.
Art.
392 La riassunzione della causa davanti
al giudice del rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un
anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione.
Art. 393 Se la riassunzione
non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente l’intero processo
si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto
vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione
della domanda.
I
punti sono due: il primo è quello invocato (da Lei attraverso Bonotto) nella sua istanza per ottenere il decreto
ingiuntivo, strumentalmente (in quanto cozza contro il minimo buon senso e
contro quanto chiaramente sancito dall’art. 310, di seguito citato);
il
secondo è ancora più importante, in quanto prevede che le statuizioni della
cassazione siano da osservare anche negli atti successivi e non c’è dubbio che
la Cassazione (accogliendo peraltro la tesi contenuta nella Sua istanza) abbia
qualificato come estranea alla vicenda processuale la Andreon
s.r.l. . (N.B. per quanto superfluo, stante che la sentenza di cassazione va
solo rispettata, va detto che il conferimento delle attività e delle passività
della ditta individuale nella Andreon s.r.l. è stato
fatto per i beni singolarmente individuati e periziati, e quindi non di tutti i
Suoi beni: non si trova alcuna traccia del debito, ma neppure del credito
asseritamene reclamato nel primo grado di giudizio, verso essedi
sas);
di conseguenza, la
circostanza che tutti questi provvedimenti siano emessi a favore della s.r.l. è
ancora più grave che non la stessa mancanza di ogni elemento a sostegno della
pretesa!
Art.
310 L’estinzione rende inefficaci gli
atti compiuti, ma non le sentenze di
merito pronunciate nel corso del processo e quelle che regolano la
competenza.
Questo
è l’articolo fondamentale, che dimostra la totale infondatezza della Sua
istanza di decreto ingiuntivo. L’unica sentenza di merito è quella di primo
grado, che non è mai stata riformata da
alcun tribunale di grado superiore, come sappiamo tutti, tanto che il Suo
ricorso in Cassazione si opponeva unicamente al respingimento della Sua istanza
di Appello e non certo ad un giudizio di merito della Corte di Appello, in
quanto mai esistito!
Quanto
sopra appare sufficiente a rappresentare la situazione, ma sono ben più
numerosi i punti da cui deriva la più plateale, continuativa ed unidirezionale
violazione della legge fatta da quel magistrato e dagli altri due intervenuti
successivamente (un solo esempio: la concessione del decreto ingiuntivo senza
aver in alcun modo sentito la controparte cozza contro norme basilari del
diritto: non sembrano quindi comportamenti che si possano facilmente spiegare
come possibili errori!)
Caro
Sig. Francesco, sono ben sicuro che se Lei potrà leggere queste semplici e
chiare cose che sono scritte nel nostro codice civile si renderà conto che le
mie pesantissime vicissitudini passate (che sono convinto Lei conosca solo in
minima parte) e, temo, le Sue vicissitudini future, non dipendono da noi ma
soltanto dagli avvocati e dai magistrati sino ad ora coinvolti in questa
vicenda.
Non
ritiene che abbiano (si fa’ per dire…) delle
idee ben diverse dalle nostre? Io ho
deciso di riprendere possesso del mio interesse e del mio diritto di cittadino
e di ribellarmi a tutto questo; lo faccia anche Lei, anche se ormai le cose
sono andate troppo avanti ed il rimedio potrà essere solo parziale. Ritiri tutto!
In qualsiasi caso, mi mandi un cenno con la Sua firma autografa (che ormai ho
imparato a conoscere bene) anche solo al fine che io sappia se ha potuto
leggere o meno la presente, che è espressamente a Lei indirizzata, ed al suo
legale solo per conoscenza!
La
saluto cordialmente
ESSEDI
STUDIO SAS
(Sandro
Dallavalle)
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