Torna a indice dei contenuti …

 

 

 

 

RACCOMDANTA DEL 25.06.2010 A FRANCESCO ANDREON E P.C. AD AVV. GIOVANNI BONOTTO

 

 

 

 

ANDREON FRANCESCO  

VIA ALESSANDRO VOLTA 20/22

FRAZIONE SARANO

31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)

 

e p.c. via posta elettronica certificata

avv. GIOVANNI BONOTTO

Largo Porta Altinia, 6

31100 TREVISO

 

 

RACCOMANDATA A.R.

 

Montebelluna, 25ontebelluna, 21 giugno 2010

 

Caro Sig. Francesco

affido alla ennesima raccomandata, inviata p.c. via Posta Elettronica Certificata all’avv. Bonotto,  quanto segue:

 

1)     il tardivo storno di circa il 600% degli interessi addebitati annunciato con il nuovo atto “DI PRECISAZIONE DEL CREDITO…” datato 15/06/2010 e notificatomi il 19 corrente  dall’avv. Bonotto, non può certo sminuire la gravità, specialmente sotto il profilo penale, del tentativo di ottenere l’indebito; tanto più che tale tentativo è stato reiterato per la ennesima volta, anche dopo che era stato esplicitamente contestato dall’avv. Santarcangelo nella sua opposizione al precetto presso il Tribunale di Treviso, opposizione certamente notificata all’avv. Bonotto, visto che era presente personalmente alla udienza che si è svolta a Treviso;

2)     anche se la tentata usura è stato ritirata con l’atto di cui sopra (evidentemente dopo aver letto la mia raccomandata dell’ 8/06/2010 ed il telegramma di pari data), rimangono comunque degli ulteriori rilievi che qualificano come indebita anche la nuova richiesta; infatti la data di decorrenza cui si riferisce l’articolo 2033 c.c. non può che riferirsi alla richiesta fatta a noi e non può certo essere quella di deposito della domanda (tanto più che è avvenuta allo inizio della sospensione feriale annuale) ma invece alla scadenza dei termini previsti dal decreto ingiuntivo (la differenza è di quasi due mesi);

3)     inoltre, a parte il fattore decorrenza nel calcolo, non si vede a quale titolo siano state addebitate e soprattutto pretese (addirittura anche come valore di riferimento per il calcolo degli interessi usurai) le varie migliaia di euro, fra le quali 1300 inserite addirittura nel decreto ingiuntivo, senza che la essedi studio sas fosse stata in alcun modo sentita, nemmeno informalmente, e quindi nessuna possibilità le sia stata data di evitare tali spese;

4)     l’atto di cui sopra contiene una singolare osservazione, cioè che non è stata fatta opposizione: l’avv. Santarcangelo ha prodotto tempestiva e regolare opposizione sia allo indebito decreto ingiuntivo sia allo indebito precetto, nelle varie sedi (di Conegliano e di Treviso); successivamente il sottoscritto si è premurato di portare a Sua conoscenza (ed in copia, sempre,  anche all’avv. Bonotto)  tutte le ulteriori precisazioni, mano a mano che riceveva notifica di un proliferare di atti tanto sconclusionati da essere puntualmente rettificati con atti successivi; in particolare, tutti i telegrammi a Lei indirizzati, che sono certamente giunti a conoscenza dell’avv. Bonotto, (se uno di essi, del 27/05/2010, è addirittura incluso nell’atto di precetto del 3/06/2010) si concludono con l’appello espressamente rivolto all’avv. Bonotto “tutto da rifare, avvocato Bonotto”), ove non si può fingere che il termine tutto significhi qualcosa di diverso da quello letterale, e cioè l’intera azione giudiziaria; inoltre, le lettere raccomandate del 08/06/2010 e del 15/06/2010 (spedite anche per conoscenza all’avv. Bonotto )si concludono  con l’invito a revocare tutti gli atti a partire dal decreto ingiuntivo.  Il Suo avvocato si attacca ad un ben fragile appiglio se pretende che ogni sua illegittima (come dimostrano le varie rettifiche) proliferazione di atti debba essere ogni volta puntualmente opposta secondo le formalità di rito; anzi, tutto l’insieme abnorme di questi atti, tipicamente mirati a mettere in difficoltà la controparte, è espressamente previsto e sanzionato dal codice deontologico forense; 

ma non solo:  è illegittimo anche perché ha conseguito prematuramente il risultato di iscrivere ipoteca sulla mia casa di abitazione, risultato che priva addirittura la vittima (il sottoscritto) dello scopo per reagire; tale risultato è stato conseguito, come il solito, violando tutte le regole;

dato che è stato illecitamente tolto l’interesse ad evitare il danno, che è già comminato in partenza (strategia che, significativamente, non praticano nemmeno gli estorsori appartenenti ai sodalizi tradizionali, cioè quelli per i quali il nostro paese è famoso nel mondo) e che la vittima viene artificialmente gravata di spese superflue, è tale condotta complessiva che andrebbe considerata un reato, a mio avviso (oltre alle singole, specifiche e gravissime infrazioni già indicate);  

di conseguenza, più che di “mancata opposizione” agli atti di cui sopra, sarebbe a mio avviso più appropriato parlare, allo stato attuale, di “mancata denuncia”!

5)     spiega, l’avv. Bonotto, che la eccessività delle somme pretese (ma, trattandosi di interessi usurai, non è un poco riduttivo definirli “eccessività delle somme pretese”?) non travolge il precetto per intero; non spiega tuttavia (ed è alquanto significativo) come possa essere legittimo un precetto che,  da un residuo in precedenza indicato  in 33.897,43  (atto emesso il 21/05/2010) passa, aumentando, ad uno di 38.778,67;  da notare inoltre che, rispetto alla cifra originaria, di circa 31.000 euro, vengono addebitate, in pochi mesi, spese per circa il 24% ; ma se calcoliamo anche il costo del processo di Cassazione, tenutosi in camera di consiglio ed adito solo strumentalmente (cosa che in un paese normale produrrebbe gravissime conseguenze a carico del ricorrente), si arriva vicino al 100%, è facile rendersi conto del disprezzo per il denaro (anche quello proprio) implicito in tale strategia (a tal proposito va ricordato che anche la stessa cifra iniziale di circa 31.000 euro è in massima parte fatta di spese processuali; questa constatazione, se posta  in relazione alle informazioni di origine bancaria e da quanto sembra emergere dalla alquanto significativa “politica di bilancio”  della s.r.l.,  costantemente praticata in quasi 20 anni di attività, induce a supporre che tale disprezzo potrebbe, forse, essere  frutto di un arricchimento  alimentato dal  mancato rispetto di regole e doveri, a svantaggio della intera collettività;

6)     in caso tutto questo venisse accertato, risulterebbe intollerabile che i mezzi così  guadagnati siano stati usati per vessare, insieme al sottoscritto, la intera collettività attraverso l’abuso del sistema giustizia,  gravato di un abnorme spreco di tempo e di carta (sono sei sino ad ora le sedi giudiziarie variamente coinvolte, Cassazione compresa)!

7)     Per concludere, punto fondamentale è il seguente:

il sottoscritto già da molto tempo era convinto che le prove e gli indizi emersi nella lunga vicenda erano più che bastanti per ricorrere agli organi competenti al fine di chiedere la condanna per la frode giudiziaria perpetrata in maniera coordinata fra vari soggetti e si lamentava con il suo legale per la sua condotta processuale che continuava a prescindere da la deliberata e plateale  disobbedienza alle statuizioni della Corte di Cassazione, che aveva palesemente sancito la estraneità della s.r.l. (confermando sul punto la stessa  istanza dell’avv. Bonotto, il che esclude qualsiasi fraintendimento e comprova il dolo);tale aspetto è stato contestato verbalmente dal sottoscritto alla udienza presso il Tribunale di Conegliano, alla presenza dell’avv. Bonotto, dell’avv. Azzari e del Giudice Deli: questo ultimo ha reagito alle mie parole con un involontario moto di disappunto: segno, ho interpretato, che tale gravissima incongruenza gli era già nota (cosa del resto assai verosimile in quanto il processo nasce e ruota tutto intorno alla sentenza di Cassazione, tanto concisa (una sola pagina in tutto) quanto chiara!;

dal giro di colloqui telefonici dei giorni 11 e 12 maggio 2010 (come ricorderà ho parlato sia con Lei che con Sua moglie) è emersa la prova del nove (anzi, ben più di una), della strategia processuale di tutti questi anni;  è per questo motivo che, da quel punto in poi,  l’aspetto penale diventa prioritario e prevalente e di conseguenza ho cercato di rivolgermi direttamente a Lei, per convincerla  a separare la Sua posizione personale e ridurre le conseguenze a Suo carico;

dubito di essere riuscito a superare la “Cortina di Ferro” , nonostante la strategia di moltiplicare le vie di comunicazione (telegrammi, raccomandate, posta elettronica certificata, fax).

 

Forse Lei è al corrente solo in parte, forse addirittura per nulla, della gravissima campagna di diffamazione che il sottoscritto sta subendo da tanti anni, rispetto alla quale non ha ancora raccolto le prove sufficienti, ma non dispera di riuscire in seguito!

 

Le rinnovo l’invito a ritirare tutti gli atti in corso e porgo cordiali saluti.

 

ESSEDI STUDIO SAS

(Sandro Dallavalle)

 

 

 

 

 

 

Torna a indice dei contenuti …