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RACCOMDANTA
DEL 25.06.2010 A FRANCESCO ANDREON E P.C. AD AVV.
GIOVANNI BONOTTO
ANDREON
FRANCESCO
VIA
ALESSANDRO VOLTA 20/22
FRAZIONE
SARANO
31025
SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
e
p.c. via posta elettronica certificata
avv.
GIOVANNI BONOTTO
Largo
Porta Altinia, 6
31100
TREVISO
RACCOMANDATA
A.R.
Montebelluna,
25 giugno 2010
Caro
Sig. Francesco
affido alla ennesima raccomandata, inviata
p.c. via Posta Elettronica Certificata all’avv. Bonotto, quanto segue:
1)
il
tardivo storno di circa il 600% degli interessi addebitati annunciato con il
nuovo atto “DI PRECISAZIONE DEL CREDITO…” datato 15/06/2010 e notificatomi il
19 corrente dall’avv. Bonotto, non può certo sminuire la gravità, specialmente
sotto il profilo penale, del tentativo di ottenere l’indebito; tanto più che
tale tentativo è stato reiterato per la ennesima volta, anche dopo che era
stato esplicitamente contestato dall’avv. Santarcangelo nella sua opposizione
al precetto presso il Tribunale di Treviso, opposizione certamente notificata
all’avv. Bonotto, visto che era presente personalmente
alla udienza che si è svolta a Treviso;
2)
anche
se la tentata usura è stato ritirata con l’atto di cui sopra (evidentemente
dopo aver letto la mia raccomandata dell’ 8/06/2010 ed il telegramma di pari
data), rimangono comunque degli ulteriori rilievi che qualificano come indebita
anche la nuova richiesta; infatti la data di decorrenza cui si riferisce
l’articolo 2033 c.c. non può che riferirsi alla richiesta fatta a noi e non può
certo essere quella di deposito della domanda (tanto più che è avvenuta allo
inizio della sospensione feriale annuale) ma invece alla scadenza dei termini
previsti dal decreto ingiuntivo (la differenza è di quasi due mesi);
3)
inoltre,
a parte il fattore decorrenza nel calcolo, non si vede a quale titolo siano
state addebitate e soprattutto pretese (addirittura anche come valore di
riferimento per il calcolo degli interessi usurai) le varie migliaia di euro, fra
le quali 1300 inserite addirittura nel
decreto ingiuntivo, senza che la essedi studio
sas fosse stata in alcun modo sentita, nemmeno
informalmente, e quindi nessuna
possibilità le sia stata data di evitare tali spese;
4)
l’atto
di cui sopra contiene una singolare osservazione, cioè che non è stata fatta
opposizione: l’avv. Santarcangelo ha prodotto tempestiva e regolare opposizione
sia allo indebito decreto ingiuntivo sia allo indebito precetto, nelle varie
sedi (di Conegliano e di Treviso); successivamente il sottoscritto si è
premurato di portare a Sua conoscenza (ed in copia, sempre, anche all’avv. Bonotto)
tutte le ulteriori precisazioni, mano a
mano che riceveva notifica di un proliferare
di atti tanto sconclusionati da
essere puntualmente rettificati con atti
successivi; in particolare, tutti i telegrammi a Lei indirizzati, che sono
certamente giunti a conoscenza dell’avv. Bonotto, (se
uno di essi, del 27/05/2010, è addirittura incluso nell’atto di precetto del
3/06/2010) si concludono con l’appello espressamente rivolto all’avv. Bonotto “tutto da rifare, avvocato Bonotto”),
ove non si può fingere che il termine
tutto significhi qualcosa di diverso da quello letterale, e cioè l’intera
azione giudiziaria; inoltre, le lettere raccomandate del 08/06/2010 e del
15/06/2010 (spedite anche per conoscenza all’avv. Bonotto
)si concludono con l’invito a revocare tutti gli atti a partire dal decreto
ingiuntivo. Il Suo avvocato si attacca
ad un ben fragile appiglio se pretende che ogni sua illegittima (come
dimostrano le varie rettifiche) proliferazione di atti debba essere ogni volta
puntualmente opposta secondo le formalità di rito; anzi, tutto l’insieme
abnorme di questi atti, tipicamente mirati a mettere in difficoltà la
controparte, è espressamente previsto e sanzionato dal codice deontologico
forense;
ma non solo: è illegittimo anche perché ha conseguito prematuramente il risultato
di iscrivere ipoteca sulla mia casa di abitazione, risultato che priva
addirittura la vittima (il sottoscritto) dello scopo per reagire; tale
risultato è stato conseguito, come il solito, violando tutte le regole;
dato che è stato illecitamente tolto
l’interesse ad evitare il danno, che è già
comminato in partenza (strategia
che, significativamente, non praticano nemmeno gli estorsori appartenenti ai
sodalizi tradizionali, cioè quelli per i quali il nostro paese è famoso nel
mondo) e che la vittima viene artificialmente gravata di spese superflue, è
tale condotta complessiva che andrebbe considerata un reato, a mio avviso
(oltre alle singole, specifiche e gravissime infrazioni già indicate);
di conseguenza, più che di “mancata
opposizione” agli atti di cui sopra, sarebbe a mio avviso più appropriato
parlare, allo stato attuale, di “mancata denuncia”!
5)
spiega,
l’avv. Bonotto, che la eccessività delle somme
pretese (ma, trattandosi di interessi usurai, non è un poco riduttivo definirli
“eccessività delle somme pretese”?) non travolge il precetto per intero; non
spiega tuttavia (ed è alquanto significativo) come possa essere legittimo un precetto
che, da un residuo in precedenza
indicato in 33.897,43 (atto emesso il 21/05/2010) passa,
aumentando, ad uno di 38.778,67; da
notare inoltre che, rispetto alla cifra originaria, di circa 31.000 euro,
vengono addebitate, in pochi mesi, spese per circa il 24% ; ma se calcoliamo
anche il costo del processo di Cassazione, tenutosi in camera di consiglio ed adito solo strumentalmente (cosa che in un paese normale produrrebbe
gravissime conseguenze a carico del ricorrente), si arriva vicino al 100%,
è facile rendersi conto del disprezzo per il denaro (anche quello proprio) implicito
in tale strategia (a tal proposito va ricordato che anche la stessa cifra
iniziale di circa 31.000 euro è in massima parte fatta di spese processuali;
questa constatazione, se posta in
relazione alle informazioni di origine bancaria e da quanto sembra emergere
dalla alquanto significativa “politica di bilancio” della s.r.l.,
costantemente praticata in quasi 20 anni di attività, induce a supporre
che tale disprezzo potrebbe, forse, essere frutto di un arricchimento alimentato dal mancato rispetto di regole e doveri, a
svantaggio della intera collettività;
6)
in
caso tutto questo venisse accertato, risulterebbe intollerabile che i mezzi così guadagnati siano stati usati per vessare,
insieme al sottoscritto, la intera collettività attraverso l’abuso del sistema giustizia,
gravato di un abnorme spreco di tempo e di carta (sono sei sino ad ora
le sedi giudiziarie variamente coinvolte, Cassazione compresa)!
7)
Per
concludere, punto fondamentale è il seguente:
il sottoscritto già da molto tempo era
convinto che le prove e gli indizi emersi nella lunga vicenda erano più che
bastanti per ricorrere agli organi competenti al fine di chiedere la condanna
per la frode giudiziaria perpetrata in maniera coordinata fra vari soggetti e
si lamentava con il suo legale per la sua condotta processuale che continuava a
prescindere da la deliberata e
plateale disobbedienza alle statuizioni
della Corte di Cassazione, che aveva palesemente
sancito la estraneità della s.r.l. (confermando
sul punto la stessa istanza dell’avv. Bonotto,
il che esclude qualsiasi fraintendimento e comprova il dolo);tale aspetto è stato contestato verbalmente dal sottoscritto
alla udienza presso il Tribunale di Conegliano, alla presenza dell’avv. Bonotto, dell’avv. Azzari e del
Giudice Deli: questo ultimo ha reagito alle mie
parole con un involontario moto di disappunto: segno, ho interpretato, che tale
gravissima incongruenza gli era già nota (cosa del resto assai verosimile in
quanto il processo nasce e ruota tutto intorno alla sentenza di Cassazione,
tanto concisa (una sola pagina in tutto) quanto chiara!;
dal giro di colloqui telefonici dei giorni 11
e 12 maggio 2010 (come ricorderà ho parlato sia con Lei che con Sua moglie) è
emersa la prova del nove (anzi, ben più di una), della strategia processuale di
tutti questi anni; è per questo motivo
che, da quel punto in poi, l’aspetto
penale diventa prioritario e prevalente e di conseguenza ho cercato di
rivolgermi direttamente a Lei, per convincerla a separare la Sua posizione personale e
ridurre le conseguenze a Suo carico;
dubito di essere riuscito a superare la
“Cortina di Ferro” , nonostante la strategia di moltiplicare le vie di
comunicazione (telegrammi, raccomandate, posta elettronica certificata, fax).
Forse Lei è al corrente solo in parte, forse
addirittura per nulla, della gravissima campagna di diffamazione che il
sottoscritto sta subendo da tanti anni, rispetto alla quale non ha ancora
raccolto le prove sufficienti, ma non dispera di riuscire in seguito!
Le rinnovo l’invito a ritirare tutti gli atti
in corso e porgo cordiali saluti.
ESSEDI STUDIO SAS
(Sandro Dallavalle)
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