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OSSERVAZIONI SULLA DECISIONE
DI LUCA DELI
Osservazioni
sul testo: decisione_luca_deli.pdf
Il difforme
dal vero (ma ciò potrebbe essere conseguenza delle alchimie del linguaggio
forense italiano) comincia già dall’esordio, ove viene indicata come parte
attrice la essedi studio sas e convenuta la Andreon s.r.l.. Al riguardo è da
rilevare che la essedi semplicemente si oppone al decreto ingiuntivo richiesto
ed ottenuto dalla Andreon s.r.l., non solamente per le stringenti ragioni di
merito, ma anche ed in maniera lapalissiana in quanto la s.r.l. è stata
inequivocabilmente indicata nella sentenza della Cassazione come totalmente
estranea alla vicenda e non vi può essere alcuna motivazione per interpretare
qualcosa di diverso, tanto più che:
-
non
vi è alcun atto od avvenimento successivo alla decisione della suprema corte
(essendo questa l’ultimo degli atti che hanno preceduto la emissione del
decreto ingiuntivo a favore della s.r.l. ) che possa consentire un qualsivoglia
appiglio per sostenere qualcosa di diverso;
-
la
sentenza della Cassazione è la stessa invocata per emettere il decreto
ingiuntivo, da parte del giudice Libero Mazza (il quale ha atteso il periodo
immediatamente precedente il suo pensionamento per emettere un siffatto
provvedimento);
-
l’altro
articolo invocato da questa controparte, l’art. 393 II comma, al secondo comma
precisa che le indicazioni della Corte
di Cassazione vanno osservate anche negli atti successivi;
-
Luca
Deli a me sembra rivelarsi ben più realista del re, nel continuare ad ignorare
che la Andreon s.r.l. non possiede alcuna legittimazione attiva: lo stesso
Bonotto infatti, nella sua memoria conclusionale nella causa di Palmanova ( vedi : palmanova\bonotto_palmanova_memoria_conclusiva.pdf)
ammette che il debitore, e quindi la parte in causa, è Andreon Francesco (“il
debito del Sig. Andreon Francesco fosse in corso di estinzione ad opera dei
pagamenti eseguiti dalla Andreon s.r.l.”) e nel successivo ricorso per
Cassazione ribadisce che la parte in causa è Andreon Francesco;
-
ancora,
nel 2005 la essedi sas ha inviato ben 3 raccomandate al Sig. Andreon Francesco,
al suo indirizzo privato, per ribadire che non voleva intrattenere alcun
rapporto con la s.r.l., non solo in osservanza di ben due pronunciamenti
giudiziari (confermati da quello della Cassazione, e quindi siamo al terzo, cioè
uno per ogni grado di giudizio) ma anche per due altri motivi di carattere
sostanziale:
1) la disastrosa situazione finanziaria della s.r.l., ridotta
artificialmente a tal punto per una strategia costantemente attuata da parte
degli azionisti Andreon sino dagli esordi della società (e quindi, ad oggi, da
un ventennio), già ampiamente documentata!
2)
la sin da allora ben evidente capacità di regia della Braido Vanna nel
portare avanti strategie che saranno gli
organi competenti ad approfondire e valutare!
-
il
sottoscritto, ormai abituato da questa ultra ventennale causa a capire tutto
ciò che avviene dietro le quinte, ha deciso di partecipare personalmente alla
udienza del 23 marzo davanti a Luca Deli ove, sorvolando sulle consuete, in
veritiere ricostruzioni dell’avv. Bonotto, ha sottolineato unicamente la totale
estraneità della s.r.l., come detto sopra. In ogni caso il sottoscritto
ribadisce la sua determinazione nel rifiutare come parte avversa la s.r.l., la
cui intromissione è totalmente abusiva ed illegittima!
Basterebbe
ed avanzerebbe tutto questo per qualificare la circostanza che il dr. Luca Deli
ha interpretato e sancito l’opposto! (il sottoscritto non lo fa in quanto non è
di sua competenza: si limita solamente ad elencare i fatti ed indicare/allegare
gli atti!)
Ogni altro punto
dell’atto in oggetto è, come si suole dire “erroneo”: mi limiterò pertanto a
sottolineare i punto più eclatanti! Sostiene, infatti, tale pubblico
funzionario: “Pertanto, la sentenza riformata in Appello, resta anch’essa
definitivamente caducata”. E’ una affermazione platealmente contraria al vero!
La Corte di Appello ha soltanto respinto la “istanza della Andreon”. Non ha
fatto altro! Non ha esaminato e tanto
meno riformato la sentenza di primo grado. Punto! Punto! Punto!
Basta leggere
la sentenza della Corte di Appello per rendersene conto. Il fatto gravissimo è
che lo stesso avv. Bonotto riconosce questa semplice realtà, nel suo ricorso
per Cassazione (vedi
: cassazione/cassaz.bonotto02.pdf)
; si tratta della ennesima occasione in cui questo avvocato sostiene
una tesi od ammette un fatto in una delle numerose sedi giudiziarie da lui
adite e poi sostiene l’esatto contrario in una altra di dette sedi giudiziarie!
Verso la
fine della seconda pagina, il dr. Deli sostiene: “in tal contesto non è dato comprendere per qual motivo la prima
sentenza possa ritenersi definitiva”. Ma perché chi vi aveva interesse ha
evitato di ricorrere in Appello entro i nuovi termini aperti dalla sentenza di
Cassazione! Anzi, ha atteso altri 10 mesi dopo la scadenza di tali nuovi
termini, per avvicinare il pensionando dr. Libero Massa ed ottenere il decreto
ingiuntivo a favore della s.r.l. (cioè della società la cui pertinenza rispetto
alla causa è esplicitamente esclusa dalla sentenza di Cassazione). Ovvio che
nel primo secondo di tali 10 mesi la sentenza emessa ben 8 anni prima è
diventata definitiva! E’ strano come questo funzionario abbia perfetta
consapevolezza che la Andreon ha ricorso in appello entro i termini, nel
lontano 2001, ma sembra sforzarsi invece
di celare che la stessa Andreon ha invece omesso di fare il nuovo ricorso entro i nuovi termini aperti dalla
Cassazione, ricorso, non sarà mai ribadito abbastanza, che è stata l’unica cosa chiesta da Bonotto e
l’unica cosa decisa dalla Cassazione a suo favore. Ripeto,è un secondo dopo che sono scaduti questi nuovi termini, che la sentenza
di primo grado è divenuta definitiva!
Tutto
questo risulta di assoluta evidenza dalla semplice lettura della sentenza della
Corte di cassazione, peraltro tanto
chiara quanto succinta!!!! (vedi allegati : cassazione\sentenza_001
e cassazione\sentenza_002)
E’ inoltre
stupefacente che il dr. Luca Deli parli di prescrizione, quando il sottoscritto
non ha fatto altro, nelle varie sedi volta per volta, ma sempre
arbitrariamente, scelte dalla sua controparte, che difendere le sue ragioni senza mai interrompersi! E’ lo stesso
intenso attivismo giudiziario della Braido Vanna (moglie di Andreon Francesco) che
ha reso impossibile che vi fossero delle interruzioni che possano fare
immaginare una prescrizione! N.B. Come è noto, in ambito civile, la
prescrizione si applica quando qualcuno non tutela un proprio diritto per oltre
5 anni!
Datosi
che il sottoscritto nel 2005 si è opposto mediante tre raccomandate a.r. (vedi : corrispondenza/lett_ad_andreon_240205bis
) alla pretesa della s.r.l. di pagare a nome proprio, che cosa deve fare nel nostro sventurato
paese un soggetto, il sottoscritto, per opporsi alla pretesa di una controparte
di disattendere due ben precisi pronunciamenti giudiziari su quel punto
(confermati dalla successiva sentenza di Cassazione, e quindi fanno 3
pronunciamenti, cioè uno per ogni grado di giudizio?) . Andreon Francesco, destinatario delle
raccomandate spedite al suo indirizzo privato, non ha mai risposto (la terza è
stata respinta al mittente; alle prime due raccomandate ha invece risposto
indebitamente la moglie, Braido Vanna, su carta intestata della s.r.l., società
che è ubicata ad altro indirizzo, segno che comunque le raccomandate erano
giunte a destinazione e qualcuno, anche se non necessariamente il destinatario,
le aveva lette! Tutto questo, se posto
in relazione alla circostanza che la firma del Sig. Andreon Francesco sul
mandato rilasciato al dr. Bonotto per richiedere il decreto ingiuntivo, al
sottoscritto appare, se ingrandita, alquanto
significativa (vale a dire: o
contraffatta o frutto di un gravissimo disagio: vedi rif_0001.jpg
; rif_0002.jpg ; rif_0003.jpg ; rif_0004.jpg ; rif_0005.jpg ; rif_0006.jpg ; rif_0007.jpg ; rif_0008.jpg
), se posto inoltre in relazione ai numerosi bilanci
ufficiali depositati della s.r.l. ove la firma del Presidente Andreon Francesco
appare al sottoscritto platealmente apposta da mano diversa, potrebbe anche far ipotizzare degli ulteriori,
inquietanti risvolti!
Un
vantaggio dell’aver conosciuto personalmente ed osservato da vicino il dr. Luca
Deli è che posso testimoniare che si tratta di persona sicuramente capace,
avveduta e scrupolosa (e dopo oltre 40 anni di attività di consulenza me ne
intendo!). Non sarò certamente io ad esternare le deduzioni che si potrebbero trarre dalla constatazione di come
le decisioni adottate siano del tutto avulse dai fatti e del tutto contrarie
alle indicazioni della Sentenza di cassazione! (che pure in base allo articolo 393
II comma devono essere osservate anche
negli atti successivi). I tentativi
di distrarre la attenzione dai punti focali e soffermarsi invece su punti non pertinenti ,per dare un minimo di apparenza
logica al suo costrutto, sono a mio avviso maldestri: è presumibilmente un
compito sovrumano dare una forma plausibile al sovvertimento di un contenuto così chiaro come è il
pronunciamento della Cassazione!
In base
alle mie elementari nozioni di diritto, mi risulta che la provvisoria esecuzione
(prima della sentenza di merito) è nella
facoltà del giudice di concederla solo in presenza di prove documentali certe:
invece in questo caso le prove documentali sono non solo certe, ma
incontrovertibili, trattandosi della stessa sentenza di Cassazione: solo che la
realtà documentata è , a parere del sottoscritto, di segno diverso, opposto
rispetto a quello che il dr. Luca Deli sembra sforzarsi di accreditare.
L’intera
vicenda, il cui apice, dopo la mia imputazione per estorsione che si è consumata
nel 2000, è stato attualmente raggiunto dalle decisioni di Libero Mazza e Luca
Deli, potrebbe anche essere vista ed interpretata (da chi compete, ovviamente)
nella ottica della associazione a
delinquere finalizzata alla
realizzazione di reati come: diffamazione,
corruzione, concussione, abuso d’ufficio,falso, frode giudiziaria, frode
fiscale, usura (tasso applicato nel precetto a carico Sandro Dallavalle), falsa
testimonianza, rottura di sigilli,persecuzione giudiziaria, estorsione ecc.…….In
particolare al sottoscritto sembra che provvedimenti chiesti da una società non
solvibile in tutta le sua ventennale esistenza, dichiarata estranea alla causa
nella stessa sentenza di Cassazione da cui trae spunto la sua azione giudiziaria,
adducendo elementi opposti al vero (essendo opposto al vero che la sentenza di
primo grado è stata riformata), cosa provata in modo documentale (basta leggere
la sentenza emessa dalla Corte di Appello), possa ben configurare una azione di
estorsione (salvo, ovviamente, l’accertamento sul punto da parte degli organi
competenti) in quanto tutte le circostanze e la storia precedente, con tutte le
contraddizioni e falsi della controparte, sembrano avvalorare inequivocabilmente il
dolo.
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