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OSSERVAZIONI SULLA DECISIONE DI LUCA DELI

 

 

 

Osservazioni sul testo: decisione_luca_deli.pdf

 

Il difforme dal vero (ma ciò potrebbe essere conseguenza delle alchimie del linguaggio forense italiano) comincia già dall’esordio, ove viene indicata come parte attrice la essedi studio sas e convenuta la Andreon s.r.l.. Al riguardo è da rilevare che la essedi semplicemente si oppone al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla Andreon s.r.l., non solamente per le stringenti ragioni di merito, ma anche ed in maniera lapalissiana in quanto la s.r.l. è stata inequivocabilmente indicata nella sentenza della Cassazione come totalmente estranea alla vicenda e non vi può essere alcuna motivazione per interpretare qualcosa di diverso, tanto più che:

-          non vi è alcun atto od avvenimento successivo alla decisione della suprema corte (essendo questa l’ultimo degli atti che hanno preceduto la emissione del decreto ingiuntivo a favore della s.r.l. ) che possa consentire un qualsivoglia appiglio per sostenere qualcosa di diverso;

-          la sentenza della Cassazione è la stessa invocata per emettere il decreto ingiuntivo, da parte del giudice Libero Mazza (il quale ha atteso il periodo immediatamente precedente il suo pensionamento per emettere un siffatto provvedimento);

-          l’altro articolo invocato da questa controparte, l’art. 393 II comma, al secondo comma precisa che le indicazioni della Corte di Cassazione vanno osservate anche negli atti successivi;

-          Luca Deli a me sembra rivelarsi ben più realista del re, nel continuare ad ignorare che la Andreon s.r.l. non possiede alcuna legittimazione attiva: lo stesso Bonotto infatti, nella sua memoria conclusionale nella causa di Palmanova ( vedi : palmanova\bonotto_palmanova_memoria_conclusiva.pdf) ammette che il debitore, e quindi la parte in causa, è Andreon Francesco (“il debito del Sig. Andreon Francesco fosse in corso di estinzione ad opera dei pagamenti eseguiti dalla Andreon s.r.l.”) e nel successivo ricorso per Cassazione ribadisce che la parte in causa è Andreon Francesco;

-          ancora, nel 2005 la essedi sas ha inviato ben 3 raccomandate al Sig. Andreon Francesco, al suo indirizzo privato, per ribadire che non voleva intrattenere alcun rapporto con la s.r.l., non solo in osservanza di ben due pronunciamenti giudiziari (confermati da quello della Cassazione, e quindi siamo al terzo, cioè uno per ogni grado di giudizio) ma anche per due altri motivi di carattere sostanziale:

1)       la disastrosa situazione finanziaria della s.r.l., ridotta artificialmente a tal punto per una strategia costantemente attuata da parte degli azionisti Andreon sino dagli esordi della società (e quindi, ad oggi, da un ventennio), già ampiamente documentata!

2)       la sin da allora ben evidente capacità di regia della Braido Vanna nel portare avanti strategie che saranno gli organi competenti ad approfondire e valutare!

-          il sottoscritto, ormai abituato da questa ultra ventennale causa a capire tutto ciò che avviene dietro le quinte, ha deciso di partecipare personalmente alla udienza del 23 marzo davanti a Luca Deli ove, sorvolando sulle consuete, in veritiere ricostruzioni dell’avv. Bonotto, ha sottolineato unicamente la totale estraneità della s.r.l., come detto sopra. In ogni caso il sottoscritto ribadisce la sua determinazione nel rifiutare come parte avversa la s.r.l., la cui intromissione è totalmente abusiva ed illegittima!

 

Basterebbe ed avanzerebbe tutto questo per qualificare la circostanza che il dr. Luca Deli ha interpretato e sancito l’opposto! (il sottoscritto non lo fa in quanto non è di sua competenza: si limita solamente ad elencare i fatti ed indicare/allegare gli atti!)

 

Ogni altro punto dell’atto in oggetto è, come si suole dire “erroneo”: mi limiterò pertanto a sottolineare i punto più eclatanti! Sostiene, infatti, tale pubblico funzionario: “Pertanto, la sentenza riformata in Appello, resta anch’essa definitivamente caducata”. E’ una affermazione platealmente contraria al vero! La Corte di Appello ha soltanto respinto la “istanza della Andreon”. Non ha fatto altro! Non ha esaminato e tanto meno riformato la sentenza di primo grado. Punto! Punto! Punto!

Basta leggere la sentenza della Corte di Appello per rendersene conto. Il fatto gravissimo è che lo stesso avv. Bonotto riconosce questa semplice realtà, nel suo ricorso per Cassazione (vedi : cassazione/cassaz.bonotto02.pdf) ; si tratta della ennesima occasione in cui questo avvocato sostiene una tesi od ammette un fatto in una delle numerose sedi giudiziarie da lui adite e poi sostiene l’esatto contrario in una altra di dette sedi giudiziarie! 

Verso la fine della seconda pagina, il dr. Deli sostiene: “in tal contesto non  è dato comprendere per qual motivo la prima sentenza possa ritenersi definitiva”. Ma perché chi vi aveva interesse ha evitato di ricorrere in Appello entro i nuovi termini aperti dalla sentenza di Cassazione! Anzi, ha atteso altri 10 mesi dopo la scadenza di tali nuovi termini, per avvicinare il pensionando dr. Libero Massa ed ottenere il decreto ingiuntivo a favore della s.r.l. (cioè della società la cui pertinenza rispetto alla causa è esplicitamente esclusa dalla sentenza di Cassazione). Ovvio che nel primo secondo di tali 10 mesi la sentenza emessa ben 8 anni prima è diventata definitiva! E’ strano come questo funzionario abbia perfetta consapevolezza che la Andreon ha ricorso in appello entro i termini, nel lontano 2001, ma sembra sforzarsi invece di celare che la stessa Andreon ha invece omesso di fare il nuovo ricorso entro i nuovi termini aperti dalla Cassazione, ricorso, non sarà mai ribadito abbastanza,  che è stata l’unica cosa chiesta da Bonotto e l’unica cosa decisa dalla Cassazione a suo favore. Ripeto,è un secondo dopo che sono scaduti questi nuovi termini, che la sentenza di primo grado è divenuta definitiva!

Tutto questo risulta di assoluta evidenza dalla semplice lettura della sentenza della Corte di cassazione, peraltro tanto chiara quanto succinta!!!! (vedi allegati : cassazione\sentenza_001 e cassazione\sentenza_002)

 

E’ inoltre stupefacente che il dr. Luca Deli parli di prescrizione, quando il sottoscritto non ha fatto altro, nelle varie sedi volta per volta, ma sempre arbitrariamente, scelte dalla sua controparte, che difendere le sue ragioni senza mai interrompersi! E’ lo stesso intenso attivismo giudiziario della Braido Vanna (moglie di Andreon Francesco) che ha reso impossibile che vi fossero delle interruzioni che possano fare immaginare una prescrizione! N.B. Come è noto, in ambito civile, la prescrizione si applica quando qualcuno non tutela un proprio diritto per oltre 5 anni!

Datosi che il sottoscritto nel 2005 si è opposto mediante tre raccomandate a.r. (vedi : corrispondenza/lett_ad_andreon_240205bis ) alla pretesa della s.r.l. di pagare a nome proprio,  che cosa deve fare nel nostro sventurato paese un soggetto, il sottoscritto, per opporsi alla pretesa di una controparte di disattendere due ben precisi pronunciamenti giudiziari su quel punto (confermati dalla successiva sentenza di Cassazione, e quindi fanno 3 pronunciamenti, cioè uno per ogni grado di giudizio?) .  Andreon Francesco, destinatario delle raccomandate spedite al suo indirizzo privato, non ha mai risposto (la terza è stata respinta al mittente; alle prime due raccomandate ha invece risposto indebitamente la moglie, Braido Vanna, su carta intestata della s.r.l., società che è ubicata ad altro indirizzo, segno che comunque le raccomandate erano giunte a destinazione e qualcuno, anche se non necessariamente il destinatario, le aveva lette!  Tutto questo, se posto in relazione alla circostanza che la firma del Sig. Andreon Francesco sul mandato rilasciato al dr. Bonotto per richiedere il decreto ingiuntivo, al sottoscritto appare, se ingrandita,  alquanto significativa  (vale a dire: o contraffatta o frutto di un gravissimo disagio: vedi rif_0001.jpg ; rif_0002.jpg ; rif_0003.jpg ; rif_0004.jpg ; rif_0005.jpg ; rif_0006.jpg ; rif_0007.jpg ; rif_0008.jpg  ), se posto inoltre in relazione ai numerosi bilanci ufficiali depositati della s.r.l. ove la firma del Presidente Andreon Francesco appare al sottoscritto platealmente apposta da mano diversa,  potrebbe anche far ipotizzare degli ulteriori, inquietanti risvolti!

 

Un vantaggio dell’aver conosciuto personalmente ed osservato da vicino il dr. Luca Deli è che posso testimoniare che si tratta di persona sicuramente capace, avveduta e scrupolosa (e dopo oltre 40 anni di attività di consulenza me ne intendo!). Non sarò certamente io ad esternare le deduzioni che si  potrebbero trarre dalla constatazione di come le decisioni adottate siano del tutto avulse dai fatti e del tutto contrarie alle indicazioni della Sentenza di cassazione! (che pure in base allo articolo 393 II comma devono essere osservate anche negli atti successivi). I  tentativi di distrarre la attenzione dai punti focali e soffermarsi invece su punti  non pertinenti ,per dare un minimo di apparenza logica al suo costrutto, sono a mio avviso maldestri: è presumibilmente un compito sovrumano dare una forma plausibile al sovvertimento  di un contenuto così chiaro come è il pronunciamento della Cassazione!

 

In base alle mie elementari nozioni di diritto, mi risulta che la provvisoria esecuzione (prima della sentenza di merito)  è nella facoltà del giudice di concederla solo in presenza di prove documentali certe: invece in questo caso le prove documentali sono non solo certe, ma incontrovertibili, trattandosi della stessa sentenza di Cassazione: solo che la realtà documentata è , a parere del sottoscritto, di segno diverso, opposto rispetto a quello che il dr. Luca Deli sembra sforzarsi di accreditare.

 

L’intera vicenda, il cui apice, dopo la mia imputazione per estorsione che si è consumata nel 2000, è stato attualmente raggiunto dalle decisioni di Libero Mazza e Luca Deli, potrebbe anche essere vista ed interpretata (da chi compete, ovviamente) nella ottica della associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di reati come:  diffamazione, corruzione, concussione, abuso d’ufficio,falso, frode giudiziaria, frode fiscale, usura (tasso applicato nel precetto a carico Sandro Dallavalle), falsa testimonianza, rottura di sigilli,persecuzione giudiziaria, estorsione ecc.…….In particolare al sottoscritto sembra che provvedimenti chiesti da una società non solvibile in tutta le sua ventennale esistenza, dichiarata estranea alla causa nella stessa sentenza di Cassazione da cui trae spunto la sua azione giudiziaria, adducendo elementi opposti al vero (essendo opposto al vero che la sentenza di primo grado è stata riformata), cosa provata in modo documentale (basta leggere la sentenza emessa dalla Corte di Appello), possa ben configurare una azione di estorsione (salvo, ovviamente, l’accertamento sul punto da parte degli organi competenti) in quanto tutte le circostanze e la storia precedente, con tutte le contraddizioni e falsi della controparte,  sembrano avvalorare inequivocabilmente il dolo.

 

 

 

 

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