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RACCOMDANTA
DEL 15.06.2010 A FRANCESCO ANDREON E P.C. AD AVV.
GIOVANNI BONOTTO
(Vedi
allegati : corrispondenza\telegramma_andreon_15062010.pdf)
Spett.le
ANDREON FRANCESCO
VIA ALESSANDRO VOLTA 20/22
FRAZIONE SARANO
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE
(TV)
e p.c.
avv. GIOVANNI BONOTTO
Largo Porta Altinia, 6
31100 TREVISO
RACCOMANDATA
A.R.
Montebelluna,
15 giugno 2010
Caro
Sig. Francesco
A
seguito telegramma odierno, non so se Lei abbia letto questo, i precedenti
telegrammi, e la raccomandata del 8 giugno 2010.
Da
questa ultima ho scelto di escludere alcuni punti di massima importanza, allo
scopo di giustificare la presente, nella convinzione che, così come in una
fortunata circostanza lo scorso mese mi ha risposto Lei personalmente al
telefono (Sua moglie era assente), più missive hanno maggiore probabilità di
raggiungerla.
Ieri
è scaduto l’”ultimatum” rappresentato dal precetto inviatomi dall’avv. Bonotto. Esso si riferisce al decreto ingiuntivo emanato
dal pensionando magistrato Libero Mazza nell’agosto 2009.
Prima
di entrare nel merito, lasci che Le faccia i miei complimenti per la Sua
capacità di ottenere provvedimenti giudiziari in tempi record. Solo oggi
avrebbe teoricamente la possibilità di cominciare ad agire legalmente contro la
mia persona, in quanto responsabile della essedi
studio sas, ed invece da ben oltre un mese mi trovo
la abitazione personale da Lei già ipotecata; anche solo questo dovrebbe richiamare la Sua attenzione
sulle gravi anomalie che caratterizzano tutti questi atti, che per la ennesima
volta La invito a stornare, al fine di ridurre le conseguenze che saranno a suo
carico.
La
istanza per ottenere il decreto ingiuntivo, dopo essersi dilungata nelle solite
asserzioni gratuite sulle quasi non è nemmeno il caso di soffermarsi, nella
parte che va sotto il titolo “L’ACCORDO PER LA RATEIZZAZIONE DEL CREDITO
INTERVENUTO TRA LE PARTI IN DATA 3.2.2005” ripropone
la falsa rappresentazione dell’accordo fra avvocati presentata al Tribunale
di Palmanova. La pervicacia nel tornare a riproporre
un falso già smascherato presso tale Tribunale, come da fax che allego alla
presente (vedi
allegati : fax_a_furlan_030205.pdf e fax_furlan_150205.pdf),
non può certo essere spiegata con un semplice errore! Tanto più che, dopo che
il Tribunale di Palmanova ha respinto le Vostre tesi
condannandovi alla rifusione delle spese, lo stesso avv.to Bonotto sostiene di
non ravvisare la opportunità di appellare tale sentenza (vedi allegati : fax_bonotto_07052010.pdf).
N.B. per non risparmiarsi nulla, l’avv. Bonotto mi
addebita personalmente anche euro 1.839,72 di spese per la iscrizione
ipotecaria (vedi
allegati : fax_bonotto_07052010.pdf):
per ennesimo miracolo un mese fa’ egli aveva potuto prevedere che la essedi studio sas, la cui
preventiva escussione è stata riconosciuta persino nella sua istanza di agosto
2009, avrebbe deciso di non onorare il precetto la cui scadenza è da lui stesso
fissata ieri, 14 giugno.
Sorvolando
ulteriormente sulle solite falsità propinate in detta istanza per ottenere il
decreto ingiuntivo (tutte già smentite da idonea documentazione), il punto sul
quale vorrei richiamare la Sua attenzione è che il Giudice Libero Mazza, non
dimenticando che la legge impone la prova scritta per emettere quel
provvedimento, fa’ riferimento all’articolo 633.
Il
fatto è che la documentazione allegata e citata contiene effettivamente delle
prove scritte, ma solo a dimostrazione della insussistenza di alcun
credito da parte Andreon (sia come ditta
individuale che, a maggior ragione, come s.r.l.): in particolare il punto 7
(copia della sentenza di Appello) prova che la sentenza di primo grado non
è stata riformata, ma è invece
unicamente la Vostra istanza di appello ad essere respinta, basta leggere
le ultime righe dell’allegato sentenza_civile_partefinale.pdf
!
(punto fondamentale, questo, se il giudice
Luca Deli, per
giustificare la sua decisione di marzo 2010, assume il contrario e cioè che tale sentenza è “stata caducata”, per usare le sue parole: non voglio fare dei
commenti su tale asserzione, che sarebbero alquanto facili visto che la
sentenza di Appello è allegata a corredo della richiesta di decreto
ingiuntivo!).
Tutto
questo, salvo che, in futuro, emerga che qualcuno dei documenti allegati alla
richiesta di decreto ingiuntivo è falso (il precedente della falsificazione
dell’accordo fra avvocati legittima a mio parere qualsiasi dubbio, anzi temo
che, se le cose si metteranno male,
anche detta falsificazione Le possa essere imputata). Anzi, visto che il
perno della questione è la sentenza di Appello,
Le trasmetto copia in allegato (vedi allegati : sentenza_civile_partefinale.pdf),
al fine che Ella possa verificare se da parte di chi La circonda o La assiste
sia stato operato un ulteriore falso (la ipotesi contraria, che invece siano
stati i giudici Libero Mazza e poi Luca Deli e poi
Sabrina Cicero, ad aver concordemente accreditato e soprattutto avallato una prova scritta inesistente
a me pare ancora più inquietante). Pagina 2 dell ’allegato
sentenza_civile_partefinale.pdf
mette in evidenza come non sia stata rispettata la formalità prevista dalla
legge (art 300 c.p.c.) per spostare la causa dalla
ditta individuale alla s.r.l. e a fine pagina (pagina2 )/ inizio pagina (pagina
3) (vedi
allegati : sentenza_civile_partefinale.pdf)
viene messo in evidenza come, dopo un anno dalla avvenuta
trasformazione, Ella si qualificava ancora in un atto della causa come “titolare della ditta individuale Andreon arredamenti”,
quale parte in causa (fatto comunque confermato dai Giudici in ciascuno dei
4 gradi di giudizio sino ad ora chiusi (Cassazione compresa): nemmeno quanto sancito dalla Suprema corte
viene quindi obbedito da Bonotto e dai tre magistrati di cui sopra).
Evidentemente, quando il tempo trascorso dal conferimento della maggior parte
delle attività e passività singolarmente indicate e valutate nella s.r.l., Ella
era ben consapevole di avere escluso la vertenza con essedi
studio sas da tale
conferimento. Questo punto fa’ il paio con la questione della presunta
mancanza di legittimazione attiva della essedi studio
sas e cioè: quando Sua moglie, insieme con il suo
avvocato Giovanni Bonotto, immaginava di vincere la
causa, le Vostre tesi sui succitati punti erano veritiere (ed a tutto oggi
anche ben documentate); ovvio che quelle odierne, di segno contrario, sono
invece artefatte, false e prive di
qualsiasi elemento di appoggio od anche semplicemente di verosimiglianza!
Spero
vivamente che si ripeta la fortuna che Lei legga effettivamente la presente ed
agisca per limitare i danni (almeno sotto il profilo penale) che, a quanto si
può desumere dallo intero contesto, chi La circonda cercherà prevedibilmente di dirottare completamente su
di Lei..
La
saluto cordialmente (ripeto l’appello a mandarmi un Suo cenno manoscritto per
confermarmi di aver potuto leggere la presente).
ESSEDI
STUDIO SAS
(Sandro
Dallavalle)
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