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RACCOMDANTA DEL 15.06.2010 A FRANCESCO ANDREON E P.C. AD AVV. GIOVANNI BONOTTO

 

 

 

 

(Vedi allegati : corrispondenza\telegramma_andreon_15062010.pdf)

 

 

 

 

 

 

Spett.le

 

ANDREON FRANCESCO

VIA ALESSANDRO VOLTA 20/22

FRAZIONE SARANO

31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)

 

 

 

 

 

e p.c.

avv. GIOVANNI BONOTTO

Largo Porta Altinia, 6

31100 TREVISO

 

 

RACCOMANDATA A.R.

 

Montebelluna, 15 giugno 2010

 

 

Caro Sig. Francesco

A seguito telegramma odierno, non so se Lei abbia letto questo, i precedenti telegrammi, e la raccomandata del 8 giugno 2010.

 

Da questa ultima ho scelto di escludere alcuni punti di massima importanza, allo scopo di giustificare la presente, nella convinzione che, così come in una fortunata circostanza lo scorso mese mi ha risposto Lei personalmente al telefono (Sua moglie era assente), più missive hanno maggiore probabilità di raggiungerla.

 

Ieri è scaduto l’”ultimatum” rappresentato dal precetto inviatomi dall’avv. Bonotto. Esso si riferisce al decreto ingiuntivo emanato dal pensionando magistrato Libero Mazza nell’agosto 2009.

 

Prima di entrare nel merito, lasci che Le faccia i miei complimenti per la Sua capacità di ottenere provvedimenti giudiziari in tempi record. Solo oggi avrebbe teoricamente la possibilità di cominciare ad agire legalmente contro la mia persona, in quanto responsabile della essedi studio sas, ed invece da ben oltre un mese mi trovo la abitazione personale da Lei già ipotecata; anche solo  questo dovrebbe richiamare la Sua attenzione sulle gravi anomalie che caratterizzano tutti questi atti, che per la ennesima volta La invito a stornare, al fine di ridurre le conseguenze che saranno a suo carico.

 

La istanza per ottenere il decreto ingiuntivo, dopo essersi dilungata nelle solite asserzioni gratuite sulle quasi non è nemmeno il caso di soffermarsi, nella parte che va sotto il titolo “L’ACCORDO PER LA RATEIZZAZIONE DEL CREDITO INTERVENUTO TRA LE PARTI IN DATA 3.2.2005” ripropone la falsa rappresentazione dell’accordo fra avvocati presentata al Tribunale di Palmanova. La pervicacia nel tornare a riproporre un falso già smascherato presso tale Tribunale, come da fax che allego alla presente (vedi allegati : fax_a_furlan_030205.pdf e fax_furlan_150205.pdf), non può certo essere spiegata con un semplice errore! Tanto più che, dopo che il Tribunale di Palmanova ha respinto le Vostre tesi condannandovi alla rifusione delle spese, lo stesso avv.to  Bonotto sostiene di non ravvisare la opportunità di appellare tale sentenza (vedi allegati : fax_bonotto_07052010.pdf). N.B. per non risparmiarsi nulla, l’avv. Bonotto mi addebita personalmente anche euro 1.839,72 di spese per la iscrizione ipotecaria (vedi allegati : fax_bonotto_07052010.pdf): per ennesimo miracolo un mese fa’ egli aveva potuto prevedere che la essedi studio sas, la cui preventiva escussione è stata riconosciuta persino nella sua istanza di agosto 2009, avrebbe deciso di non onorare il precetto la cui scadenza è da lui stesso fissata ieri, 14 giugno.

 

Sorvolando ulteriormente sulle solite falsità propinate in detta istanza per ottenere il decreto ingiuntivo (tutte già smentite da idonea documentazione), il punto sul quale vorrei richiamare la Sua attenzione è che il Giudice Libero Mazza, non dimenticando che la legge impone la prova scritta per emettere quel provvedimento, fa’ riferimento all’articolo 633.

Il fatto è che la documentazione allegata e citata contiene effettivamente delle prove scritte, ma solo  a dimostrazione della insussistenza di alcun credito da parte Andreon (sia come ditta individuale che, a maggior ragione, come s.r.l.): in particolare il punto 7 (copia della sentenza di Appello) prova che la sentenza di primo grado non è stata riformata, ma è invece unicamente la Vostra istanza di appello ad essere respinta, basta leggere le ultime righe dell’allegato sentenza_civile_partefinale.pdf !

 (punto fondamentale, questo, se il giudice Luca Deli, per giustificare la sua decisione di marzo 2010, assume il contrario e cioè che tale sentenza è “stata caducata”, per usare le sue parole: non voglio fare dei commenti su tale asserzione, che sarebbero alquanto facili visto che la sentenza di Appello è allegata a corredo della richiesta di decreto ingiuntivo!).

Tutto questo, salvo che, in futuro, emerga che qualcuno dei documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo è falso (il precedente della falsificazione dell’accordo fra avvocati legittima a mio parere qualsiasi dubbio, anzi temo che, se le cose si metteranno male,  anche detta falsificazione Le possa essere imputata). Anzi, visto che il perno della questione è la sentenza di Appello,  Le trasmetto copia in allegato (vedi allegati : sentenza_civile_partefinale.pdf), al fine che Ella possa verificare se da parte di chi La circonda o La assiste sia stato operato un ulteriore falso (la ipotesi contraria, che invece siano stati i giudici Libero Mazza e poi Luca Deli e poi Sabrina Cicero, ad aver concordemente accreditato e soprattutto avallato una prova scritta inesistente a me pare ancora più inquietante). Pagina 2 dell ’allegato sentenza_civile_partefinale.pdf mette in evidenza come non sia stata rispettata la formalità prevista dalla legge (art 300 c.p.c.) per spostare la causa dalla ditta individuale alla s.r.l. e a fine pagina (pagina2 )/ inizio pagina (pagina 3) (vedi allegati : sentenza_civile_partefinale.pdf)  viene messo in evidenza come, dopo un anno dalla avvenuta trasformazione, Ella si qualificava ancora in un atto della causa come “titolare della ditta individuale Andreon arredamenti”, quale parte in causa (fatto comunque confermato dai Giudici in ciascuno dei 4 gradi di giudizio sino ad ora chiusi (Cassazione compresa): nemmeno quanto sancito dalla Suprema corte viene quindi obbedito da Bonotto e dai tre magistrati di cui sopra). Evidentemente, quando il tempo trascorso dal conferimento della maggior parte delle attività e passività singolarmente indicate e valutate nella s.r.l., Ella era ben consapevole di avere escluso la vertenza con essedi studio sas da tale  conferimento. Questo punto fa’ il paio con la questione della presunta mancanza di legittimazione attiva della essedi studio sas e cioè: quando Sua moglie, insieme con il suo avvocato Giovanni Bonotto, immaginava di vincere la causa, le Vostre tesi sui succitati punti erano veritiere (ed a tutto oggi anche ben documentate); ovvio che quelle odierne, di segno contrario, sono invece artefatte,  false e prive di qualsiasi elemento di appoggio od anche semplicemente di verosimiglianza!

 

Spero vivamente che si ripeta la fortuna che Lei legga effettivamente la presente ed agisca per limitare i danni (almeno sotto il profilo penale) che, a quanto si può desumere dallo intero contesto, chi La circonda cercherà  prevedibilmente di dirottare completamente su di Lei..

 

La saluto cordialmente (ripeto l’appello a mandarmi un Suo cenno manoscritto per confermarmi di aver potuto leggere la presente).

 

ESSEDI STUDIO SAS

(Sandro Dallavalle)

 

 

 

 

 

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