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TRAMA
DELLA VICENDA GIUDIZIARIA ESSEDI STUDIO - ANDREON
Nel
1989 ho cominciato a vendere programmi informatici per le aziende, in parte da
me sviluppati e personalizzati secondo le esigenze.
Purtroppo,
sono incappato in una "donna speciale", che si è inserita
abusivamente come mia controparte in luogo del capace professionista che era
stato indicato nel contratto come mia controparte tecnica, contratto che quindi
è stato violato sino dal primo giorno. Per capire il soggetto, basti dire che
la società che mi ha preceduto, ha ottenuto il pagamento per via legale, quella
successiva, invece ha rinunciato di sua iniziativa a tale cliente, preferendo
perdere anche i corrispettivi arretrati. Avrei lasciato correre anche io ma
sfortunatamente tale signora, che si era abusivamente frapposta in quanto non
aveva alcun ruolo ufficiale nella ditta, ha agito in maniera che ho ritenuto
così strampalata che mi ha reso sicuro di vincere legalmente; quindi mi sono
lasciato tentare ed ho agito per ottenere la rifusione dei mesi di lavoro che
mi aveva fatto perdere.
Allo
inizio le cose sono andate secondo copione: la perizia effettuata nel 1990 si è
conclusa con un parere a me favorevole, nonostante l'indebito accesso (e la
conseguente compromissione) ai dati da parte di persone la cui identità è
rimasta ignota. Accesso ammesso per iscritto da tale signora (ed è il secondo,
grave abuso). Nel 1996 tuttavia, in occasione di una seconda perizia ordinata
dal Tribunale, mi sono accorto che l'atteggiamento del CTU (perito nominato dal
tribunale, che era lo stesso intervenuto anche nel 1990) era mutato
rispetto alla occasione precedente.
Lo
studio legale della controparte era "Nordio Manuel" che nel 1989 era
meno quotato rispetto al mio (studio Mognon). Nordio era il fratello del noto
P.M. Veneziano che nei primi anni 90 era l'unico magistrato in Italia a
scrivere sui giornali nazionali contro i suoi colleghi ed a favore di
Berlusconi. Nel primo governo del cavaliere è stato da questi incaricato di
redigere il testo della riforma della giustizia. Il Ministro Castelli, che pure
si è sempre dimostrato politicamente un ferreo alleato del cavaliere, la ha
cestinata.
Recentemente,
il PDL fatto il suo nome come "papabile", quando si è trattato di
scegliere il nuovo ministro della Giustizia (furono invece designati prima
Nitto Palma e poi Paola Severino).
Mi
sono improvvisamente trovato in una vicenda kafkiana in quanto avevo chiesto
(ed in un secondo tempo anche con insistenza, visto il muro di gomma che veniva
opposto - muro di gomma immutato ancora oggi) alla Procura di indagare, dato
che erano sparite le copie di backup della situazione lasciata sul computer di
controparte e che erano depositate sigillate in custodia presso il Tribunale di
Treviso, secondo le precise disposizioni del giudice civile.
E'
emerso che erano nello indebito possesso dell'avv. di controparte che curava la
pratica per conto dello studio Nordio. Dato che nel 1996 ho inviato una
raccomandata al CTU nella quale gli annunciavo che avevo raccolto le prove che
durante la indebita detenzione dell'avv. di controparte era avvenuto un travaso
di dati fra le cassette di backup, lo invitavo energicamente a rettificare la
sua relazione nel punto in cui accreditava falsamente che non fossero stai
rotti i sigilli, assecondando in tal modo le scuse addotte dall'avv di
controparte, e lo ho "minacciato" di rivolgermi, in caso
disattendesse il mio invito, ai giudici, alla stampa, alle associazioni dei
consumatori e di reclamare i danni che sarebbero stati successivamente
accertati; si disturbò a scrivermi, a favore del CTU, il Procuratore Capo ma
io, pur con il massimo rispetto, rimasi fermo nella mia richiesta che venisse
fatta luce sui gravi fatti, che delegittimavano anche la Istituzione del
Tribunale. Immediatamente dopo la mia risposta (e ritenni che fu proprio a
causa della mia fermezza) fui imputato per estorsione a carico del CTU. Il P.M
per due volte chiese la archiviazione
della querela del CTU contro di me, ma la seconda volta il GIP respinse la
richiesta e lo obbligò a formulare la imputazione di estorsione a mio carico.
Poco dopo tale Gip decise di migrare dal ruolo giudicante a quello inquirente
(da giudice a PM).
Subii
un processo penale di stampo sovietico nel quale, violando la precisa norma
deontologica professionale che impedisce ad un avvocato di testimoniare contro
la parte avversa alla sua cliente, l'avv. di controparte ha non solo
testimoniato formulando delle accuse documentatamente false conto di me, ma le
sue evidenti reticenze e giustificazioni sulla vicenda dei reperti, erano anche
state smentite sia dal CTU, quando ha a sua volta deposto sotto giuramento, sia
anche da incontrovertibile documentazione. Il giudice ha sorvolato su questo,
lo ha trattato con grande riguardo (nonostante fosse proprio lui l'indebito (e
confesso) detentore dei reperti che erano spariti dalla custodia del Tribunale
e li avesse restituiti privi degli originari sigilli; il giudice monocratico ha
invece interrotto ripetutamente e senza motivo la mia deposizione nel palese
tentativo di impedirmi di parlare a mia difesa, rivolgendomi anche una grave offesa (tutto questo emerge anche
dalla relazione stenografica del dibattimento). Da notare che:
-
i reperti sigillati spariti dalla custodia del Tribunale erano stati restituiti
senza sigilli dall'avv. di controparte, prontamente individuato dagli
inquirenti in quanto in un registro del Tribunale risultava annotato che lui li
aveva ritirati;
-
il resoconto stenografico del dibattimento evidenzia in parte, ma
sufficientemente, il ribaltamento della giustizia operato dal Giudice: chi
pretendeva giustizia veniva imputato (ed anche offeso, palesemente senza
nemmeno una motivazione), chi era responsabile di una detenzione di reperti che,
fra le altre, umiliava il Tribunale come Istituzione, era posto nella
condizione di accusare;
-
la contraddizione fra la deposizione dell'avv. di controparte e quella del CTU,
nonostante invocata dal mio legale nella arringa finale, è rimasta lettera morta;
-
ancora più indicativa del livello di "coperture" di cui gode l'avv.
di controparte è la corrispondenza che ho scambiato con l'ordine degli avvocati
di Treviso.
Sono
stato condannato (l'accusa, ben più grave e chiaramente intimidatoria, era
invece di estorsione, reato tipico delle mafie e non di un cittadino che
insiste per avere giustizia- era stata derubricata, persino in quel contesto,
nel ben più mite reato di "esercizio arbitrario delle proprie
ragioni"): in appello sono stato assolto anche da questo in quanto i fatti
non costituivano reato.
Grazie
alla onestà del giudice, che sono certo abbia resistito alle pressioni che ho
ravvisato essere una costante in questa vicenda (alcune di esse sono ben
documentate), ho vinto in primo grado la causa civile. La controparte ha
presentato istanza di appello. La corte di Venezia, a mio avviso resasi conto
della mala fede e delle macchinazioni di controparte, ha atteso che scadessero
i termini per ricorrere in maniera formalmente corretta nuovamente in appello
ed ha emesso una sentenza di rigetto della istanza, per un vizio formale nel
mandato sottoscritto dalla istante, mia controparte. Dato che l'appello non si
è svolto, quanto meno sul merito, non essendo nemmeno iniziato a causa del
respingimento della istanza di controparte, è tornata vigente la sentenza di
merito di primo grado ed a valere su di essa ho pignorato un bene, di congruo
valore: di conseguenza la controparte si è decisa a pagare (fui tanto felice,
nella convinzione che fosse finita, che accordai una rateizzazione di 2 anni,
nonostante fossero trascorsi ben 7 anni dalla data del credito, in epoca in cui
la inflazione correva a due cifre!). Invece, la controparte è ricorsa in
cassazione, sostenendo che il riferimento alla società contenuto nel suo
ricorso rigettato dalla Corte di Appello era un mero refuso in quanto la parte
in causa era esclusivamente il titolare della ditta individuale e non invece la
società che successivamente era nata sulle ceneri della ditta individuale ma
con nuovi soci (il refuso, per il quale era stato respinta la istanza di
appello, riguardava il riferimento ad una società, nel mandato firmato dalla
controparte).
La
cassazione ha accolto la richiesta (ribadendo che la parte in causa era la
persona fisica titolare della ditta individuale e che il riferimento alla sua
società, nata in epoca successiva, era un refuso) ed ha quindi riaperto i
termini per adire l'appello.
Nonostante
fosse l'unica cosa richiesta e concessa, la controparte ha lasciato scadere
tali nuovi termini senza fruire della possibilità ottenuta dalla Cassazione, cioè nessuno ha
"riassunto" l' appello.
Ovviamente
la causa era a questo punto finita. Invece, parecchio tempo dopo, la
controparte ha ottenuto, senza alcun avviso , in pieno agosto 2009 dal giudice
Mazza di Conegliano (che immediatamente dopo andava in quiescenza) un decreto
ingiuntivo a favore della società ( s.r.l)., quella stessa la cui legittimità
era stata con tanta enfasi esclusa dalla controparte (quando si trattava di
sostenere che il riferimento alla società nel mandato era un refuso e che
quindi aveva diritto di ripetere la istanza di appello) e tale esclusione era
stata esplicitamente ribadita dalla Suprema Corte. Va tenuto presente che l'art
393 secondo comma del c.p.c. stabilisce che le decisioni della Cassazione sono
vincolanti anche negli atti successivi del nuovo processo e, di conseguenza,
ignorarle significa opporsi alla legge, oltre che alla Cassazione.
La
legge è molto precisa nel confermare il senso comune, secondo il quale se io ho
vinto il processo di primo grado e l'appello non è stato fatto, e comunque non
si è occupato del processo di primo grado, avendo semplicemente respinto la
istanza di appello presentata da controparte, la causa è conclusa a mio favore.
Ma non per questi giudici di Conegliano e di Treviso. A suo tempo ho ravvisato
come alquanto strano che l'attuale reggente della Procura, lo stesso che ha
archiviato la accusa verso l'avv. di controparte nel 1996, sostenendo che
"era troppo tardi", quando è emerso che il responsabile della
indebita detenzione dei reperti era proprio tale avvocato (cioè una delle
parti, nonostante la custodia dei reperti presso la Cancelleria del Tribunale
fosse stata decisa dal giudice civile proprio per evitare che una delle parti
potesse avere alcun contatto con i reperti di prova; infatti, "nel
contradditorio delle parti" furono le precise istruzioni espresse dal giudice al CTU circa le modalità di
deposito e custodia);
il
significato della motivazione addotta dal P:M:, cioè che era troppo tardi, mi è
apparsa assai singolare. dato che la restituzione dei reperti, intimata dal CTU
dopo che i vecchi registri del Tribunale avevano indicato l'indebito
possessore, era avvenuta da poco tempo dalla richiesta di archiviazione del
P.M. il quale, a quanto ho ritenuto, ha letteralmente GRAZIATO l'indebito
detentore (ancora di maggiore gravità è che, come è stato documentato poi, i
reperti sono stati restituiti privi degli originali sigilli, il che è un reato
tanto più grave in quanto l'indiziato è l'avvocato di una delle parti in
causa);
tale
PM all'epoca esercitava la carica di sostituto presso la Pretura (istituzione
successivamente abolita; il pretore era il primo gradino della carriera
giudicante, così come il sostituto presso la Pretura era di conseguenza al
primo gradino della carriera inquirente).
Quando,
subito dopo i fatti, il Procuratore Capo fu trasferito (immagino fosse una
promozione) detto P.M. venne promosso al ruolo di reggente la procura,
superando in un attimo tutti i sostituti presso la Procura che, a me sembra
scontato, avevano maggiori titoli ed anzianità, e rimase tale per qualche anno,
fino a quando venne nominato il Procuratore Titolare. Anche il giudice del processo penale a mio carico ebbe una
fulgida carriera: quando si rese vacante la Presidenza del Tribunale fu proprio
lui ad essere designato quale reggente.
Non
solo, tale P.M., recentemente tornato ad essere reggente per il collocamento a
riposo del successivo procuratore della repubblica, all'epoca della precedente
reggenza sembra fosse stato promosso a procuratore aggiunto (stando a come lo
appellavano i giornalisti di Antenna tre, quando lo intervistavano).
Successivamente, tuttavia, mi risulta che fu nuovamente retrocesso a sostituto,
se non vado errato: ho immaginato che gli altri sostituti avessero reclamato
per essere stati scavalcati in maniera così eclatante!
Sino
da quei tempi mi sono reso conto di un metodo che solamente nei giorni nostri è
comprensibile a tutti: Ruby è la nipote di Mubarak nonostante fosse arcinoto
(anche al premier che aveva telefonato, come ha testimoniato la polizia) che
era addirittura di una altra nazionalità (marocchina) e che, anzi che essere
stata consegnata alla ambasciata egiziana, era stata consegnata alla
prostituta......
Da
una infinità di elementi emerge che la metodica è la medesima e non mi
meraviglia che così tanti magistrati di Treviso e Conegliano si siano
comportati, a mio avviso, come quei 316 parlamentari che hanno deliberato sulla
nipote di Mubarak.
Il
direttore di Confindustria ha cercato inutilmente di intervenire col Presidente
del Tribunale, il Consiglio Superiore della Magistratura ha riaperto la
istruttoria, la Direzione Nazionale
Antimafia ha ravvisato le gravi irregolarità ed i reati compiuti (che emergono
chiaramente dalla lettura della purtroppo lunga vicenda); gli studiosi di
criminalità organizzata di una importante università hanno attestato che la
vicenda è terribile e mostra lo stretto legame fra fascismo e mafie ma
tuttavia, come avviene anche a livello nazionale, certo potere non arretra di
un passo rispetto ai quotidiani soprusi e, nonostante si sia eccezionalmente
distinto per il suo assordante strepitare sui media, è nella operosità dietro
le quinte che esplica il massimo delle sue iniziative, da come a mio avviso
emerge costantemente dalla vicenda, .
A
me risulta che la cricca stia allargando la sua influenza a dismisura. E'
intuitivo come sia agevole penetrare il tessuto economico della zona quando,
attraverso l'ausilio di potenti personaggi della pubblica amministrazione, si
aggrediscono importanti aziende opponendo loro, secondo il ben noto metodo del
bastone e della carota, le seguenti alternative:
subire
gravi conseguenza finanziarie e penali in seguito alla loro multimilionaria
frode fiscale
oppure
fruire
di protezioni tali da garantire per il futuro, in totale impunità, il
proseguimento di tale condotta e dello enorme arricchimento ad esso correlata.
Mi riferisco alla azienda che ho fedelmente servito per circa 30 anni e che,
dopo essere stata penetrata da una "testa di ponte" della cricca, che
pur non conoscendomi ha cominciato una immane campagna di diffamazione che è
durata anni, alla fine, proprio mediante la concussione di cui sopra, è stata
costretta a decidere la mia definitiva estromissione.
AGGIORNAMENTO
AL 31/08/2012:
Gli
avvenimenti recenti, composti di tante ombre e qualche spiraglio di luce,
trovano i loro riferimenti documentali nella cartella del sito:
Elenco_allegati/pressing Bonotto.
1)
Sono emerse la prove (fax scambiati) che dimostrano le illecite pressioni
esercitate dall'avv. di controparte Giovanni Bonotto verso il mio legale, in
particolare la minaccia a rivolgersi all'ordine degli avvocati per non essere
riuscito a convincermi ad aderire alla richiesta di rinunciare al pignoramento
sul bene di Andreon Francesco, richiesta già bocciata dal tribunale di
Palmanova, ora divenuta definitiva, e poi l'invito esplicito al mio legale di
adottare una linea difensiva differente dalla mia (ed evidentemente per
favorire la controparte e non il proprio cliente). Già nella conclusionale del
2000, l'avv. Bonotto aveva formulato espliciti e perentori inviti in tale
senso;
2)
per il necessario tramite della Ministro Guardasigilli Paola Severino, è stata
aperta una indagine da parte del CSM (vedasi il file Farneticazioni.pdf, che
evidenzia la intromissione illecita da parte del Presidente del Tribunale nei
confronti di uno dei magistrati che si occupano della parte civile della
vicenda) che è sfociata nelle dimissioni, anche da magistrato, del Presidente
del Tribunale;
3)
dato che questo ultimo era stato "convertito" solamente nel 2009, in
coincidenza di una ispezione ministeriale (all'epoca il capo degli ispettori
era il ben noto Arcibaldo Miller, che aveva tentato di "incastrare"
magistrati come Ilda Bocassini e Gherardo Colombo), l'originario nucleo
(probabilmente reo anche di aver inserito un chiodo sulla poltrona del nuovo
Presidente in occasione del suo insediamento, come da questi pubblicamente
denunciato: messaggio tipicamente mafioso) è rimasto totalmente al di fuori
della indagine disciplinare ed il sottoscritto non riesce ad avere giustizia in
quanto la Procura, retta dal primo P.M. protagonista della vicenda, oppone un
muro di gomma insormontabile; anche la procura Generale, adita a fine luglio
2012, sembra insensibile ad ogni appello!
Procura della
Repubblica di Trento 30.09.2012
I
magistrati che a mio avviso dalla documentazione emerge essere incorsi in
comportamenti irrituali o quanto meno a vistosissimi errori (ma invito il
lettore a verificare di persona) sono:
Giovanni
Cicero ***** Reggente Procura di Treviso
Valeria
Salzari ** GIP (ora PM)
Antonio
DeLorenzo * PM
Francesco
Pedoja *** Giudice
got
Di Tullio **
Giudice
Federica
Zambon * got
Aurelio
Golia * PM di
Cassazione
Libero
Mazza ** Giudice
Luca
Deli *** Giudice
Sabrina
Cicero *** Giudice
Giovanni
Schiavon *** Presidente
Antonio
Miggiani * PM
Monica
Loschi * got
Elisa
Fazzini Giudice
Aggiornamento
al 2/05/2013
Il CSM si dichiara impotente ed indica la
soluzione di procedere per via ordinaria contro i magistrati (rif. indagine_CSM )
La udienza del 20/03/2013, nella causa
principale di Conegliano, avanti il giudice Deli Luca , è stata rinviata al
27/03/2013 (Rif. luca_deli_7 , pec_a_Deli_Luca_210313
, udienza_270313
, dettaglio
all 270313 , appello
essedi vs andreon )
Nella udienza del 27/03/2013 è stata emessa
la sentenza (Rif. sentenza_Trib_Conegliano_Essedi_Andreon)
Secondo il sottoscritto la sentenza è fondata
su innumerevoli falsi (Rif note_sentenza_conegliano
)
La causa secondaria instaurata a Treviso
avanti la giudice Elisa Fazzini si è conclusa negativamente;
L'appello è stato respinto in quanto
presentato oltre il termine dal mio legale, che ha rimesso il mandato. (Rif. sentenza_appello_essedi )
Una seconda causa avanti la giudice Fazzini è ancora in attesa
di decisione.
Il 7/04/2013 ho fatto richiesta a molti
avvocati della provincia di assistermi, non ricevendo alcun riscontro (Rif. Mail_avvocato )
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