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TRAMA DELLA VICENDA GIUDIZIARIA ESSEDI STUDIO - ANDREON

 

 

 

 

Nel 1989 ho cominciato a vendere programmi informatici per le aziende, in parte da me sviluppati e personalizzati secondo le esigenze.

 

Purtroppo, sono incappato in una "donna speciale", che si è inserita abusivamente come mia controparte in luogo del capace professionista che era stato indicato nel contratto come mia controparte tecnica, contratto che quindi è stato violato sino dal primo giorno. Per capire il soggetto, basti dire che la società che mi ha preceduto, ha ottenuto il pagamento per via legale, quella successiva, invece ha rinunciato di sua iniziativa a tale cliente, preferendo perdere anche i corrispettivi arretrati. Avrei lasciato correre anche io ma sfortunatamente tale signora, che si era abusivamente frapposta in quanto non aveva alcun ruolo ufficiale nella ditta, ha agito in maniera che ho ritenuto così strampalata che mi ha reso sicuro di vincere legalmente; quindi mi sono lasciato tentare ed ho agito per ottenere la rifusione dei mesi di lavoro che mi aveva fatto perdere.

 

Allo inizio le cose sono andate secondo copione: la perizia effettuata nel 1990 si è conclusa con un parere a me favorevole, nonostante l'indebito accesso (e la conseguente compromissione) ai dati da parte di persone la cui identità è rimasta ignota. Accesso ammesso per iscritto da tale signora (ed è il secondo, grave abuso). Nel 1996 tuttavia, in occasione di una seconda perizia ordinata dal Tribunale, mi sono accorto che l'atteggiamento del CTU (perito nominato dal tribunale, che era lo stesso intervenuto anche nel 1990) era mutato rispetto  alla occasione precedente.

 

Lo studio legale della controparte era "Nordio Manuel" che nel 1989 era meno quotato rispetto al mio (studio Mognon). Nordio era il fratello del noto P.M. Veneziano che nei primi anni 90 era l'unico magistrato in Italia a scrivere sui giornali nazionali contro i suoi colleghi ed a favore di Berlusconi. Nel primo governo del cavaliere è stato da questi incaricato di redigere il testo della riforma della giustizia. Il Ministro Castelli, che pure si è sempre dimostrato politicamente un ferreo alleato del cavaliere, la ha cestinata.

 

Recentemente, il PDL fatto il suo nome come "papabile", quando si è trattato di scegliere il nuovo ministro della Giustizia (furono invece designati prima Nitto Palma e poi  Paola Severino).

 

Mi sono improvvisamente trovato in una vicenda kafkiana in quanto avevo chiesto (ed in un secondo tempo anche con insistenza, visto il muro di gomma che veniva opposto - muro di gomma immutato ancora oggi) alla Procura di indagare, dato che erano sparite le copie di backup della situazione lasciata sul computer di controparte e che erano depositate sigillate in custodia presso il Tribunale di Treviso, secondo le precise disposizioni del giudice civile.

 

E' emerso che erano nello indebito possesso dell'avv. di controparte che curava la pratica per conto dello studio Nordio. Dato che nel 1996 ho inviato una raccomandata al CTU nella quale gli annunciavo che avevo raccolto le prove che durante la indebita detenzione dell'avv. di controparte era avvenuto un travaso di dati fra le cassette di backup, lo invitavo energicamente a rettificare la sua relazione nel punto in cui accreditava falsamente che non fossero stai rotti i sigilli, assecondando in tal modo le scuse addotte dall'avv di controparte, e lo ho "minacciato" di rivolgermi, in caso disattendesse il mio invito, ai giudici, alla stampa, alle associazioni dei consumatori e di reclamare i danni che sarebbero stati successivamente accertati; si disturbò a scrivermi, a favore del CTU, il Procuratore Capo ma io, pur con il massimo rispetto, rimasi fermo nella mia richiesta che venisse fatta luce sui gravi fatti, che delegittimavano anche la Istituzione del Tribunale. Immediatamente dopo la mia risposta (e ritenni che fu proprio a causa della mia fermezza) fui imputato per estorsione a carico del CTU. Il P.M per due volte chiese  la archiviazione della querela del CTU contro di me, ma la seconda volta il GIP respinse la richiesta e lo obbligò a formulare la imputazione di estorsione a mio carico. Poco dopo tale Gip decise di migrare dal ruolo giudicante a quello inquirente (da giudice a PM).

 

Subii un processo penale di stampo sovietico nel quale, violando la precisa norma deontologica professionale che impedisce ad un avvocato di testimoniare contro la parte avversa alla sua cliente, l'avv. di controparte ha non solo testimoniato formulando delle accuse documentatamente false conto di me, ma le sue evidenti reticenze e giustificazioni sulla vicenda dei reperti, erano anche state smentite sia dal CTU, quando ha a sua volta deposto sotto giuramento, sia anche da incontrovertibile documentazione. Il giudice ha sorvolato su questo, lo ha trattato con grande riguardo (nonostante fosse proprio lui l'indebito (e confesso) detentore dei reperti che erano spariti dalla custodia del Tribunale e li avesse restituiti privi degli originari sigilli; il giudice monocratico ha invece interrotto ripetutamente e senza motivo la mia deposizione nel palese tentativo di impedirmi di parlare a mia difesa, rivolgendomi anche  una grave offesa (tutto questo emerge anche dalla relazione stenografica del dibattimento). Da notare che:

- i reperti sigillati spariti dalla custodia del Tribunale erano stati restituiti senza sigilli dall'avv. di controparte, prontamente individuato dagli inquirenti in quanto in un registro del Tribunale risultava annotato che lui li aveva ritirati;

- il resoconto stenografico del dibattimento evidenzia in parte, ma sufficientemente, il ribaltamento della giustizia operato dal Giudice: chi pretendeva giustizia veniva imputato (ed anche offeso, palesemente senza nemmeno una motivazione), chi era responsabile di una detenzione di reperti che, fra le altre, umiliava il Tribunale come Istituzione, era posto nella condizione di accusare;

- la contraddizione fra la deposizione dell'avv. di controparte e quella del CTU, nonostante invocata dal mio legale nella arringa finale, è rimasta lettera morta;

- ancora più indicativa del livello di "coperture" di cui gode l'avv. di controparte è la corrispondenza che ho scambiato con l'ordine degli avvocati di Treviso.

 

Sono stato condannato (l'accusa, ben più grave e chiaramente intimidatoria, era invece di estorsione, reato tipico delle mafie e non di un cittadino che insiste per avere giustizia- era stata derubricata, persino in quel contesto, nel ben più mite reato di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni"): in appello sono stato assolto anche da questo in quanto i fatti non costituivano reato.

 

Grazie alla onestà del giudice, che sono certo abbia resistito alle pressioni che ho ravvisato essere una costante in questa vicenda (alcune di esse sono ben documentate), ho vinto in primo grado la causa civile. La controparte ha presentato istanza di appello. La corte di Venezia, a mio avviso resasi conto della mala fede e delle macchinazioni di controparte, ha atteso che scadessero i termini per ricorrere in maniera formalmente corretta nuovamente in appello ed ha emesso una sentenza di rigetto della istanza, per un vizio formale nel mandato sottoscritto dalla istante, mia controparte. Dato che l'appello non si è svolto, quanto meno sul merito, non essendo nemmeno iniziato a causa del respingimento della istanza di controparte, è tornata vigente la sentenza di merito di primo grado ed a valere su di essa ho pignorato un bene, di congruo valore: di conseguenza la controparte si è decisa a pagare (fui tanto felice, nella convinzione che fosse finita, che accordai una rateizzazione di 2 anni, nonostante fossero trascorsi ben 7 anni dalla data del credito, in epoca in cui la inflazione correva a due cifre!). Invece, la controparte è ricorsa in cassazione, sostenendo che il riferimento alla società contenuto nel suo ricorso rigettato dalla Corte di Appello era un mero refuso in quanto la parte in causa era esclusivamente il titolare della ditta individuale e non invece la società che successivamente era nata sulle ceneri della ditta individuale ma con nuovi soci (il refuso, per il quale era stato respinta la istanza di appello, riguardava il riferimento ad una società, nel mandato firmato dalla controparte).

 

La cassazione ha accolto la richiesta (ribadendo che la parte in causa era la persona fisica titolare della ditta individuale e che il riferimento alla sua società, nata in epoca successiva, era un refuso) ed ha quindi riaperto i termini per adire l'appello.

 

Nonostante fosse l'unica cosa richiesta e concessa, la controparte ha lasciato scadere tali nuovi termini senza fruire della possibilità  ottenuta dalla Cassazione, cioè nessuno ha "riassunto" l' appello.

 

Ovviamente la causa era a questo punto finita. Invece, parecchio tempo dopo, la controparte ha ottenuto, senza alcun avviso , in pieno agosto 2009 dal giudice Mazza di Conegliano (che immediatamente dopo andava in quiescenza) un decreto ingiuntivo a favore della società ( s.r.l)., quella stessa la cui legittimità era stata con tanta enfasi esclusa dalla controparte (quando si trattava di sostenere che il riferimento alla società nel mandato era un refuso e che quindi aveva diritto di ripetere la istanza di appello) e tale esclusione era stata esplicitamente ribadita dalla Suprema Corte. Va tenuto presente che l'art 393 secondo comma del c.p.c. stabilisce che le decisioni della Cassazione sono vincolanti anche negli atti successivi del nuovo processo e, di conseguenza, ignorarle significa opporsi alla legge, oltre che alla Cassazione.

 

La legge è molto precisa nel confermare il senso comune, secondo il quale se io ho vinto il processo di primo grado e l'appello non è stato fatto, e comunque non si è occupato del processo di primo grado, avendo semplicemente respinto la istanza di appello presentata da controparte, la causa è conclusa a mio favore. Ma non per questi giudici di Conegliano e di Treviso. A suo tempo ho ravvisato come alquanto strano che l'attuale reggente della Procura, lo stesso che ha archiviato la accusa verso l'avv. di controparte nel 1996, sostenendo che "era troppo tardi", quando è emerso che il responsabile della indebita detenzione dei reperti era proprio tale avvocato (cioè una delle parti, nonostante la custodia dei reperti presso la Cancelleria del Tribunale fosse stata decisa dal giudice civile proprio per evitare che una delle parti potesse avere alcun contatto con i reperti di prova; infatti, "nel contradditorio delle parti" furono le precise istruzioni espresse  dal giudice al CTU circa le modalità di deposito e custodia);

il significato della motivazione addotta dal P:M:, cioè che era troppo tardi, mi è apparsa assai singolare. dato che la restituzione dei reperti, intimata dal CTU dopo che i vecchi registri del Tribunale avevano indicato l'indebito possessore, era avvenuta da poco tempo dalla richiesta di archiviazione del P.M. il quale, a quanto ho ritenuto, ha letteralmente GRAZIATO l'indebito detentore (ancora di maggiore gravità è che, come è stato documentato poi, i reperti sono stati restituiti privi degli originali sigilli, il che è un reato tanto più grave in quanto l'indiziato è l'avvocato di una delle parti in causa);

tale PM all'epoca esercitava la carica di sostituto presso la Pretura (istituzione successivamente abolita; il pretore era il primo gradino della carriera giudicante, così come il sostituto presso la Pretura era di conseguenza al primo gradino della carriera inquirente).

 

Quando, subito dopo i fatti, il Procuratore Capo fu trasferito (immagino fosse una promozione) detto P.M. venne promosso al ruolo di reggente la procura, superando in un attimo tutti i sostituti presso la Procura che, a me sembra scontato, avevano maggiori titoli ed anzianità, e rimase tale per qualche anno, fino a quando venne nominato il Procuratore Titolare. Anche il giudice  del processo penale a mio carico ebbe una fulgida carriera: quando si rese vacante la Presidenza del Tribunale fu proprio lui ad essere designato quale reggente.

 

Non solo, tale P.M., recentemente tornato ad essere reggente per il collocamento a riposo del successivo procuratore della repubblica, all'epoca della precedente reggenza sembra fosse stato promosso a procuratore aggiunto (stando a come lo appellavano i giornalisti di Antenna tre, quando lo intervistavano). Successivamente, tuttavia, mi risulta che fu nuovamente retrocesso a sostituto, se non vado errato: ho immaginato che gli altri sostituti avessero reclamato per essere stati scavalcati in maniera così eclatante!

 

Sino da quei tempi mi sono reso conto di un metodo che solamente nei giorni nostri è comprensibile a tutti: Ruby è la nipote di Mubarak nonostante fosse arcinoto (anche al premier che aveva telefonato, come ha testimoniato la polizia) che era addirittura di una altra nazionalità (marocchina) e che, anzi che essere stata consegnata alla ambasciata egiziana, era stata consegnata alla prostituta......

 

Da una infinità di elementi emerge che la metodica è la medesima e non mi meraviglia che così tanti magistrati di Treviso e Conegliano si siano comportati, a mio avviso, come quei 316 parlamentari che hanno deliberato sulla nipote di Mubarak.

 

Il direttore di Confindustria ha cercato inutilmente di intervenire col Presidente del Tribunale, il Consiglio Superiore della Magistratura ha riaperto la istruttoria,  la Direzione Nazionale Antimafia ha ravvisato le gravi irregolarità ed i reati compiuti (che emergono chiaramente dalla lettura della purtroppo lunga vicenda); gli studiosi di criminalità organizzata di una importante università hanno attestato che la vicenda è terribile e mostra lo stretto legame fra fascismo e mafie ma tuttavia, come avviene anche a livello nazionale, certo potere non arretra di un passo rispetto ai quotidiani soprusi e, nonostante si sia eccezionalmente distinto per il suo assordante strepitare sui media, è nella operosità dietro le quinte che esplica il massimo delle sue iniziative, da come a mio avviso emerge costantemente dalla vicenda, .

 

A me risulta che la cricca stia allargando la sua influenza a dismisura. E' intuitivo come sia agevole penetrare il tessuto economico della zona quando, attraverso l'ausilio di potenti personaggi della pubblica amministrazione, si aggrediscono importanti aziende opponendo loro, secondo il ben noto metodo del bastone e della carota, le seguenti alternative:

subire gravi conseguenza finanziarie e penali in seguito alla loro multimilionaria frode fiscale

oppure

fruire di protezioni tali da garantire per il futuro, in totale impunità, il proseguimento di tale condotta e dello enorme arricchimento ad esso correlata. Mi riferisco alla azienda che ho fedelmente servito per circa 30 anni e che, dopo essere stata penetrata da una "testa di ponte" della cricca, che pur non conoscendomi ha cominciato una immane campagna di diffamazione che è durata anni, alla fine, proprio mediante la concussione di cui sopra, è stata costretta a decidere la mia definitiva estromissione.

 

 

AGGIORNAMENTO AL 31/08/2012:

 

Gli avvenimenti recenti, composti di tante ombre e qualche spiraglio di luce, trovano i loro riferimenti documentali nella cartella del sito: Elenco_allegati/pressing Bonotto.

 

1) Sono emerse la prove (fax scambiati) che dimostrano le illecite pressioni esercitate dall'avv. di controparte Giovanni Bonotto verso il mio legale, in particolare la minaccia a rivolgersi all'ordine degli avvocati per non essere riuscito a convincermi ad aderire alla richiesta di rinunciare al pignoramento sul bene di Andreon Francesco, richiesta già bocciata dal tribunale di Palmanova, ora divenuta definitiva, e poi l'invito esplicito al mio legale di adottare una linea difensiva differente dalla mia (ed evidentemente per favorire la controparte e non il proprio cliente). Già nella conclusionale del 2000, l'avv. Bonotto aveva formulato espliciti e perentori inviti in tale senso;

 

2) per il necessario tramite della Ministro Guardasigilli Paola Severino, è stata aperta una indagine da parte del CSM (vedasi il file Farneticazioni.pdf, che evidenzia la intromissione illecita da parte del Presidente del Tribunale nei confronti di uno dei magistrati che si occupano della parte civile della vicenda) che è sfociata nelle dimissioni, anche da magistrato, del Presidente del Tribunale;

 

3) dato che questo ultimo era stato "convertito" solamente nel 2009, in coincidenza di una ispezione ministeriale (all'epoca il capo degli ispettori era il ben noto Arcibaldo Miller, che aveva tentato di "incastrare" magistrati come Ilda Bocassini e Gherardo Colombo), l'originario nucleo (probabilmente reo anche di aver inserito un chiodo sulla poltrona del nuovo Presidente in occasione del suo insediamento, come da questi pubblicamente denunciato: messaggio tipicamente mafioso) è rimasto totalmente al di fuori della indagine disciplinare ed il sottoscritto non riesce ad avere giustizia in quanto la Procura, retta dal primo P.M. protagonista della vicenda, oppone un muro di gomma insormontabile; anche la procura Generale, adita a fine luglio 2012, sembra insensibile ad ogni appello!

 

 

 

 

Procura della Repubblica di Trento 30.09.2012

 

 

I magistrati che a mio avviso dalla documentazione emerge essere incorsi in comportamenti irrituali o quanto meno a vistosissimi errori (ma invito il lettore a verificare di persona) sono:

 

Giovanni Cicero            *****     Reggente Procura di Treviso

Valeria Salzari               **        GIP   (ora PM)

Antonio DeLorenzo      *         PM

Francesco Pedoja       ***       Giudice

got Di Tullio                 **        Giudice

Federica Zambon        *         got

Aurelio Golia                *         PM di Cassazione

Libero Mazza                **        Giudice

Luca Deli                      ***       Giudice

Sabrina Cicero              ***       Giudice

Giovanni Schiavon        ***       Presidente

Antonio Miggiani          *         PM

Monica Loschi              *         got

Elisa Fazzini                             Giudice

 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento al 2/05/2013

 

Il CSM si dichiara impotente ed indica la soluzione di procedere per via ordinaria contro i magistrati (rif.  indagine_CSM )

 

La udienza del 20/03/2013, nella causa principale di Conegliano, avanti il giudice Deli Luca , è stata rinviata al 27/03/2013 (Rif. luca_deli_7 , pec_a_Deli_Luca_210313 , udienza_270313 , dettaglio all 270313 , appello essedi vs andreon )

 

Nella udienza del 27/03/2013 è stata emessa la sentenza (Rif. sentenza_Trib_Conegliano_Essedi_Andreon)

 

Secondo il sottoscritto la sentenza è fondata su innumerevoli falsi (Rif note_sentenza_conegliano )

 

La causa secondaria instaurata a Treviso avanti la giudice Elisa Fazzini si è conclusa negativamente;

 

L'appello è stato respinto in quanto presentato oltre il termine dal mio legale, che ha rimesso il mandato. (Rif. sentenza_appello_essedi )

 

Una seconda causa  avanti la giudice Fazzini è ancora in attesa di decisione.

 

Il 7/04/2013 ho fatto richiesta a molti avvocati della provincia di assistermi, non ricevendo alcun riscontro (Rif. Mail_avvocato )

 

 

 

 

 

 

 

 

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