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DICHIARAZIONE UNEP

 

 

 

 

Continuazione dichiarazione all’UNEP di Montebelluna in quanto il modulo non è capiente:

(vedi allegato : pagamento/dichiarazione_unep.pdf)

 

 

Business Analisys                                                                              

Autovettura Citroen C3 *

Autovettura Golf *

Impianto di condizionamento

 

Mi scuso per aver elencato anche beni di modico valore, ma sono quelli che risultano dalle scritture contabili e, in relazione alla circostanza che l’avv. Bonotto ha chiesto di pignorare beni ancora più insignificanti come appendiabiti e zerbino, ho ritenuto necessario evitare ogni possibile  successiva iniziativa giudiziaria da parte sua in ordine alla mancata dichiarazione di beni. La circostanza, ad esempio, che egli abbia rinunciato a chiedere il pignoramento dell’impianto di condizionamento, che era ben visibile (ed avevo ammesso essere di proprietà della essedi studio sas), non offre alcuna garanzia in quanto sono molto numerose le occasioni in cui egli, a mio avviso, ma la documentazione mi sembra essere assolutamente eloquente, ha affermato il falso, persino sotto giuramento.

 

Come già accennato nel corso del pignoramento, il computer portatile nero marca Samsung è di proprietà di Marco Dallavalle che in quel momento lo aveva portato nello ufficio della società per collegarsi al server aziendale (anche esso pignorato) al fine di registrare/controllare la contabilità della ditta. Non è in grado di esibire lo scontrino ma, se necessario, può produrre idonee testimonianze.

 

*Riguardo alle due autovetture sono indispensabili alcune precisazioni; sono ad uso promiscuo in quanto i tre soci non hanno alcuna altra autovettura loro intestata od a disposizione; tale uso è provato anche da quanto segue:

fino a qualche anno fa’ esisteva, ed era debitamente registrato, un contratto di affitto dei soci alla essedi studio sas per:

1)     l’uso promiscuo dei locali

2)     il consumo di corrente elettrica e per il condizionamento estivo ed invernale.

Successivamente su consiglio del commercialista veniva concordato una specie di “baratto” reciproco fra la società ed i soci, nel senso che i punti 1 e 2 di cui sopra venivano appunto compensati dall’uso promiscuo degli automezzi.

Le prove sono:

a)     testimonianza del commercialista

b)    imputazione dei costi degli automezzi per metà ai soci utilizzatori e per metà alla società, come da scritture contabili (anche degli esercizi precedenti).

Il sottoscritto ritiene opportuno aggiungere alcune altre precisazioni:

alcuni beni già pignorati (ivi compresi i beni inseriti nella presente dichiarazione aggiuntiva)  sono ovviamente indispensabili per la prosecuzione della attività aziendale; ne deriva che la essedi studio sas, onde evitare danni ancora maggiori,  si sta già organizzando per la acquisizione di strumenti sostitutivi in leasing. In particolare, per quanto riguarda gli automezzi,  datosi che la Golf viene usata dal sottoscritto specificamente per le attività aziendali, mentre la Citroen viene usata prevalentemente dalla moglie, socia accomandante, che ha una predilezione per tale veicolo, al momento il sottoscritto ritiene urgente la sostituzione della sola autovettura Golf e si sta già informando per acquisire un modello analogo in locazione.

 

Tutto questo avrà un costo mensile di canoni non trascurabile; allorché verrà riconosciuta la illegittimità del decreto ingiuntivo e dei successivi atti ad esso correlati, tali costi saranno di competenza della illegittima pignorante.

 

Purtroppo i pignoramenti già eseguiti hanno già causato dei danni rilevanti, e cioè:

-          il pignoramento del 06/07/2010 ha causato un grave danno di immagine presso due primari istituti di credito nella zona, presso uno dei quali la essedi fruisce di affidamenti; di conseguenza 45 anni di attività lavorativa del sottoscritto e 22 anni di attività della essedi studio sas, sempre rimasti immacolati sotto il profilo della più rigorosa puntualità nel rispetto degli impegni, sono irrimediabilmente sporcati; il danno morale e materiale supera  le 40.000 euro circa pretese da questa controparte, ma sarà esattamente indicato  da chi di competenza;

-          il pignoramento del 19/07/2010, riguardante strumenti di lavoro, ha sino ad ora causato il dispendio di 35 ore di un professionista per togliere dai computers pignorati i dati di natura riservatissima in essi contenuti (i prodotti sviluppati dal sottoscritto sono alquanto innovativi e sarebbe un danno commerciale gravissimo se la loro riservatezza venisse violata) e successivamente pulire i dischi fissi, lasciando solamente il sistema operativo; la quantificazione di tali danni è molto semplice : 65 (tariffa oraria) x 35 (n. ore) = euro 2.275, come da nota allegata del tecnico incaricato dalla ditta che fornirà il computer sostitutivo.

 

Come risulta dal resoconto, ho fatto ogni sforzo per tentare di convincere Andreon Francesco a riprendere in mano i suoi interessi e licenziare il Bonotto: non ci è riuscito (o non gli sono pervenute le mie raccomandate, come il solito) e quindi, pur dispiaciuto, sarà lui a dover rifondere tutto questo! Affinché egli sappia chi ringraziare, sottolineo che la iniziativa di effettuare e di partecipare di persona al presente pignoramento era sicuramente dettata dalla speranza, da parte dell’avv. Bonotto, di provocare con la sua presenza e con i suoi atteggiamenti provocatori una reazione violenta da parte del sottoscritto, ed in tal caso riuscire ad imbastire una qualche linea di difesa  rispetto alle denunce in corso all’ordine degli avvocati ed al Consiglio Superiore della Magistratura. Al momento, preso come ero dal disappunto per la sorpresa di vedermi piombare l’avv. Bonotto e di non poterlo cacciare in quanto minacciato che si sarebbe fatto ricorso alla forza pubblica,  non ci avevo fatto caso, ma certe mosse provocatorie dell’avvocato avevano uno preciso scopo:

-          intanto che la Ufficiale Giudiziario era intenta a compilare il verbale, si era messo a toccare libri e documenti di ufficio, dopo essersi appena grattato; mi sono limitato ad un rimbrotto con tono assai contenuto;

-          guardava insistentemente verso il giardino con scuotimenti di approvazione della testa, quasi a sottolineare che c’era del valore negli immobili da ulteriormente pignorare;

-          di continuo interagiva con una specie di cellulare che stranamente brandiva in mia direzione; solo successivamente ho intuito che in realtà stesse riprendendo e che il compare con cui ho saputo, sempre successivamente, che era arrivato, a bordo di uno scooter, era rimasto fuori ad attenderlo e con grande probabilità a registrare

-          Tutto sommato, nulla di palesemente illegale (sono ben altre, le violazioni di legge in questa vicenda!) : la lettura della intera vicenda illustra come fosse assolutamente prevedibile per l’avv. Bonotto (che ovviamente ha piena consapevolezza della persecuzione giudiziaria da lui operata ricorrendo a false testimonianze, spergiuri, ripetuti falsi ecc.) che la sua sola presenza avrebbe provocato escandescenze incontrollate: fortunatamente, avendolo già incontrato qualche altra volta in occasione di udienze, mi sono potuto assuefare gradualmente e non ho reagito come lui confidava.

 

Dato che il Giudice della esecuzione dovrà valutare quanto sopra esposto sulla base di una esauriente documentazione, il sottoscritto riporta di seguito una descrizione riassuntiva di questa vicenda giudiziaria tanto vasta quanto grave (anche e soprattutto per la sovrabbondanza di elementi penalmente rilevanti) ed allega un cdrom contenente la descrizione alquanto dettagliata (purtroppo anche ripetitiva per la necessità di opporre spesso le medesime osservazioni ai numerosi atti legali man mano notificati dall’avv. Bonotto) e documentata mediante la immagine degli stralci significativi dei documenti del fascicolo.

Premesso che l’intera vicenda  è pubblica in quanto già denunciata alle autorità competenti, riporto il contenuto del testo che ho inviato di recente ad un avvocato specializzato in materia penale con cui sto prendendo contatto, mentre per la materia civile mi segue l’avv. già più volte citato nella documentazione:

Egr Avvocato

. Le dico anzitutto quale sarebbe il mio obiettivo principale:ottenere una condanna al pagamento dei danni, ad  Andreon Francesco ed in solido a sua moglie, Braido Vanna, che è la vera protagonista della vicenda. In tal caso è probabile che si sgonfierebbe anche la terribile azione di diffamazione che da sempre porta avanti nei luoghi del mio lavoro. La diffamazione è attualmente troppo difficile da provare:  non è escluso tuttavia che in seguito si possano ottenere delle testimonianze. Per quanto riguarda gli aspetti strettamente penali, saranno gli organi competenti ad attribuire il giusto grado di responsabilità a ciascuno dei responsabili di reati, ai quali ha partecipato attivamente anche l’avv. Bonotto (vedasi a tal proposito gli esposti da me presentati all’Ordine degli Avvocati).

 

Ciò che mi incoraggia ora a sperare che vi possano essere le condizioni per raggiungere il mio obiettivo è la circostanza che , a partire dalla richiesta della controparte di ottenere il decreto ingiuntivo emesso in agosto 2009 dal tribunale di Conegliano si possa dimostrare che si tratta della ennesima iniziativa di frode giudiziaria, ultima in ordine di tempo rispetto ad una costanza che dura da oltre 20 anni. Il decreto ingiuntivo e tutti i numerosi atti successivi, ad esso correlati, sono in spregio alle statuizioni della Suprema Corte (a tale riguardo rinvio alla lettura dei commenti rispetto al pignoramento del 06/07/2010 e del 19/07/2010). Non ho dubbi che gli episodi del passato siano prescritti, ma spero possano contribuire a provare il dolo negli atti più recenti, dato che si tratta di una unica, ininterrotta, strategia.

 

L’avvocato Bonotto, a mio avviso, a partire da quando un certo PM si è accreditato, nei primi anni 90, scrivendo sui giornali, unico magistrato italiano, a favore di una certa fazione politica e contro i suoi colleghi, sembrerebbe essere il collettore di eventi che saranno le autorità competenti ad approfondire ma di cui si intravede la esistenza in ragione di:

- comportamenti alquanto irrituali ed unidirezionali da parte di vari magistrati

- avanzamenti di carriera, tanto eclatanti quanto apparentemente ingiustificati

- forse anche l’accesso di alcuni alla magistratura.

 

Se ci si prende la briga di esaminare nei dettagli tutti i file che riguardano la mia vicenda, dallo insieme delle circostanze descritte appaiono molte gravissime anomalie. Certo tutto questo spiegherebbe la avversità di taluni magistrati nei miei confronti; ritengo altresì che parecchi altri magistrati (credo siano la grande maggioranza, che fanno il loro dovere con grande competenza e senso del loro alto ruolo) potrebbero trovare nei risvolti della vicenda la spiegazione delle particolari difficoltà nei loro avanzamenti di carriera (dato che i posti sono misurati, nella ipotesi che soggetti privi di merito siano favoriti, gli altri giocoforza rimangono indietro).

Qualora ciò che a me sembra evidente fosse accertato da chi ne ha titolo, si tratterebbe di un sovvertimento dei criteri di selezione dei magistrati e cioè i peggiori avanzerebbero ed i migliori rimarrebbero al palo: più grave di così, per la nostra democrazia….

 

Ciò che è impossibile ignorare o sottovalutare è, da un lato, la costanza con cui tanti magistrati in maniera coordinata ed unidirezionale prendono numerose decisioni a favore della mia controparte, spesso anche “ultra petitum”, dall’altra parte la sicumera, che dura da almeno 15 anni, con cui questa stessa controparte ed anche l’avv. Bonotto in prima persona, si rendono responsabili di atti che, a parere del sottoscritto, sono dei gravi reati, oltre ad un numero rilevante di gravissime violazioni del codice deontologico forense, alcune addirittura rispetto al preambolo ed altre nemmeno immaginate dal codice stesso.

 

Un parlamentare leghista ha esclamato, a proposito del parlamento: “c’è puzza di merda,  in questo posto”. Qualcuno che ha letto la mia vicenda ha esclamato: “c’è odore di cricca in tutto questo”. A mio avviso la costanza, il numero, la gravità di tutto quanto emerge dalla lunga vicenda, è indice del grave pericolo che stiamo tutti correndo a causa della commistione fra certa politica e certa magistratura. Il sottoscritto ne ha consapevolezza da tanti anni, essendo incocciato senza neppure sospettare cosa lo stesse attendendo:non agli inizi della causa, ma soltanto in coincidenza con l’avvento di certe forze politiche  e dei loro sistemi, che per lunghi anni sono stato l’unico a subire ed avvertire, mentre oggi fanno parte della conoscenza collettiva, essendo quotidiana la cadenza della loro emersione, in misura prevalente grazie alle intercettazioni.

.

Quando parlo di politica,  mi riferisco al, peraltro assai diffuso, malaffare, che è presente in vari partiti (ma non in tutti, quanto meno in maniera estesa). E’ mia personale convinzione che in questo caso specifico la fazione fosse “forza italia”, nella quale sono confluiti, insieme con persone in buonafede e perbene, in maniera più che proporzionale rispetto al altri movimenti, molti esponenti del periodo di massimo decadimento dei partiti della prima repubblica, che in anni precedenti era stata guidata anche da uomini che hanno fatto un gran bene al nostro paese (vedi De Gasperi, Moro, Fanfani ed anche Berlinguer, fra quelli di maggiore spicco) : specialmente oggi,  il connubio fra certi funzionari dello stato e le forze politiche transitoriamente al potere  sono troppo noti per meritare ulteriori spiegazioni.

 

In ogni caso il 7 maggio 2010 ho presentato un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura; interpellati dopo qualche giorno mi hanno risposto che entro il 21 maggio avrebbero deciso se prenderlo in considerazione o meno (mi hanno avvisato che per conoscere l’esito occorre una domanda scritta). Di recente ho reso nota la mia vicenda ad importanti esponenti politici di maggioranza e di opposizione, come pure ad alcuni appartenenti ad altre Istituzioni. Da parte di qualcuno mi sono già arrivati dei segnali di appoggio, altri ritengo che si riservino di sollevare la questione, se sarà di loro convenienza, in futuro.

 

Tutto quanto sopra è indispensabile per comprendere la situazione. In seguito, quando mi riferisco a telefonate, si tratta di telefonate registrate (non con appositi strumenti, ma usando skipe, che è un servizio usato da decine di milioni di utenti nel mondo libero e che scelgo di solito dallo ufficio per lasciare libera la linea per le telefonate entranti, quando presumo che la telefonata sia lunga oppure contenente dettagli tecnici o di altra natura che potrebbe essere utile ripassare in seguito. Non è il caso di allegare la documentazione di tutti i particolari, in quanto si tratta di montagne di carta. Basta tener presente che tutto quanto esporrò è documentato!

 

Mi limiterò pertanto a citare gli atti fondamentali per la comprensione dei punti principali della parte recente della vicenda e cioè:

-          istanza in Cassazione formulata dall’avv. Bonotto (vedi allegato cassazione/cassaz_bonotto.pdf)

-          sentenza di cassazione (vedi allegato cassazione/sentenza_0001.pdf e sentenza_0002.pdf)

-          ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (vedi allegato decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/atto-di_precetto.pdf  )

-          decreto ingiuntivo ( vedi allegato decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/decreto_ingiuntivo_1.pdf e decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/decreto_ingiuntivo_2.pdf )

-     pignoramenti (vedi allegati pagamento/atto_di_pignoramento_bonotto.pdf e pignoramento.pdf )

-     indice dei contenuti del cdrom (vedi allegato elencoallegati.htm e presentazione.htm).

 

Questo ultimo è molto utile per approfondire in qualsiasi momento ogni altro aspetto, nella maniera più semplice e comoda, in quanto dall’indice si rilevano gli argomenti ed, allo interno di questi, spiccano i riferimenti alla documentazione, che basta ciccare per leggere. Allego un cdrom ove, avviando il programma “autorun.exe”, si possono consultare i file di descrizione della vicenda ed, attraverso questi, gli stralci dei documenti originali utili alla verifica.

 

Le ipotesi di reato che a mio avviso emergono  dalla vasta documentazione (ivi compresa la registrazione delle telefonate scambiate in maggio dal sottoscritto con i coniugi Andreon) sono “circonvenzione di un soggetto, continuativa nel tempo,  finalizzata alla frode giudiziaria” e “frode giudiziaria”; inoltre, falso aggravato e continuato (molti falsi) ed usura; con riferimento ai fatti remoti: falsa testimonianza, spergiuro ecc. ecc.; il soggetto la cui volontà sarebbe forzata è Andreon Francesco. Dalle recenti telefonate è emerso che è persona più che presente, anzi con una memoria acutissima: nonostante i suoi 71 anni continua a lavorare. E’ emerso altresì che è allo oscuro oppure dà per certi fatti e situazioni che, contrari al vero (è documentato), sono cruciali al fine di ottenere la sua firma sugli atti di causa. E’ un fatto diffusissimo che persone di normale od anche spiccata attitudine cedono, anche se malvolentieri, alla volontà della moglie: la convivenza toglie ovviamente degli spazi di libertà. Francesco lo fa’ con qualche sofferenza  in quanto in fondo (a me sembra) la conosce : ciò emerge non solo da innumerevoli punti, ma persino dal parere informalmente datomi da un perito grafologo, dopo aver studiato la firma del mandato sull’atto di richiesta del decreto ingiuntivo. (N.B. mi ero rivolto a tale esperto in quanto ero convinto che la firma fosse contraffatta, tanto appariva diversa: invece il parere che mi è stato dato, che sarebbe ripetibile in forma scritta oppure anche mediante una vera e propria perizia giurata, è quello che poi ha trovato piena conferma nella successiva telefonata che ho fatto a Francesco, con l’intento proprio di far luce su questo punto. Dalla firma infatti emerge un fortissimo disagio nel momento in cui è stata apposta!).

 

Andreon Francesco ha una qualche consapevolezza di quanto sopra, in quanto, avendogli nel corso della telefonata rammentato che sua moglie nel 1989, quando collaboravo con loro,  mi raccomandava di “non badarlo”, si è sforzato di giustificare  tale comportamento (implicitamente ammettendolo) con una suddivisione di aree di competenza. Si tratta evidentemente di una spiegazione data per motivi di “pudore personale” in quanto, da una parte è evidente l’intento offensivo implicito in tale raccomandazione e dall’altra parte non giustifica ad esempio:

- che gli venga nascosta la corrispondenza a lui espressamente indirizzata, anzi lettere raccomandate nel cui contenuto ci sia addirittura la lamentela che a rispondere a precedenti raccomandate sia un soggetto diverso; (che tali lettere siano state inviate per conoscenza, sempre a mezzo raccomandata a.r., al suo avvocato Bonotto, che quindi le ha indubbiamente lette e che il loro contenuto, cruciale agli effetti della causa, sia stato tenuto nascosto al destinatario/cliente è un fatto di eccezionale gravità sotto diversi profili);

- che la sua firma sia stata apposta (e quindi contraffatta) su vari bilanci ufficiali della s.r.l. da mano palesemente non sua;

- che non conosca punti cruciali ed abbia conoscenza diversa dal vero di altri punti cruciali della causa, che evidentemente gli sono stati rappresentati in maniera falsa;

- alla luce di quanto sopra lo stesso ricorso per Cassazione formulato dall’avv. Bonotto e le spiegazioni date alla Corte per il suo accoglimento assumono una connotazione particolare là dove si afferma che “è ovvio che Andreon Francesco firmi nel suo interesse”. Quanto sopra esposto, insieme ad altri punti che sono emersi dimostrano invece qualcosa di diverso e gravissimo!

 

1)   il contratto stipulato fra le parti, nel 1989, prevedeva espressamente che la controparte della essedi studio per contro della ditta Andreon fosse il commercialista di questa ultima, il rag. Fanizzi, che aveva idonee competenze sia in materia aziendale che in quella informatica; la circostanza che invece Sandro Dallavalle si sia trovato subito di fronte invece alla Braido Vanna rappresenta la prima palese violazione contrattuale, di particolare gravità nell’ambito di adempimenti quali una spiccata personalizzazione delle procedure informatiche!

 

      2)   La Braido Vanna,  verso fine 1989, preannuncia per lettera di aver affidato a dei terzi l’incarico di svolgere una indagine senza contradditorio sul lavoro che essa stessa mi aveva impedito di terminare. La recente telefonata con Andreon Francesco mi ha confermato che tale indagine, che ha, anche forse inavvertitamente, sicuramente danneggiato i dati, si è effettivamente svolta (prima che venisse chiesto l’accertamento tecnico preventivo al tribunale ed evidentemente anche al fine di ottenere l’assenso di Francesco per  iniziare la causa!); ciò ha illegittimamente danneggiato, quindi, non solo la essedi studio ma anche la sua vera controparte, cioè Andreon Francesco, che è stato indotto ad aprire una causa che non avrebbe voluto! (memore delle esperienze precedenti e successive, con gli altri fornitori di software)

3)     Nei primi anni 90 lo studio Mognon ha ottenuto dal Tribunale la convocazione personale del Sig. Andreon, anche al fine di proporre un accomodamento; si è presentata invece la moglie adducendo di essere la vice presidente della Andreon s.r.l. (esiste il verbale)  (sono in possesso della copia dell’atto di conferimento della ditta individuale: è stata conferita la attività ed i beni/crediti/debiti elencati e singolarmente valutati; quindi non tutte le poste di bilancio della ditta individuale: la vertenza con essedi non è compresa, evidentemente ha ritenuto opportuno tenersela;

4)     Probabilmente sarà stato convinto da chi lo circonda od assiste, con le  di cui ora abbiamo qualche conoscenza,  di vincere la causa e di incassare personalmente (e quindi esentasse in quanto la attività di impresa proseguiva con la società) i 20 milioni di lire che asseriva essere a suo credito verso essedi studio sas (vedi sentenza di primo grado) ; è appena il caso di notare che tale somma non è mai comparsa nei circa 20 bilanci successivi della Andreon s.r.l., come sarebbe stato necessario, se effettivamente la vertenza con essedi fosse effettivamente stata conferita (va ricordato che le scritture contabili fanno fede nei confronti dei terzi, tanto più nei confronti di coloro che ne sono autori); inoltre il giudice di Appello sancisce che non sono mai state esperite le formalità previste dalla legge per passare la causa dalla ditta individuale alla srl;

 

5)     Nei primi anni 90 il Giudice Sartorio, nel corso della udienza per la audizione dei testimoni, ha chiesto al sottoscritto ed alla Braido Vanna la rispettiva disponibilità a trovare un compromesso amichevole; io ho aderito, la Braido si è rifiutata;

 

6)     Durante la seconda perizia del 1996 il CTU Ruota si è offerto di trovare una soluzione concordata: ho dato la mia adesione. Dopo aver sentito la Braido, ha fatto esplicito riferimento alle sue “irripetibili” escandescenze…

 

7)     Nel 1997 o 1998 c’è stato un tentativo presso la Curia Mercatorum: anche in quella occasione si è presentata la Braido e quindi l’esito era scontato (ma dipendeva da una intromissione abusiva, giustificata da false attestazioni di avere titolo per intervenire, come si è potuto apprendere solamente parecchi anni dopo; N.B. va tenuto presente che la intrusione abusiva della Braido Vanna

ha condizionato la vicenda giudiziaria in maniera determinante ed è, insieme alle gravissime false attestazioni presentate dal suo avvocato, la grave anomalia che ha trasformato quella che doveva essere una banalissima causa civile, non fosse altro che per l’importo conteso, alquanto modesto, in un vero dramma!

 

8)     Nel 2005, al Tribunale di Palmanova, c’era anche Francesco (è stata l’unica volta che lo ho visto in 20 anni), ma c’era anche la Braido. Anche il quella occasione il Giudice ha tentato una conciliazione ma l’avv. Bonotto, senza nemmeno voltarsi a consultare i suoi clienti, ha risposto negativamente (circostanza ammessa anche da Francesco durante la telefonata registrata);

 

8) Nel 2005, come già riferito,  il sottoscritto ha inviato al Sig. Andreon Francesco, al suo indirizzo privato, e per conoscenza alla s.r.l. ed all’avv. Bonotto, ben 3 raccomandate a.r.; l’ultima è stata respinta al mittente; alle prime due ha risposto la moglie;  tali raccomandate avevano anzitutto lo scopo di ristabilire un rapporto civile con la mia controparte; la gravità inaudita emerge tuttavia dalla circostanza che nel corso della recente telefonata il Sig. Francesco, che pure ha dimostrato di possedere una memoria formidabile (a tal proposito esistono prove incontrovertibili, che verranno precisate nelle opportune sedi), ha dichiarato di non aver mai ricevuto quelle lettere! Siamo alla sottrazione di corrispondenza! (reato, perpetrato con il concorso del Bonotto, cui erano indirizzate per conoscenza ed evidentemente avrebbe dovuto discuterne con Francesco e non con la moglie?)

 

9)     dalle recenti telefonate con Francesco emerge che egli si è prodigato affinché contattassi la moglie per ottenere il suo assenso ad un accordo: lo ho fatto ma la risposta della Braido  (registrata telefonicamente) è stata irrevocabile. Va ricordato che tutti e 3 i gradi di giudizio hanno sancito la estraneità della s.r.l. e che la Braido Vanna, stante anche il regime di separazione dei beni, non ha mai avuto alcun ruolo nella ditta individuale. Da tutto quanto sopra emerge che tutta la montagna di carte, tutto il peso che la collettività ha dovuto accollarsi per questa ultraventennale causa che, dopo aver superato i canonici tre gradi di giudizio, più un ulteriore grado indebitamente sostenuto riproponendo le ragioni di merito alla Corte per la esecuzione di Palmanova, ha trovato nel 2009 un nuovo inizio con le iniziative presso il Tribunale di Conegliano e quello di Treviso (tutte in spregio alle statuizioni della sentenza di Cassazione) trovano la loro origine nella costante, indebita e quindi fraudolenta interposizione della Braido Vanna. Intromissione tanto più grave in quanto fatta alle spalle e spesso alla insaputa di Andreon Francesco, che era ed è l’unico legittimo titolare. Se non è un reato, tutto questo…..

 

Senza entrare ora in tutti i dettagli, gli atti legali di questa controparte sono zeppi, o di plateali contraddizioni (e quindi di impliciti riconoscimenti di propri precedenti falsi), oppure di affermazioni sempre smentite da idonea documentazione.

 

Una altra premessa: l’ammontare che in relazione alle iniziative presso Conegliano mi chiedono indebitamente è di circa 40.000 euro (che non sarebbero più recuperabili in quanto designate a favore della scatola vuota che è la srl). Il danno materiale e morale che hanno procurato a me (ed in parte anche alla collettività attraverso un peso sproporzionato sul sistema giudiziario) attraverso tale ultraventennale frode giudiziaria, è sicuramente nell’ordine delle parecchie centinaia di migliaia di euro!

 

Per concludere, nessuno dei requisiti essenziali per la emissione del decreto ingiuntivo emesso nel mese di agosto 2009 dal pensionando Libero Mazza esiste:

-          manca la prova scritta (anzi tutti i documenti presentati dal Bonotto a corredo della sua istanza provano il contrario)

-          non è stata sentita la controparte, nemmeno informalmente

-          la società attrice dichiara di avere titolo in base a presupposti falsi (contraddetti dagli stessi atti presentati dal Bonotto presso le varie sedi giudiziarie e dalle sue stesse scritture contabili, ripetutamente per un ventennio)

-          la società attrice è stata definita del tutto estranea dallo stesso Bonotto nel suo ricorso per Cassazione e tale attributo è stato esplicitamente confermato nella sentenza, che concedeva unicamente la riapertura dei termini per ricorrere in appello e nulla altro (concessione che era l’unico oggetto di istanza da parte del Bonotto); proseguire la causa dopo la sentenza di Cassazione contravvenendo alle sue prescrizioni ed accreditando tesi false ed opposte a quelle grazie alle quali ha ottenuto la risposta favorevole rispetto ad uno specifico punto, e non incidendo affatto sulla validità della sentenza di primo grado, appare una strategia che, a mio avviso, può essere immaginata solamente da chi vanta degli appoggi e dei vantaggi degni di uno stato totalitario (rinnovando quanto già successo nel processo penale a carico del 2000, a carico di Sandro Dallavalle,  il cui svolgimento di tipo sovietico è ampiamente rappresentato dalla relazione stenografica del dibattimento!)

-          Nel suo ricorso per ottenere l’abnorme decreto ingiuntivo la Andreon s.r.l. ammette di citare Sandro Dallavalle, previa escussione del debitore principale (la essedi sas): da qui discende che il precetto emesso a carico della persona fisica, senza escutere il principale, oltre che illegittimo in se, è anche “ultra petitum”

-          Gli interessi inseriti nell’atto di precetto sono “usurai” (vedasi atto di opposizione al precetto nel cdrom)

-          che per il combinato disposto degli articoli 393 e 310 del c.p.c. la sentenza di primo grado, emessa dal Giudice Sartorio è viva e vegeta e pertanto nulla può pretendere Andreon Francesco, che ha perso la causa e tanto meno la sua società, tenuta in condizioni finanziare penose al fine di essere opposta ai creditori ed al fisco (od anche occasionalmente ordire colpi di mano come al sottoscritto appare la iniziativa di Conegliano, senza doversi troppo preoccupare delle conseguenze).

-          anzi, proprio la rinuncia a ricorrere in appello dopo che la cassazione aveva concesso la riapertura dei termini dimostra che lo stesso Bonotto ritiene inattaccabile tale sentenza (in una sola occasione si è limitato a definirla iniqua, mentre l’altro avvocato degli Andreon, Furlan, aveva saggiamente attribuito l’esito della sentenza di primo grado ad inattitudine dello stesso Bonotto!)

Saranno gli organi competenti a decidere, ma una serie di sovvertimenti della legge come emerge a partire dalla emissione del decreto ingiuntivo, ha una unica possibile spiegazione!

 

      Riassunto parte remota della vicenda:

 

I protagonisti della vicenda, nata nel 1989 da una banale causa civile, sono:

- la ESSEDI sas (società il cui unico factotum è Sandro Dallavalle in quanto gli altri soci sono la moglie casalinga ed il figlio studente) fornitrice di software personalizzato

- Andreon Francesco, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti, acquirente del software, e la moglie, Braido Vanna, che si è abusivamente frapposta ed è la reale artefice della controversia;

- l’avv. Giovanni Bonotto, all’epoca praticante nello Studio Nordio, nome famosissimo a livello nazionale ed in particolare nello entourage governativo in quanto il titolare è fratello del  P.M. veneziano Carlo Nordio, che nei primi anni 90 si è schierato in politica attraverso numerose pubblicazioni sulla stampa nazionale e successivamente in quanto autore di una riforma dei codici, mai entrata in vigore in quanto bocciata dal Ministro Castelli; già in precedenza il P.M. aveva acquisito grande fama di garantista per aver sequestrato, con un unico provvedimento, tutti i documenti esistenti nelle varie sedi del partito comunista in Italia, senza aver poi formulato alcuna accusa..

 

All’inizio, gli atti giudiziari si sono svolti regolarmente; una prima perizia, del gennaio 1990, è stata caratterizzata da un comportamento equidistante del CTU, ing. Ruota. In occasione di una seconda perizia, nel 1996, che doveva svolgersi fruendo delle cassette di backup contenenti i dati che riflettevano il contenuto della situazione al momento della interruzione del rapporto e per questo erano state depositate, nel 1990, in custodia presso il Tribunale, a garanzia delle parti, si scopre che i reperti erano spariti dal Tribunale,  il contesto cambia radicalmente!

 

1)  come riferito nella perizia giurata del CTU, dai registri del Tribunale di Treviso risulta che “lo studio Bonotto” , nel 1991 ha indebitamente ritirato i 3 nastri magnetici  in custodia presso il Tribunale di Treviso; l’avv. Bonotto ha testimoniato di aver seguito la Andreon sino dagli esordi e pertanto ben conosceva la funzione di tali reperti;

nel 1996, quando gli inquirenti lo hanno individuato ,  ne ha restituiti solo 2 (senza più i sigilli) che tuttavia contenevano tutto quanto era presente nei 3 prelevati 5 anni prima; dalla analitica descrizione dei contenuti, fatta dal CTU nel 1990, comparata con quella dei 2 nastri restituiti nel 1996 emerge che era avvenuto un travaso di dati; tale fatto è tecnicamente incontrovertibile;

 

2) il P.M.Giovanni  Cicero, indagò, con grande sollecitudine, appena emersa la sparizione: dopo aver identificato (in appena qualche giorno) il responsabile, ha chiesto, ed ottenuto l’archiviazione con la motivazione che “era passato troppo tempo”

-  il Gip ha in un primo tempo respinto la richiesta di archiviazione ma ha accolto la seconda, dato che era stata ripresentata senza cambiare una virgola; il Gip Giuliani sembra avesse delle riserve in quanto si è rivolto per chiarimenti direttamente all’ispettore Panighel, che aveva collaborato alle indagini con il P.M.; infine ha annotato, di pugno, alcune anomalie, che aveva ravvisato, in calce al decreto di archiviazione!

 

3) Sandro Dallavalle, recatosi al Tribunale di Treviso per conoscere l’esito del suo esposto presentato ai carabinieri, ha saputo dal funzionario, visibilmente imbarazzato, che dopo accurate ricerche aveva rilevato che l’esposto non risultava registrato in quanto da tempo trattenuto dalla segretaria del Dr. Cicero, S.ra Stella; Dallavalle ha presentato un nuovo esposto per chiedere chiarimenti su tale episodio!

 

4)  il Procuratore Gianfranco Candiani, glissando sui chiarimenti richiesti,  ha perentoriamente intimato, a mezzo lettera raccomandata, a Sandro Dallavalle, cioè al danneggiato dalla indebita sparizione di cui sopra, di non fare allusioni!

- Dallavalle  ha risposto accogliendo l’invito ma anche insistendo che si facesse piena luce sui gravi fatti (la sparizione dei reperti sotto custodia) che danneggiavano il decoro del tribunale; in concomitanza, ( Sandro Dallavalle aveva svolto il ruolo di perito di parte della ESSEDI sas  ed aveva inviato al CTU una lettera raccomandata ,che ha provocato la querela da parte del destinatario, accusandolo di aver fornito una risposta omertosa al Giudice della causa civile ed invitandolo a chiarire fedelmente i fatti, salvo essere chiamato a rifondere i danni; in caso contrario, Sandro Dallavalle si riservava di ricorrere ai giudici, ai giornali ed associazioni in difesa dei cittadini, precisando che avrebbe agito “nell’ambito della trasparenza e della legalità”) ;

 

 5) è nata una imputazione a carico del danneggiato per “estorsione”; da notare che il P.M. Antonio De Lorenzo,  per ben 2 volte ha proposto la archiviazione della querela presentata dal CTU, ravvisando nel comportamento di Dallavalle soltanto una accesa dialettica fra periti ed escludendo qualsiasi reato; la seconda richiesta di archiviazione è stata respinta dal Gip Valeria Salzari; il P.M., contraddicendo le sue precedenti valutazioni, ha formulato il capo di imputazione riprendendo la frase considerata minacciosa, dalla quale ha significativamente tagliato proprio le parole che escludevano la maliziosa interpretazione: “nell’ambito della trasparenza e della legalità”

 

6) il danneggiato subì un processo penale di stile “sovietico” (ad opera anche del giudicante dr. Francesco Pedoja, come emerge dalla relazione stenografica del dibattimento) ;

l’avv. Bonotto che si è presentato come testimone ed ha fornito un resoconto del suo indebito prelievo dei reperti sotto custodia  non solo grottesco, ma anche smentito dalla testimonianza sui medesimi fatti fornita, in quella stessa udienza, dal CTU, che ha testimoniato il vero, rettificando su punti fondamentali le sue precedenti reticenze;  L’avv..Bonotto ha anche ribadito sotto giuramento che Dallavalle, nel suo esposto all’ordine degli Avvocati , avrebbe accusato il CTU di collusione:  testimonianza  contraria al vero (come documentato dallo stesso esposto)!   In quel dibattimento il Giudice Monocratico ha più volte zittito l’imputato per impedirgli di esporre gli elementi che lo discolpavano, lo ha gravemente offeso, a freddo, senza alcuna motivazione, ha totalmente ignorato  (insieme con il P.M., i punti della deposizione testimoniale di Bonotto,  che erano contraddetti dalla deposizione del CTU e dalla documentazione!). Tale processo si è concluso con la condanna per “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, revocata in appello con la formula che “i fatti non sono reato”)

 

7) poco dopo tali avvenimenti avvennero dei singolari avanzamenti nella carriera da parte di alcuni

magistrati

 

8) l’avv Bonotto, nella sua conclusionale nella causa civile, ritenendo erroneamente che ad assistere la controparte fosse il precedente avvocato (Alessandro Pantaloni, citato nell’atto), propone nientemeno al legale avverso di non discutere il merito della causa per punire il suo cliente Dallavalle, in quanto reo di “miserabile sospetto”.  Sandro Dallavalle ha presentato esposto all’ordine degli Avvocati di Treviso, esponendo questo ed altri comportamenti di tale avvocato: a distanza di tanti anni, nessuna risposta! E’ significativo ricordare che la funzionaria interpellata per telefono, dopo qualche mese, ha assicurato che in caso di archiviazione viene data comunicazione a chi ha presentato l’esposto!

 

9) il Giudice civile di primo grado riconobbe tutte le ragioni della attrice ESSEDI STUDIO SAS  ma non fu possibile riscuotere il dovuto in quanto il dr. Nicola Greco (corte di Appello) concesse la sospensione della esecuzione ritenendo prevalenti sulla sentenza emessa dopo 10 anni di causa le seguenti argomentazioni della Andreon:

 - la millantata consuetudine nella precisione nei pagamenti  (platealmente smentita dai certificati che attestavano i vari pignoramenti subiti);

 - la questione della mancanza di legittimazione attiva di essedi sas, sollevata dagli Andreon,guarda caso, solo dopo aver perso la causa  (smentita da idoneo documento emesso dall’uff. Imposte);

 

10) il GUP dr. Di Tullio trasformò “ultra petitum” la sospensione decisa dalla Corte di Appello in annullamento; Sandro Dallavalle poco dopo si recò all’ufficio del Tribunale per ottenere un certificato attestante la esecuzione in essere, anche se sospesa; apprese invece che, addirittura, anche i precedenti pignoramenti subiti dagli Andreon, che erano nelle evidenze solo qualche mese prima, erano improvvisamente scomparsi, per iniziativa del GUP Di Tullio; questo ultimo respinse il ricorso di ESSEDI sas contro tale provvedimento adducendo un presunto ritardo del ricorso stesso rispetto ad una notificazione del suo provvedimento, mai esistita!

- gli Andreon si erano sempre espressi come “rappresentanti della Andreon Arredamenti srl” , come documentato dagli atti giudiziari e dalla corrispondenza,  ma la parte in causa era invece Andreon Francesco che firmò il mandato a nome della società invece che a nome suo proprio;  i nuovi avvocati non notarono la incongruenza nell’atto di ricorso in appello;   il Giudice di Appello invece rilevò il punto e respinse la istanza; il processo di secondo grado, quindi, non ebbe luogo!

- il nuovo avvocato dei coniugi Andreon (avv. Furlan) patteggiò con l’avv. di parte ESSEDI il pagamento di quanto dovuto con una rateazione di 2 anni( accordata dopo 15 anni di causa!)

- dopo il primo acconto vi furono quasi 4 mesi di silenzio e di conseguenza ESSEDI chiese ed ottenne il pignoramento di un bene immobile di proprietà del debitore Francesco;

 

11) l’avv. Bonotto subentrò nuovamente nella causa, al posto dell’avv. Furlan ed ottenne dal Giudice Onorario Federica Zambon (Tribunale di Palmanova, competente per territorio nella esecuzione del pignoramento del bene di Andreon Francesco) la sospensione del pignoramento;

tale sospensione riguardava una sentenza definitiva in quanto i termini per la presentazione dell’appello erano scaduti (salvo il ricorso per cassazione, che tuttavia è successivo a tale provvedimento);

inoltre l’avv. Bonotto sollevò presso quella sede impropria nuovamente tutte le questioni di merito della causa producendo in tal modo un ulteriore filone giudiziario (una specie di “doppio impiego”, quindi)

 

 12) nel ricorso in Cassazione l’avv. Bonotto attestò che la parte in causa era Andreon Francesco (circostanza incidentalmente vera, opposta alla tesi – talvolta, dato che sono usuali le contraddizioni-  sostenuta dal medesimo in altra sede giudiziaria) ; la inusuale veridicità è spiegabile dalla convenienza di accreditare la svista in cui è incorso il Sig. Andreon come errore di stampa;  quindi il ricorso venne accolto; (N.B. il comportamento degli Andreon appare perfettamente coerente con quello che è il loro vero interesse e che emerge sia dalla loro corrispondenza che dai pubblici bilanci della s.r.l., cioè imputare le poste passive alla società a responsabilità limitata, quelle attive ai soci!)

 

13)la sentenza della cassazione, escludendo esplicitamente ogni ruolo della s.r.l. nel processo,  autorizzò la riassunzione richiesta, in pratica riaprendo i termini per presentare una nuova istanza ;

 la parte che aveva interesse, dato che era suo il ricorso accolto,  cioè Andreon/Bonotto, lasciò trascorrere i nuovi termini; attese ancora dei mesi per ottenere dal Giudice Libero Mazza, nella pausa estiva e senza sentire la controparte, un decreto ingiuntivo per la restituzione della somma legittimamente incassata da ESSEDI sulla base dell’accordo fra avvocati e coerentemente con la sentenza di primo grado, passata in giudicato; non certo casuale è la circostanza che, a chiedere ed ottenere da tale Giudice un provvedimento arbitrario ( il decreto ingiuntivo)  è quella Andreon s.r.l.,. abitualmente opposta ai creditori ed al fisco facendo leva sulla pessima situazione economico/finanziaria, frutto di una costante “politica di bilancio”, sino dalla fondazione (nel 1991); dato che, sia il fantasioso cavillo da cui trae spunto il decreto ingiuntivo, sia la esclusione esplicita di ogni pertinenza della s.r.l., sono contenuti nella sentenza della Cassazione, cioè nello stesso,succinto, documento,  è palese la volontà di ottenere “il malloppo” a favore della s.r.l. ,gravato delle ulteriori di spese di giudizio (non solo, gravato da interessi di mora calcolati ad un tasso usuraio), nella consapevolezza che nessun provvedimento giudiziario successivo potrà mai ottenere la restituzione, a causa della sopra descritta situazione della s.r.l.;

il decreto ingiuntivo accordato in agosto 2009, nel dare arbitraria applicazione alla sentenza di cassazione, che invece sancisce unicamente la riassunzione in appello, non solamente si discosta dalla legge, ma  contravviene al più elementare buon senso, in quanto la sentenza di primo grado non è mai stata sottoposta ad alcuna disamina e tanto meno critica o rettifica da livelli giudiziari superiori; lo stesso avv. Bonotto, ben consapevole di ciò, nel suo ricorso per cassazione, si limita a chiedere esclusivamente di poter riassumere l’appello! Se non ha fruito dell’unica cosa che aveva chiesto ed ottenuto, cioè la riapertura dei termini per ricorrere in Appello, il motivo è ovvio!

 

14) il precetto notificato a Sandro Dallavalle il 07/01/10 offre una conferma ancora più chiara della capacità della Andreon/Bonotto di usare come una clava provvedimenti giudiziari ottenuti nella solita maniera,  in quanto viene motivato come segue:

premesso che il decreto ingiuntivo è stato notificato sia alla ESSEDI SAS che, in copia, al suo legale rappresentante; questo ultimo ha presentato opposizione, nei termini di legge,  firmando il mandato come Sandro Dallavalle in qualità di legale rappresentante della ESSEDI SAS.

Secondo tale interpretazione della legge, le opposizioni ad un unico provvedimento dovevano essere due! Appare tanto più vessatoria tale strategia processuale, in quanto è lo stesso articolo 343, invocato dalla Andreon a sancire che le indicazioni della Cassazione vanno seguite anche negli atti successivi alla sentenza, nella quale sono contenute delle indicazioni inequivocabili:

a) la sostanza deve prevalere sulla forma

b) è ovvio che chi firma lo fa per se stesso!

Anche il  Tribunale di Conegliano, cui appartiene il giudice Libero Mazza, è stato investito delle questioni di merito, già trattate nella causa e ripetute al Giudice per le Esecuzioni di Palmanova (di cui si è ancora in attesa di pronunciamento).  Si tratta quindi della ennesima richiesta a corti diverse, che ignora l’unica decisione di merito nella intera vicenda (la sentenza civile di primo grado), rimasta del tutto ignorata dai gradi di giudizio successivi e quindi andata in giudicato!

Va ulteriormente sottolineato che si è arrivati al precetto, nonostante fosse già fissata la udienza per la discussione della causa originata dal decreto ingiuntivo! E che entrambi i provvedimenti sono a favore della s.r.l. che è esplicitamente estranea alla vicenda giudiziaria per la stessa ammissione dell’avv. Bonotto, puntualmente confermata e ribadita dalla Cassazione (e siamo quindi alla terza indicazione della sentenza, contravvenuta da questi signori!).

 

Una vicenda come quella sopra esposta, date le numerose, gravi e concordanti anomalie da cui è caratterizzata, anomalie che coinvolgono pubblici funzionari, non può certo essere catalogata come vicenda solamente  privata!

 

Come minimo, fatti come questi significano che nel nostro paese un  qualsiasi estraneo (nel caso specifico, decretato tale addirittura da una sentenza della cassazione) riesce facilmente ad ottenere nei confronti di un normale cittadino dei provvedimenti atti a rovinarlo.  E’ noto come i provvedimenti inflitti abbiano di fatto minato una credibilità finanziaria sempre rimasta immacolata in 45 anni di lavoro, il che di per se è un danno enorme!

 

L’allarme sociale e la disarticolazione dei rapporti economici che deriveranno da quanto sopra, una volta che la vicenda  sarà di pubblico dominio, saranno tanto più gravi in quanto è evidente che la metodica poggia su una ragnatela di collegamenti dietro le quinte e che evidentemente non esiste solamente per accondiscendere ai capricci di un soggetto borioso:  quindi è atta a colpire chiunque, anzi è  probabile che abbia già fatto chissà quante vittime! E’ notorio che i soggetti colpiti nel patrimonio e con il discredito (tipico è il caso delle vittime della usura) ben difficilmente riescono ad alzare la testa al punto tale da far conoscere la loro situazione!

 

E’ stato abusivamente introdotto un altro fattore ancora più pernicioso, tanto più anomalo in un momento in cui tutti gli schieramenti politici invocano, sia pure con opposti intendimenti, la abbreviazione dei tempi della giustizia: da un processo chiuso per sentenza passata in giudicato (dopo quasi 20 anni!) la Andreon/Bonotto ha ottenuto la nascita di  nuovi processi:

-          quello di Palmanova, al quale sono stare riproposte le solite ragioni di merito

-          quello di Conegliano, al quale sono state riproposte le solite ragioni di merito

-          quello di Treviso, sorto per esaminare la opposizione rispetto al Precetto emesso illegittimamente ed  “ultra petitum”, cioè oltre la richiesta “ufficiale e formale” della Andreon ma evidentemente soddisfando i più torbidi, in quanto inconfessati, desideri della stessa.

-           E’ questa la enormità che emerge e non trova confronti nel pur ben noto stato della giustizia nel nostro paese. E’ facile prevedere quali saranno le conseguenza:

1)     per la parte ESSEDI che, avendo vinto nell’unica sentenza di merito, si troverà a dover subire allo infinito

2)     per la collettività, dato il dispendio di energie a carico del sistema giudiziario.

 

Ancora più grave è che il magistrato Luca Deli ha concesso la provvisoria esecuzione (anzi le provvisorie esecuzioni sono due, una verso Sandro Dallavalle, concessa mesi prima di quella verso la essedi studio sas che era il presunto debitore principale e nonostante che lo stesso Bonotto avesse nella sua istanza riconosciuto il beneficio della preventiva escussione), giustificandola  con argomenti o privi di consistenza o platealmente contrari al vero (ove ad esempio afferma che la sentenza di primo grado è stata “caducata” e che gli Andreon erano ricorsi in appello, quando invece lo hanno fatto solo la prima volta ma non quando la Cassazione ha riaperto loro i termini, accogliendo la loro istanza totalmente).

N.B. tutta la strategia di Bonotto e Braido consiste in un banalissimo trucco: dato che hanno fatto alla Cassazione dichiarazioni vere, e queste sono state accolte, hanno vinto. Tale vittoria ad un osservatore che non conosca la intera vicenda appare legittimare le pretese introdotte nel processo aperto a Conegliano dalla Andreon s.r.l. , ma tali pretese si basano su tesi opposte rispetto a quelle esposte alla Cassazione e pertanto false (il cui requisito di falsità è pertanto preventivamente sancito dalla Cassazione, oltre che da una infinità di altre prove documentali ). Datosi che tuttavia i documenti presentati a corredo della istanza di Decreto Ingiuntivo,  confermano costantemente la falsità delle tesi esposte nella istanza stessa, l’unica ipotesi che potrebbe far immaginare che il pensionando Libero Mazza abbia commesso dei semplici errori è che non abbia letto nulla; ma anche una tale eventualità è smentita da lui stesso ove, nelle poche righe da lui prodotte, cita l’art. 633 e quindi si riferisce ad una prova scritta, e questo comprova che la documentazione prodotta dal Bonotto è stata letta dal giudicante!

 

Esiste un ulteriore aspetto che a mio avviso è, più che significativo!

L’avv. Bonotto in ben due occasioni aveva la possibilità di far valere le sue supposte ragioni in maniera legittima e cioè:

-          avendo ottenuto la riapertura dei termini dalla Cassazione, poteva ricorrere in Appello, come aveva chiesto (anzi tale richiesta era l’unico oggetto del suo ricorso)

-          poiché tutte le richieste rivolte al Tribunale di Conegliano erano già state fatte al Tribunale di Palmanova, dato che questo ultimo le ha rigettate (sentenza depositata il 12 marzo 2010), poteva benissimo ricorrere in Appello; invece, nel suo fax del 7 maggio 2010 inviato all’avv. Santarcangelo spiega di non ravvisare i presupposti per ricorrere contro tale sentenza

-          non potendosi ipotizzare che l’avv. Bonotto soffra di idiosincrasia verso la Corte di Appello (tanto più non potendo prevedere in quale composizione la Corte si sarebbe formata) è molto, molto singolare che egli abbia scelto di rivolgersi invece alla Corte di Conegliano (illecitamente, in quanto erano ancora pendenti le richieste verso la Corte di Palmanova, ed anche qui appare francamente curioso che egli avesse molti mesi prima già potuto prevedere che le sue richieste sarebbero state rigettate da tale Corte);

-          premesso tutto quanto sopra, bisogna ammettere che ha indovinato, in quanto i 3 giudici che hanno esaminato le sue istanze le hanno totalmente accolte (anzi più volte sono andati oltre “ultra petitum”), sorvolando sulla totale assenza di elementi di merito, sulla falsità di alcune rappresentazioni, sulla circostanza che la Cassazione aveva escluso la pertinenza della s.r.l., attrice del ricorso di Conegliano, alla intera vicenda processuale.

 

 

In relazione a tutto quanto sopra esposto, vorrei porre alcune domande a chiunque avrà occasione di leggerlo, e quindi “in primis” al giudice per la esecuzione:

-          dato che il dr. Libero Mazza non è più un magistrato, qualora la circostanza che tutti i requisiti

che la legge richiede per emettere il decreto ingiuntivo sono palesemente assenti venisse riconosciuta e che, date anche tutte le altre circostanze di contorno (comprese quelle remote che riguardano altri magistrati “unidirezionali”), immaginare che si tratti di semplici errori sarebbe arduo al di la del sopportabile, sarebbe concepibile ipotizzare delle responsabilità oggettive e gravi?

-          Dato che il dr. Luca Deli e la dottoressa Sabrina Cicero sono dei magistrati, il loro ruolo dovrebbe eventualmente essere considerato di maggiore o di minore gravità?

 

Colgo la occasione per lanciare un appello a coloro che, eventualmente, stessero dietro al duo Bonotto/Braido, in quanto è altamente probabile che la presente arriverà anche a loro: se coloro che interferivano al livello della Corte Costituzionale sono quattro sfigati, cosa sono Braido e Bonotto?

In fede

 

 

Sandro Dallavalle

 

 

 

 

 

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