Torna a indice dei
contenuti …
DICHIARAZIONE
UNEP
Continuazione
dichiarazione all’UNEP di Montebelluna in quanto il modulo non è capiente:
(vedi
allegato : pagamento/dichiarazione_unep.pdf)
Business
Analisys
Autovettura
Citroen C3 *
Autovettura
Golf *
Impianto
di condizionamento
Mi
scuso per aver elencato anche beni di modico valore, ma sono quelli che
risultano dalle scritture contabili e, in relazione alla circostanza che l’avv.
Bonotto ha chiesto di pignorare beni ancora più insignificanti come
appendiabiti e zerbino, ho ritenuto necessario evitare ogni possibile successiva iniziativa giudiziaria da parte
sua in ordine alla mancata dichiarazione di beni. La circostanza, ad esempio,
che egli abbia rinunciato a chiedere il pignoramento dell’impianto di
condizionamento, che era ben visibile (ed avevo ammesso essere di proprietà
della essedi studio sas), non offre alcuna garanzia in quanto sono molto
numerose le occasioni in cui egli, a mio avviso, ma la documentazione mi sembra
essere assolutamente eloquente, ha affermato il falso, persino sotto
giuramento.
Come
già accennato nel corso del pignoramento, il computer portatile nero marca
Samsung è di proprietà di
*Riguardo
alle due autovetture sono indispensabili alcune precisazioni; sono ad uso promiscuo
in quanto i tre soci non hanno alcuna altra autovettura loro intestata od a
disposizione; tale uso è provato anche da quanto segue:
fino
a qualche anno fa’ esisteva, ed era debitamente registrato, un contratto di
affitto dei soci alla essedi studio sas per:
1)
l’uso
promiscuo dei locali
2)
il
consumo di corrente elettrica e per il condizionamento estivo ed invernale.
Successivamente
su consiglio del commercialista veniva concordato una specie di “baratto”
reciproco fra la società ed i soci, nel senso che i punti 1 e 2 di cui sopra
venivano appunto compensati dall’uso promiscuo degli automezzi.
Le
prove sono:
a)
testimonianza
del commercialista
b)
imputazione
dei costi degli automezzi per metà ai soci utilizzatori e per metà alla
società, come da scritture contabili (anche degli esercizi precedenti).
Il
sottoscritto ritiene opportuno aggiungere alcune altre precisazioni:
alcuni
beni già pignorati (ivi compresi i beni inseriti nella presente dichiarazione
aggiuntiva) sono ovviamente
indispensabili per la prosecuzione della attività aziendale; ne deriva che la
essedi studio sas, onde evitare danni ancora maggiori, si sta già organizzando per la acquisizione di
strumenti sostitutivi in leasing. In particolare, per quanto riguarda gli
automezzi, datosi che la Golf viene
usata dal sottoscritto specificamente per le attività aziendali, mentre la
Citroen viene usata prevalentemente dalla moglie, socia accomandante, che ha
una predilezione per tale veicolo, al momento il sottoscritto ritiene urgente
la sostituzione della sola autovettura Golf e si sta già informando per
acquisire un modello analogo in locazione.
Tutto
questo avrà un costo mensile di canoni non trascurabile; allorché verrà
riconosciuta la illegittimità del decreto ingiuntivo e dei successivi atti ad
esso correlati, tali costi saranno di competenza della illegittima pignorante.
Purtroppo
i pignoramenti già eseguiti hanno già causato dei danni rilevanti, e cioè:
-
il
pignoramento del 06/07/2010 ha causato un grave danno di immagine presso due
primari istituti di credito nella zona, presso uno dei quali la essedi fruisce
di affidamenti; di conseguenza 45 anni di attività lavorativa del sottoscritto
e 22 anni di attività della essedi studio sas, sempre rimasti immacolati sotto
il profilo della più rigorosa puntualità nel rispetto degli impegni, sono
irrimediabilmente sporcati; il danno morale e materiale supera le 40.000 euro circa pretese da questa
controparte, ma sarà esattamente indicato da chi di competenza;
-
il
pignoramento del 19/07/2010, riguardante strumenti di lavoro, ha sino ad ora
causato il dispendio di 35 ore di un professionista per togliere dai computers
pignorati i dati di natura riservatissima in essi contenuti (i prodotti
sviluppati dal sottoscritto sono alquanto innovativi e sarebbe un danno
commerciale gravissimo se la loro riservatezza venisse violata) e
successivamente pulire i dischi fissi, lasciando solamente il sistema operativo;
la quantificazione di tali danni è molto semplice : 65 (tariffa oraria) x 35
(n. ore) = euro 2.275, come da nota allegata del tecnico incaricato dalla ditta
che fornirà il computer sostitutivo.
Come
risulta dal resoconto, ho fatto ogni sforzo per tentare di convincere Andreon
Francesco a riprendere in mano i suoi interessi e licenziare il Bonotto: non ci
è riuscito (o non gli sono pervenute le mie raccomandate, come il solito) e
quindi, pur dispiaciuto, sarà lui a dover rifondere tutto questo! Affinché egli
sappia chi ringraziare, sottolineo che la iniziativa di effettuare e di
partecipare di persona al presente pignoramento era sicuramente dettata dalla
speranza, da parte dell’avv. Bonotto, di provocare con la sua presenza e con i
suoi atteggiamenti provocatori una reazione violenta da parte del sottoscritto,
ed in tal caso riuscire ad imbastire una qualche linea di difesa rispetto alle denunce in corso all’ordine
degli avvocati ed al Consiglio Superiore della Magistratura. Al momento, preso
come ero dal disappunto per la sorpresa di vedermi piombare l’avv. Bonotto e di
non poterlo cacciare in quanto minacciato che si sarebbe fatto ricorso alla
forza pubblica, non ci avevo fatto caso,
ma certe mosse provocatorie dell’avvocato avevano uno preciso scopo:
-
intanto
che la Ufficiale Giudiziario era intenta a compilare il verbale, si era messo a
toccare libri e documenti di ufficio, dopo essersi appena grattato; mi sono
limitato ad un rimbrotto con tono assai contenuto;
-
guardava
insistentemente verso il giardino con scuotimenti di approvazione della testa,
quasi a sottolineare che c’era del valore negli immobili da ulteriormente
pignorare;
-
di
continuo interagiva con una specie di cellulare che stranamente brandiva in mia
direzione; solo successivamente ho intuito che in realtà stesse riprendendo e
che il compare con cui ho saputo, sempre successivamente, che era arrivato, a
bordo di uno scooter, era rimasto fuori ad attenderlo e con grande probabilità
a registrare
-
Tutto
sommato, nulla di palesemente illegale (sono ben altre, le violazioni di legge
in questa vicenda!) : la lettura della intera vicenda illustra come fosse
assolutamente prevedibile per l’avv. Bonotto (che ovviamente ha piena
consapevolezza della persecuzione giudiziaria da lui operata ricorrendo a false
testimonianze, spergiuri, ripetuti falsi ecc.) che la sua sola presenza avrebbe
provocato escandescenze incontrollate: fortunatamente, avendolo già incontrato
qualche altra volta in occasione di udienze, mi sono potuto assuefare gradualmente
e non ho reagito come lui confidava.
Dato
che il Giudice della esecuzione dovrà valutare quanto sopra esposto sulla base
di una esauriente documentazione, il sottoscritto riporta di seguito una
descrizione riassuntiva di questa vicenda giudiziaria tanto vasta quanto grave
(anche e soprattutto per la sovrabbondanza di elementi penalmente rilevanti) ed
allega un cdrom contenente la descrizione alquanto dettagliata (purtroppo anche
ripetitiva per la necessità di opporre spesso le medesime osservazioni ai
numerosi atti legali man mano notificati dall’avv. Bonotto) e documentata
mediante la immagine degli stralci significativi dei documenti del fascicolo.
Premesso
che l’intera vicenda è pubblica in
quanto già denunciata alle autorità competenti, riporto il contenuto del testo
che ho inviato di recente ad un avvocato specializzato in materia penale con
cui sto prendendo contatto, mentre per la materia civile mi segue l’avv. già
più volte citato nella documentazione:
“
Egr
Avvocato
.
Le dico anzitutto quale sarebbe il mio obiettivo principale:ottenere una
condanna al pagamento dei danni, ad Andreon Francesco ed in solido a sua moglie,
Braido Vanna, che è la vera protagonista della vicenda. In tal caso è probabile
che si sgonfierebbe anche la terribile azione di diffamazione che da sempre
porta avanti nei luoghi del mio lavoro. La diffamazione è attualmente troppo
difficile da provare: non è escluso
tuttavia che in seguito si possano ottenere delle testimonianze. Per quanto
riguarda gli aspetti strettamente penali, saranno gli organi competenti ad
attribuire il giusto grado di responsabilità a ciascuno dei responsabili di
reati, ai quali ha partecipato attivamente anche l’avv. Bonotto (vedasi a tal
proposito gli esposti da me presentati all’Ordine degli Avvocati).
Ciò
che mi incoraggia ora a sperare che vi possano essere le condizioni per
raggiungere il mio obiettivo è la circostanza che , a partire dalla richiesta
della controparte di ottenere il decreto ingiuntivo emesso in agosto 2009 dal
tribunale di Conegliano si possa dimostrare che si tratta della ennesima
iniziativa di frode giudiziaria, ultima in ordine di tempo rispetto ad una
costanza che dura da oltre 20 anni. Il decreto ingiuntivo e tutti i numerosi
atti successivi, ad esso correlati, sono in spregio alle statuizioni della
Suprema Corte (a tale riguardo rinvio alla lettura dei commenti rispetto al
pignoramento del 06/07/2010
e del 19/07/2010). Non ho dubbi che
gli episodi del passato siano prescritti, ma spero possano contribuire a
provare il dolo negli atti più recenti, dato che si tratta di una unica, ininterrotta, strategia.
L’avvocato
Bonotto, a mio avviso, a partire da quando un certo PM si è accreditato, nei
primi anni 90, scrivendo sui giornali, unico magistrato italiano, a favore di
una certa fazione politica e contro i suoi colleghi, sembrerebbe essere il
collettore di eventi che saranno le autorità competenti ad approfondire ma di
cui si intravede la esistenza in ragione di:
-
comportamenti alquanto irrituali ed unidirezionali da parte di vari magistrati
-
avanzamenti di carriera, tanto eclatanti quanto apparentemente ingiustificati
-
forse anche l’accesso di alcuni alla magistratura.
Se
ci si prende la briga di esaminare nei dettagli tutti i file che riguardano la
mia vicenda, dallo insieme delle circostanze descritte appaiono molte
gravissime anomalie. Certo tutto questo spiegherebbe la avversità di taluni
magistrati nei miei confronti; ritengo altresì che parecchi altri magistrati
(credo siano la grande maggioranza, che fanno il loro dovere con grande
competenza e senso del loro alto ruolo) potrebbero trovare nei risvolti della
vicenda la spiegazione delle particolari difficoltà nei loro avanzamenti di
carriera (dato che i posti sono misurati, nella ipotesi che soggetti privi di
merito siano favoriti, gli altri giocoforza rimangono indietro).
Qualora
ciò che a me sembra evidente fosse accertato da chi ne ha titolo, si
tratterebbe di un sovvertimento dei criteri di selezione dei magistrati e cioè
i peggiori avanzerebbero ed i migliori rimarrebbero al palo: più grave di così,
per la nostra democrazia….
Ciò
che è impossibile ignorare o sottovalutare è, da un lato, la costanza con cui
tanti magistrati in maniera coordinata ed unidirezionale prendono numerose
decisioni a favore della mia controparte, spesso anche “ultra petitum”,
dall’altra parte la sicumera, che dura da almeno 15 anni, con cui questa stessa
controparte ed anche l’avv. Bonotto in prima persona, si rendono responsabili
di atti che, a parere del sottoscritto, sono dei gravi reati, oltre ad un
numero rilevante di gravissime violazioni del codice deontologico forense,
alcune addirittura rispetto al preambolo ed altre nemmeno immaginate dal codice
stesso.
Un
parlamentare leghista ha esclamato, a proposito del parlamento: “c’è puzza di
merda, in questo posto”. Qualcuno che ha
letto la mia vicenda ha esclamato: “c’è odore di cricca in tutto questo”. A mio
avviso la costanza, il numero, la gravità di tutto quanto emerge dalla lunga
vicenda, è indice del grave pericolo che stiamo tutti correndo a causa della
commistione fra certa politica e certa magistratura. Il sottoscritto ne ha
consapevolezza da tanti anni, essendo incocciato senza neppure sospettare cosa
lo stesse attendendo:non agli inizi della causa, ma soltanto in coincidenza con
l’avvento di certe forze politiche e dei
loro sistemi, che per lunghi anni sono stato l’unico a subire ed avvertire,
mentre oggi fanno parte della conoscenza collettiva, essendo quotidiana la
cadenza della loro emersione, in misura prevalente grazie alle intercettazioni.
.
Quando
parlo di politica, mi riferisco al,
peraltro assai diffuso, malaffare, che è presente in vari partiti (ma non in
tutti, quanto meno in maniera estesa). E’ mia personale convinzione che in
questo caso specifico la fazione fosse “forza italia”, nella quale sono
confluiti, insieme con persone in buonafede e perbene, in maniera più che
proporzionale rispetto al altri movimenti, molti esponenti del periodo di
massimo decadimento dei partiti della prima repubblica, che in anni precedenti
era stata guidata anche da uomini che hanno fatto un gran bene al nostro paese
(vedi De Gasperi, Moro, Fanfani ed anche Berlinguer, fra quelli di maggiore
spicco) : specialmente oggi, il connubio
fra certi funzionari dello stato e le forze politiche transitoriamente al
potere sono troppo noti per meritare
ulteriori spiegazioni.
In
ogni caso il 7 maggio 2010 ho presentato un esposto al Consiglio Superiore
della Magistratura; interpellati dopo qualche giorno mi hanno risposto che
entro il 21 maggio avrebbero deciso se prenderlo in considerazione o meno (mi
hanno avvisato che per conoscere l’esito occorre una domanda scritta). Di
recente ho reso nota la mia vicenda ad importanti esponenti politici di
maggioranza e di opposizione, come pure ad alcuni appartenenti ad altre Istituzioni.
Da parte di qualcuno mi sono già arrivati dei segnali di appoggio, altri
ritengo che si riservino di sollevare la questione, se sarà di loro
convenienza, in futuro.
Tutto
quanto sopra è indispensabile per comprendere la situazione. In seguito, quando
mi riferisco a telefonate, si tratta di telefonate registrate (non con appositi
strumenti, ma usando skipe, che è un servizio usato da decine di milioni di
utenti nel mondo libero e che scelgo di solito dallo ufficio per lasciare
libera la linea per le telefonate entranti, quando presumo che la telefonata
sia lunga oppure contenente dettagli tecnici o di altra natura che potrebbe
essere utile ripassare in seguito. Non è il caso di allegare la documentazione
di tutti i particolari, in quanto si tratta di montagne di carta. Basta tener
presente che tutto quanto esporrò è
documentato!
Mi
limiterò pertanto a citare gli atti fondamentali per la comprensione dei punti
principali della parte recente della vicenda e cioè:
-
istanza
in Cassazione formulata dall’avv. Bonotto (vedi allegato cassazione/cassaz_bonotto.pdf)
-
sentenza
di cassazione (vedi allegato cassazione/sentenza_0001.pdf
e sentenza_0002.pdf)
-
ricorso
per ottenere il decreto ingiuntivo (vedi allegato decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/atto-di_precetto.pdf )
-
decreto
ingiuntivo ( vedi allegato decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/decreto_ingiuntivo_1.pdf
e decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/decreto_ingiuntivo_2.pdf
)
-
pignoramenti (vedi allegati pagamento/atto_di_pignoramento_bonotto.pdf
e pignoramento.pdf )
-
indice dei contenuti del cdrom (vedi allegato elencoallegati.htm e presentazione.htm).
Questo
ultimo è molto utile per approfondire in qualsiasi momento ogni altro aspetto,
nella maniera più semplice e comoda, in quanto dall’indice si rilevano gli argomenti
ed, allo interno di questi, spiccano i riferimenti alla documentazione, che
basta ciccare per leggere. Allego un cdrom ove, avviando il programma
“autorun.exe”, si possono consultare i file di descrizione della vicenda ed,
attraverso questi, gli stralci dei documenti originali utili alla verifica.
Le
ipotesi di reato che a mio avviso emergono
dalla vasta documentazione (ivi compresa la registrazione delle
telefonate scambiate in maggio dal sottoscritto con i coniugi Andreon) sono
“circonvenzione di un soggetto, continuativa nel tempo, finalizzata alla frode giudiziaria” e “frode
giudiziaria”; inoltre, falso aggravato e continuato (molti falsi) ed usura; con
riferimento ai fatti remoti: falsa testimonianza, spergiuro ecc. ecc.; il
soggetto la cui volontà sarebbe forzata è Andreon Francesco. Dalle recenti
telefonate è emerso che è persona più che presente, anzi con una memoria
acutissima: nonostante i suoi 71 anni continua a lavorare. E’ emerso altresì
che è allo oscuro oppure dà per certi fatti e situazioni che, contrari al vero
(è documentato), sono cruciali al fine di ottenere la sua firma sugli atti di
causa. E’ un fatto diffusissimo che persone di normale od anche spiccata
attitudine cedono, anche se malvolentieri, alla volontà della moglie: la convivenza
toglie ovviamente degli spazi di libertà. Francesco lo fa’ con qualche
sofferenza in quanto in fondo (a me
sembra) la conosce : ciò emerge non solo da innumerevoli punti, ma persino dal
parere informalmente datomi da un perito grafologo, dopo aver studiato la firma
del mandato sull’atto di richiesta del decreto ingiuntivo. (N.B. mi ero rivolto
a tale esperto in quanto ero convinto che la firma fosse contraffatta, tanto
appariva diversa: invece il parere che mi è stato dato, che sarebbe ripetibile
in forma scritta oppure anche mediante una vera e propria perizia giurata, è
quello che poi ha trovato piena conferma nella successiva telefonata che ho
fatto a Francesco, con l’intento proprio di far luce su questo punto. Dalla
firma infatti emerge un fortissimo disagio nel momento in cui è stata
apposta!).
Andreon
Francesco ha una qualche consapevolezza di quanto sopra, in quanto, avendogli
nel corso della telefonata rammentato che sua moglie nel 1989, quando
collaboravo con loro, mi raccomandava di
“non badarlo”, si è sforzato di giustificare
tale comportamento (implicitamente ammettendolo) con una suddivisione di
aree di competenza. Si tratta evidentemente di una spiegazione data per motivi
di “pudore personale” in quanto, da una parte è evidente l’intento offensivo
implicito in tale raccomandazione e dall’altra parte non giustifica ad esempio:
-
che gli venga nascosta la corrispondenza a lui espressamente indirizzata, anzi
lettere raccomandate nel cui contenuto ci sia addirittura la lamentela che a
rispondere a precedenti raccomandate sia un soggetto diverso; (che tali lettere
siano state inviate per conoscenza, sempre a mezzo raccomandata a.r., al suo
avvocato Bonotto, che quindi le ha indubbiamente lette e che il loro contenuto,
cruciale agli effetti della causa, sia stato tenuto nascosto al destinatario/cliente è un fatto di eccezionale
gravità sotto diversi profili);
-
che la sua firma sia stata apposta (e quindi contraffatta) su vari bilanci
ufficiali della s.r.l. da mano palesemente non sua;
-
che non conosca punti cruciali ed abbia conoscenza diversa dal vero di altri
punti cruciali della causa, che evidentemente gli sono stati rappresentati in
maniera falsa;
-
alla luce di quanto sopra lo stesso ricorso per Cassazione formulato dall’avv.
Bonotto e le spiegazioni date alla Corte per il suo accoglimento assumono una
connotazione particolare là dove si afferma che “è ovvio che Andreon Francesco
firmi nel suo interesse”. Quanto sopra esposto, insieme ad altri punti che sono
emersi dimostrano invece qualcosa di diverso e gravissimo!
1) il
contratto stipulato fra le parti, nel 1989, prevedeva espressamente che la controparte della essedi studio per
contro della ditta Andreon fosse il commercialista di questa ultima, il rag.
Fanizzi, che aveva idonee competenze sia in materia aziendale che in quella
informatica; la circostanza che invece Sandro Dallavalle si sia trovato subito
di fronte invece alla Braido Vanna rappresenta la prima palese violazione
contrattuale, di particolare gravità nell’ambito di adempimenti quali una
spiccata personalizzazione delle procedure informatiche!
2)
La Braido Vanna, verso fine 1989,
preannuncia per lettera di aver affidato a dei terzi l’incarico di svolgere una indagine senza contradditorio sul
lavoro che essa stessa mi aveva impedito di terminare. La recente telefonata
con Andreon Francesco mi ha confermato che tale indagine, che ha, anche forse
inavvertitamente, sicuramente danneggiato i dati, si è effettivamente svolta (prima
che venisse chiesto l’accertamento tecnico preventivo al tribunale ed
evidentemente anche al fine di ottenere l’assenso di Francesco per iniziare la causa!); ciò ha illegittimamente
danneggiato, quindi, non solo la essedi
studio ma anche la sua vera controparte, cioè Andreon Francesco, che è stato
indotto ad aprire una causa che non avrebbe voluto! (memore delle
esperienze precedenti e successive, con gli altri fornitori di software)
3)
Nei
primi anni 90 lo studio Mognon ha ottenuto dal Tribunale la convocazione
personale del Sig. Andreon, anche al fine di proporre un accomodamento; si è
presentata invece la moglie adducendo di essere la vice presidente della
Andreon s.r.l. (esiste il verbale) (sono
in possesso della copia dell’atto di conferimento della ditta individuale: è
stata conferita la attività ed i beni/crediti/debiti elencati e singolarmente
valutati; quindi non tutte le poste di bilancio della ditta individuale: la
vertenza con essedi non è compresa, evidentemente ha ritenuto opportuno tenersela;
4)
Probabilmente
sarà stato convinto da chi lo circonda od assiste, con le di cui ora abbiamo qualche conoscenza, di vincere la causa e di incassare
personalmente (e quindi esentasse in quanto la attività di impresa proseguiva
con la società) i 20 milioni di lire che asseriva essere a suo credito verso
essedi studio sas (vedi sentenza di primo grado) ; è appena il caso di notare
che tale somma non è mai comparsa nei circa 20 bilanci successivi della Andreon
s.r.l., come sarebbe stato necessario, se effettivamente la vertenza con essedi
fosse effettivamente stata conferita (va ricordato che le scritture contabili
fanno fede nei confronti dei terzi, tanto più nei confronti di coloro che ne
sono autori); inoltre il giudice di Appello sancisce che non sono mai state
esperite le formalità previste dalla legge per passare la causa dalla ditta
individuale alla srl;
5)
Nei
primi anni 90 il Giudice Sartorio, nel corso della udienza per la audizione dei
testimoni, ha chiesto al sottoscritto ed alla Braido Vanna la rispettiva
disponibilità a trovare un compromesso amichevole; io ho aderito, la Braido si
è rifiutata;
6)
Durante
la seconda perizia del 1996 il CTU Ruota si è offerto di trovare una soluzione
concordata: ho dato la mia adesione. Dopo aver sentito la Braido, ha fatto
esplicito riferimento alle sue “irripetibili” escandescenze…
7)
Nel
1997 o 1998 c’è stato un tentativo presso la Curia Mercatorum: anche in quella
occasione si è presentata la Braido e quindi l’esito era scontato (ma dipendeva
da una intromissione abusiva, giustificata da false attestazioni di avere
titolo per intervenire, come si è potuto apprendere solamente parecchi anni
dopo; N.B. va tenuto presente che la intrusione abusiva della Braido Vanna
ha condizionato la vicenda giudiziaria in
maniera determinante ed è, insieme alle gravissime false attestazioni
presentate dal suo avvocato, la grave anomalia che ha trasformato quella che
doveva essere una banalissima causa civile, non fosse altro che per l’importo
conteso, alquanto modesto, in un vero dramma!
8)
Nel
2005, al Tribunale di Palmanova, c’era anche Francesco (è stata l’unica volta
che lo ho visto in 20 anni), ma c’era anche la Braido. Anche il quella
occasione il Giudice ha tentato una conciliazione ma l’avv. Bonotto, senza
nemmeno voltarsi a consultare i suoi clienti, ha risposto negativamente
(circostanza ammessa anche da Francesco durante la telefonata registrata);
8) Nel 2005, come già riferito, il sottoscritto ha inviato al Sig. Andreon
Francesco, al suo indirizzo privato, e per conoscenza alla s.r.l. ed all’avv.
Bonotto, ben 3 raccomandate a.r.; l’ultima è stata respinta al mittente; alle
prime due ha risposto la moglie; tali
raccomandate avevano anzitutto lo scopo di ristabilire un rapporto civile con
la mia controparte; la gravità inaudita emerge tuttavia dalla circostanza che
nel corso della recente telefonata il Sig. Francesco, che pure ha dimostrato di
possedere una memoria formidabile (a tal proposito esistono prove
incontrovertibili, che verranno precisate nelle opportune sedi), ha dichiarato
di non aver mai ricevuto quelle lettere! Siamo alla sottrazione di
corrispondenza! (reato, perpetrato con il concorso del Bonotto, cui erano
indirizzate per conoscenza ed evidentemente avrebbe dovuto discuterne con
Francesco e non con la moglie?)
9)
dalle
recenti telefonate con Francesco emerge che egli si è prodigato affinché
contattassi la moglie per ottenere il suo assenso ad un accordo: lo ho fatto ma
la risposta della Braido (registrata
telefonicamente) è stata irrevocabile. Va ricordato che tutti e 3 i gradi di
giudizio hanno sancito la estraneità della s.r.l. e che la Braido Vanna, stante
anche il regime di separazione dei beni, non
ha mai avuto alcun ruolo nella ditta individuale. Da tutto quanto sopra
emerge che tutta la montagna di carte, tutto il peso che la collettività ha dovuto
accollarsi per questa ultraventennale causa che, dopo aver superato i canonici
tre gradi di giudizio, più un ulteriore grado indebitamente sostenuto
riproponendo le ragioni di merito alla Corte per la esecuzione di Palmanova, ha
trovato nel 2009 un nuovo inizio con le iniziative presso il Tribunale di
Conegliano e quello di Treviso (tutte in spregio alle statuizioni della
sentenza di Cassazione) trovano la loro
origine nella costante, indebita e quindi fraudolenta interposizione della
Braido Vanna. Intromissione tanto più grave in quanto fatta alle spalle e
spesso alla insaputa di Andreon Francesco, che era ed è l’unico legittimo
titolare. Se non è un reato, tutto questo…..
Senza entrare ora in tutti i dettagli, gli
atti legali di questa controparte sono zeppi, o di plateali contraddizioni (e
quindi di impliciti riconoscimenti di
propri precedenti falsi), oppure di affermazioni sempre smentite da idonea
documentazione.
Una altra premessa: l’ammontare che in
relazione alle iniziative presso Conegliano mi chiedono indebitamente è di
circa 40.000 euro (che non sarebbero più
recuperabili in quanto designate a favore della scatola vuota che è la
srl). Il danno materiale e morale che hanno procurato a me (ed in parte anche
alla collettività attraverso un peso sproporzionato sul sistema giudiziario)
attraverso tale ultraventennale frode giudiziaria, è sicuramente nell’ordine delle parecchie centinaia di migliaia di
euro!
Per concludere, nessuno dei requisiti
essenziali per la emissione del decreto ingiuntivo emesso nel mese di agosto
2009 dal pensionando Libero Mazza esiste:
-
manca
la prova scritta (anzi tutti i documenti presentati dal Bonotto a corredo della
sua istanza provano il contrario)
-
non
è stata sentita la controparte, nemmeno informalmente
-
la
società attrice dichiara di avere titolo in base a presupposti falsi
(contraddetti dagli stessi atti presentati dal Bonotto presso le varie sedi
giudiziarie e dalle sue stesse scritture
contabili, ripetutamente per un ventennio)
-
la
società attrice è stata definita del tutto estranea dallo stesso Bonotto nel
suo ricorso per Cassazione e tale attributo è stato esplicitamente confermato
nella sentenza, che concedeva unicamente la riapertura dei termini per
ricorrere in appello e nulla altro (concessione che era l’unico oggetto di
istanza da parte del Bonotto); proseguire la causa dopo la sentenza di
Cassazione contravvenendo alle sue prescrizioni ed accreditando tesi false ed
opposte a quelle grazie alle quali ha ottenuto la risposta favorevole rispetto
ad uno specifico punto, e non incidendo affatto sulla validità della sentenza
di primo grado, appare una strategia che, a mio avviso, può essere immaginata
solamente da chi vanta degli appoggi e dei vantaggi degni di uno stato
totalitario (rinnovando quanto già successo nel processo penale a carico del
-
Nel
suo ricorso per ottenere l’abnorme decreto ingiuntivo la Andreon s.r.l. ammette
di citare Sandro Dallavalle, previa escussione del debitore principale (la
essedi sas): da qui discende che il precetto emesso a carico della persona
fisica, senza escutere il principale, oltre che illegittimo in se, è anche
“ultra petitum”
-
Gli
interessi inseriti nell’atto di precetto sono “usurai” (vedasi atto di opposizione al precetto nel cdrom)
-
che
per il combinato disposto degli articoli 393 e 310 del c.p.c. la sentenza di
primo grado, emessa dal Giudice Sartorio è viva e vegeta e pertanto nulla può
pretendere Andreon Francesco, che ha perso la causa e tanto meno la sua
società, tenuta in condizioni finanziare penose al fine di essere opposta ai
creditori ed al fisco (od anche occasionalmente ordire colpi di mano come al
sottoscritto appare la iniziativa di Conegliano, senza doversi troppo
preoccupare delle conseguenze).
-
anzi,
proprio la rinuncia a ricorrere in appello dopo che la cassazione aveva
concesso la riapertura dei termini dimostra che lo stesso Bonotto ritiene
inattaccabile tale sentenza (in una sola occasione si è limitato a definirla
iniqua, mentre l’altro avvocato degli Andreon, Furlan, aveva saggiamente
attribuito l’esito della sentenza di primo grado ad inattitudine dello stesso
Bonotto!)
Saranno gli organi competenti a decidere, ma
una serie di sovvertimenti della legge come emerge a partire dalla emissione
del decreto ingiuntivo, ha una unica possibile spiegazione!
Riassunto parte remota della vicenda:
I
protagonisti della vicenda, nata nel 1989 da una banale causa civile, sono:
-
la ESSEDI sas (società il cui unico factotum è Sandro Dallavalle in quanto gli
altri soci sono la moglie casalinga ed il figlio studente) fornitrice di
software personalizzato
-
Andreon Francesco, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti,
acquirente del software, e la moglie, Braido Vanna, che si è abusivamente
frapposta ed è la reale artefice della controversia;
-
l’avv. Giovanni Bonotto, all’epoca praticante nello Studio Nordio, nome
famosissimo a livello nazionale ed in particolare nello entourage governativo
in quanto il titolare è fratello del
P.M. veneziano Carlo Nordio, che nei primi anni 90 si è schierato in
politica attraverso numerose pubblicazioni sulla stampa nazionale e successivamente
in quanto autore di una riforma dei codici, mai entrata in vigore in quanto
bocciata dal Ministro Castelli; già in precedenza il P.M. aveva acquisito
grande fama di garantista per aver sequestrato, con un unico provvedimento,
tutti i documenti esistenti nelle varie sedi del partito comunista in Italia,
senza aver poi formulato alcuna accusa..
All’inizio,
gli atti giudiziari si sono svolti regolarmente; una prima perizia, del gennaio
1990, è stata caratterizzata da un comportamento equidistante del CTU, ing.
Ruota. In occasione di una seconda perizia, nel 1996, che doveva svolgersi
fruendo delle cassette di backup contenenti i dati che riflettevano il
contenuto della situazione al momento della interruzione del rapporto e per
questo erano state depositate, nel
1) come riferito nella perizia giurata del CTU,
dai registri del Tribunale di Treviso risulta che “lo studio Bonotto” , nel
nel
1996, quando gli inquirenti lo hanno individuato , ne ha restituiti solo 2 (senza più i sigilli)
che tuttavia contenevano tutto quanto era presente nei 3 prelevati 5 anni
prima; dalla analitica descrizione dei contenuti, fatta dal CTU nel 1990, comparata
con quella dei 2 nastri restituiti nel 1996 emerge che era avvenuto un travaso
di dati; tale fatto è tecnicamente incontrovertibile;
2)
il P.M.Giovanni Cicero, indagò, con
grande sollecitudine, appena emersa la sparizione: dopo aver identificato (in
appena qualche giorno) il responsabile, ha chiesto, ed ottenuto l’archiviazione
con la motivazione che “era passato troppo tempo”
- il Gip ha in un primo tempo respinto la
richiesta di archiviazione ma ha accolto la seconda, dato che era stata
ripresentata senza cambiare una virgola; il Gip Giuliani sembra avesse delle
riserve in quanto si è rivolto per chiarimenti direttamente all’ispettore
Panighel, che aveva collaborato alle indagini con il P.M.; infine ha annotato,
di pugno, alcune anomalie, che aveva ravvisato, in calce al decreto di archiviazione!
3)
Sandro Dallavalle, recatosi al Tribunale di Treviso per conoscere l’esito del
suo esposto presentato ai carabinieri, ha saputo dal funzionario, visibilmente
imbarazzato, che dopo accurate ricerche aveva rilevato che l’esposto non
risultava registrato in quanto da tempo trattenuto dalla segretaria del Dr.
Cicero, S.ra Stella; Dallavalle ha presentato un nuovo esposto per chiedere
chiarimenti su tale episodio!
4) il Procuratore Gianfranco Candiani, glissando
sui chiarimenti richiesti, ha perentoriamente
intimato, a mezzo lettera raccomandata, a Sandro Dallavalle, cioè al
danneggiato dalla indebita sparizione di cui sopra, di non fare allusioni!
-
Dallavalle ha risposto accogliendo
l’invito ma anche insistendo che si
facesse piena luce sui gravi fatti (la sparizione dei reperti sotto custodia)
che danneggiavano il decoro del tribunale;
in concomitanza, ( Sandro Dallavalle aveva svolto il ruolo di perito di
parte della ESSEDI sas ed aveva inviato
al CTU una lettera raccomandata ,che ha provocato la querela da parte del
destinatario, accusandolo di aver fornito una risposta omertosa al Giudice
della causa civile ed invitandolo a chiarire fedelmente i fatti, salvo essere
chiamato a rifondere i danni; in caso contrario, Sandro Dallavalle si riservava
di ricorrere ai giudici, ai giornali ed associazioni in difesa dei cittadini,
precisando che avrebbe agito “nell’ambito della trasparenza e della legalità”)
;
5) è nata una imputazione a carico del
danneggiato per “estorsione”; da
notare che il P.M. Antonio De Lorenzo,
per ben 2 volte ha proposto la archiviazione della querela presentata
dal CTU, ravvisando nel comportamento di Dallavalle soltanto una accesa
dialettica fra periti ed escludendo qualsiasi reato; la seconda richiesta di
archiviazione è stata respinta dal Gip Valeria Salzari; il P.M., contraddicendo
le sue precedenti valutazioni, ha formulato il capo di imputazione riprendendo
la frase considerata minacciosa, dalla quale ha significativamente tagliato proprio le parole che escludevano la
maliziosa interpretazione: “nell’ambito della trasparenza e della legalità”
6)
il danneggiato subì un processo penale di stile “sovietico” (ad opera anche del
giudicante dr. Francesco Pedoja, come emerge dalla relazione stenografica del
dibattimento) ;
l’avv.
Bonotto che si è presentato come testimone ed ha fornito un resoconto del suo
indebito prelievo dei reperti sotto custodia
non solo grottesco, ma anche smentito dalla testimonianza sui medesimi
fatti fornita, in quella stessa udienza, dal CTU, che ha testimoniato il vero,
rettificando su punti fondamentali le sue precedenti reticenze; L’avv..Bonotto ha anche ribadito sotto
giuramento che Dallavalle, nel suo esposto all’ordine degli Avvocati , avrebbe
accusato il CTU di collusione: testimonianza contraria al vero (come documentato dallo
stesso esposto)! In quel
dibattimento il Giudice Monocratico ha più volte zittito l’imputato per
impedirgli di esporre gli elementi che lo discolpavano, lo ha gravemente
offeso, a freddo, senza alcuna motivazione, ha totalmente ignorato (insieme con il P.M., i punti della
deposizione testimoniale di Bonotto, che
erano contraddetti dalla deposizione del CTU e dalla documentazione!). Tale processo
si è concluso con la condanna per “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”,
revocata in appello con la formula che “i fatti non sono reato”)
7)
poco dopo tali avvenimenti avvennero dei singolari avanzamenti nella carriera
da parte di alcuni
magistrati
8)
l’avv Bonotto, nella sua conclusionale nella causa civile, ritenendo
erroneamente che ad assistere la controparte fosse il precedente avvocato
(Alessandro Pantaloni, citato nell’atto), propone nientemeno al legale avverso
di non discutere il merito della causa per punire il suo cliente Dallavalle, in
quanto reo di “miserabile sospetto”.
Sandro Dallavalle ha presentato esposto all’ordine degli Avvocati di
Treviso, esponendo questo ed altri comportamenti di tale avvocato: a distanza
di tanti anni, nessuna risposta! E’ significativo ricordare che la funzionaria
interpellata per telefono, dopo qualche mese, ha assicurato che in caso di
archiviazione viene data comunicazione a chi ha presentato l’esposto!
9)
il Giudice civile di primo grado riconobbe tutte le ragioni della attrice
ESSEDI STUDIO SAS ma non fu possibile
riscuotere il dovuto in quanto il dr. Nicola Greco (corte di Appello) concesse la sospensione della
esecuzione ritenendo prevalenti sulla sentenza emessa dopo 10 anni di
causa le seguenti argomentazioni della Andreon:
- la millantata consuetudine nella precisione
nei pagamenti (platealmente smentita dai
certificati che attestavano i vari pignoramenti subiti);
- la questione della mancanza di
legittimazione attiva di essedi sas, sollevata dagli Andreon,guarda caso, solo
dopo aver perso la causa (smentita da idoneo
documento emesso dall’uff. Imposte);
10)
il GUP dr. Di Tullio trasformò “ultra
petitum” la sospensione decisa dalla Corte di Appello in annullamento; Sandro Dallavalle poco dopo si recò all’ufficio
del Tribunale per ottenere un certificato attestante la esecuzione in essere,
anche se sospesa; apprese invece che, addirittura, anche i precedenti
pignoramenti subiti dagli Andreon, che erano nelle evidenze solo qualche mese
prima, erano improvvisamente scomparsi, per iniziativa del GUP Di Tullio; questo ultimo respinse il ricorso di
ESSEDI sas contro tale provvedimento adducendo un presunto ritardo del
ricorso stesso rispetto ad una notificazione
del suo provvedimento, mai esistita!
-
gli Andreon si erano sempre espressi come “rappresentanti della Andreon
Arredamenti srl” , come documentato dagli atti giudiziari e dalla
corrispondenza, ma la parte in causa era
invece Andreon Francesco che firmò il mandato a nome della società invece che a
nome suo proprio; i nuovi avvocati non
notarono la incongruenza nell’atto di ricorso in appello; il Giudice di Appello invece rilevò il punto
e respinse la istanza; il processo di
secondo grado, quindi, non ebbe luogo!
-
il nuovo avvocato dei coniugi Andreon (avv. Furlan) patteggiò con l’avv. di
parte ESSEDI il pagamento di quanto dovuto con una rateazione di 2 anni(
accordata dopo 15 anni di causa!)
-
dopo il primo acconto vi furono quasi 4 mesi di silenzio e di conseguenza
ESSEDI chiese ed ottenne il pignoramento di un bene immobile di proprietà del
debitore Francesco;
11)
l’avv. Bonotto subentrò nuovamente nella causa, al posto dell’avv. Furlan ed
ottenne dal Giudice Onorario Federica Zambon (Tribunale di Palmanova,
competente per territorio nella esecuzione del pignoramento del bene di Andreon
Francesco) la sospensione del pignoramento;
tale
sospensione riguardava una sentenza definitiva in quanto i termini per la
presentazione dell’appello erano scaduti (salvo il ricorso per cassazione, che
tuttavia è successivo a tale
provvedimento);
inoltre
l’avv. Bonotto sollevò presso quella sede impropria nuovamente tutte le
questioni di merito della causa producendo in tal modo un ulteriore filone
giudiziario (una specie di “doppio impiego”, quindi)
12) nel ricorso in Cassazione l’avv. Bonotto
attestò che la parte in causa era Andreon Francesco (circostanza
incidentalmente vera, opposta alla tesi – talvolta,
dato che sono usuali le contraddizioni-
sostenuta dal medesimo in altra sede giudiziaria) ; la inusuale
veridicità è spiegabile dalla convenienza di accreditare la svista in cui è
incorso il Sig. Andreon come errore di stampa;
quindi il ricorso venne accolto; (N.B. il comportamento degli Andreon
appare perfettamente coerente con quello che è il loro vero interesse e che
emerge sia dalla loro corrispondenza che dai pubblici bilanci della s.r.l.,
cioè imputare le poste passive alla società a responsabilità limitata, quelle
attive ai soci!)
13)la
sentenza della cassazione, escludendo
esplicitamente ogni ruolo della s.r.l.
nel processo, autorizzò la
riassunzione richiesta, in pratica riaprendo i termini per presentare una nuova
istanza ;
la parte che aveva interesse, dato che era suo
il ricorso accolto, cioè
Andreon/Bonotto, lasciò trascorrere i nuovi termini; attese ancora dei mesi per
ottenere dal Giudice Libero Mazza, nella pausa estiva e senza sentire la controparte, un decreto ingiuntivo per la
restituzione della somma legittimamente incassata da ESSEDI sulla base
dell’accordo fra avvocati e coerentemente con la sentenza di primo grado,
passata in giudicato; non certo casuale è la circostanza che, a chiedere ed
ottenere da tale Giudice un provvedimento arbitrario ( il decreto
ingiuntivo) è quella Andreon s.r.l.,.
abitualmente opposta ai creditori ed al fisco facendo leva sulla pessima
situazione economico/finanziaria, frutto di una costante “politica di
bilancio”, sino dalla fondazione (nel 1991); dato che, sia il fantasioso
cavillo da cui trae spunto il decreto ingiuntivo, sia la esclusione esplicita
di ogni pertinenza della s.r.l., sono contenuti nella sentenza della
Cassazione, cioè nello stesso,succinto,
documento, è palese la volontà di
ottenere “il malloppo” a favore della s.r.l. ,gravato delle ulteriori di spese
di giudizio (non solo, gravato da interessi di mora calcolati ad un tasso usuraio), nella consapevolezza
che nessun provvedimento giudiziario successivo potrà mai ottenere la
restituzione, a causa della sopra descritta situazione della s.r.l.;
il
decreto ingiuntivo accordato in agosto 2009, nel dare arbitraria applicazione
alla sentenza di cassazione, che invece sancisce unicamente la riassunzione in
appello, non solamente si discosta dalla legge, ma contravviene al più elementare buon senso, in
quanto la sentenza di primo grado non è mai stata sottoposta ad alcuna disamina
e tanto meno critica o rettifica da livelli giudiziari superiori; lo stesso
avv. Bonotto, ben consapevole di ciò, nel suo ricorso per cassazione, si limita
a chiedere esclusivamente di poter riassumere l’appello! Se non ha fruito
dell’unica cosa che aveva chiesto ed ottenuto, cioè la riapertura dei termini
per ricorrere in Appello, il motivo è ovvio!
14)
il precetto notificato a Sandro Dallavalle il 07/01/10 offre una conferma
ancora più chiara della capacità della Andreon/Bonotto di usare come una clava
provvedimenti giudiziari ottenuti nella solita maniera, in quanto viene motivato come segue:
premesso
che il decreto ingiuntivo è stato notificato sia alla ESSEDI SAS che, in copia,
al suo legale rappresentante; questo ultimo ha presentato opposizione, nei
termini di legge, firmando il mandato
come Sandro Dallavalle in qualità di legale rappresentante della ESSEDI SAS.
Secondo
tale interpretazione della legge, le opposizioni ad un unico provvedimento
dovevano essere due! Appare tanto più vessatoria tale strategia processuale, in
quanto è lo stesso articolo 343, invocato dalla Andreon a sancire che le
indicazioni della Cassazione vanno seguite anche negli atti successivi alla
sentenza, nella quale sono contenute delle indicazioni inequivocabili:
a)
la sostanza deve prevalere sulla forma
b)
è ovvio che chi firma lo fa per se stesso!
Anche
il Tribunale di Conegliano, cui
appartiene il giudice Libero Mazza, è stato investito delle questioni di
merito, già trattate nella causa e ripetute al Giudice per le Esecuzioni di
Palmanova (di cui si è ancora in attesa di pronunciamento). Si tratta quindi della ennesima richiesta a
corti diverse, che ignora l’unica decisione di merito nella intera vicenda (la
sentenza civile di primo grado), rimasta del tutto ignorata dai gradi di
giudizio successivi e quindi andata in giudicato!
Va
ulteriormente sottolineato che si è arrivati al precetto, nonostante fosse già
fissata la udienza per la discussione della causa originata dal decreto
ingiuntivo! E che entrambi i provvedimenti sono a favore della s.r.l. che è
esplicitamente estranea alla vicenda giudiziaria per la stessa ammissione
dell’avv. Bonotto, puntualmente confermata e ribadita dalla Cassazione (e siamo
quindi alla terza indicazione della sentenza, contravvenuta da questi
signori!).
Una
vicenda come quella sopra esposta, date le numerose, gravi e concordanti
anomalie da cui è caratterizzata, anomalie che coinvolgono pubblici funzionari,
non può certo essere catalogata come vicenda solamente privata!
Come
minimo, fatti come questi significano che nel nostro paese un qualsiasi estraneo (nel caso specifico, decretato tale addirittura da una
sentenza della cassazione) riesce facilmente ad ottenere nei confronti di un
normale cittadino dei provvedimenti atti
a rovinarlo. E’ noto come i
provvedimenti inflitti abbiano di fatto minato una credibilità finanziaria
sempre rimasta immacolata in 45 anni di lavoro, il che di per se è un danno
enorme!
L’allarme
sociale e la disarticolazione dei rapporti economici che deriveranno da quanto
sopra, una volta che la vicenda sarà di
pubblico dominio, saranno tanto più gravi in quanto è evidente che la metodica
poggia su una ragnatela di collegamenti dietro le quinte e che evidentemente
non esiste solamente per accondiscendere ai capricci di un soggetto
borioso: quindi è atta a colpire chiunque, anzi è probabile che abbia già fatto chissà quante
vittime! E’ notorio che i soggetti colpiti nel patrimonio e con il discredito
(tipico è il caso delle vittime della usura) ben difficilmente riescono ad
alzare la testa al punto tale da far conoscere la loro situazione!
E’
stato abusivamente introdotto un altro fattore ancora più pernicioso, tanto più
anomalo in un momento in cui tutti gli schieramenti politici invocano, sia pure
con opposti intendimenti, la abbreviazione dei tempi della giustizia: da un
processo chiuso per sentenza passata in giudicato (dopo quasi 20 anni!) la
Andreon/Bonotto ha ottenuto la nascita di
nuovi processi:
-
quello
di Palmanova, al quale sono stare riproposte le solite ragioni di merito
-
quello
di Conegliano, al quale sono state riproposte le solite ragioni di merito
-
quello
di Treviso, sorto per esaminare la opposizione rispetto al Precetto emesso
illegittimamente ed “ultra petitum”,
cioè oltre la richiesta “ufficiale e formale” della Andreon ma evidentemente
soddisfando i più torbidi, in quanto inconfessati, desideri della stessa.
-
E’ questa la enormità che emerge e non trova
confronti nel pur ben noto stato della giustizia nel nostro paese. E’ facile
prevedere quali saranno le conseguenza:
1)
per
la parte ESSEDI che, avendo vinto nell’unica sentenza di merito, si troverà a
dover subire allo infinito
2)
per
la collettività, dato il dispendio di energie a carico del sistema giudiziario.
Ancora
più grave è che il magistrato Luca Deli ha concesso la provvisoria esecuzione
(anzi le provvisorie esecuzioni sono due, una verso Sandro Dallavalle, concessa
mesi prima di quella verso la essedi studio sas che era il presunto debitore
principale e nonostante che lo stesso Bonotto avesse nella sua istanza riconosciuto
il beneficio della preventiva escussione), giustificandola con argomenti o privi di consistenza o platealmente contrari al vero (ove ad
esempio afferma che la sentenza di primo grado è stata “caducata” e che gli
Andreon erano ricorsi in appello, quando invece lo hanno fatto solo la prima
volta ma non quando la Cassazione ha riaperto loro i termini, accogliendo la
loro istanza totalmente).
N.B.
tutta la strategia di Bonotto e Braido consiste in un banalissimo trucco: dato
che hanno fatto alla Cassazione dichiarazioni vere, e queste sono state
accolte, hanno vinto. Tale vittoria ad un osservatore che non conosca la intera
vicenda appare legittimare le pretese introdotte nel processo aperto a
Conegliano dalla Andreon s.r.l. , ma tali pretese si basano su tesi opposte
rispetto a quelle esposte alla Cassazione e pertanto false (il cui requisito di
falsità è pertanto preventivamente sancito dalla Cassazione, oltre che da una
infinità di altre prove documentali ). Datosi che tuttavia i documenti
presentati a corredo della istanza di Decreto Ingiuntivo, confermano costantemente la falsità delle tesi esposte
nella istanza stessa, l’unica ipotesi che potrebbe far immaginare che il
pensionando Libero Mazza abbia commesso dei semplici errori è che non abbia
letto nulla; ma anche una tale eventualità è smentita da lui stesso ove, nelle
poche righe da lui prodotte, cita l’art. 633 e quindi si riferisce ad una prova
scritta, e questo comprova che la documentazione
prodotta dal Bonotto è stata letta dal giudicante!
Esiste
un ulteriore aspetto che a mio avviso è, più che significativo!
L’avv.
Bonotto in ben due occasioni aveva la possibilità di far valere le sue supposte
ragioni in maniera legittima e cioè:
-
avendo
ottenuto la riapertura dei termini dalla Cassazione, poteva ricorrere in
Appello, come aveva chiesto (anzi tale richiesta era l’unico oggetto del suo
ricorso)
-
poiché
tutte le richieste rivolte al Tribunale di Conegliano erano già state fatte al
Tribunale di Palmanova, dato che questo ultimo le ha rigettate (sentenza
depositata il 12 marzo 2010), poteva benissimo ricorrere in Appello; invece,
nel suo fax del 7 maggio 2010 inviato all’avv. Santarcangelo spiega di non
ravvisare i presupposti per ricorrere contro tale sentenza
-
non
potendosi ipotizzare che l’avv. Bonotto soffra di idiosincrasia verso la Corte
di Appello (tanto più non potendo prevedere in quale composizione la Corte si sarebbe
formata) è molto, molto singolare che egli abbia scelto di rivolgersi invece alla
Corte di Conegliano (illecitamente, in quanto erano ancora pendenti le
richieste verso la Corte di Palmanova, ed anche qui appare francamente curioso
che egli avesse molti mesi prima già potuto prevedere che le sue richieste
sarebbero state rigettate da tale Corte);
-
premesso
tutto quanto sopra, bisogna ammettere che ha
indovinato, in quanto i 3 giudici che hanno esaminato le sue istanze le
hanno totalmente accolte (anzi più volte sono andati oltre “ultra petitum”),
sorvolando sulla totale assenza di elementi di merito, sulla falsità di alcune
rappresentazioni, sulla circostanza che la Cassazione aveva escluso la
pertinenza della s.r.l., attrice del ricorso di Conegliano, alla intera vicenda
processuale.
“
In
relazione a tutto quanto sopra esposto, vorrei porre alcune domande a chiunque
avrà occasione di leggerlo, e quindi “in primis” al giudice per la esecuzione:
-
dato
che il dr. Libero Mazza non è più un magistrato, qualora la circostanza che tutti i requisiti
che la
legge richiede per
emettere il decreto ingiuntivo sono palesemente assenti venisse riconosciuta e che, date anche
tutte le altre circostanze di contorno (comprese quelle remote che riguardano
altri magistrati “unidirezionali”), immaginare che si tratti di semplici errori sarebbe arduo al di la del
sopportabile, sarebbe concepibile ipotizzare delle responsabilità oggettive
e gravi?
-
Dato
che il dr. Luca Deli e la dottoressa Sabrina Cicero sono dei magistrati, il loro ruolo dovrebbe eventualmente essere
considerato di maggiore o di minore
gravità?
Colgo
la occasione per lanciare un appello a coloro che, eventualmente, stessero
dietro al duo Bonotto/Braido, in quanto è altamente probabile che la presente
arriverà anche a loro: se coloro che interferivano al livello della Corte
Costituzionale sono quattro sfigati, cosa sono Braido e Bonotto?
In
fede
Sandro
Dallavalle
Torna a indice dei
contenuti …