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PRECETTO A CARICO DELLA ESSEDI STUDIO S.A.S.

 

 

Il 26 maggio 2010 Sandro Dallavalle ha inviato un telegramma al Sig. Francesco Andreon (vedi allegato corrispondenza/telegramma_andreon_26052010.pdf )

 

Commento all’atto di  precetto notificato il 25 maggio 2010 a carico di essedi studio sas ed a favore di Andreon Arredamenti s.r.l. (vedi allegato precetto_bonotto) ed al nuovo atto di precetto notificato il 04 giungo 2010 ( vedi allegato precetto_bonotto_2 )

 

Anzitutto  va respinto quanto dichiarato al quarto capoverso della seconda pagina, ove si sostiene che la Andreon Arredamenti s.r.l. è debitrice di euro 4.693,50, oltre agli accessori di  legge in forza della sentenza n. 33/2010 del Tribunale di Palmanova, depositata il 15/03/2010.

 

Detta sentenza, infatti, è a carico di Andreon Francesco e non certo della succitata s.r.l., circostanza non certo secondaria stante la disastrosa situazione finanziaria della s.r.l. a cui fa riscontro invece una florida situazione economico/finanziaria dei suoi soci, in primo luogo del Sig. Andreon Francesco.

 

Basta leggere tale sentenza ( vedi allegati : palmanova/sentenza_palmanova.pdf ) per verificare che essa riguarda Andreon Francesco e non certo la Andreon Arredamenti s.r.l.

A tale riguardo, solamente al fine di indicare la incredibile, infinita capacità di sovvertimento della realtà di questa controparte, c’è da ricordare quanto essa stessa ha dichiarato nel suo ricorso per Cassazione (vedi allegato : cassazione/cassaz_bonotto09.pdf   ) e cioè: “la sottoscrizione della procura alle liti è di Andreon Francesco nella sua qualità di titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti e che il soggetto in nome del quale la procura è rilasciata è proprio la ditta”.

Ad esso ha fatto eco la Suprema Corte (vedi allegati : cassazione/sentenza_0001.pdf e sentenza_0002.pdf) stabilendo quanto segue: “il fatto che fosse lo stesso Andreon a rilasciare per se stesso la procura alla lite a margine dell’atto d’Appello”.

Tutto questo, ad ennesima conferma di quanto sia il Giudice di primo grado che quello di appello avevano sancito e cioè che la parte in causa era Andreon Francesco e non la Andreon arredamenti s.r.l.

 

Stabilito quindi che nessuna compensazione è possibile fra soggetti diversi (non solamente come figure giuridiche, tanto che l’uno possiede i beni e l’altra possiede i debiti, e da qui deriva il movente di tutti gli illeciti compiuti da questa controparte) va infine ribadito per la ennesima volta che detta Andreon s.r.l. non può vantare nulla, in relazione alla causa intercorsa fra Essedi studio sas ed Andreon Francesco, per le medesime ragioni sopra citate, fra le quali primeggia la già citata decisione della Suprema Corte, la quale ai sensi della stessa  legge presa illegittimamente a pretesto per chiedere il decreto ingiuntivo, al secondo comma, deve essere osservata anche negli atti successivi.

 

Al di la delle questioni di cui sopra, è lapalissiano che i titoli esecutivi (comunque illegittimi) a favore della Andreon s.r.l. non possono in alcun modo legittimare la richiesta di essere compensati con un debito di Andreon Francesco, che è un soggetto ben diverso. Di conseguenza essedi studio sas si oppone a tale, per la ennesima volta illegittima, pretesa.

 

La circostanza che siano ben tre magistrati ad avallare in maniera coordinata la strategia di questa controparte, offre un quadro alquanto inquietante della situazione. Non solo è stata calpestata la verità dei fatti, non solo sono state calpestate le sentenze (ivi compresa quella della Suprema Corte), ma allo evidente scopo di fare presto sono state calpestate tulle le regole:

1)     il precetto di cui sopra include un ammontare di euro 3.540,59 per interessi che sono calcolati ad un tasso usuraio;

2)     datosi che il precetto di cui sopra, notificato il 25/05/2010 è a carico della essedi studio sas, a quale titolo la ditta Andreon Arredamenti srl ha preventivamente iscritto ipoteca a carico di Dallavalle Sandro, come comunicato nel fax inviato il 7 maggio 2010 dall’avv. Bonotto all’avv. Santarcangelo? (vedi allegati: corrispondenza\fax_bonotto_07052010.pdf)

3)     datosi che la Andreon Arredamenti ha per prima riconosciuto la necessità di escutere preventivamente la essedi studio sas, prima di eventualmente colpire il socio Sandro Dallavalle (vedi allegato: decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/decreto_ingiuntivo_conegliano_1.pdf) la illegittimità della iscrizione ipotecaria di cui sopra è evidente;

4)     l’iter del precetto illegittimamente (stante la carenza di preventiva escussione) emanato contro Sandro Dallavalle, stante la opposizione tempestivamente presentata, non ha ancora esaurito il suo corso (il pronunciamento della Giudice Sabrina Cicero è privo di conseguenze in quanto la sua intromissione arbitraria non ha interrotto il regolare iter della causa che sta proseguendo con un nuovo giudice); da ciò discende la ennesima constatazione della illegittima e penalmente rilevante iscrizione di ipoteca già operata;

5)     non va inoltre dimenticato che a partire dal ricorso per emissione di decreto ingiuntivo in poi tutti gli atti contravvengono alla statuizione della Sentenza di Cassazione, sia nel merito che in conseguenza di vedere per protagonista quella stessa Andreon s.r.l. esplicitamente esclusa come parte in causa dalla Suprema Corte; non va inoltre dimenticato che tutto questo si accoda ad una azione ricca di rilievi penalmente rilevanti, portata avanti dallo Studio Bonotto/Bottega, in un primo tempo a nome e per conto dello Studio Nordio (anche, sembra emergere da un colloquio con Andreon Francesco,  fornendogli false indicazioni su aspetti cruciali riguardanti la causa).

     

 

 

 

 

 

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