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PRECETTO A CARICO
DELLA ESSEDI STUDIO S.A.S.
Il
26 maggio 2010 Sandro Dallavalle ha inviato un telegramma al Sig. Francesco Andreon (vedi allegato corrispondenza/telegramma_andreon_26052010.pdf
)
Commento
all’atto di precetto notificato il 25
maggio
Anzitutto va respinto quanto dichiarato al quarto
capoverso della seconda pagina, ove si sostiene che la Andreon
Arredamenti s.r.l. è debitrice di euro 4.693,50, oltre agli accessori di legge in forza della sentenza n. 33/2010 del
Tribunale di Palmanova, depositata il 15/03/2010.
Detta
sentenza, infatti, è a carico di Andreon Francesco e
non certo della succitata s.r.l., circostanza non certo secondaria stante la
disastrosa situazione finanziaria della s.r.l. a cui fa riscontro invece una
florida situazione economico/finanziaria dei suoi soci, in primo luogo del Sig.
Andreon Francesco.
Basta
leggere tale sentenza ( vedi allegati : palmanova/sentenza_palmanova.pdf ) per
verificare che essa riguarda Andreon Francesco e non certo la Andreon
Arredamenti s.r.l.
A
tale riguardo, solamente al fine di indicare la incredibile, infinita capacità
di sovvertimento della realtà di questa controparte, c’è da ricordare quanto
essa stessa ha dichiarato nel suo ricorso per Cassazione (vedi allegato : cassazione/cassaz_bonotto09.pdf ) e cioè: “la sottoscrizione della procura
alle liti è di Andreon Francesco nella sua qualità di
titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti e che il soggetto in nome del quale
la procura è rilasciata è proprio la ditta”.
Ad
esso ha fatto eco la Suprema Corte (vedi allegati : cassazione/sentenza_0001.pdf
e sentenza_0002.pdf) stabilendo
quanto segue: “il fatto che fosse lo stesso Andreon a
rilasciare per se stesso la procura
alla lite a margine dell’atto d’Appello”.
Tutto
questo, ad ennesima conferma di quanto sia il Giudice di primo grado che quello
di appello avevano sancito e cioè che la parte in causa era Andreon
Francesco e non la Andreon arredamenti s.r.l.
Stabilito
quindi che nessuna compensazione è possibile fra soggetti diversi (non
solamente come figure giuridiche, tanto che l’uno possiede i beni e l’altra
possiede i debiti, e da qui deriva il movente di tutti gli illeciti compiuti da
questa controparte) va infine ribadito per la ennesima volta che detta Andreon s.r.l. non può vantare nulla, in relazione alla
causa intercorsa fra Essedi studio sas ed Andreon Francesco, per le medesime ragioni sopra citate,
fra le quali primeggia la già citata decisione della Suprema Corte, la quale ai
sensi della stessa legge presa
illegittimamente a pretesto per chiedere il decreto ingiuntivo, al secondo
comma, deve essere osservata anche negli
atti successivi.
Al
di la delle questioni di cui sopra, è lapalissiano
che i titoli esecutivi (comunque illegittimi) a favore della Andreon s.r.l. non possono in alcun modo legittimare la
richiesta di essere compensati con un debito di Andreon
Francesco, che è un soggetto ben diverso. Di conseguenza essedi studio sas si oppone a tale, per la ennesima volta illegittima,
pretesa.
La
circostanza che siano ben tre magistrati ad avallare in maniera coordinata la
strategia di questa controparte, offre un quadro alquanto inquietante della
situazione. Non solo è stata calpestata la verità dei fatti, non solo sono
state calpestate le sentenze (ivi compresa
quella della Suprema Corte), ma allo evidente scopo di fare presto sono state
calpestate tulle le regole:
1)
il
precetto di cui sopra include un ammontare di euro 3.540,59 per interessi che
sono calcolati ad un tasso usuraio;
2)
datosi
che il precetto di cui sopra, notificato il 25/05/2010 è a carico della essedi
studio sas, a quale titolo la ditta Andreon Arredamenti srl ha preventivamente iscritto ipoteca
a carico di Dallavalle Sandro, come comunicato nel fax inviato il 7 maggio 2010
dall’avv. Bonotto all’avv. Santarcangelo? (vedi
allegati: corrispondenza\fax_bonotto_07052010.pdf)
3)
datosi
che la Andreon Arredamenti ha per prima riconosciuto
la necessità di escutere preventivamente la essedi studio sas,
prima di eventualmente colpire il socio Sandro Dallavalle (vedi allegato: decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/decreto_ingiuntivo_conegliano_1.pdf)
la illegittimità della iscrizione ipotecaria di cui sopra è
evidente;
4)
l’iter
del precetto illegittimamente (stante la carenza di preventiva escussione)
emanato contro Sandro Dallavalle, stante la opposizione tempestivamente
presentata, non ha ancora esaurito il suo corso (il pronunciamento della
Giudice Sabrina Cicero è privo di conseguenze in quanto la sua intromissione
arbitraria non ha interrotto il regolare iter della causa che sta proseguendo
con un nuovo giudice); da ciò discende la ennesima constatazione della
illegittima e penalmente rilevante iscrizione di ipoteca già operata;
5)
non
va inoltre dimenticato che a partire dal ricorso per emissione di decreto
ingiuntivo in poi tutti gli atti contravvengono alla statuizione della Sentenza
di Cassazione, sia nel merito che in conseguenza di vedere per protagonista
quella stessa Andreon s.r.l. esplicitamente esclusa come
parte in causa dalla Suprema Corte; non va inoltre dimenticato che tutto questo
si accoda ad una azione ricca di rilievi penalmente rilevanti, portata avanti
dallo Studio Bonotto/Bottega, in un primo tempo a
nome e per conto dello Studio Nordio (anche, sembra
emergere da un colloquio con Andreon Francesco, fornendogli false indicazioni su aspetti
cruciali riguardanti la causa).
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