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aggiornamenti successivi al presente riassunto sono inseriti in elenco allegati nella “directory pressing_bonotto”
Causa ESSEDI SAS/ANDREON FRANCESCO
Riassunto della vicenda:
Il
sottoscritto denuncia di essere oggetto di una persecuzione giudiziaria
orchestrata da noti ed ignoti sino dal 1989, che si è concretizzata, a mio
avviso, nelle seguenti ipotesi di reato, che sarà comunque chi di dovere, se e
quando deciderà di occuparsene, ad accertare:
diffamazione,
corruzione, concussione, abuso d’ufficio,falso, falso in bilancio, frode
giudiziaria, usura, truffa, falsa
testimonianza, indebita detenzione di reperti, rottura di sigilli, estorsione, stalking, associazione per delinquere.
Le prove
documentali di essi sono disseminate in una vasta documentazione, che il
lettore potrà verificare seguendo l'indice e facendo click con il mouse sui
riferimenti alle immagini dei documenti appartenenti al fascicolo giudiziario.
Oltre a
ciò, quasi tutte le argomentazioni esposte dalla controparte processuale nei
suoi atti trovano smentita in altre argomentazioni esposte dalla medesima
controparte in altri suoi atti: il sottoscritto si dichiara pronto a dimostrare
tale assunto sugli specifici punti che il lettore vorrà approfondire volta per
volta.
Tutto
questo è stato ripetutamente denunciato alla Procura di Treviso, ma è stato
come cozzare contro un muro di gomma. Analogamente è andata con i miei esposti
all’ordine degli Avvocati di Treviso (vedi directory ordine_avvocati)e
con i miei ripetuti appelli al Presidente del Tribunale (ben 4: 1 attraverso il
suo Cancelliere Gorghetto Diana,
In calce
alla presente saranno indicati tutti i riferimenti agli atti. La presente
trattazione esamina la vicenda secondo un criterio di argomento, mentre nel
cdrom esiste anche la descrizione della stessa vicenda esaminata e commentata
episodio per episodio. Gli argomenti principali sono:
1)
merito
nella causa civile
2)
mancanza
di legittimazione attiva della Andreon s.r.l.
3)
causa
penale
4)
supposta
mancanza di legittimazione attiva della essedi sas
5)
dei
così detti errori giudiziari
6)
diffamazione
e concussione nel luogo di lavoro di Sandro Dallavalle
7)
associazione
a delinquere
1) merito nella causa
civile: la essedi studio sas ha vinto il processo civile di primo grado (vedi
allegato : sentenza_causa_civile.pdf)
; la controparte ha presentato ricorso
in appello alla corte di Venezia (vedi allegato : atto_citazione_appello_furlan.pdf
), la corte di Appello ha
rigettato la istanza per un vizio nel mandato, quindi il processo di appello
non è mai stato svolto, non essendo nemmeno cominciato (vedi allegato : sentenza_appello_venezia.pdf);
(vedasi da pag
la
controparte ha presentato ricorso in cassazione, richiedendo unicamente di ottenere la riapertura
dei termini per ricorrere in appello (vedi allegato : cassazione_bonotto.pdf);
la suprema corte ha accolto totalmente il ricorso affermando che il rilievo su
cui la Corte d'Appello aveva fondato il respingimento della istanza presentata
da controparte era soltanto un mero refuso; di conseguenza ha cassato la
sentenza (che riguardava il solo respingimento della domanda di appello) emessa
dalla Corte Veneziana (vedi allegato : sentenza_appello_venezia.pdf)
ed ha riaperto i termini per ricorrere in appello;
essedi sas aveva presentato contro ricorso in cassazione chiedendo
il respingimento del ricorso, pertanto non ha ritenuto di presentare essa stessa
ricorso in appello, nei nuovi termini aperti dalla Cassazione (è nozione comune
che chi ha vinto il primo grado non debba ricorrere in appello, essendo
soddisfatto della sentenza, ma comunque uno degli articoli che fissano le
fondamenta giuridiche del nostro ordinamento civile, l'art 100, sancisce che
nessuno può subire conseguenze negative per non aver assunto iniziative giudiziarie
che reputa contrarie al suo interesse);
nonostante
la Cassazione avesse accolto totalmente la sua istanza, la controparte Andreon non ha ritenuto di dar corso all'unica cosa che
aveva richiesto, e cioè che venisse cassato il rigetto della sua istanza da
parte della Corte veneziana e di conseguenza riaperti i termini per avere quel
processo di appello che le era stato negato;
di
conseguenza, la sentenza di primo grado emessa 7 anni prima, è passata in giudicato nello stesso istante in cui sono scaduti i
nuovi termini per ricorrere in appello, concessi dalla Cassazione: qualcuno
saprebbe indicare quando, altrimenti, andrebbe in giudicato una sentenza che è
sempre rimasta viva e vegeta, per stessa ammissione della controparte?
la
controparte, nella sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo, richiama il
primo comma dell'art 393 c.p.c. per assumere che,
essendosi il processo estinto, si sarebbe estinta anche la causa di primo grado
e di conseguenza reclama la restituzione delle somme versate ratealmente alla
essedi sas nel 2005/2006;
tale
assunto in realtà non è altro che un escamotage essendo elementare che una
sentenza, quella di primo grado, che nessuna corte ha mai messo in discussione,
debba rimanere viva e vegeta, dato che chi vi aveva interesse e che ne aveva la
facoltà (nei nuovi termini aperti dalla cassazione) non la ha appellata;
ma è la
legge stessa a puntualizzare tale aspetto ove all'art 310 del c.p.c. sancisce che, nei
casi di estinzione del processo, rimangono valide le sentenze di merito
(ovviamente quelle non confermate o rettificate dalla Corte di appello la cui
sentenza è stata cassata, perché in tal caso sarebbero già inesistenti in
quanto assorbite dalla sentenza di secondo grado); l’art. 310 si riferisce a
sentenze di merito, non necessariamente entrate in giudicato, come sostengono
costoro, ma la cosa nel nostro caso è irrilevante in quanto la sentenza era da
tempo definitiva, quando il pensionando magistrato di Conegliano ha emesso il
decreto ingiuntivo;del resto sia la
controparte in un atto del processo di Palmanova che
il dr. Luca Deli nella sua decisione del 23/03/2010( vedi
allegato : decisione_luca_deli.pdf) ammettono che,anche in caso di
estinzione del processo, rimangono valide le sentenze passate in giudicato (come
è quella in argomento, visto che è diventata definitiva nel medesimo istante in
cui scadevano i termini per l'appello concessi dalla Cassazione, dato che, è
opportuno ripeterlo, la sentenza di appello cassata sanciva solamente il
respingimento della istanza di Andreon e non la
sentenza di primo grado che pertanto è rimasta vigente anche successivamente
alla decisione della Corte di Venezia, tanto
è vero che il pignoramento a carico di Andreon
Francesco, effettuato nel 2005, è basato sulla sentenza di primo grado e non sulla
sentenza di appello, come sarebbe se questa ultima si fosse svolta ed avesse quindi
assorbito il primo grado anche solamente confermandolo)(vedi allegato : atto_bonotto_240905.pdf, pag 9);
il decreto
ingiuntivo emesso in pieno agosto 2009 dal pensionando Libero Mazza (vedi
allegato : decreto_ingiuntivo_conegliano_2.pdf)
poggia sul nulla, nonostante fosse un atto grave per il quale è prevista
la prova scritta od equivalente! Invece non ha nemmeno sentito i presunti
debitori, prima di emettere un tale atto in
pieno agosto e subito prima di andare in pensione (non è un
comportamento molto, molto “strano”?)
Ma è
proprio l’avv. Bonotto che, come quasi sempre è
accaduto, smaschera i suoi clienti e ci fornisce delle prove inconfutabili
dello espediente cui sono dolosamente
ricorsi con successo, grazie alla abnorme
“distrazione” di alcuni magistrati. Egli così recita infatti nel suo atto
rivolto alla Corte della Esecuzione di Palmanova (vedi
allegato : atto_bonotto_240905.pdf, pag 5:atto_bonotto_240905.pdf):
“Nel corso del 2004, per un (ritenuto) vizio formale del mandato – rilevato
d’ufficio dalla Corte di Appello solo in sede di sentenza – il procedimento in grado di appello veniva
dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado riacquistava efficacia
provvisoriamente esecutiva e veniva nuovamente notificata dalla Essedi Studio e
Associati sas unitamente al precetto”
Tali
parole, scritte dalla controparte, sono talmente evidenti e la loro conseguenza
logica talmente chiara che non occorrerebbero dei commenti ma tuttavia la
protervia di alcuni nello ignorare anche le cose più lapalissiane mi costringe
a fare la analisi logica:
“il
procedimento in grado di appello veniva dichiarato inammissibile” (significa
che non si è svolto, essendo dichiarato inammissibile da chi era stato
richiesto di svolgerlo ed ha
deciso invece di rigettare il ricorso);
“la
sentenza di primo grado riacquistava efficacia provvisoriamente esecutiva”
(significa che non era stata affatto
presa in considerazione, confermata o
riformata dalla sentenza di appello – in quanto, in caso contrario, sarebbe
questa ultima ad aver assorbito la sentenza di primo grado, che quindi non
avrebbe certo potuto riacquistare autonomamente efficacia esecutiva);
inoltre, se
la sentenza di primo grado era ancora
viva in epoca successiva a quella di appello, come può la cassazione dell’appello
coinvolgere la sentenza di merito, che
vigeva successivamente alla sentenza cassata, avendo la controparte
accuratamente evitato di impugnare alcun punto del merito o comunque della
sentenza di primo grado, di fronte alla Cassazione? (vedi allegato : cassaz_bonotto.pdf
e sentenza001.pdf
e sentenza002.pdf)
E’ una
questione di logica elementare, prima ancora che giuridica, che l’annullamento
della sentenza di appello non possa aver incorporato una sentenza che vigeva
successivamente e non solo precedentemente ad essa!
A
conferire veste giuridica ad una logica così ferrea è l’art 310 c.p.c. che, in caso di estinzione del processo, esclude
la estinzione delle sentenze di merito.
Il dolo
della iniziativa di Conegliano non
potrebbe essere documentato meglio!
E’
evidente che le chiare espressioni
dell’avv. Bonotto sconfessano la iniziativa di Conegliano e tutti i pronunciamenti ed atti che da essa
discendono! Nel contempo provano il dolo da parte di chi tali provvedimenti
ha chiesto, ottenuto ed usato allo unico scopo di distruggere moralmente e
finanziariamente il sottoscritto, nella vana illusione che i danni arrecati
preventivamente ne avrebbero annullato la volontà ed i mezzi per difendersi in
giudizio! (E’ un poco la strategia di Danzica, della “Blitzkrieg”, per
intenderci).
Trovo
assolutamente inquietante che i
magistrati Mazza, Deli e Cicero abbiano, in maniera (a
mio avviso) così apparentemente coordinata, illegittimamente convalidato con
atti alquanto impegnativi e gravidi di pesanti conseguenze un dolo così palese, senza nemmeno preoccuparsi di essere smentiti in partenza ed in maniera
eclatante dalla stessa parte processuale
che veniva ingiustamente favorita dalle loro decisioni! E tali smentite
provengono dal fascicolo giudiziario, non dalla luna….. Ad aggiungere
inquietudine ad inquietudine, va detto, le numerose circostanze che provavano
il dolo della controparte, oltre che essere già presenti negli atti del
fascicolo, sono state prontamente sottolineate dai miei avvocati in ogni una delle tante occasioni di
verifica che il nostro ordinamento, alquanto garantista, prevede a favore
dei presunti debitori!
2) la assenza di legittimazione attiva da parte della Andreon Arredamenti s.r.l.;
(è da
premettere che la legittimazione attiva significa che quel soggetto, e non
altri, può agire in giudizio)
Essedi sas, dopo 15 anni di causa,
aveva intuito qualcosa di subdolo dietro le modalità con cui la
controparte aveva cominciato ad effettuare i versamenti concordati fra avvocati
(nel senso che era la s.r.l. che si proclamava debitrice in proprio)e pertanto,
a mezzo raccomandata a.r., aveva esplicitamente
invitato la controparte ad operare in conformità con i pronunciamenti
giudiziari(vedi allegato : lett_ad_andreon_240205.pdf), ribadendo che il debitore era Andreon Francesco e non la sua s.r.l. e che avrebbe
considerato tutti i pagamenti successivi come effettuati dal debitore e non da
un terzo (ben conoscendo la artefatta inconsistenza finanziaria di questo
ultimo); questa ultima, se non era d’accordo, poteva benissimo evitare di continuare
i versamenti, considerato anche che il pignoramento era sospeso e quindi nessun
provvedimento esecutivo obbligava il debitore Andreon
e tanto meno la sua società a responsabilità limitata;
la
questione della illegittima intromissione della srl è anche sostanziale, in quanto la essedi sas non era obbligata e quindi non intendeva avere a che fare con una società che, dalla
data della sua fondazione, nel 1990, sistematicamente registra insussistenze
economico/finanziarie per un ammontare medio di 20.000 euro annuali (vedi
allegato : bilanci_srl.pdf),
nonostante i soci che prestano la loro attività in azienda, pur essendo in
numero mediamente superiore ai dipendenti, stando ai bilanci, salvo errore, non
risultano percepire alcun compenso ufficiale;
ciascuno può ben rendersi conto se sia ipotizzabile che una prassi del genere
possa durare per un ventennio senza violare le norme! (Chiunque si rende conto
che, in linea generale, una strategia così irridente ed irrispettosa del dovere
comune poggia su una consapevolezza di impunità su cui chi compete avrebbe il dovere di indagare (impunità
peraltro analoga a quella che a mio
avviso affiora costantemente nella vicenda giudiziaria).
Alla
pagina 10 del suo ricorso in Cassazione il Sig. Andreon
Francesco usa parole inequivocabili: "è confermata peraltro dalla assenza,
in corrispondenza della sottoscrizione di Andreon
Francesco, di alcun timbro riferibile alla s.r.l. nel frattempo costituita e
succeduta alla ditta individuale, ma
sempre rimasta estranea al
rapporto processuale, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio,
come peraltro correttamente rilevato dal Giudice" nel sostenere che l'unica parte in causa era lui e non la sua
società;
va detto che
il ricorso è stato interamente accolto dalla Cassazione e di conseguenza anche le affermazioni in esso contenute
sono da questa convalidate (vedi allegato : cassaz_bonotto.pdf); non solo, la sentenza della Suprema
Corte rafforza tale concetto con parole altrettanto indicative:
"Nella
specie, la stessa sentenza dà atto: che il giudizio venne instaurato contro la
ditta individuale Andreon Arredamenti,in persona del
titolare Francesco Andreon; che in quella veste lo
stesso Andreon vi si costituì, dopo aver promosso
istanza per accertamento tecnico preventivo; che la sentenza di primo grado era
stata pronunziata nei confronti di quella ditta individuale; che, pur essendo
stato posto in evidenza a mero scopo
informativo che la ditta, nel corso del giudizio, s'era trasformata in
società a r.l., la causa era proseguita nei confronti
del medesimo Andreon; che è indubbia la riferibilità dell'atto di appello alla persona dell'Andreon, nella qualità di titolare di impresa individuale;
che in nessun atto del giudizio è fatto riferimento all'esistenza di un ente
societario". Quindi, secondo la Suprema Corte, il ruolo della s.r.l. è soltanto “di mera informazione” ed i
ricorrenti ed i giudici avevano obbligo di seguire tale indicazione, ai sensi
del secondo comma art. 393..(vedi allegato : sentenza001.pdf
e sentenza002.pdf)
C'è da
rilevare, fra l'altro, che la Suprema Corte è incorsa anche essa in un refuso,
facendo riferimento ad una trasformazione e non invece ad una costituzione di una nuova società. Dall'atto
costitutivo della Andreon arredamenti s.r.l.,
allegato dalla controparte alla sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo,
emerge chiaramente che non di trasformazione si tratta ma di costituzione della s.r.l. con apporto
da parte degli altri soci, di denaro contante, e da parte di Andreon Francesco, di un elenco di attività e passività
singolarmente valutate nell'ambito di una perizia giurata, la cui somma rappresenta il valore della quota conferita
da Andreon Francesco (vedi allegato : atto_costitutivo_srl.pdf e conferimento_andreonsrl.pdf).
E’ vero che in pratica l’insieme di tali attività e passività sono sufficienti
al fine che la nuova s.r.l. possa esercitare la medesima attività che
esercitava la azienda individuale, ma non è vero che le poste conferite siano
tutte quelle riconducibili a questa ultima. Spicca, in tale elenco, la assenza di qualsiasi valore, come pure di qualsiasi accenno al
rapporto od alla causa essedi.
Circostanze fondamentali ignorate dai
tre magistrati sopra citati, nonostante la loro evidenza e nonostante il fatto
che la controparte aveva correttamente allegato l’atto costitutivo della s.r.l.
alla loro instanza per ottenere il decreto ingiuntivo!
Non è
certamente l'unico elemento nelle disponibilità della ditta individuale Andreon Francesco ad
essere escluso dal conferimento nella nuova società (ricordo ad esempio le
azioni Fiat che possedeva, la collezione di quadri d'autore ecc.). E' chiaro altresì
che si è trattato di scelta dell’Andreon: si può
supporre che sia stato convinto dalla moglie o dall'avv. Bonotto
che avrebbe vinto la causa e che avrebbe pertanto potuto fruire personalmente
della somma che sperava di incamerare, senza assoggettarla alla tassazione che
avrebbe dovuto sopportare se la sopravvenienza fosse di competenza della
società (non va dimenticato a tale proposito che nella causa di primo grado Andreon aveva reclamato spettargli la somma di dieci
milioni di lire, cui andavano aggiunte le consistenti spese legali e per le
perizie, che gli sarebbero stare rifuse personalmente se avesse vinto la causa).
Ma vi sono ben altri elementi che inchiodano questa controparte alle sue false
affermazioni: provvidenzialmente (in quanto il sottoscritto non ne era più in
possesso, a distanza di tanto tempo) la controparte ha inserito nel fascicolo
l’originale della fattura (che è del
1989, quindi l’anno prima della nascita della nuova s.r.l.) che la essedi sas aveva emesso (vedi allegato : fattura_essedi.pdf) a fronte
di un acconto che la controparte sembrava disposta a versare), salvo che poi,
invece, appena ricevuta la fattura, ha dichiarato per iscritto (vedi allegato :
lettera_andreon_061189.pdf)
di trattenerla ma di non volerla pagare (ed in effetti non è mai stata pagata);
dato che contiene persino le annotazioni relative alla registrazione contabile
di pugno della Braido Vanna, non vi può essere dubbio
che era ed è rimasta solamente nella
contabilità della ditta individuale essendo esclusa dal preciso elenco dalle
poste conferite l’anno successivo nella s.r.l.
In ogni caso,
dato certo è che sulle ceneri della ditta individuale è sorta una società del
tutto nuova, costituita insieme ad altri soci e quindi, come risulta anche
dall’allegato estratto dell’atto costitutivo, è un soggetto giuridico ben
diverso, con nuovi comprimari! (vedi allegato : atto_costitutivo_srl.pdf
e conferimento_andreonsrl.pdf). Del resto, anche i pubblici bilanci
dei periodi successivi depositati dalla s.r.l., hanno continuato ad ignorare
sia il debito che il credito vantati verso la essedi sas.
Se fosse vera la tesi che la controparte ha insinuato, non contenendo né il credito
affermato né il debito riguardante la fattura emessa da essedi sas nel 1989, i bilanci sarebbero tutti falsi. D’altra parte, è palese che i nuovi soci, e quindi la società, non
possono essere responsabili di una posta di cui nemmeno conoscevano la esistenza,
al momento nel quale hanno fissato il valore ed incamerato la quota apportata
dal Sig. Andreon Francesco.
Ho voluto
dettagliare questo aspetto in quanto la falsa
tesi della trasformazione è
stata arbitrariamente invocata in più occasioni dalla Braido
Vanna, moglie del titolare Andreon Francesco (vedi
allegato : lett_andreon_300305.pdf e presentaz_interpello_braido.pdf
e interpello_titolare01.pdf), la quale sperava in tal modo, a mio
avviso, di non dipendere più dalla firma del marito per esercitare per futili
motivi quel potere che, suppongo, fosse per lei una grande fonte di
gratificazione. Tanto più è dolosa la interposizione della Braido
(che nella ditta individuale non aveva alcun ruolo, alla luce del sole), in
quanto era personalmente il titolare della ditta individuale, Andreon Francesco, ad essere convocato presso il Tribunale nella
udienza alla quale si è invece presentata la Braido
Vanna)(vedi allegato : presentaz_interpello_braido.pdf
e interpello_titolare01.pdf).
La srl,
nella sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo, propone due spiegazioni
per giustificare la sua intromissione abusiva:
a) la
circostanza di essere conferitaria dei beni della ditta individuale,
riportando anche un parere della Cassazione su un caso che asserisce essere
analogo; evidentemente quella sentenza di Cassazione citata riguardava poste di
bilancio realmente conferite ad una società di capitali (magari di un unico
azionista) e non invece quelle che l’imprenditore ha scelto di tenere per se,
dato che tutto ciò che ha ritenuto di conferire è espressamente dichiarato e
periziato; ma in ogni caso, a tagliare la testa al toro, è che la sentenza di cassazione riguardante la
presente causa ha sancito la estraneità della s.r.l. e quindi tutti gli atti di
questa intrapresi successivamente violano il secondo comma dell’art 393
(violazione non certo accidentale, visto che tale comma è ripetuto a chiare
lettere nella stessa istanza per ottenere il decreto ingiuntivo!
tale
statuizione esclude ovviamente anche l’altro escamotage, quello del “pagamento
da parte del terzo”; senza entrare nei numerosi aspetti, documentati, che
smentiscono tale fantasioso espediente, basta ricordare che la questione è
chiusa dalla sentenza di Cassazione, in
quanto è successiva rispetto a tale pagamento (successiva a tutti gli atti
della causa antecedenti alla istanza di decreto ingiuntivo);
tuttavia,
che si tratti di un (ennesimo) falso e
quindi ad evidenziare il dolo, è la stessa controparte a riconoscerlo, dove
afferma “ in relazione all’accordo tra le parti ed al suo esatto adempimento da parte di Andreon
Francesco e per esso della Andreon Arredamenti
s.r.l.” (vedi allegato : bonotto_palmanova_300107.pdf bonotto_palmanova_300107.pdf). Secondo la lingua italiana
(mi spiace, ma è la strategia di questa controparte, insensibile all’ovvio, che
costringe a tale prolissità) “per esso“ può significare unicamente per suo
conto, come anche la Banca attraverso la quale sono materialmente pervenuti i
versamenti, lo ha fatto per conto del mandante e non avrebbe mai la fantasia di
chiederne la restituzione per se stessa. Ancora una volta, quindi, è la abnorme,
ma anche provvidenziale distrazione di questa controparte a certificare la
verità, smascherando le sue stesse successive macchinazioni!
“Ad abundantiam” tale concetto è ribadito ulteriormente dallo
stesso Bonotto, che afferma “non verso il sig. Andreon Francesco ma verso la società Andreon Arredamenti s.r.l., società, come sopra ricordato, estranea al rapporto”
(vedi allegato : atto_bonotto_240905.pdf). Ed è ancora,
in modo, se possibile, ancora più chiaro, nel medesimo atto, a pag. 12, la stessa
controparte quando afferma “In ogni caso, l’esponente non vede quale attinenza
abbiano le considerazioni e le accuse svolte dal legale rappresentante della
Essedi Studio e Associati s.a.s. nei confronti della Andreon Arredamenti s.r.l. dal momento che all’adempimento
della sentenza di primo grado risulta tenuta la ditta individuale. Pur
considerando che la Andreon Arredamenti s.r.l. è
solidalmente obbligata con la ditta individuale, in forza delle norme sulla
circolazione dell’azienda, tuttavia, non può essere ritenuta fonte di
pregiudizio per l’interesse del creditore, proprio in considerazione della
posizione di garanzia ricoperta dal Sig. Francesco Andreon
in via personale”. Il sottoscritto, da una parte sottolinea come tutte queste
dichiarazioni contrastino con le tesi esposte nella istanza per decreto
ingiuntivo e siano un ulteriore elemento che comprova il dolo, dalla altra
parte ha invece dimostrato poco sopra
che il rapporto di credito o debito con essedi non è stato spostato alla nuova
società, essendo scientemente ed esplicitamente escluso dal conferimento e non
essendo di conseguenza stato accettato dai nuovi soci.
Per la
verità, a me sembra di assoluta evidenza che le norme sulla circolazione di
azienda non c’entrino per nulla, in quanto la nuova società ha incorporato
unicamente un ben preciso elenco di attività e passività e non tutti i beni
della ditta individuale di Andreon Francesco.
In
definitiva, nel suo ricorso per decreto ingiuntivo, la controparte si è
comportata come l’avventore del bar che, avendo vinto al “gratta e vinci” la possibilità
di fare una altra giocata gratuita (e quindi nel nostro caso, la sentenza
di Cassazione che offre unicamente
la facoltà di riassumere l’appello), si rivolge all’oste per pretendere, invece, il primo premio.
In tale ipotesi l’oste risolverebbe subito un problema così semplice rivolgendosi
ai carabinieri. Essendoci di mezzo dei giudici,in questo caso, ad avallare le iniziative
di questa controparte, i carabinieri,
cui mi sono ad un certo punto rivolto,sono impossibilitati ad agire. Da qui
risulta la evidenza e la gravità della situazione che vede un fondamentale
organo dello stato, l’arma dei carabinieri, non rispondere di fatto alle
segnalazioni e denunce dei cittadini. Io ritengo che sia molto migliore la
situazione in certe zone del paese, erroneamente ritenute le più disagiate
sotto il profilo della legalità, dove invece avviene il contrario, cioè è la
assenza di collaborazione da parte dei cittadini a rendere inefficace il
perseguimento del crimine da parte delle forze dell’ordine.
L’elenco
di ipotesi di reato con cui inizia questo riassunto è vasto e grave: sarei ben
lieto di collaborare con gli inquirenti (posto che alla fine si facessero vivi)
ad indicare per ogni uno di essi gli indizi e le prove che si trovano allo
interno della documentazione che ho allegato alle mie denunce!
3) causa penale:
va premesso che il fascicolo di essa è stato inserito nella causa civile per
iniziativa di controparte (altra lodevole iniziativa di cui sono realmente grato
all’avv. Bonotto), nella causa di esecuzione della
sentenza civile di primo grado che si è svolta presso il tribunale di Palmanova. E’ l’unica iniziativa di questa controparte che
il sottoscritto ritiene veritiera e quindi, concordando sul punto entrambe le parti, non vi
può essere alcun dubbio sulla stretta correlazione della vicenda penale con
quella civile! Ne consegue
che gli abusi ed i reati della una si sommano agli abusi ed ai reati dell’altra
e danno luogo una unica ragnatela che ha dispiegato i suoi artigli totalmente
indisturbata, nonostante le ripetute denunce, per alcuni lustri.
Va da se che, ad esempio, la falsa
testimonianza dell’avv. Bonotto nel processo penale a
mio carico del 2000, nonostante la distanza di tempo, fa’ parte del medesimo
(da me soggettivamente supposto) reato di frode giudiziaria che vede il
medesimo soggetto presentare false tesi al Tribunale di Conegliano al fine di
tentare di dare il colpo di grazia al sottoscritto. Le principali fonti documentali (molto,
molto significative) da approfondire sono:
a)
corrispondenza con l'Ordine degli avvocati di Treviso (vedi allegato : esposto1999.pdf,
esposto2000.pdf, ordine_avvocati_25_06_10.pdf
, ordine_avvocati_04_08_10.pdf
, ordine_avvocati.pdf , ordin_avv_21092010.pdf , email_26_09_10.pdf )
b)
dichiarazione UNEP depositata da essedi studio sas il
3 agosto 2010 (vedi allegato : dichiarazione_unep.pdf); N.B.
dichiarazione UNEP che è un documento ufficiale e pertinente la causa, visto
che la essedi sas è stata obbligata a compilarlo in
quanto pignorata, e che, con un ennesimo
stratagemma, l’avv. Bonotto è riuscito a far
restituire ed espellere dal fascicolo;
c) verbale
stenografico della udienza della causa penale del 17 luglio 2000 (vedi allegato
: verbale_udienza_penale.pdf);
Non sono
sicuro, ma il buon senso mi suggerisce che la assimilazione in una unica
vicenda delittuosa della strategia di frode giudiziaria, che non è ancora
terminata, sia rilevante anche ai fini della prescrizione dei singoli reati.
Dalla precisa correlazione fra le due
vicende emergono elementi di riflessione a non finire: in primis, il contrasto fra l’attivismo
delle Istituzioni che, nella causa penale, con un grado di efficienza
insuperabile (ed anche con cadute - di stile, ma non solo - in parte documentate
dalla relazione stenografica della udienza penale) sono pervenute a tempo di
record alla condanna del sottoscritto ed il silenzio assordante delle istituzioni, cui con pazienza infinita mi
sono rivolto ripetutamente riferendo di
reati gravissimi, fra i quali spicca persino il riciclaggio
internazionale, di seriali
violazioni della deontologia professionale, di reiterati abusi! Da sottolineare che, nella eventualità che non si
tratti di riciclaggio ma invece di un tranello (tranello che logicamente
sottintenderebbe una intesa preventiva con certi organi dello stato), il
delitto sarebbe ben più grave e la ipotesi che sia proprio tale tranello che
chi di competenza non vuole svelare, qualora confermata, sarebbe di una gravità
sconfinata!
A
proposito di tale riciclaggio, vedasi l’ennesimo
esposto alla procura (vedi allegato tribunale_tv/esposto_fojadelli_181011.pdf)
La vicenda
penale è iniziata con la dimostrazione di straordinaria efficienza nello
individuare il responsabile della indebita detenzione dei reperti sotto
custodia del Tribunale e della restituzione degli stessi, privi degli originari
sigilli (che evidentemente non si rompono da soli): questione di pochi giorni, segno che gli inquirenti hanno immediatamente
avvertito la gravità del reato in se e della offesa alla Istituzione Tribunale.
E’ soltanto dalla emersione dello avvocato che aveva militato allo interno
dello Studio Nordio (non si tratta del noto P.M.
veneziano che di recente era stato indicato fra i papabili allo incarico di
Ministro della Giustizia, ma di suo fratello), a nome e per conto del quale
seguiva personalmente la causa Andreon/Essedi che i pochi giorni sono diventati, a parere del P.M.Giovanni
Cicero che aveva guidato le indagini, “troppo
tardi” e che l’ispettore incaricato delle indagini si è improvvisamente
persuaso che non gli era consentito approfondire i fatti, non essendo “autorizzato a divagare”…. Non è che il
sottoscritto presuma che la brusca interruzione delle indagini da parte dello
ispettore fosse da attribuire a suo scarso senso del dovere: è a mio avviso evidente
che non si sentiva più “autorizzato” ad
approfondirle!
Particolarmente
significativo è l’accostamento di tali fatti con quanto riferisce,
nell’articolo (vedi allegato: stella.pdf),
il noto giornalista Gian Antonio Stella, autore di pubblicazioni di successo,
fra cui “La Casta”, pertanto grande intenditore di certi fenomeni così comuni
nel nostro paese….
Questa
stessa Procura che non sembra avere il tempo per fare una telefonata alla
nostra efficiente polizia postale per approfondire le reiterate proposte di
riciclaggio internazionale che mi sono pervenute e che ho prontamente
denunciato (ma che ritengo molto probabilmente essere invece un tranello ordito
per incastrarmi, il che sarebbe ben più grave del riciclaggio) si è invece a suo
tempo assunta l’onere di imputarmi per un reato grave come è la estorsione in quanto avevo inviato al
perito una raccomandata a.r. (strano mezzo per
estorcere, a me sembra) nella quale prospettavo che, se non avesse finalmente
affermato il vero o “non avesse
risarcito i danni asseritamene causati dalla sua infedele consulenza,
sarebbe stato oggetto di querele, azioni civili, segnalazione all’albo degli
avvocati e periti, agli organi di stampa e ad una non meglio precisata
associazione di consumatori…” (vedi allegato: sentenza_penale01.pdf). ma tale
mia frase non finiva lì: terminava con la assicurazione, che avevo inserito per
un eccesso di scrupolo, che lo avrei fatto “nell’ambito della trasparenza e della
legalità”. E’ estremamente significativo che tali ultime parole, che
escludevano qualsiasi ipotesi di reato, siano state, a me sembra evidente,
artatamente, escluse sia dal capo di imputazione che dal processo e dalla
sentenza di condanna in primo grado (riformata in appello).
Dato che
la vicenda penale ha a vario titolo coinvolto ben 7 magistrati di Treviso, mi
sono chiesto quale fosse il motivo di tanto coerente accanimento, dato che non
mi risultava di appartenere ad alcuna di quelle categorie che sono notoriamente
oggetto di discriminazione. Già allora (i fatidici 15 anni di questa stagione
politica, caratterizzata per essere riuscita a “spostare le montagne” quando si
è trattato di offrire privilegi ed impunità ai suoi accoliti) mi sono reso conto
di ciò che oggi un numero crescente di persone sta cominciando a capire:
appartengo a quella vasta categoria di normali, laboriosi, cittadini italiani
ed è in quanto tale che vengo discriminato.
Da tanto
tempo questa esperienza mi ha insegnato che la situazione attuale è di gran
lunga peggiore rispetto a quella che imperava nel medioevo dove il potere
dipendeva dalla nascita e la statistica e la storia insegnano che nascevano
anche degli uomini buoni. Oggi invece i meccanismi appaiono essere quelli di un
criterio di selezione alla rovescia, come tanti indizi di questa vicenda
suggeriscono: sembrano essere ben rari i buoni e bravi che riescono ad affermarsi
od avanzare nella carriera. E’ questo il fattore fondamentale del declino della
nostra società, ragion per cui diventa imperativo categorico che ogni uno
cerchi di opporsi a tale deriva, come sta facendo il sottoscritto che si
troverebbe in una situazione personale ben più comoda se avesse scelto di non
opporre accanita resistenza a tale abnorme quantità di soprusi che ha dovuto
subire.
4) della supposta mancanza di legittimazione attiva della
essedi sas,
sollevata dalla controparte solo nel 2002, cioè, significativamente, solo dopo che aveva perso la causa iniziata nel 1990 (questi qui,
ad un certo punto, dopo 13 anni hanno dichiarato di ricordare particolari su
aspetti vicini al concetto di “sesso degli angeli” e cioè che il sottoscritto
si era inizialmente presentato come: “ditta
individuale essedi studio e associati” e non invece come è ovvio che facesse,
come rappresentante della società che aveva fondato da poco allo scopo di
esercitare la attività di produzione e vendita di software);
la fattura
inserita da controparte, bontà sua,
(vedi allegato : fattura_essedi.pdf) è preziosa
anche per smascherare la falsa
insinuazione della mancanza di legittimazione attiva della sas
(è pacifico che se nel mese di ottobre 1989 la essedi sas ha inviato una sua fattura (con
indicato il n. di partita iva della sas) alla
controparte e questa ha risposto per iscritto(vedi allegato : lettera_andreon_061189.pdf) dichiarando di non volerla pagare ma
comunque trattenendola e registrandola nella sua contabilità per dedurre l’iva
ed il costo, significa che la asserzione che Sandro Dallavalle non avesse mai
speso nel corso del rapporto il nome di una società ma si fosse invece spacciato per titolare di una ditta individuale la
cui inesistenza è certificata (vedi
allegato : cert_professione.pdf)è l’ennesimo falso plateale che questa solerte controparte ha essa
stessa documentato nei suoi atti;
indifferente,
come il solito, alla evidenza, la controparte ha la disinvoltura di ripetere la
sua falsa asserzione anche nella istanza per ottenere il decreto ingiuntivo di
Conegliano: cioè che il sottoscritto Dallavalle Sandro si fosse accreditato
come ditta individuale e non come sas, durante il
rapporto; ripeto, visto che qualcuno tenta sempre di fraintendere: la fattura
di cui sopra, datata mesi prima dello
inizio della causa, è emessa dalla essedi sas,
con stampata in bella evidenza la sua partita iva, ed è stata registrata
regolarmente nella contabilità da
entrambe le parti!
va inoltre sottolineato che:
a) ad un certo punto, la memoria della
controparte ha vacillato: non era più la ditta individuale di Sandro Dallavalle
ma invece (significativamente dopo la presentazione da parte essedi sas di un certificato dello ufficio imposte attestante che
una siffatta ditta individuale non era mai esistita) ha rettificato sostenendo
la nuova tesi del "lavoratore autonomo" Sandro Dallavalle (ma poi, è
il colmo, successivamente è ritornata a sostenere la prima versione) : la singolare
memoria di questa controparte si è
contraddetta ripetutamente, quindi, anche nell'ambito del medesimo (ed
ennesimo) falso;
b) il
primo atto legale della controversia è stata la richiesta della controparte
di "accertamento tecnico preventivo" , come si vede dalla testata
dell'atto (vedi allegato : testata_accert_tecnico_preventivo.pdf)
e come ricordato persino dalla sentenza
di Cassazione : se questa controparte ha ritenuto di citare la società
essedi studio & associati, era ovvio che fosse successivamente questa (visto
che non ne esistevano altre) a costituirsi per ottenere la rifusione del
proprio credito, dopo che il CTU ha emesso un giudizio favorevole alla sas nel
corso dello accertamento tecnico preventivo che ha preceduto l’inizio della
causa (ed aveva fatturato le sue prestazioni alla sas,
aveva inviato per posta le convocazioni alla sas ecc);
la inconsistenza dei trucchi a cui è ricorsa questa controparte è lapalissiana
ed, insieme alle contraddizioni in cui è cauta, dimostra ulteriormente il dolo!
c) la questione della assenza di
legittimazione attiva della essedi sas è stata
riproposta nel ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, nonostante la
medesima questione fosse ancora in esame
presso la corte della esecuzione di Palmanova (la cui
sentenza, depositata sette mesi dopo ed ora passata in giudicato, ha rigettato
tutte le richieste degli Andreon); a tal proposito le
prime righe di pag 11 dell’atto_bonotto_240905.pdf (vedi allegato : atto_bonotto_240905.pdf)
così si rivolgono al giudice di Palmanova, a
proposito della asserita mancanza di legittimazione attiva della essedi sas “Non essendo passata in giudicato, pertanto, la
questione può essere accertata anche in sede esecutiva da un giudice diverso da
quello del merito ed ancora (vedi allegato : precisazioni_bonotto_palmanova.pdf,a
pag 2: “accerti il giudice che
l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta
resistente è stata ritualmente sollevata in sede d’appello …..accertato altresì che tale eccezione può
essere rilevata d’ufficio anche nel presente giudizio di opposizione all’esecuzione
…….”, (N.B. questa è la prova, da loro stessi prodotta, che due soggetti
diversi hanno chiesto di prendere una decisione su questa medesima tesi a due corti diverse (A.Francesco
a Palmanova, la sua s.r.l. a Conegliano: ovvio che
uno dei due soggetti è abusivo e che comunque la doppia richiesta costituisce
una ennesima, gravissima illegalità. Anche
l’uomo della strada realizza che due soggetti giuridici differenti (ma
rappresentati legalmente dalla medesima persona e quindi necessariamente pienamente
consapevoli delle iniziative uno dell’altro) che chiedono la medesima decisione
contemporaneamente a due corti diverse violano
pesantemente la legge!
Esemplare del
dolo è il pignoramento presso terzi che, come prima grave conseguenza, ha
provocato il blocco giudiziario del contro corrente presso la Unicredit (vedi
allegato : unicredit_blocco_07022011.pdf), con tutte le facilmente intuibili
conseguenze di carattere finanziario a carico della vittima.
In primo
luogo c’è da registrare, alla udienza del 20 settembre 2010, la presenza attiva
del Sig. Andreon Francesco, che ha perorato
personalmente davanti al got la convalida di tale iniziativa.
Dato che,
come già riportato al punto 1c (vedi allegato : . atto_bonotto_240905.pdf ed precisazioni_bonotto_palmanova.pdf) l’avv. Bonotto
ha chiesto al Giudice di Palmanova di accertare la
assenza di legittimazione attiva di essedi sas ed
analoga richiesta è stata presentata al Tribunale di Conegliano per ottenere il
decreto ingiuntivo, ne sono seguiti due provvedimenti di segno opposto: quello
definitivo della Corte di Palmanova, che obbligava alla
rifusione delle spese Andreon Francesco dopo aver
rigettato tutte le sue richieste, e quello provvisoriamente esecutivo ottenuto
dai giudici di Conegliano. Non è chi possa negare che l’aver usato questo
ultimo per pignorare il credito a favore essedi sas,
che deriva dal primo, dimostra a quale livello di disinvoltura siano giunti
costoro, nella evidente consapevolezza della impunità (va ricordato anche che
l’avv. Bonotto nel suo fax del 07052010 – vedi
allegato : fax_bonotto_07052010.pdf riconosce la congruenza della
sentenza di Palmanova). Infatti, anche la sola
violazione di cui sopra, l’aver ottenuto un provvedimento provvisoriamente
esecutivo grazie allo accoglimento della tesi della mancanza di legittimazione
di essedi dopo aver chiesto ad altra corte di decidere su tale identica tesi e
nonostante che tale richiesta sia stata rigettata con sentenza definitiva, è un
elemento di sicura invalidazione dei provvedimenti esecutivi di Conegliano,
oltre ovviamente che ennesima dimostrazione di dolo! Mi spiego meglio: una tesi
rigettata da una sentenza definitiva non può essere riproposta ed accettata da
diversa corte (per giunta con decisione provvisoria!)
Non ancora sazi
di illegalità, costoro si sono resi protagonisti, insieme con ignoti, di un ulteriore episodio molto grave:
a1)
va premesso che il Got Loschi, nel suo provvedimento
di fissazione della udienza del 4 ottobre 2010, riguardante il pignoramento di
cui sopra, ha esplicitamente posto a
carico della Cancelleria il compito di avvisare le parti;
a2)
che il sottoscritto non è stato affatto avvisato, nonostante avesse
precedentemente eletto domicilio ed inoltre, in ogni caso, era inserito sia
come persona che come società nell’elenco
telefonico…e quindi la esecuzione della disposizione del got era quanto di
più semplice ed immediato si possa concepire (la essedi ha anche un fax , comunicato fra l’altro nella dichiarazione di
indicazione di domicilio precedentemente consegnata alla Cancelleria ma, anche
in caso si volesse ipotizzare lo smarrimento di tale documento, era facilissimo telefonare per chiedere il
numero del fax ed inoltrare la comunicazione, così come è stato fatto per
avvisare la controparte) ;
a3)
a rendere ulteriormente evidente la esistenza del dolo, certamente esercitato
con la collaborazione di terzi, c’è la circostanza che, mentre la annotazione
che era stata avvisata la controparte a mezzo fax è scritta a mano con grafia
normale (nel senso che consente di risalire alla persona che la ha fatta) ed
anche firmata , nel verbale si legge, a
proposito della asserita comunicazione al sottoscritto: “not.
deb. 29.09.2010” seguita dal timbro senza la successiva firma del Cancelliere e
con una grafia di tipo meccanico; di
conseguenza, appare evidente l’intento di non consentire la individuazione
della persona che si può supporre asserisca di aver fatto una comunicazione che
invece, non essendo stata fatta, ha impedito al sottoscritto ed al suo avvocato
di presentare alla udienza del 4 ottobre 2010 i punti di cui sopra, che
avrebbero ben potuto indirizzare il magistrato verso una decisione opposta;
particolarmente
intrigante (ma alquanto significativo a dimostrare il dolo) è la circostanza
che tale scritta appare essere fatta con particolare impegno per rendere
impossibile il riconoscimento della grafia dell’autore (vedi allegato : udienza041010.pdf);
a4)
è incredibile che questa controparte, la cui falsità è dimostrata in decine di
episodi, si sia esposta affermando nel suo atto ufficiale che una siffatta scritta sia più che bastevole (vedi
allegato : atto_bonotto_27042011.pdf)
per annullare la assicurazione da parte del sottoscritto che nessuna comunicazione
ha ricevuto (e che aveva tutto l’ interesse a partecipare alla udienza del
4 ottobre 2010!);
a
me sembra innegabile che tale scritta è artefatta allo scopo di impedire la
identificazione del suo autore, che ciò dimostra l’intento doloso, che la sua
applicazione non può prescindere dalla collaborazione di qualche dipendente del
Tribunale, che quindi questo semplice fatto, anche se considerato a se
stante, implica la associazione a
delinquere; ancora una volta, quindi, è una dichiarazione ufficiale dell’avv. Bonotto a richiamare la attenzione su una convergenza di
iniziative fra lui, i suoi clienti ed un terzo ignoto, sicuramente interno alla
Istituzione del Tribunale!
Non
solo il sottoscritto, ma tutti i
cittadini hanno il massimo interesse ed il pieno diritto (cui corrisponde
un inderogabile dovere da parte degli organi preposti) al fine che venga fatta
piena luce sullo episodio, al fine di individuare la responsabilità anche di chi, pubblico dipendente (del
Tribunale, il che è una forte aggravante), avrebbe partecipato a tale
operazione!
Volgarmente
dicendo, se c’è una “talpa” allo interno del Tribunale, sarebbe gravissimo se
non si volesse identificarla! In ogni caso, la esplicita presa di posizione
della controparte su quanto sopra, la inchioda alla sua responsabilità anche in
relazione a tale episodio.
Il
sottoscritto (conoscendo bene questa controparte) ha consultato regolarmente
ogni anno il pubblico bilancio della Andreon
Arredamenti e lo ha fatto anche per quello del 2008, pubblicato nei primi mesi
dell’anno successivo; sapendo che i termini per la riassunzione dell’appello
erano scaduti nel 2008, circa un anno prima di ricevere l’indebito decreto
ingiuntivo (emesso in agosto 2009); entro il 2008 la s.r.l. avrebbe dovuto registrare, per un preciso obbligo
di legge, il credito per la somma che asserisce le spettasse in conseguenza
della estinzione del processo prodottasi appena superati i termini aperti dalla
Cassazione; la assenza di tale registrazione, da una parte prova per la
ennesima volta il dolo nella pretesa della s.r.l. di inserirsi nella vicenda, dalla
altra parte dimostra che il sottoscritto ha fatto tutto il possibile per
verificare la assenza di ogni pretesa da parte della Andreon
s.r.l. (in base alla tesi di costoro, se è vero che la s.r.l. è legittimata a
pretendere la restituzione del malloppo e se tale restituzione nasce dalla
estinzione del processo che è correlata allo scadere dei termini per ricorrere
in appello, se infine è vero che tale scadenza dei termini era nel 2008, visto
che la sentenza che li aveva riaperti era del 2007, tale credito sarebbe nato
nel 2008 e le precise norme sulla contabilità avrebbero obbligato la s.r.l. a
registrarlo nell’anno di competenza) dato che tale registrazione è assente,
certifica ulteriormente il dolo implicito nella sua pretesa avanzata al giudice
Mazza, nelle alquanto singolari circostanze già dette, nello agosto dell’anno
successivo); ma c’è di peggio, è proprio il pubblico bilancio di tale società a
dimostrare che, nel 2008, anno in cui sarebbe maturato il presunto credito, la s.r.l. non aveva ancora immaginato, o
non aveva ancora (la conferma?), di
poter ottenere un tale decreto ingiuntivo (da cui si potrebbe anche dedurre la
inquietante considerazione che successivamente sia successo qualche cosa di
nuovo – ma in questo caso sarebbe dietro le quinte in quanto sappiamo bene che
nulla di nuovo è avvenuto alla luce del
sole – che possa spiegare l’azzardo di presentare il suo illegittimo ed
incredibilmente disinvolto ricorso alla corte di Conegliano, nelle singolari
circostanze già menzionate, quando invece l’anno precedente la attrice non
aveva ravvisato la esistenza di tale supposto credito);
ma, cosa
ancora più intrigante, è evidente che non poteva essere ritenuto sufficiente il
solo decreto ingiuntivo a spaventare il sottoscritto al punto tale da
convincerlo a pagare di primo acchito e senza una minima resistenza, visto che
aveva un avvocato che lo assisteva da tempo e che la legge prevede degli
ulteriori passaggi giudiziari prima si essere concretamente espropriato dei
suoi averi (il che implica, essendo dimostrato che nel 2008, periodo in cui era
maturato il presunto credito della Andreon s.r.l.,
questa stessa non aveva la consapevolezza di possederlo) che il “qualcosa di nuovo” è alquanto
articolato!!!!
Inoltre,
nemmeno se il sottoscritto avesse per assurdo immaginato le sconclusionate
ipotesi creditizie di controparte (prima ancora che venissero in alcun modo
esplicitate e dopo aver potuto accertare attraverso la lettura del bilancio del
2008 della s.r.l. la loro inesistenza), avrebbe potuto evitare l’addebito delle spese e degli onorari disposti da quel
magistrato a favore dell’avv. Bonotto, pagando spontaneamente la cifra che il
giudice Mazza ha assegnato alla s.r.l. essendo realmente inimmaginabile che il
presunto debitore non sarebbe nemmeno stato avvisato dello incombente decreto! Se
questo non è, prima ancora che un eventuale illecito plateale, che non sta a me
presumere o qualificare come tale, un
odioso comportamento (degli Andreon, dell’avv. Bonotto, del Giudice Libero Mazza)?. A tal proposito,
l’avv. Bonotto, nei suoi atti presso il Tribunale di Palmanova, continua a riferirsi (ad ogni passo) alle azioni
legali da me intraprese come “in odio ad Andreon
Francesco”. Debbo smentirlo anche su tali affermazioni strumentali in quanto
nella realtà non ho mai nutrito alcun sentimento negativo (e la corrispondenza
e le telefonate che ci siamo scambiati lo provano) nei confronti di Andreon Francesco, in quanto so bene, e posso dimostrare)
che avrebbe volentieri evitato le infaticabili attività di sua moglie e del suo
avvocato.
Non provo
odio nemmeno verso lo stesso Bonotto in quanto la
deprecazione che mi suscitano le sue azioni (innumerevoli e ben documentate principalmente
da lui stesso) si traduce in una sensazione di noia letale, che assorbe sul
nascere ogni altro sentimento.
5) dei così detti errori giudiziari: la lunga sequenza di anomalie
unidirezionali presenti nella vicenda sino dal 1996, di cui alcune sono
documentate in maniera più che esaustiva (vedere: Descrizione vicenda penale),
continuano anche nella causa iniziata a Conegliano nell’agosto 2009.
Grandi
interrogativi cominciano già a nascere dal decreto ingiuntivo, emesso senza
ombra di prove, tanto meno documentali, e senza nemmeno sentire la parte
vittima del provvedimento
A parte le
ragioni di merito, già ampiamente spiegate, appare abnorme la “distrazione” del
magistrato che a mio avviso ha emesso quel decreto incurante che a richiederlo
fosse quella stessa Andreon Arredamenti s.r.l. qualificata
come estranea nella sentenza di cassazione (rispetto alla quale nessun fatto od
atto nuovo era nel frattempo intervenuto) e nonostante che la sentenza di
cassazione fosse allegata agli atti e che,addirittura, nella prima pagina del suo ricorso per il decreto ingiuntivo fosse
la ricorrente stessa a ricordare il secondo comma dell’art 393 c.p.c.: “la sentenza
della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo
processo che sia instaurato con la ripetizione della domanda”. Dato che
tale sentenza aveva escluso la pertinenza della s.rl.
ed era essa la ricorrente è impossibile che la abnorme “distrazione” del
giudice Libero Mazza, che sembra aver violato tale norma, possa essere spiegata dalla non conoscenza del
secondo comma art 393, ripetuto per esteso con massima evidenza nella stessa
istanza!
Da parte
sua il magistrato Luca Deli, nell’atto con cui motiva
la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo( vedi
allegato : decisione_luca_deli.pdf),
oltre ad essere incorso nelle medesime abnormi
“distrazioni” del suo collega Libero Mazza fornisce certe giustificazioni per spiegare il
suo provvedimento che lasciano il sottoscritto addirittura attonito, tanto gli
appare di immediata evidenza la loro plateale difformità dal vero:
egli
sostiene: “nella vicenda in esame la prima sentenza emessa dal Tribunale di
Treviso (n.1319 del 2000) non è mai passata in giudicato visto che –
circostanza pacifica – è stata oggetto di tempestiva impugnazione avanti la
Corte di Appello”. E’ paradossale tale affermazione (che si riferisce
evidentemente alla prima impugnazione fatta nei primi anni 2000), quando tutta
la causa di Conegliano, che era quella che
egli stava esaminando in quel momento, era imperniata sul mancato ricorso alla
Corte di Appello da parte di Andreon, nei nuovi
termini aperti dalla
Cassazione nel 2007 e scaduti nel 2008. Tanto è vero che, per ammissione della stessa controparte, la
sentenza di primo grado è tornata ad essere esecutiva nel 2005, vale a dire un
anno dopo il respingimento della istanza da parte della Corte di Appello che è
stato cassato (ma solo questo respingimento e non un processo di appello che
non si è mai svolto). Quel pignoramento,
successivamente sospeso, di cui questa controparte ha chiesto l’annullamento
alla corte competente (richiesta rigettata da sentenza definitiva dalla Corte
di Palmanova!) ancora
oggi è vigente presso il Tribunale della esecuzione
di Palmanova, trae la
sua legittimazione dalla sentenza di primo grado e non da un inesistente
giudizio di merito di secondo grado (vedi allegato : udine_sospensione_04012006.pdf,
vigenza_pignoramento_sospeso.pdf
, decisione_giudice_registro.pdf).
C’è
da aggiungere che, successivamente a tale singolare asserzione proposta dal
giudice Deli per spiegare la sua decisione, ulteriori
pronunciamenti giudiziari hanno sancito la vigenza e la non impugnabilità della
sentenza di merito di primo grado:
-
da parte del Tribunale di Palmanova, come detto
sopra;
-
da parte del giudice del Registro di Udine, che ha respinto la ulteriore richiesta da parte dell’avv. Bonotto
di annullare il pignoramento che si
riferisce alla sentenza di primo grado del 2000!
Più
evidente di così, che la sentenza di merito, a distanza di 11 anni ed anche a
distanza di 4 anni dalla sentenza di Cassazione che riapriva i termini per
l’appello, è andata in giudicato essendo
a tutto oggi vigente ma non certo impugnabile…
a)
Nel prosieguo poi così dichiara “Colui che
afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve
dimostrarlo, per cui non basta la produzione della sentenza, ma deve altresì
corredarla di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta ad
impugnazione”.
Anche
l’uomo della strada sa benissimo che, se una sentenza di primo grado non viene
appellata (la prima volta o dopo i nuovi termini concessi dalla Cassazione, non
ha importanza) è il superamento della scadenza dei termini a determinare il
passaggio in giudicato.
Nel caso
specifico, essendo trascorsi i termini concessi dalla Cassazione per la
impugnazione da parte di chi vi aveva interesse, è il calendario stesso, insieme con la data della sentenza della
Suprema Corte che fissa i nuovi termini la idonea certificazione che la
sentenza non è più impugnabile, dopo superati tali termini: idonea
certificazione, quindi, che il magistrato aveva sotto gli occhi, visto che la
sentenza di Cassazione è stata allegata da controparte alla sua richiesta di
decreto ingiuntivo . A tal proposito va ricordato che la sentenza di
cassazione è stata depositata il 13 luglio 2007 e che quindi i termini per la
impugnazione sono scaduti un anno dopo (2008), mentre il ricorso a Conegliano è
addirittura di agosto 2009, senza scordare che la sentenza di merito del 2000 è
sempre rimasta viva in quanto né la Corte di Appello e tanto meno la Cassazione
la ha minimamente presa in considerazione, non
essendone questa ultima stata richiesta dalla parte che ha presentato ricorso. Quindi, la sentenza di merito di
primo grado era passata in giudicato circa un anno prima della richiesta di
decreto ingiuntivo! Ma, come detto più sopra, sono le stesse parole dell’avv. Bonotto, scritte nel 2005
e quindi successivamente alla
sentenza di appello cassata (che è del 6
agosto 2004) che affermano la perdurante
vigenza (nel 2005) della sentenza di
primo grado, a smascherare preventivamente il suo ricorso a Conegliano,
essendo di assoluta evidenza che se una sentenza è vigente ancora nel 2005 non
può essere stata (riformata o confermata) da una sentenza di appello del 2004 e quindi non può essere coinvolta
nella caducazione (per dirla con le parole del dr. Luca
Deli) della sentenza di appello emessa l’anno
precedente.
Ma,
comunque, due sentenze definitive (del Trib. del registro e di quello della
esecuzione) hanno sancito la vigenza e la non impugnabilità della sentenza del
2000 e se non sono idonea documentazione queste….
Accanto
allo sconcerto, provo una certa considerazione per questi due magistrati in
quanto, il primo ha atteso il momento di collocamento a riposo per emanare il
suo provvedimento ed il secondo ha almeno cercato di giustificare in qualche
maniera la sua decisione.
Di gravità
ancora maggiore ritengo sia, invece, la introduzione della dr.ssa Sabrina
Cicero, che con il suo provvedimento ha reso possibile quella ipoteca sulla mia
casa di proprietà le cui conseguenze hanno contribuito più ancora di altri
atti, dello stesso segno, a sporcare una immagine finanziaria di assoluta
precisione, costruita in 45 anni di lavoro, oltre che a provocare in concreto danni, morali e materiali, molto, molto gravi!
E
pensare che il mio precedente avvocato, dopo avermi comunicato che la causa
(presieduta da un giudice di cui non rammento il nome, era fissata molto più in
la nel tempo) mi aveva mandato una mail nella quale mi comunicava l’ingresso
nella causa della Giudice Sabrina Cicero e mi manifestava che, non essendo
usuale che venisse anticipata rispetto alle scadenze ordinarie la valutazione
della domanda di sospensione da noi formulata, ne traeva la convinzione che ciò
derivasse da una presa d’atto delle nostre buone ragioni. In occasione della
successiva udienza, cui partecipai personalmente, la Giudice stessa attribuisce
il suo intervento allo aver notato la anomalia che il decreto ingiuntivo era
stato emanato “inaudita altera parte”. Anzi che incoraggiarmi, pensai che sono
troppo gentili questi Cicero; infatti tale asserzione mi rammentava un lontano
episodio: prima che iniziasse il dibattimento nel processo penale di stile
sovietico a mio carico, il giudicante insistette con grande enfasi che venisse
fatta una conciliazione fra le parti, alludendo che i fatti su cui venivo
giudicato potevano essere interpretati come alquanto lievi come pure alquanto
gravi. Aderii a tale tentativo di conciliazione
e mi trovai di fronte all’avv. di parte avversa (avv. Bonato) che pretendeva, oltre alle scuse, un risarcimento
di 25 milioni di lire (esattamente la stessa cifra che mi è stata comminata
nella sentenza, non avendo io acconsentito a tale transazione –cosa questa che
irritò talmente il giudicante da rimbrottare pesantemente il mio legale, reo
evidentemente di non avermi convinto ad accettare le proposte della
controparte). In quella occasione l’avv. Bonato mi
comunicò i saluti da parte del P.M. Cicero (che mi sono sembrati tanto più
significativi in quanto io non lo avevo mai incontrato).
N.B. C’è
una circostanza che non so valutare se sia legittima o meno: nel mese di
settembre 2010, quindi mesi dopo la annotazione di ipoteca sulla mia casa, ho
controllato presso il competente ufficio del tribunale se fossero intervenuti
dei provvedimenti sul mio immobile e non è risultato nulla (vedi allegato : cancelleria_esecuzioni_immobiliari.pdf),
tanto che ho saputo della ipoteca soltanto dalla banca che, proprio in
relazione ad essa, mi ha rifiutato un affidamento di 60.000 euro, che avevo
richiesto unicamente al fine di fronteggiare le prime conseguenze finanziarie
che subivo in relazione alla frode giudiziaria.
b) In
primo luogo occorre sottolineare che nel suo ricorso per decreto ingiuntivo la controparte stessa, pur citando
anche il sottoscritto personalmente oltre alla essedi sas,
ha sottolineato l’obbligo della
preventiva escussione della essedi sas, prima di
agire contro Sandro Dallavalle. Presumibilmente per tale motivo era stato
fissato il processo contro me come persona fisica nel dicembre 2011 (successivamente spostato al gennaio 2013), quindi
dopo gli altri. E’ facile immaginare quali sensazioni provocò in me
l’apprendere che in tale processo, che era già deciso fosse condotto da un altro
magistrato, si era inserito, per me inaspettatamente, un magistrato di cognome
Cicero, che mi richiamava alla mente uno dei principali protagonisti della
vicenda penale;
c) proprio
per iniziativa di tale magistrato, dopo una istruttoria nella quale non ha degnato di un minimo riscontro il
pur articolato ed efficace atto presentato dall’avv. Santarcangelo ((vedi
allegato : dallavalle_opp.precetto.pdf)
i cui contenuti sono stati ulteriormente ribaditi nel corso della udienza
successiva, cui il sottoscritto ha assistito), ha sancito la escussione della
persona fisica prima ancora che fosse iniziato l’iter contro la essedi sas, che pure è stato attivato successivamente. Una
preventiva escussione alla rovescia, quindi, in barba a tutto, come il solito!
La dr.ssa
Sabrina Cicero, oltre ad aver totalmente
e nuovamente ignorato tutto quanto è stato ignorato dai suoi due
colleghi ,nonostante fosse stato ripetuto specificamente e più volte anche a
lei stessa, ha ignorato anche i nuovi
gravi fatti che sono successivi e che sono stati ben descritti nell’atto
dell’avv. Santarcangelo e ribaditi nella udienza; non solo, ha agito “ultra petitum”,
avendo glissato persino l’obbligo di preventiva escussione riconosciuto dalla controparte nel suo ricorso!
Inoltre,
ha avallato la tesi che il sottoscritto, nel firmare a nome e per conto della sas, abbia inteso non firmare anche per se stesso! La sas è una società di persone di cui solo il sottoscritto è
il socio operativo, gli altri due, che sono dei familiari, sono soci di
capitale che non hanno alcuna responsabilità personale! Quindi è implicito in
tale tipo di società che il socio accomandatario, che si identifica totalmente
con la sua società, essendone l’unico attore) firmi nel suo personale interesse
e quindi per se stesso (è paradossale una interpretazione così strumentale come
quella sostenuta da costoro, essendo poi gli stessi secondo i quali invece la
srl (che ha responsabilità ben distinte (e soprattutto una situazione
finanziaria ben distinta, tanto che Francesco ha solo i beni e la s.r.l. ha solo i debiti) può sostituirsi a suo
piacimento come debitrice ad Andreon Francesco, che è solamente uno dei soci! Lo sa
tutta il mondo, tranne costoro, che le società di capitali servono anche e
soprattutto per sollevare i proprietari dalle responsabilità personali, che
invece sono implicite nelle società di persone ed in maniera assoluta nella sas dove il socio accomandatario si identifica con la
società di cui è l’unico responsabile !!!!!!!!Tanto più è evidente la anomalia di
tutto questo, quanto più contrasta la falsa osservanza formale con cui si è
cercato di giustificare decisioni gravi ed illegittime con il fatto, anche
questo rilevato dal mio avvocato, che la
notifica al sottoscritto è irregolare e quindi nulla, in quanto fatta
e nome e per conto di una società di
informatica sconosciuta e non invece della Andreon
Arredamenti s.r.l.
Ma è una
logica elementare, quella che dimostra come dietro ai finti sofismi giuridici
si nasconde il dolo.
Infatti,
dato che il sottoscritto sarebbe responsabile del pagamento indebitamente
preteso non in proprio ma in quanto legale rappresentante della s.a.s., è scontato che aver firmato in tale veste è ciò che
doveva fare, e non altro.
Per
illustrare meglio ciò che emerge dalla azione, che a me, soggettivamente, pare alquanto ben coordinata, di questi
protagonisti, mi piace ricorrere ad una metafora calcistica:
la
controparte (centrocampista) ha servito la palla alla mezz’ala (dr. Mazza),
questo la passa all’ala (dr. Deli) il quale a suo
volta la passa alla dr.ssa Cicero (punta avanzata). E’ questa ultima a fare
goal!!!! (la ipoteca sulla mia casa personale);
tuttavia,
se il centrocampista non è quello abilitato ma invece uno che ha indebitamente
invaso il campo ( a mero titolo informativo, dice la Cassazione, oltre a tutti
gli altri elementi già spiegati, a proposito della s.r.l.), se la palla non è
quella regolamentare ma invece una che l’invasore si è portato da casa (non
solo il merito era inesistente ma la mancanza di preventiva escussione della sas rendeva ulteriormente illegittima la azione contro la
persona Sandro Dallavalle), se infine il centro attacco ha ignorato i fischi
dell’arbitro ed ha superato illecitamente i difensori avversari (i
numerosissimi e gravissimi rilievi sottoposti alla attenzione da parte
dell’avv. Santarcangelo (vedi allegato : . dallavalle_opp.precetto.pdf)),
ovviamente tale goal è nullo come più
non potrebbe ed
alcuni protagonisti sarebbero responsabili dei loro gravi comportamenti (nel
settore calcistico ovviamente, in quanto in quello della legalità, le cose
sembrano andare ben diversamente, in provincia di Treviso!).
C’è da
osservare, ancora una volta, che bisogna ringraziare
questa stessa controparte (che ha remato contro se stessa al di la di ogni
più rosea aspettativa) se c’è la
dimostrazione inequivocabile che la preventiva escussione non è stata scientemente rispettata. Non fosse stato affermato in bella
evidenza nel ricorso l’obbligo della preventiva escussione, l’abnorme
pignoramento della casa personale poteva essere (sia pure volendo scordare tutti
gli altri elementi sopra illustrati e l’obbligo comunque sancito dalla legge), una semplice, sia pure gravissima violazione! Di
conseguenza, la responsabilità dello avv. Bonotto
nella illegittima iscrizione di ipoteca è alquanto precisa; su quella dei
magistrati, intendo di tutti i magistrati che ho citato, non è mia facoltà
esprimere un giudizio (e mi scuso se in qualche occasione ho involontariamente usato
espressioni che possono aver lasciato trapelare le mie intime convinzioni), ma certamente è mio diritto riferire i fatti
ed i comportamenti e mettere in evidenza le tanto numerose quanto
unidirezionali “incongruenze” oltre che ribadire il preciso dovere da parte
degli organi competenti di far luce su quanto emerge dalla vicenda, in maniera
ormai innegabile!
A
me, sembra singolare che la Got Marica
Loschi abbia sancito di non poter concedere la sospensione del pignoramento a
mio carico, in quanto non poteva esaminare il merito e che la giudice Elisa Fazzini, che ha gestito la parte successiva della medesima
causa, che si occupa del merito, ha invece preso analoga decisione sostenendo
che era compito della precedente giudice decidere su un tale provvedimento. In
ogni caso, entrambe erano state perfettamente messe al corrente che il pignoramento
di cui si occupavano era illegittimo, oltre che per tutti gli altri motivi di
merito, in quanto violava il secondo comma dell’art.393, che espone in maniera
chiarissima l’obbligo di osservare le indicazioni della sentenza di cassazione,
che altrettanto chiaramente escludono la legittimazione attiva della Andreon s.r.l.
6)diffamazione e stalking nel luogo di lavoro di Sandro Dallavalle;
da anni,
la controparte ed i suoi sodali, primo fra i quali, a mio avviso, un certo
c’è stata
una certa resistenza, da parte di uno dei soci titolari della ditta,a tale
azione, ma è indubbio che gravi danni siano stati egualmente prodotti, in
conseguenza di tale ininterrotta campagna, durata parecchi anni!;
nel
febbraio
in coincidenza con il distacco effettivo, che era
stato messo in forse sino agli ultimi giorni, a causa anche ma non solo della
resistenza di quel socio che avvertiva l’imbarazzo di un provvedimento che
chiudeva un rapporto trentennale di fedele ed efficace collaborazione, ebbero luogo i pignoramenti ed i danni di
immagine che ne seguirono (a parte la immagine, furono proprio gli strumenti di
lavoro indispensabili ad essermi sottratti e venduti all’asta);
la
complessità tecnica ed il peso economico di un distacco da una ditta così
importante (è una multinazionale e fattura parecchie decine di milioni), è
dimostrato dalla circostanza che essa spese molte centinaia di migliaia di euro
ed impiegò quasi due anni per sostituirmi, il che sta a testimoniare il livello
di reciproca interdipendenza che si era creato sotto l’aspetto tecnologico;
stante
anche il distacco repentino ed ormai inaspettato, dopo la lunga proroga a tempo
indeterminato rispetto alla scadenza che avevano fissato, produsse e sta
producendo conseguenze pesantissime anche sulla attività del sottoscritto che
si è visto:
- privare improvvisamente dell’unica fonte
di reddito
- privare del sostegno delle banche sia
attraverso detti pignoramenti che principalmente con la ipoteca sulla casa
ottenuta nella maniera comunque
illegittima sopra descritta;
- privato anche degli arnesi di lavoro (il
livore è tale che sono arrivati a
pignorare e vendere all’asta, non solo tali strumenti indispensabili, comunque
di valore contenuto, ma persino l’appendiabiti e lo zerbino di risibile valore);
- sottoporre me e la mia famiglia a
disagi di carattere esistenziale che di solito provocano gravissime conseguenze
(con la aggravante che durano da decenni).
Tutto
questo dopo che le risorse finanziarie erano state già fortemente intaccate dalla lunga diffamazione e da una
causa ultra ventennale (non si trattò di una causa fra parti eguali di
fronte alla legge e pertanto, salvo alcuni eroici magistrati che hanno fatto il
loro dovere nonostante il contesto – contesto di cui ormai è impossibile negare
la gravità - , il sottoscritto ha dovuto subire i gravi disagi, morali e
materiali, delle innumerevoli ingiustizie subite attraverso provvedimenti
giudiziari ed è stato costretto a vivere ed operare nella perenne incertezza che derivava dal timore di
vedersi recapitare nuovi provvedimenti illegittimi: tutti gli antefatti mi hanno
convinto soggettivamente che (in epoca in cui imperversa uno stile di
comportamento che si è qualificato con gli attributi più suggestivi, sino ad
arrivare, recentemente, a definirsi paradossalmente come partito degli onesti),
la mia personale convinzione, suggerita dalla osservazioni di precisi ed
inesplicabili episodi di questa lunga esperienza, è che non sono gli eroici magistrati a fare carriera; il che, se
confermato da chi compete, sarebbe gravissimo per la nostra stessa democrazia!
Del resto,
se viviamo in una epoca in cui i magistrati
eroici che rinunciano alle lusinghe
ed a quanto altro sembra offrire questo subdolo potere per compiere il loro
dovere (sono le più recenti cronache giudiziarie a darne atto) sono stati definiti “cancro”
...... Alcune
inchieste della trasmissione tv “report” ha diffuso certi dati e certe
situazioni che riguardano i meccanismi di promozione dei magistrati e persino
dei concorsi di ammissione alla magistratura che aggiungono inquietudine ad
inquietudine.
Dalla
disamina dello intero fascicolo emerge chiaramente che tutto ciò che subisco da
tanti lustri non è certamente opera del solo Sig. Andreon
Francesco (anzi, posso dimostrare che lui personalmente è stato almeno in parte
ignaro delle azioni più gravi), ma di un sodalizio che si compone di varie
tipologie professionali e sociali (quelle classiche delle vari cricche o P(2,3,4…)…
che si vogliano definire) e sembra godere di appoggi a livello tale che hanno
consentito a costoro, nonostante si smentiscano ad ogni passo, di prevalere e
di causare gravissimi danni. Sono sfortunatamente caduto in un magma che,
provocando esso stesso le difficoltà finanziarie, è peggio della usura (reato che è unanimemente considerato fra i più odiosi e devastanti, spesso, ma non sempre,
controllato dalle mafie tradizionali, che tuttavia agiscono di solito quando le
difficoltà sono già esistenti per altri
motivi e quindi non disturbano la gente normale, provocando ad arte la
situazione di difficoltà, come invece, a
me sembra,hanno operato costoro.
Se si
considera che la posta in gioco originale, prima dei gravissimi danni
provocati, era tutto sommato di modesta entità, e quindi quanto sopra nasce da
un capriccio e dal delirio di onnipotenza ispirato dalla consapevolezza di
impunità, e di accesso a chissà quali altri privilegi (che io ho sempre
supposto, sulla base di innumerevoli, gravi e concordanti elementi, derivasse
dalla appartenenza ad una certa cricca, rimasta segreta e quindi, se confermata
da chi di dovere, in violazione anche della legge Anselmi) (elementi alquanto
singolari emergono dalla vicenda penale: l’avv. Bonotto
ha detenuto i reperti sotto custodia del tribunale e li ha restituiti privi
degli originali sigilli: io sono stato condannato in un processo di chiaro
stile sovietico (salvo poi essere pienamente riabilitato in appello); l’avv.
Bonotto si è presentato spontaneamente come testimone
nel processo penale a carico della sua controparte del processo civile ed ha deposto il falso (nella totale
indifferenza del P.M. e del Giudicante) ed io sono stato egualmente condannato;l’avv.
Bonotto ha esercitato illecite pressioni sui
legali di controparte (vedi allegato : . conclus_bonotto.pdf, penultima
frase di pag 3 e terza frase di pag.5), ed io ne ho persi ben tre per strada :
per rendersi conto della gravità, basti pensare che il diritto alla difesa è garantito persino ai peggiori criminali ma non
evidentemente a chi è nel mirino di certe piovre.
7) associazione a delinquere
Infine, ho
denunciato all’ordine degli Avvocati decine di violazione del codice etico
forense, più alcuni veri e propri reati (il tutto ben documentato) e le risposte sono quelle che emergono dalla
corrispondenza (vedi allegato : esposto1999.pdf,
esposto2000.pdf, ordine_avvocati_25_06_10.pdf
, ordine_avvocati_04_08_10.pdf
, ordine_avvocati.pdf , ordin_avv_21092010.pdf , email_26_09_10.pdf )
Ma la cosa
che ritengo essere più illuminante è la seguente:
dopo aver
esposto, al cospetto del got di Palmanova, ben poco riguardosi riferimenti al Giudice veneziano
che ha respinto la istanza in appello degli Andreon,
questa controparte ha addirittura inserito nel suo ricorso per Cassazione (vedi
allegato : cassazione_bonotto.pdf) una offesa
gravissima contro detto magistrato (il termine è “capzioso”: lo zingarelli è alquanto preciso nel qualificare come alquanto
offensivo tale termine, - ed a me sembra evidente che lo sia tanto più se
rivolto ad un magistrato - ) e la Suprema Corte, anzi che redarguire
pesantemente e doverosamente tale comportamento, che anche da solo,
indipendentemente da ogni altra valutazione, avrebbe a mio parere giustificato
il respingimento della istanza (analogamente al
Ciascuno è
in grado di fare le sue valutazioni sulla situazione della legalità che si è
creata nella nostra provincia, a sua volta punta esemplare di un male che
attanaglia molta parte dello intero paese: tutto quanto emerge nella mia
vicenda ha funzionato come una cartina di tornasole, da almeno tre lustri, di ciò
che affiora oggi a livello centrale, e che tutte le persone con un minimo di
buona fede riconoscono (non solo queste, ma anche varie Procure) (vedi allegato
: deposito_cancelleria.pdf).
Dato che
l’avv. Bonotto è alquanto abile nella sua professione
ed ogni sua parola è spesa con pertinenza allo interno del medesimo atto (è
solo la sua incredibile assenza di memoria che lo espone a continue e
plateali contraddizioni rispetto agli
atti da lui stesso prodotti in precedenza: ma è il classico svantaggio di chi
non ha quel rispetto per la verità che la deontologia professionale gli
imporrebbe, come ho prontamente e ripetutamente denunciato all’Ordine, il
quale, data la evidenza dei fatti, dopo aver cercato inutilmente di opporre
delle inattendibili giustificazioni , ha suggerito che era compito della
magistratura intervenire – implicitamente dimostrando di concordare che erano
stati commessi dei reati e non solo delle violazioni deontologiche su cui era suo preciso compito istituzionale intervenire,
quanto meno per scongiurarne di nuove); a mio parere, il comportamento
osservato, per oltre un decennio, dall’Ordine degli Avvocati, rappresenta uno
degli aspetti maggiormente significativi di questa vicenda;
l’avv. Bonotto, nel decidere di inserire nel suo ricorso una
gravissima ingiuria all’alto magistrato veneziano, sembra aver stranamente previsto che, anzi che
ricevere la punizione che ci si dovrebbe aspettare essere a carico di chi
commette un tale reato, perpetrato addirittura nei confronti di un alto
magistrato, ad essere oggetto di deprecazione da parte della Alta Corte sarebbe
invece finita la vittima della grave offesa. (E’ la ripetizione di quanto
ripetutamente si è verificato a mio carico, anche in occasione del processo
penale che ho subito).
Se quanto
occorso al valoroso magistrato veneziano non è, come a me sembra, un chiaro monito per tutti quei magistrati che
oseranno in futuro opporsi al potere che continua a sfoggiare questa
controparte….
A mio
modesto parere, che ritengo di poter esprimere riguardo a fatti che mi hanno
personalmente toccato in maniera così pesante, senza che sia io andato a
cercarli (va ricordato che la vicenda penale è iniziata con la sparizione dei
reperti in custodia del Tribunale, successivamente trovati, grazie alle
indagini dello Ispettore Panighel, nel possesso
dell’avv. Bonotto e privi dei sigilli) spicca la
“sfortuna” del valoroso ed altamente competente magistrato veneziano ingiustamente,
a mio avviso, redarguito dalla Suprema Corte, rispetto alla “fortuna” di tanti
protagonisti di questa vicenda:
- il
Procuratore Gianfranco Candiani, poco dopo la mia
vicenda giudiziaria (nella quale si era disturbato a scrivermi lamentandosi del
mio poco riguardo nei confronti del CTU – quello stesso che successivamente,
nella sua testimonianza nel processo penale a mio carico, ha smentito le sue tesi
precedenti, dal che si deduce che le mie riserve erano fondate….), fu
trasferito;
- il P.M.
Cicero , che all’epoca dei fatti era sostituto presso la Pretura, e quindi ritenevo
fosse più indietro nella anzianità
rispetto ai tanti sostituti presso la Procura, assunse la reggenza di questa
ultima per un lungo periodo; se non vado
errato, fu anche promosso a procuratore aggiunto, salvo poi tornare al ruolo di
sostituto (cosa che, salvo errore, ho trovato alquanto strana);
- il GIP
Valeria Salzari migrò dal ruolo giudicante a quello
inquirente;
- il
giudice Pedoja, non appena, anni dopo, si rese
vacante la Presidenza del Tribunale,fu incaricato di assumerne la reggenza;
- il gup Di Tullio a me è sembrato non conoscere la differenza
fra “sospensione” (decisa dal magistrato competente) ed “annullamento” del pignoramento (da lui applicato, a mio
avviso illegittimamente): tale “distrazione” è stata da lui ribadita
successivamente, dato che ha rigettato il mio ricorso sostenendo che fosse in
ritardo (rispetto ad una notificazione del provvedimento mai pervenuta: solo per caso ero venuto a
conoscenza del suo operato);
- la dott.ssa Sabrina Cicero che, data la sua
giovane età, essendo fresca di concorso in magistratura, non mi spiego come
possa essersi scordata di fornire un
qualsiasi riscontro ai numerosi e gravissimi punti che Le sono stati
ripetutamente sottoposti con grande evidenza;
-
l’attuale Presidente del Tribunale, che subentrò parecchi anni dopo, poco dopo
il suo insediamento denunciava gravi anomalie e si proponeva di risolverle
(aveva addirittura trovato un chiodo sulla sua poltrona: segnale a mio parere non meno esplicito di quello della testa di
animale molto che, in certe zone del paese è tristemente noto); dopo che si è
verificata la ispezione ministeriale (è stata solo una mia intima, fortissima
sensazione) , mi è sembrato non accusare
più quel genere di problemi. Il chiodo sulla poltrona è a mio avviso un indice molto inquietante di cosa può accadere,
dietro le quinte, nel Tribunale di Treviso .
Ci
lamentiamo, giustamente, che quelli
che ci derubano (poco), anche quando presi escono dopo qualche giorno e non
facciamo caso a quelli che ci derubano,enormemente, e non hanno il benché
minimo rischio di pagare qualcosa, anche nei rari casi in cui sono acciuffati. Di
recente il Presidente della Regione Lombardia, ha affermato che è giusto che un
politico si avvalga della prescrizione, visto che si tratta di una tutela che la legge assicura agli imputati. Dopo tanti anni, costoro continuano a
raccontarci che sono le garanzie per i cittadini la loro prima preoccupazione!
E’ questa, la prescrizione, la parola
magica che rappresenta la quintessenza
del declino del nostro paese. E nessuno che lo gridi a chiare lettere,
nemmeno quei valorosi giornalisti non
asserviti che ancora ci restano! Le grandi
ruberie, pubbliche e private, (che sono gli strumenti attraverso i quali la
ricchezza del paese, negli ultimi, fatidici 17 anni, è migrata e si è
concentrata in certe mani) sono impunite al 99,99% in quanto,
nei rari casi in cui i responsabili sono pizzicati, hanno tutta la
convenienza a sostenere dispendiose parcelle legali per allungare i tempi (spiacente
per loro, a questo non riescono proprio a sottrarsi: si spiega anche il ruolo
di tanti Ordini degli Avvocati e come mai nella sola Roma ci sono tanti
avvocati quanti nella intera Francia). Ovvio che il bottegaio che viene multato
per un mancato scontrino, non può spenderne decine di migliaia per gli avvocati
e quindi deve pagare anche se ha solo regalato un lecca-lecca ad un suo
nipotino che è passato a trovarlo. La prescrizione è un Istituto vigente anche
all’estero dove peraltro i termini sono parecchio meno brevi ma è soprattutto
la sua applicazione che fa’ la differenza: essa
termina nel momento in cui inizia il processo. Non esiste, da loro, che lo stato (e quindi tutti noi) sopporti gli enormi costi dello
apparato giudiziario, che in teoria sarebbero finalizzati a rendere giustizia alle
vittime punendo i colpevoli al solo fine dal dissuaderli dal perseverare –
finalità più che civile, ma che costoro, maestri della propaganda, chiamano
“giustizialismo” - , se grazie alla situazione di disagio in cui è
deliberatamente confinata la macchina della giustizia ed infinità di cavilli a
disposizione (cui si sta tentando di aggiungere il più mostruoso: il così detto
processo lungo) i legali riescono a superare un determinato termine, tutto
viene gettato alle ortiche!
Le cronache riportano quotidianamente chi sia il campione mondiale di tale
prassi (“primus inter pares” di un vastissimo gruppo)……La coniugazione del
“processo lungo” con la “prescrizione breve” rappresenta l’emblema di questi
anni, cioè di come le leggi siano, oggi come non mai, il perno dello
arricchimento di alcuni a scapito di molti altri e la prima causa del degrado
di una società che era opulenta!
In un
quadro generale del genere la mia vicenda rappresenta una vera cartina di
tornasole, almeno a mio personale parere; bisogna tuttavia ringraziare, ancora
una volta, l’avv. Bonotto e gli Andreon
(questi ultimi con dei distinguo, in quanto mi risulta che al Sig. Francesco
siano state raccontate delle frottole su tale episodio), se grazie alla falsa rappresentazione dell’accordo fra avvocati hanno
ottenuto quella sospensione del pignoramento a carico Andreon
emessa nel 2005, che ha reso tale atto privo di una precisa scadenza e quindi vigente ancora oggi. Come ha
riconosciuto anche il Giudice del registro di Udine, solo il Tribunale della
esecuzione aveva la competenza per annullare tale pignoramento ma ha invece
rigettato la relativa istanza degli Andreon, sentenza passata in giudicato, dato che,
ancora una volta, sapendo di avere torto, questa controparte ha scelto di non
appellare!
Non io, ma
una persona a cui ho riferito la intera vicenda, mi ha fatto osservare che la
ripetuta rinuncia da parte degli Andreon a ricorrere
in appello, sembra accreditare la ipotesi che essi non abbiano “santi in
paradiso” in quel luogo.
Data la
vigenza di tale pignoramento sospeso, è di grande conforto sapere che, se e
quando tornerà la legalità nella nostra provincia e più in generale nel nostro
paese (ipotesi questa ultima che recenti avvenimenti sembrano rendere non
troppo remota) gli Andreon non potranno sottrarsi a
risarcire i danni arrecati in quanto la strategia di bilancio della Echo s.r.l. (società la cui proprietà è oggetto di quel
pignoramento) è l’esatto opposto di quella della Andreon
s.r.l. e quindi la prima contiene valori reali alquanto elevati, celati dietro
poste contabili modeste, mentre la seconda espone una situazione finanziaria
destinata, a mio avviso, a scoraggiare i creditori : vigenza_pignoramento_sospeso.pdf
e pignoramento_lignano_ok.pdf
e decisione_giudice_registro.pdf
).
Ho sentito
alcune volte l’avv. Bonotto affermare che “il diavolo
fa’ le pentole ma non i coperchi” (cosa che diceva anche mia madre ed a cui
credo, avendola osservata verificarsi in concreto) tanto che la seconda volta
mi sono messo a ridere e gli ho contestato che era “ripetitivo”. A parte
questo, il fatto, eclatante nelle sue dimensioni e totalmente insperato, è che a sollevare i coperchi e fare luce
in maniera inossidabile sono le chiarissime
affermazioni e dichiarazioni di cui egli stesso ha disseminato i suoi atti.
Trovo che
ciò sia giusto e lo ammiro per questo, ma mi chiedo cosa ne pensano i suoi (da
me supposti) sodali! Sarebbe logico che invertissero la loro direzione di
marcia ma temo che invece non lo possano fare, per ragioni che non voglio esplicitare
ma che sono perfettamente intuibili.
In relazione
ai gravissimi danni che mi sono stati inferti, mi attiverò anche per ottenere
dallo stato quei provvedimenti di salvaguardia che sono previsti per chi
subisce e denuncia i reati di usura ed assimilati.
Per
completezza di informazione, prego vedere il resoconto della vicenda relativa
al decreto ingiuntivo, nella ottica estremamente soffice del mio ultimo
avvocato civilista (vedi allegato : tribunale_tv/Citazione_opp.ne_ESSEDI.pdf
).
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