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Tutti gli aggiornamenti successivi al presente riassunto sono inseriti in elenco allegati nella “directory pressing_bonotto

 

 

 

Causa ESSEDI SAS/ANDREON FRANCESCO Riassunto della vicenda:

 

 

 

Il sottoscritto denuncia di essere oggetto di una persecuzione giudiziaria orchestrata da noti ed ignoti sino dal 1989, che si è concretizzata, a mio avviso, nelle seguenti ipotesi di reato, che sarà comunque chi di dovere, se e quando deciderà di occuparsene, ad accertare:

diffamazione, corruzione, concussione, abuso d’ufficio,falso, falso in bilancio, frode giudiziaria, usura,  truffa, falsa testimonianza, indebita detenzione di reperti, rottura di sigilli, estorsione, stalking, associazione per delinquere.

Le prove documentali di essi sono disseminate in una vasta documentazione, che il lettore potrà verificare seguendo l'indice e facendo click con il mouse sui riferimenti alle immagini dei documenti appartenenti al fascicolo giudiziario.

Oltre a ciò, quasi tutte le argomentazioni esposte dalla controparte processuale nei suoi atti trovano smentita in altre argomentazioni esposte dalla medesima controparte in altri suoi atti: il sottoscritto si dichiara pronto a dimostrare tale assunto sugli specifici punti che il lettore vorrà approfondire volta per volta.

Tutto questo è stato ripetutamente denunciato alla Procura di Treviso, ma è stato come cozzare contro un muro di gomma. Analogamente è andata con i miei esposti all’ordine degli Avvocati di Treviso (vedi directory ordine_avvocati)e con i miei ripetuti appelli al Presidente del Tribunale (ben 4: 1 attraverso il suo Cancelliere Gorghetto Diana, 1 a mezzo raccomandata, 1 a mezzo posta elettronica certificata); 1 mediante una persona che avevo messo al corrente della mia situazione: ha negato di avere mai saputo qualcosa riguardo alla mia vicenda.

 

In calce alla presente saranno indicati tutti i riferimenti agli atti. La presente trattazione esamina la vicenda secondo un criterio di argomento, mentre nel cdrom esiste anche la descrizione della stessa vicenda esaminata e commentata episodio per episodio. Gli argomenti principali sono:

1)     merito nella causa civile

2)     mancanza di legittimazione attiva della Andreon s.r.l.

3)     causa penale

4)     supposta mancanza di legittimazione attiva della essedi sas

5)     dei così detti errori giudiziari

6)     diffamazione e concussione nel luogo di lavoro di Sandro Dallavalle

7)     associazione a delinquere

 

1) merito nella causa civile: la essedi studio sas ha vinto il processo civile di primo grado (vedi allegato :  sentenza_causa_civile.pdf) ;   la controparte ha presentato ricorso in appello alla corte di Venezia (vedi allegato :  atto_citazione_appello_furlan.pdf ), la corte di Appello ha rigettato la istanza per un vizio nel mandato, quindi il processo di appello non è mai stato svolto, non essendo nemmeno cominciato (vedi allegato :  sentenza_appello_venezia.pdf); (vedasi da pag 2 a pag 9 dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo redatto dal mio legale (avv. Santarcangelo) il 20/10/2009; vedi allegato :  opposizione_decreto_ingiuntivo.pdf)

la controparte ha presentato ricorso in cassazione, richiedendo unicamente di ottenere la riapertura dei termini per ricorrere in appello (vedi allegato :  cassazione_bonotto.pdf); la suprema corte ha accolto totalmente il ricorso affermando che il rilievo su cui la Corte d'Appello aveva fondato il respingimento della istanza presentata da controparte era soltanto un mero refuso; di conseguenza ha cassato la sentenza (che riguardava il solo respingimento della domanda di appello) emessa dalla Corte Veneziana (vedi allegato :  sentenza_appello_venezia.pdf) ed ha riaperto i termini per ricorrere in appello;

essedi sas aveva presentato contro ricorso in cassazione chiedendo il respingimento del ricorso, pertanto non ha ritenuto di presentare essa stessa ricorso in appello, nei nuovi termini aperti dalla Cassazione (è nozione comune che chi ha vinto il primo grado non debba ricorrere in appello, essendo soddisfatto della sentenza, ma comunque uno degli articoli che fissano le fondamenta giuridiche del nostro ordinamento civile, l'art 100, sancisce che nessuno può subire conseguenze negative per non aver assunto iniziative giudiziarie che reputa contrarie al suo interesse);

nonostante la Cassazione avesse accolto totalmente la sua istanza, la controparte Andreon non ha ritenuto di dar corso all'unica cosa che aveva richiesto, e cioè che venisse cassato il rigetto della sua istanza da parte della Corte veneziana e di conseguenza riaperti i termini per avere quel processo di appello che le era stato negato;

di conseguenza, la sentenza di primo grado emessa 7 anni prima, è passata in giudicato nello stesso istante in cui sono scaduti i nuovi termini per ricorrere in appello, concessi dalla Cassazione: qualcuno saprebbe indicare quando, altrimenti, andrebbe in giudicato una sentenza che è sempre rimasta viva e vegeta, per stessa ammissione della controparte?

la controparte, nella sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo, richiama il primo comma dell'art 393 c.p.c. per assumere che, essendosi il processo estinto, si sarebbe estinta anche la causa di primo grado e di conseguenza reclama la restituzione delle somme versate ratealmente alla essedi sas nel 2005/2006;

tale assunto in realtà non è altro che un escamotage essendo elementare che una sentenza, quella di primo grado, che nessuna corte ha mai messo in discussione, debba rimanere viva e vegeta, dato che chi vi aveva interesse e che ne aveva la facoltà (nei nuovi termini aperti dalla cassazione) non la ha appellata;

ma è la legge stessa a puntualizzare tale aspetto ove all'art 310 del c.p.c. sancisce che, nei casi di estinzione del processo, rimangono valide le sentenze di merito (ovviamente quelle non confermate o rettificate dalla Corte di appello la cui sentenza è stata cassata, perché in tal caso sarebbero già inesistenti in quanto assorbite dalla sentenza di secondo grado); l’art. 310 si riferisce a sentenze di merito, non necessariamente entrate in giudicato, come sostengono costoro, ma la cosa nel nostro caso è irrilevante in quanto la sentenza era da tempo definitiva, quando il pensionando magistrato di Conegliano ha emesso il decreto ingiuntivo;del resto sia la controparte in un atto del processo di Palmanova che il dr. Luca Deli nella sua decisione del 23/03/2010( vedi allegato :  decisione_luca_deli.pdf) ammettono che,anche in caso di estinzione del processo, rimangono valide le sentenze passate in giudicato (come è quella in argomento, visto che è diventata definitiva nel medesimo istante in cui scadevano i termini per l'appello concessi dalla Cassazione, dato che, è opportuno ripeterlo, la sentenza di appello cassata sanciva solamente il respingimento della istanza di Andreon e non la sentenza di primo grado che pertanto è rimasta vigente anche successivamente alla decisione della Corte di Venezia, tanto è vero che il pignoramento a carico di Andreon Francesco, effettuato nel 2005, è basato sulla sentenza di primo grado e non sulla sentenza di appello, come sarebbe se questa ultima si fosse svolta ed avesse quindi assorbito il primo grado anche solamente confermandolo)(vedi allegato :  atto_bonotto_240905.pdf, pag 9);

il decreto ingiuntivo emesso in pieno agosto 2009 dal pensionando Libero Mazza (vedi allegato :  decreto_ingiuntivo_conegliano_2.pdf)  poggia sul nulla, nonostante fosse un atto grave per il quale è prevista la prova scritta od equivalente! Invece non ha nemmeno sentito i presunti debitori, prima di emettere un tale atto in pieno agosto e subito prima di andare in pensione (non è un comportamento molto, molto “strano”?)

Ma è proprio l’avv. Bonotto che, come quasi sempre è accaduto, smaschera i suoi clienti e ci fornisce delle prove inconfutabili dello espediente cui  sono dolosamente ricorsi con successo, grazie alla abnorme “distrazione” di alcuni magistrati. Egli così recita infatti nel suo atto rivolto alla Corte della Esecuzione di Palmanova (vedi allegato :   atto_bonotto_240905.pdf, pag 5:atto_bonotto_240905.pdf): “Nel corso del 2004, per un (ritenuto) vizio formale del mandato – rilevato d’ufficio dalla Corte di Appello solo in sede di sentenza – il procedimento in grado di appello veniva dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado riacquistava efficacia provvisoriamente esecutiva e veniva nuovamente notificata dalla Essedi Studio e Associati sas unitamente al precetto

Tali parole, scritte dalla controparte, sono talmente evidenti e la loro conseguenza logica talmente chiara che non occorrerebbero dei commenti ma tuttavia la protervia di alcuni nello ignorare anche le cose più lapalissiane mi costringe a fare la analisi logica:

“il procedimento in grado di appello veniva dichiarato inammissibile” (significa che non si è svolto, essendo dichiarato inammissibile da chi era stato richiesto di svolgerlo ed ha deciso invece di rigettare il ricorso);

 la sentenza di primo grado riacquistava efficacia provvisoriamente esecutiva” (significa che non era stata affatto presa in considerazione, confermata o riformata dalla sentenza di appello – in quanto, in caso contrario, sarebbe questa ultima ad aver assorbito la sentenza di primo grado, che quindi non avrebbe certo potuto riacquistare autonomamente efficacia esecutiva);

inoltre, se la sentenza di primo grado era ancora viva in epoca successiva a quella di appello, come può la cassazione dell’appello coinvolgere la sentenza di merito, che vigeva successivamente alla sentenza cassata, avendo la controparte accuratamente evitato di impugnare alcun punto del merito o comunque della sentenza di primo grado, di fronte alla Cassazione? (vedi allegato :  cassaz_bonotto.pdf

e sentenza001.pdf e sentenza002.pdf)

E’ una questione di logica elementare, prima ancora che giuridica, che l’annullamento della sentenza di appello non possa aver incorporato una sentenza che vigeva successivamente e non solo precedentemente ad essa!

A conferire veste giuridica ad una logica così ferrea è l’art 310 c.p.c. che, in caso di estinzione del processo,  esclude la estinzione delle sentenze di merito.

Il dolo della iniziativa di Conegliano  non potrebbe essere documentato meglio!

E’ evidente che le chiare espressioni dell’avv. Bonotto sconfessano la iniziativa di Conegliano e tutti i pronunciamenti ed atti che da essa discendono! Nel contempo provano il dolo da parte di chi tali provvedimenti ha chiesto, ottenuto ed usato allo unico scopo di distruggere moralmente e finanziariamente il sottoscritto, nella vana illusione che i danni arrecati preventivamente ne avrebbero annullato la volontà ed i mezzi per difendersi in giudizio! (E’ un poco la strategia di Danzica, della “Blitzkrieg”, per intenderci).

Trovo assolutamente inquietante che i magistrati Mazza, Deli e Cicero abbiano, in maniera (a mio avviso) così apparentemente coordinata, illegittimamente convalidato con atti alquanto impegnativi e gravidi di pesanti conseguenze un dolo così palese, senza nemmeno preoccuparsi di essere smentiti in partenza ed in maniera eclatante dalla stessa  parte processuale che veniva ingiustamente favorita dalle loro decisioni! E tali smentite provengono dal fascicolo giudiziario, non dalla luna….. Ad aggiungere inquietudine ad inquietudine, va detto, le numerose circostanze che provavano il dolo della controparte, oltre che essere già presenti negli atti del fascicolo, sono state prontamente sottolineate dai miei avvocati in ogni una delle tante occasioni di verifica che il nostro ordinamento, alquanto garantista, prevede a favore dei presunti debitori!

 

 

2) la assenza di legittimazione attiva da parte della Andreon Arredamenti s.r.l.;

(è da premettere che la legittimazione attiva significa che quel soggetto, e non altri, può agire in giudizio)

Essedi sas, dopo 15 anni di causa,  aveva intuito qualcosa di subdolo dietro le modalità con cui la controparte aveva cominciato ad effettuare i versamenti concordati fra avvocati (nel senso che era la s.r.l. che si proclamava debitrice in proprio)e pertanto, a mezzo raccomandata a.r., aveva esplicitamente invitato la controparte ad operare in conformità con i pronunciamenti giudiziari(vedi allegato :  lett_ad_andreon_240205.pdf), ribadendo che il debitore era Andreon Francesco e non la sua s.r.l. e che avrebbe considerato tutti i pagamenti successivi come effettuati dal debitore e non da un terzo (ben conoscendo la artefatta inconsistenza finanziaria di questo ultimo); questa ultima, se non era d’accordo, poteva benissimo evitare di continuare i versamenti, considerato anche che il pignoramento era sospeso e quindi nessun provvedimento esecutivo obbligava il debitore Andreon e tanto meno la sua società a responsabilità limitata;

la questione della illegittima intromissione della srl è anche sostanziale, in quanto la essedi sas non era obbligata e quindi non intendeva  avere a che fare con una società che, dalla data della sua fondazione, nel 1990, sistematicamente registra insussistenze economico/finanziarie per un ammontare medio di 20.000 euro annuali (vedi allegato : bilanci_srl.pdf), nonostante i soci che prestano la loro attività in azienda, pur essendo in numero mediamente superiore ai dipendenti, stando ai bilanci, salvo errore, non risultano percepire alcun compenso ufficiale; ciascuno può ben rendersi conto se sia ipotizzabile che una prassi del genere possa durare per un ventennio senza violare le norme! (Chiunque si rende conto che, in linea generale, una strategia così irridente ed irrispettosa del dovere comune poggia su una consapevolezza di impunità su cui chi compete avrebbe il dovere di indagare (impunità peraltro analoga a  quella che a mio avviso affiora costantemente nella vicenda giudiziaria).

Alla pagina 10 del suo ricorso in Cassazione il Sig. Andreon Francesco usa parole inequivocabili: "è confermata peraltro dalla assenza, in corrispondenza della sottoscrizione di Andreon Francesco, di alcun timbro riferibile alla s.r.l. nel frattempo costituita e succeduta alla ditta individuale, ma sempre rimasta estranea al rapporto processuale, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, come peraltro correttamente rilevato dal Giudice" nel sostenere che l'unica parte in causa era lui e non la sua società;

va detto che il ricorso è stato interamente accolto dalla Cassazione e di conseguenza anche le affermazioni in esso contenute sono da questa convalidate (vedi allegato :  cassaz_bonotto.pdf); non solo, la sentenza della Suprema Corte rafforza tale concetto con parole altrettanto indicative:

"Nella specie, la stessa sentenza dà atto: che il giudizio venne instaurato contro la ditta individuale Andreon Arredamenti,in persona del titolare Francesco Andreon; che in quella veste lo stesso Andreon vi si costituì, dopo aver promosso istanza per accertamento tecnico preventivo; che la sentenza di primo grado era stata pronunziata nei confronti di quella ditta individuale; che, pur essendo stato posto in evidenza a mero scopo informativo che la ditta, nel corso del giudizio, s'era trasformata in società a r.l., la causa era proseguita nei confronti del medesimo Andreon; che è indubbia la riferibilità dell'atto di appello alla persona dell'Andreon, nella qualità di titolare di impresa individuale; che in nessun atto del giudizio è fatto riferimento all'esistenza di un ente societario". Quindi, secondo la Suprema Corte, il ruolo della s.r.l. è soltanto “di mera informazione” ed i ricorrenti ed i giudici avevano obbligo di seguire tale indicazione, ai sensi del secondo comma art. 393..(vedi allegato :  sentenza001.pdf e sentenza002.pdf)

C'è da rilevare, fra l'altro, che la Suprema Corte è incorsa anche essa in un refuso, facendo riferimento ad una trasformazione e non invece ad una costituzione di una nuova società. Dall'atto costitutivo della Andreon arredamenti s.r.l., allegato dalla controparte alla sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo, emerge chiaramente che non di trasformazione si tratta ma di costituzione della s.r.l. con apporto da parte degli altri soci, di denaro contante, e da parte di Andreon Francesco, di un elenco di attività e passività singolarmente valutate nell'ambito di una perizia giurata, la cui somma  rappresenta il valore della quota conferita da Andreon Francesco (vedi allegato : atto_costitutivo_srl.pdf  e conferimento_andreonsrl.pdf). E’ vero che in pratica l’insieme di tali attività e passività sono sufficienti al fine che la nuova s.r.l. possa esercitare la medesima attività che esercitava la azienda individuale, ma non è vero che le poste conferite siano tutte quelle riconducibili a questa ultima. Spicca, in tale elenco, la assenza di qualsiasi valore, come pure di qualsiasi accenno al rapporto od alla causa essedi. Circostanze fondamentali ignorate dai tre magistrati sopra citati, nonostante la loro evidenza e nonostante il fatto che la controparte aveva correttamente allegato l’atto costitutivo della s.r.l. alla loro instanza per ottenere il decreto ingiuntivo!

Non è certamente l'unico elemento nelle disponibilità della ditta individuale  Andreon Francesco ad essere escluso dal conferimento nella nuova società (ricordo ad esempio le azioni Fiat che possedeva, la collezione di quadri d'autore ecc.). E' chiaro altresì che si è trattato di scelta dell’Andreon: si può supporre che sia stato convinto dalla moglie o dall'avv. Bonotto che avrebbe vinto la causa e che avrebbe pertanto potuto fruire personalmente della somma che sperava di incamerare, senza assoggettarla alla tassazione che avrebbe dovuto sopportare se la sopravvenienza fosse di competenza della società (non va dimenticato a tale proposito che nella causa di primo grado Andreon aveva reclamato spettargli la somma di dieci milioni di lire, cui andavano aggiunte le consistenti spese legali e per le perizie, che gli sarebbero stare rifuse personalmente se avesse vinto la causa). Ma vi sono ben altri elementi che inchiodano questa controparte alle sue false affermazioni: provvidenzialmente (in quanto il sottoscritto non ne era più in possesso, a distanza di tanto tempo) la controparte ha inserito nel fascicolo l’originale  della fattura (che è del 1989, quindi l’anno prima della nascita della nuova s.r.l.) che la essedi sas aveva emesso (vedi allegato :  fattura_essedi.pdf) a fronte di un acconto che la controparte sembrava disposta a versare), salvo che poi, invece, appena ricevuta la fattura, ha dichiarato per iscritto (vedi allegato :  lettera_andreon_061189.pdf) di trattenerla ma di non volerla pagare (ed in effetti non è mai stata pagata); dato che contiene persino le annotazioni relative alla registrazione contabile di pugno della Braido Vanna, non vi può essere dubbio che era ed è rimasta solamente nella contabilità della ditta individuale essendo esclusa dal preciso elenco dalle poste conferite l’anno successivo nella s.r.l.

In ogni caso, dato certo è che sulle ceneri della ditta individuale è sorta una società del tutto nuova, costituita insieme ad altri soci e quindi, come risulta anche dall’allegato estratto dell’atto costitutivo, è un soggetto giuridico ben diverso, con nuovi comprimari! (vedi allegato :  atto_costitutivo_srl.pdf e conferimento_andreonsrl.pdf). Del resto, anche i pubblici bilanci dei periodi successivi depositati dalla s.r.l., hanno continuato ad ignorare sia il debito che il credito vantati verso la essedi sas. Se fosse vera la tesi che la controparte ha insinuato, non contenendo né il credito affermato né il debito riguardante la fattura emessa da essedi sas nel 1989, i bilanci sarebbero tutti falsi. D’altra parte, è palese che i nuovi soci, e quindi la società, non possono essere responsabili di una posta di cui nemmeno conoscevano la esistenza, al momento nel quale hanno fissato il valore ed incamerato la quota apportata dal Sig. Andreon Francesco.

Ho voluto dettagliare questo aspetto in quanto la falsa tesi della trasformazione è stata arbitrariamente invocata in più occasioni dalla Braido Vanna, moglie del titolare Andreon Francesco (vedi allegato :  lett_andreon_300305.pdf e presentaz_interpello_braido.pdf e interpello_titolare01.pdf), la quale sperava in tal modo, a mio avviso, di non dipendere più dalla firma del marito per esercitare per futili motivi quel potere che, suppongo, fosse per lei una grande fonte di gratificazione. Tanto più è dolosa la interposizione della Braido (che nella ditta individuale non aveva alcun ruolo, alla luce del sole), in quanto era personalmente il titolare della ditta individuale, Andreon Francesco, ad essere convocato presso il Tribunale nella udienza alla quale si è invece presentata la Braido Vanna)(vedi allegato :  presentaz_interpello_braido.pdf e interpello_titolare01.pdf).

La srl, nella sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo, propone due spiegazioni per giustificare la sua intromissione abusiva:

a) la circostanza di essere conferitaria dei beni della ditta individuale, riportando anche un parere della Cassazione su un caso che asserisce essere analogo; evidentemente quella sentenza di Cassazione citata riguardava poste di bilancio realmente conferite ad una società di capitali (magari di un unico azionista) e non invece quelle che l’imprenditore ha scelto di tenere per se, dato che tutto ciò che ha ritenuto di conferire è espressamente dichiarato e periziato; ma in ogni caso, a tagliare la testa al toro, è che la sentenza di cassazione riguardante la presente causa ha sancito la estraneità della s.r.l. e quindi tutti gli atti di questa intrapresi successivamente violano il secondo comma dell’art 393 (violazione non certo accidentale, visto che tale comma è ripetuto a chiare lettere nella stessa istanza per ottenere il decreto ingiuntivo!

tale statuizione esclude ovviamente anche l’altro escamotage, quello del “pagamento da parte del terzo”; senza entrare nei numerosi aspetti, documentati, che smentiscono tale fantasioso espediente, basta ricordare che la questione è chiusa dalla sentenza di Cassazione, in quanto è successiva rispetto a tale pagamento (successiva a tutti gli atti della causa antecedenti alla istanza di decreto ingiuntivo);

tuttavia, che si tratti di un (ennesimo) falso e quindi ad evidenziare il dolo, è la stessa controparte a riconoscerlo, dove afferma “ in relazione all’accordo tra le parti ed al suo esatto adempimento da parte di Andreon Francesco e per esso della Andreon Arredamenti s.r.l.” (vedi allegato :  bonotto_palmanova_300107.pdf bonotto_palmanova_300107.pdf). Secondo la lingua italiana (mi spiace, ma è la strategia di questa controparte, insensibile all’ovvio, che costringe a tale prolissità) “per esso“ può significare unicamente per suo conto, come anche la Banca attraverso la quale sono materialmente pervenuti i versamenti, lo ha fatto per conto del mandante e non avrebbe mai la fantasia di chiederne la restituzione per se stessa. Ancora una volta, quindi, è la abnorme, ma anche provvidenziale distrazione di questa controparte a certificare la verità, smascherando le sue stesse successive macchinazioni!

“Ad abundantiam” tale concetto è ribadito ulteriormente dallo stesso Bonotto, che afferma “non verso il sig. Andreon Francesco ma verso la società Andreon Arredamenti s.r.l., società, come sopra ricordato, estranea al rapporto(vedi allegato :  atto_bonotto_240905.pdf). Ed è ancora, in modo, se possibile, ancora più chiaro, nel medesimo atto, a pag. 12, la stessa controparte quando afferma “In ogni caso, l’esponente non vede quale attinenza abbiano le considerazioni e le accuse svolte dal legale rappresentante della Essedi Studio e Associati s.a.s. nei confronti della Andreon Arredamenti s.r.l. dal momento che all’adempimento della sentenza di primo grado risulta tenuta la ditta individuale. Pur considerando che la Andreon Arredamenti s.r.l. è solidalmente obbligata con la ditta individuale, in forza delle norme sulla circolazione dell’azienda, tuttavia, non può essere ritenuta fonte di pregiudizio per l’interesse del creditore, proprio in considerazione della posizione di garanzia ricoperta dal Sig. Francesco Andreon in via personale”. Il sottoscritto, da una parte sottolinea come tutte queste dichiarazioni contrastino con le tesi esposte nella istanza per decreto ingiuntivo e siano un ulteriore elemento che comprova il dolo, dalla altra parte  ha invece dimostrato poco sopra che il rapporto di credito o debito con essedi non è stato spostato alla nuova società, essendo scientemente ed esplicitamente escluso dal conferimento e non essendo di conseguenza stato accettato dai nuovi soci.

Per la verità, a me sembra di assoluta evidenza che le norme sulla circolazione di azienda non c’entrino per nulla, in quanto la nuova società ha incorporato unicamente un ben preciso elenco di attività e passività e non tutti i beni della ditta individuale di Andreon Francesco.

In definitiva, nel suo ricorso per decreto ingiuntivo, la controparte si è comportata come l’avventore del bar che, avendo vinto al “gratta e vinci” la possibilità di fare una altra giocata gratuita (e quindi nel nostro caso, la sentenza di Cassazione che offre unicamente la facoltà di riassumere l’appello), si rivolge all’oste per pretendere, invece, il primo premio. In tale ipotesi l’oste risolverebbe subito un problema così semplice rivolgendosi ai carabinieri. Essendoci di mezzo dei giudici,in questo caso, ad avallare le iniziative di questa controparte, i carabinieri, cui mi sono ad un certo punto rivolto,sono impossibilitati ad agire. Da qui risulta la evidenza e la gravità della situazione che vede un fondamentale organo dello stato, l’arma dei carabinieri, non rispondere di fatto alle segnalazioni e denunce dei cittadini. Io ritengo che sia molto migliore la situazione in certe zone del paese, erroneamente ritenute le più disagiate sotto il profilo della legalità, dove invece avviene il contrario, cioè è la assenza di collaborazione da parte dei cittadini a rendere inefficace il perseguimento del crimine da parte delle forze dell’ordine.

L’elenco di ipotesi di reato con cui inizia questo riassunto è vasto e grave: sarei ben lieto di collaborare con gli inquirenti (posto che alla fine si facessero vivi) ad indicare per ogni uno di essi gli indizi e le prove che si trovano allo interno della documentazione che ho allegato alle mie denunce!

 

 

3) causa penale: va premesso che il fascicolo di essa è stato inserito nella causa civile per iniziativa di controparte (altra lodevole iniziativa di cui sono realmente grato all’avv. Bonotto), nella causa di esecuzione della sentenza civile di primo grado che si è svolta presso il tribunale di Palmanova. E’ l’unica iniziativa di questa controparte che il sottoscritto ritiene veritiera e quindi, concordando sul punto entrambe le parti,  non vi può essere alcun dubbio sulla stretta correlazione della vicenda penale con quella civile! Ne consegue che gli abusi ed i reati della una si sommano agli abusi ed ai reati dell’altra e danno luogo una unica ragnatela che ha dispiegato i suoi artigli totalmente indisturbata, nonostante le ripetute denunce, per alcuni lustri.

Va da se che, ad esempio, la falsa testimonianza dell’avv. Bonotto nel processo penale a mio carico del 2000, nonostante la distanza di tempo, fa’ parte del medesimo (da me soggettivamente supposto) reato di frode giudiziaria che vede il medesimo soggetto presentare false tesi al Tribunale di Conegliano al fine di tentare di dare il colpo di grazia al sottoscritto. Le principali fonti documentali (molto, molto significative) da approfondire sono:

a) corrispondenza con l'Ordine degli avvocati di Treviso (vedi allegato :  esposto1999.pdf, esposto2000.pdf, ordine_avvocati_25_06_10.pdf , ordine_avvocati_04_08_10.pdf , ordine_avvocati.pdf , ordin_avv_21092010.pdf , email_26_09_10.pdf  )

b) dichiarazione UNEP depositata da essedi studio sas il 3 agosto 2010 (vedi allegato :  dichiarazione_unep.pdf); N.B. dichiarazione UNEP che è un documento ufficiale e pertinente la causa, visto che la essedi sas è stata obbligata a compilarlo in quanto pignorata,  e che, con un ennesimo stratagemma, l’avv. Bonotto è riuscito a far restituire ed espellere dal fascicolo;

c) verbale stenografico della udienza della causa penale del 17 luglio 2000 (vedi allegato :  verbale_udienza_penale.pdf);

Non sono sicuro, ma il buon senso mi suggerisce che la assimilazione in una unica vicenda delittuosa della strategia di frode giudiziaria, che non è ancora terminata, sia rilevante anche ai fini della prescrizione dei singoli reati.

Dalla precisa correlazione fra le due vicende emergono elementi di riflessione a non finire: in primis, il contrasto fra l’attivismo delle Istituzioni che, nella causa penale, con un grado di efficienza insuperabile (ed anche con cadute - di stile, ma non solo - in parte documentate dalla relazione stenografica della udienza penale) sono pervenute a tempo di record alla condanna del sottoscritto ed il silenzio assordante delle istituzioni, cui con pazienza infinita mi sono rivolto ripetutamente riferendo di reati gravissimi, fra i quali spicca persino il riciclaggio internazionale, di seriali violazioni della deontologia professionale, di reiterati abusi! Da sottolineare che, nella eventualità che non si tratti di riciclaggio ma invece di un tranello (tranello che logicamente sottintenderebbe una intesa preventiva con certi organi dello stato), il delitto sarebbe ben più grave e la ipotesi che sia proprio tale tranello che chi di competenza non vuole svelare, qualora confermata, sarebbe di una gravità sconfinata!

 

A proposito di tale riciclaggio, vedasi l’ennesimo esposto alla procura (vedi allegato  tribunale_tv/esposto_fojadelli_181011.pdf)

 

La vicenda penale è iniziata con la dimostrazione di straordinaria efficienza nello individuare il responsabile della indebita detenzione dei reperti sotto custodia del Tribunale e della restituzione degli stessi, privi degli originari sigilli (che evidentemente non si rompono da soli): questione di pochi giorni, segno che gli inquirenti hanno immediatamente avvertito la gravità del reato in se e della offesa alla Istituzione Tribunale. E’ soltanto dalla emersione dello avvocato che aveva militato allo interno dello Studio Nordio (non si tratta del noto P.M. veneziano che di recente era stato indicato fra i papabili allo incarico di Ministro della Giustizia, ma di suo fratello), a nome e per conto del quale seguiva personalmente la causa Andreon/Essedi che i pochi giorni sono diventati, a parere del P.M.Giovanni Cicero che aveva guidato le indagini, “troppo tardi” e che l’ispettore incaricato delle indagini si è improvvisamente persuaso che non gli era consentito approfondire i fatti, non essendo “autorizzato a divagare”…. Non è che il sottoscritto presuma che la brusca interruzione delle indagini da parte dello ispettore fosse da attribuire a suo scarso senso del dovere: è a mio avviso evidente che non si sentiva più  “autorizzato” ad approfondirle!

 

Particolarmente significativo è l’accostamento di tali fatti con quanto riferisce, nell’articolo (vedi allegato: stella.pdf), il noto giornalista Gian Antonio Stella, autore di pubblicazioni di successo, fra cui “La Casta”, pertanto grande intenditore di certi fenomeni così comuni nel nostro paese….

 

Questa stessa Procura che non sembra avere il tempo per fare una telefonata alla nostra efficiente polizia postale per approfondire le reiterate proposte di riciclaggio internazionale che mi sono pervenute e che ho prontamente denunciato (ma che ritengo molto probabilmente essere invece un tranello ordito per incastrarmi, il che sarebbe ben più grave del riciclaggio) si è invece a suo tempo assunta l’onere di imputarmi per un reato grave come è la estorsione in quanto avevo inviato al perito una raccomandata a.r. (strano mezzo per estorcere, a me sembra) nella quale prospettavo che, se non avesse finalmente affermato il vero o “non avesse  risarcito i danni asseritamene causati dalla sua infedele consulenza, sarebbe stato oggetto di querele, azioni civili, segnalazione all’albo degli avvocati e periti, agli organi di stampa e ad una non meglio precisata associazione di consumatori…” (vedi allegato: sentenza_penale01.pdf). ma tale mia frase non finiva lì: terminava con la assicurazione, che avevo inserito per un eccesso di scrupolo, che lo avrei fatto “nell’ambito della trasparenza e della legalità”. E’ estremamente significativo che tali ultime parole, che escludevano qualsiasi ipotesi di reato, siano state, a me sembra evidente, artatamente, escluse sia dal capo di imputazione che dal processo e dalla sentenza di condanna in primo grado (riformata in appello).

 

Dato che la vicenda penale ha a vario titolo coinvolto ben 7 magistrati di Treviso, mi sono chiesto quale fosse il motivo di tanto coerente accanimento, dato che non mi risultava di appartenere ad alcuna di quelle categorie che sono notoriamente oggetto di discriminazione. Già allora (i fatidici 15 anni di questa stagione politica, caratterizzata per essere riuscita a “spostare le montagne” quando si è trattato di offrire privilegi ed impunità ai suoi accoliti) mi sono reso conto di ciò che oggi un numero crescente di persone sta cominciando a capire: appartengo a quella vasta categoria di normali, laboriosi, cittadini italiani ed è in quanto tale che vengo discriminato.

 

Da tanto tempo questa esperienza mi ha insegnato che la situazione attuale è di gran lunga peggiore rispetto a quella che imperava nel medioevo dove il potere dipendeva dalla nascita e la statistica e la storia insegnano che nascevano anche degli uomini buoni. Oggi invece i meccanismi appaiono essere quelli di un criterio di selezione alla rovescia, come tanti indizi di questa vicenda suggeriscono: sembrano essere ben rari i buoni e bravi che riescono ad affermarsi od avanzare nella carriera. E’ questo il fattore fondamentale del declino della nostra società, ragion per cui diventa imperativo categorico che ogni uno cerchi di opporsi a tale deriva, come sta facendo il sottoscritto che si troverebbe in una situazione personale ben più comoda se avesse scelto di non opporre accanita resistenza a tale abnorme quantità di soprusi che ha dovuto subire.

 

4) della supposta mancanza di legittimazione attiva della essedi sas, sollevata dalla controparte solo nel 2002, cioè, significativamente, solo dopo che aveva perso la causa iniziata nel 1990 (questi qui, ad un certo punto, dopo 13 anni hanno dichiarato di ricordare particolari su aspetti vicini al concetto di “sesso degli angeli” e cioè che il sottoscritto si era inizialmente presentato come: “ditta individuale essedi studio e associati” e non invece come è ovvio che facesse, come rappresentante della società che aveva fondato da poco allo scopo di esercitare la attività di produzione e vendita di software);

la fattura inserita da controparte, bontà sua, (vedi allegato :  fattura_essedi.pdf) è preziosa anche per smascherare la falsa insinuazione della mancanza di legittimazione attiva della sas (è pacifico che se nel mese di ottobre 1989 la essedi sas ha inviato una sua fattura (con indicato il n. di partita iva della sas) alla controparte e questa ha risposto per iscritto(vedi allegato :  lettera_andreon_061189.pdf) dichiarando di non volerla pagare ma comunque trattenendola e registrandola nella sua contabilità per dedurre l’iva ed il costo, significa che la asserzione che Sandro Dallavalle non avesse mai speso nel corso del rapporto il nome di una società ma si fosse invece spacciato per titolare di una ditta individuale la cui inesistenza è certificata (vedi allegato :  cert_professione.pdfl’ennesimo falso plateale che questa solerte controparte ha essa stessa documentato nei suoi atti;

indifferente, come il solito, alla evidenza, la controparte ha la disinvoltura di ripetere la sua falsa asserzione anche nella istanza per ottenere il decreto ingiuntivo di Conegliano: cioè che il sottoscritto Dallavalle Sandro si fosse accreditato come ditta individuale e non come sas, durante il rapporto; ripeto, visto che qualcuno tenta sempre di fraintendere: la fattura di cui sopra, datata mesi prima dello inizio della causa, è emessa dalla essedi sas, con stampata in bella evidenza la sua partita iva, ed è stata registrata regolarmente nella contabilità da entrambe le parti!

 va inoltre sottolineato che:

  a) ad un certo punto, la memoria della controparte ha vacillato: non era più la ditta individuale di Sandro Dallavalle ma invece (significativamente dopo la presentazione da parte essedi sas di un certificato dello ufficio imposte attestante che una siffatta ditta individuale non era mai esistita) ha rettificato sostenendo la nuova tesi del "lavoratore autonomo" Sandro Dallavalle (ma poi, è il colmo, successivamente è ritornata a sostenere la prima versione) : la singolare memoria di questa controparte si è contraddetta ripetutamente, quindi, anche nell'ambito del medesimo (ed ennesimo) falso;

  b) il primo atto legale della controversia è stata la richiesta della controparte di "accertamento tecnico preventivo" , come si vede dalla testata dell'atto (vedi allegato :  testata_accert_tecnico_preventivo.pdf) e come ricordato persino dalla sentenza di Cassazione : se questa controparte ha ritenuto di citare la società essedi studio & associati, era ovvio che fosse successivamente questa (visto che non ne esistevano altre) a costituirsi per ottenere la rifusione del proprio credito, dopo che il CTU ha emesso un giudizio favorevole alla sas nel corso dello accertamento tecnico preventivo che ha preceduto l’inizio della causa (ed aveva fatturato le sue prestazioni alla sas, aveva inviato per posta le convocazioni alla sas ecc); la inconsistenza dei trucchi a cui è ricorsa questa controparte è lapalissiana ed, insieme alle contraddizioni in cui è cauta, dimostra ulteriormente il dolo!

c) la questione della assenza di legittimazione attiva della essedi sas è stata riproposta nel ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, nonostante la medesima questione fosse ancora in esame presso la corte della esecuzione di Palmanova (la cui sentenza, depositata sette mesi dopo ed ora passata in giudicato, ha rigettato tutte le richieste degli Andreon); a tal proposito le prime righe di pag 11 dell’atto_bonotto_240905.pdf (vedi allegato :  atto_bonotto_240905.pdf) così si rivolgono al giudice di Palmanova, a proposito della asserita mancanza di legittimazione attiva della essedi sas “Non essendo passata in giudicato, pertanto, la questione può essere accertata anche in sede esecutiva da un giudice diverso da quello del merito ed ancora (vedi allegato :  precisazioni_bonotto_palmanova.pdf,a pag 2: “accerti il giudice che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta resistente è stata ritualmente sollevata in sede d’appello …..accertato altresì che tale eccezione può essere rilevata d’ufficio anche nel presente giudizio di opposizione all’esecuzione …….”, (N.B. questa è la prova, da loro stessi prodotta, che due soggetti diversi hanno chiesto di prendere una decisione su questa medesima tesi  a due corti diverse (A.Francesco a Palmanova, la sua s.r.l. a Conegliano: ovvio che uno dei due soggetti è abusivo e che comunque la doppia richiesta costituisce una ennesima, gravissima illegalità. Anche l’uomo della strada realizza che due soggetti giuridici differenti (ma rappresentati legalmente dalla medesima persona e quindi necessariamente pienamente consapevoli delle iniziative uno dell’altro) che chiedono la medesima decisione contemporaneamente a due corti diverse violano pesantemente la legge!

 

 

Esemplare del dolo è il pignoramento presso terzi che, come prima grave conseguenza, ha provocato il blocco giudiziario del contro corrente presso la Unicredit (vedi allegato :  unicredit_blocco_07022011.pdf), con tutte le facilmente intuibili conseguenze di carattere finanziario a carico della vittima.

In primo luogo c’è da registrare, alla udienza del 20 settembre 2010, la presenza attiva del Sig. Andreon Francesco, che ha perorato personalmente davanti al got la convalida di tale iniziativa.

Dato che, come già riportato al punto 1c (vedi allegato : . atto_bonotto_240905.pdf ed precisazioni_bonotto_palmanova.pdf) l’avv. Bonotto ha chiesto al Giudice di Palmanova di accertare la assenza di legittimazione attiva di essedi sas ed analoga richiesta è stata presentata al Tribunale di Conegliano per ottenere il decreto ingiuntivo, ne sono seguiti due provvedimenti di segno opposto: quello definitivo della Corte di Palmanova, che obbligava alla rifusione delle spese Andreon Francesco dopo aver rigettato tutte le sue richieste, e quello provvisoriamente esecutivo ottenuto dai giudici di Conegliano. Non è chi possa negare che l’aver usato questo ultimo per pignorare il credito a favore essedi sas, che deriva dal primo, dimostra a quale livello di disinvoltura siano giunti costoro, nella evidente consapevolezza della impunità (va ricordato anche che l’avv. Bonotto nel suo fax del 07052010 – vedi allegato :  fax_bonotto_07052010.pdf riconosce la congruenza della sentenza di Palmanova). Infatti, anche la sola violazione di cui sopra, l’aver ottenuto un provvedimento provvisoriamente esecutivo grazie allo accoglimento della tesi della mancanza di legittimazione di essedi dopo aver chiesto ad altra corte di decidere su tale identica tesi e nonostante che tale richiesta sia stata rigettata con sentenza definitiva, è un elemento di sicura invalidazione dei provvedimenti esecutivi di Conegliano, oltre ovviamente che ennesima dimostrazione di dolo! Mi spiego meglio: una tesi rigettata da una sentenza definitiva non può essere riproposta ed accettata da diversa corte (per giunta con decisione provvisoria!)

Non ancora sazi di illegalità, costoro si sono resi protagonisti, insieme con ignoti,  di un ulteriore episodio molto grave:

a1) va premesso che il Got Loschi, nel suo provvedimento di fissazione della udienza del 4 ottobre 2010, riguardante il pignoramento di cui sopra, ha esplicitamente posto a carico della Cancelleria il compito di avvisare le parti;

a2) che il sottoscritto non è stato affatto avvisato, nonostante avesse precedentemente eletto domicilio ed inoltre, in ogni caso, era inserito sia come persona che come società nell’elenco telefonico…e quindi la esecuzione della disposizione del got  era quanto di più semplice ed immediato si possa concepire (la essedi ha anche un  fax , comunicato  fra l’altro nella dichiarazione di indicazione di domicilio precedentemente consegnata alla Cancelleria ma, anche in caso si volesse ipotizzare lo smarrimento di tale documento,  era facilissimo telefonare per chiedere il numero del fax ed inoltrare la comunicazione, così come è stato fatto per avvisare la controparte) ;

a3) a rendere ulteriormente evidente la esistenza del dolo, certamente esercitato con la collaborazione di terzi, c’è la circostanza che, mentre la annotazione che era stata avvisata la controparte a mezzo fax è scritta a mano con grafia normale (nel senso che consente di risalire alla persona che la ha fatta) ed anche firmata  , nel verbale si legge, a proposito della asserita comunicazione al sottoscritto: “not. deb. 29.09.2010” seguita dal timbro senza la successiva firma del Cancelliere e con una grafia di tipo meccanico;  di conseguenza, appare evidente l’intento di non consentire la individuazione della persona che si può supporre asserisca di aver fatto una comunicazione che invece, non essendo stata fatta, ha impedito al sottoscritto ed al suo avvocato di presentare alla udienza del 4 ottobre 2010 i punti di cui sopra, che avrebbero ben potuto indirizzare il magistrato verso una decisione opposta;

particolarmente intrigante (ma alquanto significativo a dimostrare il dolo) è la circostanza che tale scritta appare essere fatta con particolare impegno per rendere impossibile il riconoscimento della grafia dell’autore (vedi allegato : udienza041010.pdf);

a4) è incredibile che questa controparte, la cui falsità è dimostrata in decine di episodi, si sia esposta affermando nel suo atto ufficiale che una siffatta scritta sia più che bastevole (vedi allegato :  atto_bonotto_27042011.pdf) per annullare la assicurazione da parte del sottoscritto che nessuna comunicazione ha ricevuto (e che aveva tutto l’ interesse a partecipare alla udienza del 4 ottobre 2010!);

a me sembra innegabile che tale scritta è artefatta allo scopo di impedire la identificazione del suo autore, che ciò dimostra l’intento doloso, che la sua applicazione non può prescindere dalla collaborazione di qualche dipendente del Tribunale, che quindi questo semplice fatto, anche se considerato a se stante,  implica la associazione a delinquere; ancora una volta, quindi, è una dichiarazione ufficiale dell’avv. Bonotto a richiamare la attenzione su una convergenza di iniziative fra lui, i suoi clienti ed un terzo ignoto, sicuramente interno alla Istituzione del Tribunale!

Non solo il sottoscritto, ma tutti i cittadini hanno il massimo interesse ed il pieno diritto (cui corrisponde un inderogabile dovere da parte degli organi preposti) al fine che venga fatta piena luce sullo episodio, al fine di individuare la responsabilità  anche di chi, pubblico dipendente (del Tribunale, il che è una forte aggravante), avrebbe partecipato a tale operazione!

Volgarmente dicendo, se c’è una “talpa” allo interno del Tribunale, sarebbe gravissimo se non si volesse identificarla! In ogni caso, la esplicita presa di posizione della controparte su quanto sopra, la inchioda alla sua responsabilità anche in relazione a tale episodio.

 

 

Il sottoscritto (conoscendo bene questa controparte) ha consultato regolarmente ogni anno il pubblico bilancio della Andreon Arredamenti e lo ha fatto anche per quello del 2008, pubblicato nei primi mesi dell’anno successivo; sapendo che i termini per la riassunzione dell’appello erano scaduti nel 2008, circa un anno  prima di ricevere l’indebito decreto ingiuntivo (emesso in agosto 2009); entro il 2008 la s.r.l. avrebbe dovuto registrare, per un preciso obbligo di legge, il credito per la somma che asserisce le spettasse in conseguenza della estinzione del processo prodottasi appena superati i termini aperti dalla Cassazione; la assenza di tale registrazione, da una parte prova per la ennesima volta il dolo nella pretesa della s.r.l. di inserirsi nella vicenda, dalla altra parte dimostra che il sottoscritto ha fatto tutto il possibile per verificare la assenza di ogni pretesa da parte della Andreon s.r.l. (in base alla tesi di costoro, se è vero che la s.r.l. è legittimata a pretendere la restituzione del malloppo e se tale restituzione nasce dalla estinzione del processo che è correlata allo scadere dei termini per ricorrere in appello, se infine è vero che tale scadenza dei termini era nel 2008, visto che la sentenza che li aveva riaperti era del 2007, tale credito sarebbe nato nel 2008 e le precise norme sulla contabilità avrebbero obbligato la s.r.l. a registrarlo nell’anno di competenza) dato che tale registrazione è assente, certifica ulteriormente il dolo implicito nella sua pretesa avanzata al giudice Mazza, nelle alquanto singolari circostanze già dette, nello agosto dell’anno successivo); ma c’è di peggio, è proprio il pubblico bilancio di tale società a dimostrare che, nel 2008, anno in cui sarebbe maturato il presunto credito, la s.r.l. non aveva ancora immaginato, o non aveva ancora (la conferma?),  di poter ottenere un tale decreto ingiuntivo (da cui si potrebbe anche dedurre la inquietante considerazione che successivamente sia successo qualche cosa di nuovo – ma in questo caso sarebbe dietro le quinte in quanto sappiamo bene che nulla di nuovo è avvenuto alla luce del sole – che possa spiegare l’azzardo di presentare il suo illegittimo ed incredibilmente disinvolto ricorso alla corte di Conegliano, nelle singolari circostanze già menzionate, quando invece l’anno precedente la attrice non aveva ravvisato la esistenza di tale supposto credito);

ma, cosa ancora più intrigante, è evidente che non poteva essere ritenuto sufficiente il solo decreto ingiuntivo a spaventare il sottoscritto al punto tale da convincerlo a pagare di primo acchito e senza una minima resistenza, visto che aveva un avvocato che lo assisteva da tempo e che la legge prevede degli ulteriori passaggi giudiziari prima si essere concretamente espropriato dei suoi averi (il che implica, essendo dimostrato che nel 2008, periodo in cui era maturato il presunto credito della Andreon s.r.l., questa stessa non aveva la consapevolezza di possederlo) che il “qualcosa di nuovo” è alquanto articolato!!!!

Inoltre, nemmeno se il sottoscritto avesse per assurdo immaginato le sconclusionate ipotesi creditizie di controparte (prima ancora che venissero in alcun modo esplicitate e dopo aver potuto accertare attraverso la lettura del bilancio del 2008 della s.r.l. la loro inesistenza), avrebbe potuto evitare l’addebito delle spese e degli onorari disposti da quel magistrato a favore dell’avv. Bonotto, pagando spontaneamente la cifra che il giudice Mazza ha assegnato alla s.r.l. essendo realmente inimmaginabile che il presunto debitore non sarebbe nemmeno stato avvisato dello incombente decreto! Se questo non è, prima ancora che un eventuale illecito plateale, che non sta a me presumere o qualificare come tale, un odioso comportamento (degli Andreon, dell’avv. Bonotto, del Giudice Libero Mazza)?. A tal proposito, l’avv. Bonotto, nei suoi atti presso il Tribunale di Palmanova, continua a riferirsi (ad ogni passo) alle azioni legali da me intraprese come “in odio ad Andreon Francesco”. Debbo smentirlo anche su tali affermazioni strumentali in quanto nella realtà non ho mai nutrito alcun sentimento negativo (e la corrispondenza e le telefonate che ci siamo scambiati lo provano) nei confronti di Andreon Francesco, in quanto so bene, e posso dimostrare) che avrebbe volentieri evitato le infaticabili attività di sua moglie e del suo avvocato.

Non provo odio nemmeno verso lo stesso Bonotto in quanto la deprecazione che mi suscitano le sue azioni (innumerevoli e ben documentate principalmente da lui stesso) si traduce in una sensazione di noia letale, che assorbe sul nascere ogni altro sentimento.

 

5) dei così detti errori giudiziari: la lunga sequenza di anomalie unidirezionali presenti nella vicenda sino dal 1996, di cui alcune sono documentate in maniera più che esaustiva (vedere: Descrizione vicenda penale), continuano anche nella causa iniziata a Conegliano nell’agosto 2009.

Grandi interrogativi cominciano già a nascere dal decreto ingiuntivo, emesso senza ombra di prove, tanto meno documentali, e senza nemmeno sentire la parte vittima del provvedimento

A parte le ragioni di merito, già ampiamente spiegate, appare abnorme la “distrazione” del magistrato che a mio avviso ha emesso quel decreto incurante che a richiederlo fosse quella stessa Andreon Arredamenti s.r.l. qualificata come estranea nella sentenza di cassazione (rispetto alla quale nessun fatto od atto nuovo era nel frattempo intervenuto) e nonostante che la sentenza di cassazione fosse allegata agli atti e che,addirittura, nella prima pagina del suo ricorso per il decreto ingiuntivo fosse la ricorrente stessa a ricordare il secondo comma dell’art 393 c.p.c.: “la sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la ripetizione della domanda”. Dato che tale sentenza aveva escluso la pertinenza della s.rl. ed era essa la ricorrente è impossibile che la abnorme “distrazione” del giudice Libero Mazza, che sembra aver violato tale norma,  possa essere spiegata dalla non conoscenza del secondo comma art 393, ripetuto per esteso con massima evidenza nella stessa istanza!

Da parte sua il magistrato Luca Deli, nell’atto con cui motiva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo( vedi allegato :  decisione_luca_deli.pdf), oltre ad essere incorso nelle medesime abnormi “distrazioni” del suo collega Libero Mazza  fornisce certe giustificazioni per spiegare il suo provvedimento che lasciano il sottoscritto addirittura attonito, tanto gli appare di immediata evidenza la loro plateale difformità dal vero:

egli sostiene: “nella vicenda in esame la prima sentenza emessa dal Tribunale di Treviso (n.1319 del 2000) non è mai passata in giudicato visto che – circostanza pacifica – è stata oggetto di tempestiva impugnazione avanti la Corte di Appello”. E’ paradossale tale affermazione (che si riferisce evidentemente alla prima impugnazione fatta nei primi anni 2000), quando tutta la causa di Conegliano, che era quella che egli stava esaminando in quel momento, era imperniata sul mancato ricorso alla Corte di Appello da parte di Andreon, nei nuovi termini aperti dalla Cassazione nel 2007 e scaduti nel 2008. Tanto è vero che, per ammissione della stessa controparte, la sentenza di primo grado è tornata ad essere esecutiva nel 2005, vale a dire un anno dopo il respingimento della istanza da parte della Corte di Appello che è stato cassato (ma solo questo respingimento e non un processo di appello che non si è mai svolto). Quel pignoramento, successivamente sospeso, di cui questa controparte ha chiesto l’annullamento alla corte competente (richiesta rigettata da sentenza definitiva dalla Corte di Palmanova!)  ancora oggi è vigente presso il Tribunale della esecuzione di Palmanova, trae la sua legittimazione dalla sentenza di primo grado e non da un inesistente giudizio di merito di secondo grado (vedi allegato : udine_sospensione_04012006.pdf, vigenza_pignoramento_sospeso.pdf , decisione_giudice_registro.pdf).

 

C’è da aggiungere che, successivamente a tale singolare asserzione proposta dal giudice Deli per spiegare la sua decisione, ulteriori pronunciamenti giudiziari hanno sancito la vigenza e la non impugnabilità della sentenza di merito di primo grado:

- da parte del Tribunale di Palmanova, come detto sopra;

- da parte del giudice del Registro di Udine, che ha respinto la ulteriore richiesta da parte dell’avv. Bonotto di annullare il pignoramento che si riferisce alla sentenza di primo grado del 2000!

Più evidente di così, che la sentenza di merito, a distanza di 11 anni ed anche a distanza di 4 anni dalla sentenza di Cassazione che riapriva i termini per l’appello, è andata in giudicato essendo a tutto oggi vigente ma non certo impugnabile

 

a)      Nel prosieguo poi così dichiara “Colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo, per cui non basta la produzione della sentenza, ma deve altresì corredarla di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione”.

Anche l’uomo della strada sa benissimo che, se una sentenza di primo grado non viene appellata (la prima volta o dopo i nuovi termini concessi dalla Cassazione, non ha importanza) è il superamento della scadenza dei termini a determinare il passaggio in giudicato.

Nel caso specifico, essendo trascorsi i termini concessi dalla Cassazione per la impugnazione da parte di chi vi aveva interesse, è il calendario stesso, insieme con la data della sentenza della Suprema Corte che fissa i nuovi termini la idonea certificazione che la sentenza non è più impugnabile, dopo superati tali termini: idonea certificazione, quindi, che il magistrato aveva sotto gli occhi, visto che la sentenza di Cassazione è stata allegata da controparte alla sua richiesta di decreto ingiuntivo . A tal proposito va ricordato che la sentenza di cassazione è stata depositata il 13 luglio 2007 e che quindi i termini per la impugnazione sono scaduti un anno dopo (2008), mentre il ricorso a Conegliano è addirittura di agosto 2009, senza scordare che la sentenza di merito del 2000 è sempre rimasta viva in quanto né la Corte di Appello e tanto meno la Cassazione la ha minimamente presa in considerazione, non essendone questa ultima stata richiesta dalla parte che ha presentato ricorso. Quindi, la sentenza di merito di primo grado era passata in giudicato circa un anno prima della richiesta di decreto ingiuntivo! Ma, come detto più sopra, sono le stesse parole dell’avv. Bonotto, scritte nel 2005 e quindi successivamente alla sentenza di appello cassata (che è del 6 agosto 2004) che affermano la perdurante vigenza (nel 2005) della sentenza di primo grado, a smascherare preventivamente il suo ricorso a Conegliano, essendo di assoluta evidenza che se una sentenza è vigente ancora nel 2005 non può essere stata (riformata o confermata) da una sentenza di appello  del 2004 e quindi non può essere coinvolta nella caducazione (per dirla con le parole del dr. Luca Deli) della sentenza di appello emessa l’anno precedente.

Ma, comunque, due sentenze definitive (del Trib. del registro e di quello della esecuzione) hanno sancito la vigenza e la non impugnabilità della sentenza del 2000 e se non sono idonea documentazione queste….

Accanto allo sconcerto, provo una certa considerazione per questi due magistrati in quanto, il primo ha atteso il momento di collocamento a riposo per emanare il suo provvedimento ed il secondo ha almeno cercato di giustificare in qualche maniera la sua decisione.

Di gravità ancora maggiore ritengo sia, invece, la introduzione della dr.ssa Sabrina Cicero, che con il suo provvedimento ha reso possibile quella ipoteca sulla mia casa di proprietà le cui conseguenze hanno contribuito più ancora di altri atti, dello stesso segno, a sporcare una immagine finanziaria di assoluta precisione, costruita in 45 anni di lavoro, oltre che a provocare in concreto danni, morali e materiali, molto, molto gravi!

 

E pensare che il mio precedente avvocato, dopo avermi comunicato che la causa (presieduta da un giudice di cui non rammento il nome, era fissata molto più in la nel tempo) mi aveva mandato una mail nella quale mi comunicava l’ingresso nella causa della Giudice Sabrina Cicero e mi manifestava che, non essendo usuale che venisse anticipata rispetto alle scadenze ordinarie la valutazione della domanda di sospensione da noi formulata, ne traeva la convinzione che ciò derivasse da una presa d’atto delle nostre buone ragioni. In occasione della successiva udienza, cui partecipai personalmente, la Giudice stessa attribuisce il suo intervento allo aver notato la anomalia che il decreto ingiuntivo era stato emanato “inaudita altera parte”. Anzi che incoraggiarmi, pensai che sono troppo gentili questi Cicero; infatti tale asserzione mi rammentava un lontano episodio: prima che iniziasse il dibattimento nel processo penale di stile sovietico a mio carico, il giudicante insistette con grande enfasi che venisse fatta una conciliazione fra le parti, alludendo che i fatti su cui venivo giudicato potevano essere interpretati come alquanto lievi come pure alquanto gravi. Aderii a tale tentativo di conciliazione  e mi trovai di fronte all’avv. di parte avversa (avv. Bonato) che pretendeva, oltre alle scuse, un risarcimento di 25 milioni di lire (esattamente la stessa cifra che mi è stata comminata nella sentenza, non avendo io acconsentito a tale transazione –cosa questa che irritò talmente il giudicante da rimbrottare pesantemente il mio legale, reo evidentemente di non avermi convinto ad accettare le proposte della controparte). In quella occasione l’avv. Bonato mi comunicò i saluti da parte del P.M. Cicero (che mi sono sembrati tanto più significativi in quanto io non lo avevo mai incontrato).

 

N.B. C’è una circostanza che non so valutare se sia legittima o meno: nel mese di settembre 2010, quindi mesi dopo la annotazione di ipoteca sulla mia casa, ho controllato presso il competente ufficio del tribunale se fossero intervenuti dei provvedimenti sul mio immobile e non è risultato nulla (vedi allegato : cancelleria_esecuzioni_immobiliari.pdf), tanto che ho saputo della ipoteca soltanto dalla banca che, proprio in relazione ad essa, mi ha rifiutato un affidamento di 60.000 euro, che avevo richiesto unicamente al fine di fronteggiare le prime conseguenze finanziarie che subivo in relazione alla frode giudiziaria.

 

b) In primo luogo occorre sottolineare che nel suo ricorso per decreto ingiuntivo la controparte stessa, pur citando anche il sottoscritto personalmente oltre alla essedi sas, ha sottolineato l’obbligo della preventiva escussione della essedi sas, prima di agire contro Sandro Dallavalle. Presumibilmente per tale motivo era stato fissato il processo contro me come persona fisica nel dicembre 2011 (successivamente spostato al gennaio 2013), quindi dopo gli altri. E’ facile immaginare quali sensazioni provocò in me l’apprendere che in tale processo, che era già deciso fosse condotto da un altro magistrato, si era inserito, per me inaspettatamente, un magistrato di cognome Cicero, che mi richiamava alla mente uno dei principali protagonisti della vicenda penale;

 

c) proprio per iniziativa di tale magistrato, dopo una istruttoria nella quale non ha degnato di un minimo riscontro il pur articolato ed efficace atto presentato dall’avv. Santarcangelo ((vedi allegato :  dallavalle_opp.precetto.pdf) i cui contenuti sono stati ulteriormente ribaditi nel corso della udienza successiva, cui il sottoscritto ha assistito), ha sancito la escussione della persona fisica prima ancora che fosse iniziato l’iter contro la essedi sas, che pure è stato attivato successivamente. Una preventiva escussione alla rovescia, quindi, in barba a tutto, come il solito!

La dr.ssa Sabrina Cicero, oltre ad aver totalmente e nuovamente ignorato tutto quanto è stato ignorato dai suoi due colleghi ,nonostante fosse stato ripetuto specificamente e più volte anche a lei stessa, ha ignorato anche i nuovi gravi fatti che sono successivi e che sono stati ben descritti nell’atto dell’avv. Santarcangelo e ribaditi nella udienza; non solo, ha agito “ultra petitum”, avendo glissato persino l’obbligo di preventiva escussione riconosciuto dalla controparte nel suo ricorso!

Inoltre, ha avallato la tesi che il sottoscritto, nel firmare a nome e per conto della sas, abbia inteso non firmare anche per se stesso! La sas è una società di persone di cui solo il sottoscritto è il socio operativo, gli altri due, che sono dei familiari, sono soci di capitale che non hanno alcuna responsabilità personale! Quindi è implicito in tale tipo di società che il socio accomandatario, che si identifica totalmente con la sua società, essendone l’unico attore) firmi nel suo personale interesse e quindi per se stesso (è paradossale una interpretazione così strumentale come quella sostenuta da costoro, essendo poi gli stessi secondo i quali invece la srl (che ha responsabilità ben distinte (e soprattutto una situazione finanziaria ben distinta, tanto che Francesco ha solo i beni e la s.r.l. ha solo i debiti) può sostituirsi a suo piacimento come debitrice ad  Andreon Francesco, che è solamente uno dei soci! Lo sa tutta il mondo, tranne costoro, che le società di capitali servono anche e soprattutto per sollevare i proprietari dalle responsabilità personali, che invece sono implicite nelle società di persone ed in maniera assoluta nella sas dove il socio accomandatario si identifica con la società di cui è l’unico responsabile !!!!!!!!Tanto più è evidente la anomalia di tutto questo, quanto più contrasta la falsa osservanza formale con cui si è cercato di giustificare decisioni gravi ed illegittime con il fatto, anche questo rilevato dal mio avvocato, che la notifica al sottoscritto è irregolare e quindi nulla, in quanto fatta e nome e per conto di una società di informatica sconosciuta e non invece della Andreon Arredamenti s.r.l.

Ma è una logica elementare, quella che dimostra come dietro ai finti sofismi giuridici si nasconde il dolo.

Infatti, dato che il sottoscritto sarebbe responsabile del pagamento indebitamente preteso non in proprio ma in quanto legale rappresentante della s.a.s., è scontato che aver firmato in tale veste è ciò che doveva fare, e non altro.

Per illustrare meglio ciò che emerge dalla azione, che a me, soggettivamente,  pare alquanto ben coordinata, di questi protagonisti, mi piace ricorrere ad una metafora calcistica:

la controparte (centrocampista) ha servito la palla alla mezz’ala (dr. Mazza), questo la passa all’ala (dr. Deli) il quale a suo volta la passa alla dr.ssa Cicero (punta avanzata). E’ questa ultima a fare goal!!!! (la ipoteca sulla mia casa personale);

tuttavia, se il centrocampista non è quello abilitato ma invece uno che ha indebitamente invaso il campo ( a mero titolo informativo, dice la Cassazione, oltre a tutti gli altri elementi già spiegati, a proposito della s.r.l.), se la palla non è quella regolamentare ma invece una che l’invasore si è portato da casa (non solo il merito era inesistente ma la mancanza di preventiva escussione della sas rendeva ulteriormente illegittima la azione contro la persona Sandro Dallavalle), se infine il centro attacco ha ignorato i fischi dell’arbitro ed ha superato illecitamente i difensori avversari (i numerosissimi e gravissimi rilievi sottoposti alla attenzione da parte dell’avv. Santarcangelo (vedi allegato : . dallavalle_opp.precetto.pdf)), ovviamente tale goal è nullo come più non potrebbe ed alcuni protagonisti sarebbero responsabili dei loro gravi comportamenti (nel settore calcistico ovviamente, in quanto in quello della legalità, le cose sembrano andare ben diversamente, in provincia di Treviso!).

C’è da osservare, ancora una volta, che bisogna ringraziare questa stessa controparte (che ha remato contro se stessa al di la di ogni più rosea  aspettativa) se c’è la dimostrazione inequivocabile che la preventiva escussione non è stata scientemente rispettata. Non fosse stato affermato in bella evidenza nel ricorso l’obbligo della preventiva escussione, l’abnorme pignoramento della casa personale poteva essere (sia pure volendo scordare tutti gli altri elementi sopra illustrati e l’obbligo comunque sancito dalla legge),  una semplice, sia pure gravissima violazione! Di conseguenza, la responsabilità dello avv. Bonotto nella illegittima iscrizione di ipoteca è alquanto precisa; su quella dei magistrati, intendo di tutti i magistrati che ho citato, non è mia facoltà esprimere un giudizio (e mi scuso se in qualche occasione ho involontariamente usato espressioni che possono aver lasciato trapelare le mie intime convinzioni), ma certamente è mio diritto riferire i fatti ed i comportamenti e mettere in evidenza le tanto numerose quanto unidirezionali “incongruenze” oltre che ribadire il preciso dovere da parte degli organi competenti di far luce su quanto emerge dalla vicenda, in maniera ormai innegabile!

 

A me, sembra singolare che la Got Marica Loschi abbia sancito di non poter concedere la sospensione del pignoramento a mio carico, in quanto non poteva esaminare il merito e che la giudice Elisa Fazzini, che ha gestito la parte successiva della medesima causa, che si occupa del merito, ha invece preso analoga decisione sostenendo che era compito della precedente giudice decidere su un tale provvedimento. In ogni caso, entrambe erano state perfettamente messe al corrente che il pignoramento di cui si occupavano era illegittimo, oltre che per tutti gli altri motivi di merito, in quanto violava il secondo comma dell’art.393, che espone in maniera chiarissima l’obbligo di osservare le indicazioni della sentenza di cassazione, che altrettanto chiaramente escludono la legittimazione attiva della Andreon s.r.l.

 

6)diffamazione e stalking nel luogo di lavoro di Sandro Dallavalle;

da anni, la controparte ed i suoi sodali, primo fra i quali, a mio avviso, un certo Amedeo (senza entrare nei dettagli, in base a precisi elementi da me sempre considerato riconducibile a questa controparte))che è stato assunto presso il mio datore di lavoro a condizioni contrattuali ritenute spropositate, che a me piace considerare assimilabili a quelle di cui godeva il celebre Mangano presso la villa di Arcore,  si è subito prodigato, senza tregua, ed in collaborazione con qualche altro sodale, in una colossale ed irrefrenabile campagna di denigrazione del sottoscritto, che pure non conosceva minimamente;

c’è stata una certa resistenza, da parte di uno dei soci titolari della ditta,a tale azione, ma è indubbio che gravi danni siano stati egualmente prodotti, in conseguenza di tale ininterrotta campagna, durata parecchi anni!;

nel febbraio 2009, in coincidenza con un accertamento fiscale che la ditta in questione ha subito, c’è stata una svolta; il sottoscritto conosce anche nel dettaglio (pur desiderando tutelare la fonte) i rilievi che sono emersi e che avrebbero consentito (anzi obbligato per legge) agli organi preposti di applicare  l’accertamento induttivo (con sanzioni penali e pecuniarie  drasticamente maggiori rispetto a quelle effettivamente comminate), ma ciò non è avvenuto; alcuni elementi mi hanno fatto immediatamente capire che il prezzo di tale (che a me sembra soprattutto indebita) benevolenza fu il “licenziamento del sottoscritto”; infatti, di lì a poco cominciarono i colloqui con altri soggetti per una sostituzione (del lavoro del sottoscritto) che, sotto il profilo tecnico, era alquanto complessa in una ditta così importante, visto che io ero il responsabile di tutto il sistema informativo gestionale, che avevo ampliato e perfezionato nel settore, quello della produzione, che rappresentava un importante fattore di competitività per l’azienda; hanno atteso che fosse trascorso il periodo di punta stagionale, per comunicarmi il licenziamento, con un preavviso di 8 mesi; tale termine non fu loro sufficiente per sostituirmi (nonostante si fossero precedentemente preparati, dietro le quinte, per parecchi mesi), ed il rapporto di lavoro proseguì a tempo indeterminato per circa altri 8 mesi successivi alla scadenza originariamente ed ufficialmente comunicata;

in coincidenza con il distacco effettivo, che era stato messo in forse sino agli ultimi giorni, a causa anche ma non solo della resistenza di quel socio che avvertiva l’imbarazzo di un provvedimento che chiudeva un rapporto trentennale di fedele ed efficace collaborazione, ebbero luogo i pignoramenti ed i danni di immagine che ne seguirono (a parte la immagine, furono proprio gli strumenti di lavoro indispensabili ad essermi sottratti e venduti all’asta);

la complessità tecnica ed il peso economico di un distacco da una ditta così importante (è una multinazionale e fattura parecchie decine di milioni), è dimostrato dalla circostanza che essa spese molte centinaia di migliaia di euro ed impiegò quasi due anni per sostituirmi, il che sta a testimoniare il livello di reciproca interdipendenza che si era creato sotto l’aspetto tecnologico;

stante anche il distacco repentino ed ormai inaspettato, dopo la lunga proroga a tempo indeterminato rispetto alla scadenza che avevano fissato, produsse e sta producendo conseguenze pesantissime anche sulla attività del sottoscritto che si è visto:

-    privare improvvisamente dell’unica fonte di reddito

-    privare del sostegno delle banche sia attraverso detti pignoramenti che principalmente con la ipoteca sulla casa ottenuta nella maniera comunque illegittima sopra descritta;

-    privato anche degli arnesi di lavoro (il livore è tale che sono arrivati a pignorare e vendere all’asta, non solo tali strumenti indispensabili, comunque di valore contenuto, ma persino l’appendiabiti e lo zerbino di risibile valore);

-    sottoporre me e la mia famiglia a disagi di carattere esistenziale che di solito provocano gravissime conseguenze (con la aggravante che durano da decenni).

Tutto questo dopo che le risorse finanziarie erano state già fortemente intaccate dalla lunga diffamazione e da una causa ultra ventennale (non si trattò di una causa fra parti eguali di fronte alla legge e pertanto, salvo alcuni eroici magistrati che hanno fatto il loro dovere nonostante il contesto – contesto di cui ormai è impossibile negare la gravità - , il sottoscritto ha dovuto subire i gravi disagi, morali e materiali, delle innumerevoli ingiustizie subite attraverso provvedimenti giudiziari ed è stato costretto a vivere ed operare nella perenne incertezza che derivava dal timore di vedersi recapitare nuovi provvedimenti illegittimi: tutti gli antefatti mi hanno convinto soggettivamente che (in epoca in cui imperversa uno stile di comportamento che si è qualificato con gli attributi più suggestivi, sino ad arrivare, recentemente, a definirsi paradossalmente come partito degli onesti), la mia personale convinzione, suggerita dalla osservazioni di precisi ed inesplicabili episodi di questa lunga esperienza, è che non sono gli eroici magistrati a fare carriera; il che, se confermato da chi compete, sarebbe gravissimo per la nostra stessa democrazia!

Del resto, se viviamo in una epoca in cui i magistrati eroici che rinunciano alle lusinghe ed a quanto altro sembra offrire questo subdolo potere per compiere il loro dovere (sono le più recenti cronache giudiziarie a darne atto) sono stati definiti “cancro” ...... Alcune inchieste della trasmissione tv “report” ha diffuso certi dati e certe situazioni che riguardano i meccanismi di promozione dei magistrati e persino dei concorsi di ammissione alla magistratura che aggiungono inquietudine ad inquietudine.

Dalla disamina dello intero fascicolo emerge chiaramente che tutto ciò che subisco da tanti lustri non è certamente opera del solo Sig. Andreon Francesco (anzi, posso dimostrare che lui personalmente è stato almeno in parte ignaro delle azioni più gravi), ma di un sodalizio che si compone di varie tipologie professionali e sociali (quelle classiche delle vari cricche o P(2,3,4…)… che si vogliano definire) e sembra godere di appoggi a livello tale che hanno consentito a costoro, nonostante si smentiscano ad ogni passo, di prevalere e di causare gravissimi danni. Sono sfortunatamente caduto in un magma che, provocando esso stesso le difficoltà finanziarie, è peggio della usura (reato che è unanimemente considerato fra i più odiosi e devastanti, spesso, ma non sempre, controllato dalle mafie tradizionali, che tuttavia agiscono di solito quando le difficoltà sono già  esistenti per altri motivi e quindi non disturbano la gente normale, provocando ad arte la situazione di difficoltà, come invece, a me sembra,hanno operato costoro.

Se si considera che la posta in gioco originale, prima dei gravissimi danni provocati, era tutto sommato di modesta entità, e quindi quanto sopra nasce da un capriccio e dal delirio di onnipotenza ispirato dalla consapevolezza di impunità, e di accesso a chissà quali altri privilegi (che io ho sempre supposto, sulla base di innumerevoli, gravi e concordanti elementi, derivasse dalla appartenenza ad una certa cricca, rimasta segreta e quindi, se confermata da chi di dovere, in violazione anche della legge Anselmi) (elementi alquanto singolari emergono dalla vicenda penale: l’avv. Bonotto ha detenuto i reperti sotto custodia del tribunale e li ha restituiti privi degli originali sigilli: io sono stato condannato in un processo di chiaro stile sovietico (salvo poi essere pienamente riabilitato in appello); l’avv. Bonotto si è presentato spontaneamente come testimone nel processo penale a carico della sua controparte del processo civile  ed ha deposto il falso (nella totale indifferenza del P.M. e del Giudicante) ed io sono stato egualmente condannato;l’avv. Bonotto ha esercitato illecite pressioni sui legali di controparte (vedi allegato : . conclus_bonotto.pdf, penultima frase di pag 3 e terza frase di pag.5), ed io ne ho persi ben tre per strada : per rendersi conto della gravità, basti pensare che il diritto alla difesa è garantito persino ai peggiori criminali ma non evidentemente a chi è nel mirino di certe piovre.

 

7) associazione a delinquere

Infine, ho denunciato all’ordine degli Avvocati decine di violazione del codice etico forense, più alcuni veri e propri reati (il tutto ben documentato)  e le risposte sono quelle che emergono dalla corrispondenza  (vedi allegato :  esposto1999.pdf, esposto2000.pdf, ordine_avvocati_25_06_10.pdf  , ordine_avvocati_04_08_10.pdf , ordine_avvocati.pdf , ordin_avv_21092010.pdf , email_26_09_10.pdf  )

Ma la cosa che ritengo essere più illuminante è la seguente:

dopo aver esposto, al cospetto del got di Palmanova,  ben poco riguardosi riferimenti al Giudice veneziano che ha respinto la istanza in appello degli Andreon, questa controparte ha addirittura inserito nel suo ricorso per Cassazione (vedi allegato :  cassazione_bonotto.pdf) una offesa gravissima contro detto magistrato (il termine è “capzioso”: lo zingarelli è alquanto preciso nel qualificare come alquanto offensivo tale termine, - ed a me sembra evidente che lo sia tanto più se rivolto ad un magistrato - ) e la Suprema Corte, anzi che redarguire pesantemente e doverosamente tale comportamento, che anche da solo, indipendentemente da ogni altra valutazione, avrebbe a mio parere giustificato il respingimento della istanza (analogamente al 5 in condotta che tutti sanno rappresentare la bocciatura anche per gli studenti di maggiore profitto), riserva parole, non certo offensive, ma sicuramente di grave censura nei confronti dell’alto magistrato (reo fra l’altro solamente di aver fatto il proprio dovere con alta professionalità avendo individuato nei fascicolo di causa quei riferimenti e quelle indebite pretese di pertinenza nella causa da parte della Andreon s.r.l. che escludevano si potesse trattare di un refuso e  che invece, il Procuratore della Suprema Corte ha ignorato nonostante siano documentali ed inequivocabili (vedi allegato : lett_andreon_300305.pdf e presentaz_interpello_braido.pdf e interpello_titolare01.pdf); a me appare indubbio che sia  proprio la non casuale assenza della documentazione pertinente (assenza colpevole, quanto meno per la parte ricorrente, che aveva l’obbligo di allegare tutta la documentazione inerente l’oggetto del suo ricorso - obbligo sancito dalla Suprema Corte a sezioni riunite - ) ad avere causato la convinzione dei numerosi membri della Camera di Consiglio della Suprema Corte che il riferimento alla società contenuto nel mandato fosse da attribuire ad un “mero refuso” , di carattere accidentale!  La documentazione indebitamente sottratta alle evidenze della Corte era inequivocabile nel dimostrare che il riferimento alla s.r.l. (anzi la su pretesa che fosse legittimamente parte in causa) era usuale  da parte dei soci della società stessa (erano soltanto i loro legali che prudentemente avevano continuato a coltivare la causa a nome e per conto della ditta individuale Andreon Francesco (ben sapendo che la s.r.l. era una società costituita ex novo, che non aveva affatto incamerato la vertenza con essedi, come documenta lo stesso atto costitutivo); quanto è accaduto nasce dal fatto che la istanza di appello è stata redatta da dei nuovi legali, che sono transitoriamente subentrati all’avv. Bonotto, i quali hanno preso per buona la dichiarazione di Andreon Francesco, non conoscendo le lontane origini della vicenda). Suppongo che anche solo questo inganno ai danni della Suprema Corte (l’occultamento di tali documenti) sia molto, molto grave! Qualora ciò fosse avallato da chi di competenza, significherebbe che la frode processuale è stata estesa (ed ha a mio avviso beffato) anche alla Suprema Corte,  riunita in camera di Consiglio per iniziativa del procuratore di cassazione (non so se l’avv. Bonotto intendesse riferirsi ad Aurelio Golia, che ha avallato la assenza di quegli elementi che invece il Giudice Veneziano aveva individuato e che sono documentali, od a qualche altro procuratore di cassazione, quando si è vantato della speciale attenzione per questa causa, seguita dalla Alta Corte in Camera di Consiglio). Dato che il ricorso per Cassazione è un atto alquanto banale, riguardante una questione fra le più banali, risulta assolutamente inverosimile che possa autonomamente aver richiamato la attenzione del procuratore ed a me invece sembra l’ennesimo indizio di circostanze tanto eccezionali quanto a mio parere non spiegabili alla luce del sole, di cui è disseminata la lunga vicenda.

 

Ciascuno è in grado di fare le sue valutazioni sulla situazione della legalità che si è creata nella nostra provincia, a sua volta punta esemplare di un male che attanaglia molta parte dello intero paese: tutto quanto emerge nella mia vicenda ha funzionato come una cartina di tornasole, da almeno tre lustri, di ciò che affiora oggi a livello centrale, e che tutte le persone con un minimo di buona fede riconoscono (non solo queste, ma anche varie Procure) (vedi allegato :  deposito_cancelleria.pdf).

 

Dato che l’avv. Bonotto è alquanto abile nella sua professione ed ogni sua parola è spesa con pertinenza allo interno del medesimo atto (è solo la sua incredibile assenza di memoria che lo espone a continue e plateali  contraddizioni rispetto agli atti da lui stesso prodotti in precedenza: ma è il classico svantaggio di chi non ha quel rispetto per la verità che la deontologia professionale gli imporrebbe, come ho prontamente e ripetutamente denunciato all’Ordine, il quale, data la evidenza dei fatti, dopo aver cercato inutilmente di opporre delle inattendibili giustificazioni , ha suggerito che era compito della magistratura intervenire – implicitamente dimostrando di concordare che erano stati commessi dei reati e non solo delle violazioni deontologiche su cui era suo preciso compito istituzionale intervenire, quanto meno per scongiurarne di nuove); a mio parere, il comportamento osservato, per oltre un decennio, dall’Ordine degli Avvocati, rappresenta uno degli aspetti maggiormente significativi di questa vicenda;

l’avv. Bonotto, nel decidere di inserire nel suo ricorso una gravissima ingiuria all’alto magistrato veneziano, sembra aver stranamente previsto che, anzi che ricevere la punizione che ci si dovrebbe aspettare essere a carico di chi commette un tale reato, perpetrato addirittura nei confronti di un alto magistrato, ad essere oggetto di deprecazione da parte della Alta Corte sarebbe invece finita la vittima della grave offesa. (E’ la ripetizione di quanto ripetutamente si è verificato a mio carico, anche in occasione del processo penale che ho subito).

 

Se quanto occorso al valoroso magistrato veneziano non è, come a me sembra,  un chiaro monito per tutti quei magistrati che oseranno in futuro opporsi al potere che continua a sfoggiare questa controparte….

 

A mio modesto parere, che ritengo di poter esprimere riguardo a fatti che mi hanno personalmente toccato in maniera così pesante, senza che sia io andato a cercarli (va ricordato che la vicenda penale è iniziata con la sparizione dei reperti in custodia del Tribunale, successivamente trovati, grazie alle indagini dello Ispettore Panighel, nel possesso dell’avv. Bonotto e privi dei sigilli) spicca la “sfortuna” del valoroso ed altamente competente magistrato veneziano ingiustamente, a mio avviso, redarguito dalla Suprema Corte, rispetto alla “fortuna” di tanti protagonisti di questa vicenda:

- il Procuratore Gianfranco Candiani, poco dopo la mia vicenda giudiziaria (nella quale si era disturbato a scrivermi lamentandosi del mio poco riguardo nei confronti del CTU – quello stesso che successivamente, nella sua testimonianza nel processo penale a mio carico, ha smentito le sue tesi precedenti, dal che si deduce che le mie riserve erano fondate….), fu trasferito;

- il P.M. Cicero , che all’epoca dei fatti era sostituto presso la Pretura, e quindi ritenevo fosse più indietro  nella anzianità rispetto ai tanti sostituti presso la Procura, assunse la reggenza di questa ultima  per un lungo periodo; se non vado errato, fu anche promosso a procuratore aggiunto, salvo poi tornare al ruolo di sostituto (cosa che, salvo errore, ho trovato alquanto strana);

- il GIP Valeria Salzari migrò dal ruolo giudicante a quello inquirente;

- il giudice Pedoja, non appena, anni dopo, si rese vacante la Presidenza del Tribunale,fu  incaricato di assumerne la reggenza;

- il gup Di Tullio a me è sembrato non conoscere la differenza fra “sospensione” (decisa dal magistrato competente) ed “annullamento”  del pignoramento (da lui applicato, a mio avviso illegittimamente): tale  “distrazione” è stata da lui ribadita successivamente, dato che ha rigettato il mio ricorso sostenendo che fosse in ritardo (rispetto ad una notificazione del provvedimento  mai pervenuta: solo per caso ero venuto a conoscenza del suo operato);

- la  dott.ssa Sabrina Cicero che, data la sua giovane età, essendo fresca di concorso in magistratura, non mi spiego come possa essersi scordata di fornire un qualsiasi riscontro ai numerosi e gravissimi punti che Le sono stati ripetutamente sottoposti con grande evidenza;

- l’attuale Presidente del Tribunale, che subentrò parecchi anni dopo, poco dopo il suo insediamento denunciava gravi anomalie e si proponeva di risolverle (aveva addirittura trovato un chiodo sulla sua poltrona: segnale a mio parere  non meno esplicito di quello della testa di animale molto che, in certe zone del paese è tristemente noto); dopo che si è verificata la ispezione ministeriale (è stata solo una mia intima, fortissima sensazione) , mi è sembrato  non accusare più quel genere di problemi. Il chiodo sulla poltrona è a mio avviso un  indice molto inquietante di cosa può accadere, dietro le quinte, nel Tribunale di Treviso .

 

Ci lamentiamo, giustamente, che quelli che ci derubano (poco), anche quando presi escono dopo qualche giorno e non facciamo caso a quelli che ci derubano,enormemente, e non hanno il benché minimo rischio di pagare qualcosa, anche nei rari casi in cui sono acciuffati. Di recente il Presidente della Regione Lombardia, ha affermato che è giusto che un politico si avvalga della prescrizione, visto che si tratta di una tutela che la legge assicura agli imputati. Dopo tanti anni, costoro continuano a raccontarci che sono le garanzie per i cittadini la loro prima preoccupazione! E’ questa, la prescrizione, la parola magica che rappresenta la quintessenza del declino del nostro paese. E nessuno che lo gridi a chiare lettere, nemmeno quei valorosi  giornalisti non asserviti che ancora ci restano!  Le grandi ruberie, pubbliche e private, (che sono gli strumenti attraverso i quali la ricchezza del paese, negli ultimi, fatidici 17 anni, è migrata e si è concentrata in certe mani) sono impunite al 99,99%  in quanto,  nei rari casi in cui i responsabili sono pizzicati, hanno tutta la convenienza a sostenere dispendiose parcelle legali per allungare i tempi (spiacente per loro, a questo non riescono proprio a sottrarsi: si spiega anche il ruolo di tanti Ordini degli Avvocati e come mai nella sola Roma ci sono tanti avvocati quanti nella intera Francia). Ovvio che il bottegaio che viene multato per un mancato scontrino, non può spenderne decine di migliaia per gli avvocati e quindi deve pagare anche se ha solo regalato un lecca-lecca ad un suo nipotino che è passato a trovarlo. La prescrizione è un Istituto vigente anche all’estero dove peraltro i termini sono parecchio meno brevi ma è soprattutto la sua applicazione che fa’ la differenza: essa termina nel momento in cui inizia il processo. Non esiste, da loro, che lo stato (e quindi tutti noi) sopporti gli enormi costi dello apparato giudiziario, che in teoria sarebbero finalizzati a rendere giustizia alle vittime punendo i colpevoli al solo fine dal dissuaderli dal perseverare – finalità più che civile, ma che costoro, maestri della propaganda, chiamano “giustizialismo” - , se grazie alla situazione di disagio in cui è deliberatamente confinata la macchina della giustizia ed infinità di cavilli a disposizione (cui si sta tentando di aggiungere il più mostruoso: il così detto processo lungo) i legali riescono a superare un determinato termine, tutto viene gettato alle ortiche! Le cronache riportano quotidianamente chi sia il campione mondiale di tale prassi (“primus inter pares” di un vastissimo gruppo)……La coniugazione del “processo lungo” con la “prescrizione breve” rappresenta l’emblema di questi anni, cioè di come le leggi siano, oggi come non mai, il perno dello arricchimento di alcuni a scapito di molti altri e la prima causa del degrado di una società che era opulenta!

 

In un quadro generale del genere la mia vicenda rappresenta una vera cartina di tornasole, almeno a mio personale parere; bisogna tuttavia ringraziare, ancora una volta, l’avv. Bonotto e gli Andreon (questi ultimi con dei distinguo, in quanto mi risulta che al Sig. Francesco siano state raccontate delle frottole su tale episodio), se grazie alla falsa rappresentazione dell’accordo fra avvocati hanno ottenuto quella sospensione del pignoramento a carico Andreon emessa nel 2005, che ha reso tale atto privo di una precisa  scadenza e quindi vigente ancora oggi. Come ha riconosciuto anche il Giudice del registro di Udine, solo il Tribunale della esecuzione aveva la competenza per annullare tale pignoramento ma ha invece rigettato la relativa istanza degli Andreon, sentenza passata in giudicato, dato che, ancora una volta, sapendo di avere torto, questa controparte ha scelto di non appellare!

Non io, ma una persona a cui ho riferito la intera vicenda, mi ha fatto osservare che la ripetuta rinuncia da parte degli Andreon a ricorrere in appello, sembra accreditare la ipotesi che essi non abbiano “santi in paradiso” in quel luogo.

 

Data la vigenza di tale pignoramento sospeso, è di grande conforto sapere che, se e quando tornerà la legalità nella nostra provincia e più in generale nel nostro paese (ipotesi questa ultima che recenti avvenimenti sembrano rendere non troppo remota) gli Andreon non potranno sottrarsi a risarcire i danni arrecati in quanto la strategia di bilancio della Echo s.r.l. (società la cui proprietà è oggetto di quel pignoramento) è l’esatto opposto di quella della Andreon s.r.l. e quindi la prima contiene valori reali alquanto elevati, celati dietro poste contabili modeste, mentre la seconda espone una situazione finanziaria destinata, a mio avviso, a scoraggiare i creditori  : vigenza_pignoramento_sospeso.pdf  e pignoramento_lignano_ok.pdf e decisione_giudice_registro.pdf ).

 

Ho sentito alcune volte l’avv. Bonotto affermare che “il diavolo fa’ le pentole ma non i coperchi” (cosa che diceva anche mia madre ed a cui credo, avendola osservata verificarsi in concreto) tanto che la seconda volta mi sono messo a ridere e gli ho contestato che era “ripetitivo”. A parte questo, il fatto, eclatante nelle sue dimensioni e totalmente insperato, è che a sollevare i coperchi e fare luce in maniera inossidabile sono le chiarissime affermazioni e dichiarazioni di cui egli stesso ha disseminato i suoi atti.

 

Trovo che ciò sia giusto e lo ammiro per questo, ma mi chiedo cosa ne pensano i suoi (da me supposti) sodali! Sarebbe logico che invertissero la loro direzione di marcia ma temo che invece non lo possano fare, per ragioni che non voglio esplicitare ma che sono perfettamente intuibili.

 

In relazione ai gravissimi danni che mi sono stati inferti, mi attiverò anche per ottenere dallo stato quei provvedimenti di salvaguardia che sono previsti per chi subisce e denuncia i reati di usura ed assimilati.

 

Per completezza di informazione, prego vedere il resoconto della vicenda relativa al decreto ingiuntivo, nella ottica estremamente soffice del mio ultimo avvocato civilista (vedi allegato : tribunale_tv/Citazione_opp.ne_ESSEDI.pdf ).

 

 

 

 

 

 

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