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RIEPILOGO DELLA VICENDA GIUDIZIARIA

Premessa:

 

Per dimostrare la frode giudiziaria, sarebbe sufficiente ricordare che il famoso terzo grado di giudizio, vale a dire la sentenza di Cassazione, avrebbe dovuto concludere la vicenda nel 2007. Invece la Suprema Corte fu tratta in inganno dalla attestazione del Sostituto di Cassazione, che dichiarò che mai la Andreon s.r.l. si era intromessa nella causa, rendendo in tal modo plausibile la tesi di Andreon Francesco che il suo riferimento alla società nel mandato al suo legale fosse un refuso! Di conseguenza venne cassata la sentenza di appello e la trama fraudolenta riprese con rinnovato vigore. Le sistematiche manipolazioni documentali (e le ricorrenti sottrazioni di reperti e documenti dai fascicoli sotto custodia del Tribunale) ) fanno pensare che il P.M. di Cassazione sia stato a sua volta ingannato!   Tuttavia, anche la inquietante ipotesi alternativa è in qualche modo confortata dalla, a mio avviso  altrettanto sistematiche azioni corruttive (anche queste sorrette da inoppugnabili prove).

 

 

anno 1989 – inizio causa

Premesso che il contratto di aprile 1989 sancisce che:

Essedi studio & associati s.a.s. vende alla Andreon Arredamenti dei programmi per la gestione aziendale (alcuni prodotti da una altra società, altri di produzione propria) e si impegna a personalizzarli secondo le direttive del Rag. Fanizzi (il commercialista della Andreon Arredamenti che aveva una buona preparazione informatica e di gestione aziendale);

 

0)  le parti si sono scambiate per posta il contratto per la apposizione della firma; soltanto nel maggio 2014 Sandro Dallavalle, sfogliando per la ennesima volta il fascicolo, si rende conto che la firma sul contratto appartiene alla Braido Vanna, priva di alcun ruolo nella azienda (ed anche di interesse, essendo in regime di separazione dei beni),  e non invece al Sig. Andreon Francesco; In un primo tempo Sandro Dallavalle, non conoscendo le firme dei suoi interlocutori, non notò tale grave fatto e di conseguenza non si rese conto del dolo di controparte, prima di iniziare il lavoro;

 

1)   la Braido Vanna, moglie del titolare, si sostituisce arbitrariamente anche  al Dr. Fanizzi come controparte tecnica della essedi : è la seconda, grave, inadempienza contrattuale, in quanto la Braido non ha alcun titolo o competenza informatica.

 

2)   la Braido Vanna, impartisce alla essedi disposizioni ogni volta diverse e spesso prive di fondamento, in materia di personalizzazioni da realizzare; anche nei casi nei quali la richiesta non  è fuori luogo, ha un carattere opzionale rispetto allo standard, già pronto, ed eccede il corrispettivo pattuito contrattualmente; la essedi si trova ad un certo punto ad aver investito parecchio tempo nel progetto e quindi fa' ogni sforzo per arrivare comunque ad una definizione positiva, nonostante la difficoltà di collaborare con un soggetto ben diverso da quello in origine stabilito, e ciò in assenza di una motivazione plausibile, soltanto per un capriccio; la essedi si dichiara disposta a seguire le direttive della Braido a condizione che questa le precisi tutte in una volta e nella forma scritta; tale disponibilità, prima espressa verbalmente, è stata formalizzata mediante raccomandata a.r., rimastra priva di riscontro (vedi allegato corrispondenza/lettera_essedi_280989 ) ;

 

3)   la Braido Vanna firma di proprio pugno le contestazioni alla essedi (vedi allegato corrispondenza/lettera_andreon_061189 , pagina 2 );

 

4)     la Braido Vanna interrompe il rapporto con essedi e, come primo provvedimento, annuncia di non voler pagare la fattura n.4 del 30/10/89, redatta da essedi in base allo stato di avanzamento  previsto nel contratto, per la parte già terminata da tempo e non contestata (vedi allegato  corrispondenza/indagine_andreon );

 

5)     la Braido Vanna, dopo la interruzione del rapporto e come secondo provvedimento, annuncia di aver commissionato una indagine sullo stato dei lavori che essa stessa ha interrotto, impedendo l'accesso ad essedi; successivamente, non è mai emersa alcuna notizia riguardo a tale indagine arbitraria, durante la quale,anche inavvertitamente, chi ha interagito con programmi interrotti, senza conoscerli, ha provocato gravissimi danni;  Sandro Dallavalle, che ha partecipato all'accertamento tecnico preventivo in qualità di perito di parte essedi (ha potuto farlo in quanto formalmente soggetto diverso dalla parte in causa: essedi sas), ha notato una vera e propria manipolazione (di tipo tanto semplicistico che potrebbe teoricamente essere stata realizzata persino dalla Braido stessa, se avesse chiesto ed ottenuto un piccolo aiuto, anche telefonico da un esperto); è naturale che ciò non possa essere provato, ma è la Braido ad aver agito contro le regole, facendo interagire degli ignoti estranei PRIMA e non DOPO la sua richiesta di A.T.P. al Tribunale di Treviso e su di essa quindi grava l'onere della prova! (vedi allegato : corrispondenza/indagine_Andreon)

 

6)     solamente dopo qualche mese da tale “indagine privata”  la Andreon Arredamenti ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo, citando la Essedi Studio & associati in C.so Mazzini, 10 (esattamente la ditta che ha successivamente iniziato la causa finalizzata al recupero del proprio credito: è evidente che solo la ditta citata dalla stessa Andreon Arredamenti aveva la legittimazione per chiedere a sua volta il risarcimento del suo credito e che pertanto la questione della legittimazione attiva sollevata in appello dalla Andreon Arredamenti è una pura panzana!  Ancora nella sua Costituzione in Appello del 27/01/2014 l’avv. Giovanni Bonotto dichiara” Nella ATP promossa dall’allora ditta Andreon Arredamenti mai ci si riferisce alla Essedi SAS”; ciò che rileva è che a quella stessa ATP si è costituita PROPRIO la Essedi sas e ciò è avvenuto 10 mesi prima dello inizio della causa: non vi potrebbe essere smentita più plateale (vedi allegato:causa_primo_grado/costituz_essedi_acctecprev.pdf.)

Tale accertamento tecnico è tuttavia viziato in partenza dalle iniziative di cui al punto 1 ed al punto 5.

(Nonostante tutto, la causa civile si è risolta nel 2001 accogliendo tutte le richieste di essedi)

 

7)      Andreon Arredamenti è la ditta individuale di Andreon Francesco, non una azienda familiare, quindi la intromissione della Braido Vanna (che non ha alcun ruolo ufficiale in azienda) è  abusiva

 

8)   L’avvocato della essedi richiede l’interpello del titolare della ditta individuale e quindi di Andreon Francesco; (vedi allegato:  causa_primo_grado/interpello_titolare01);

 

9)   la Braido Vanna si presenta a tale udienza qualificandosi come vice presidente della subentrata Andreon Arredamenti s.r.l. (vedi allegato : causa_primo_grado/presentaz_interpello_braido); ciò è molto grave per due motivi:

-     accredita falsamente che la controversia sia stata ceduta dalla ditta individuale alla nuova società di capitale (nell'atto di costituzione della s.r.l. sono stati inseriti una serie di beni singolarmente valutati, non tutti i beni appartenuti alla ditta individuale di Andreon Francesco ); in realtà tutti i numerosi atti legali di controparte, sino al tutto luglio 2009, sono a nome e per conto di Andreon Francesco; di conseguenza la Braido non aveva alcun diritto di presentarsi in luogo del marito ed invece lo ha fatto dolosamente a nome e per conto della Andreon Arredamenti s.r.l. ;

-     in ogni caso Braido Vanna non ha fornito alcun riscontro ai precisi quesiti contenuti nel sopra citato atto di interpello del titolare, ed è evidentemente proprio questo lo scopo principale della sua intromissione abusiva: impedire una risposta ai quesiti inerenti le precedenti avventure informatiche della Braido Vanna, verso cui il marito era notoriamente molto critico (in particolare, per un contratto con la Philips, abortito esattamente cme quello con essedi sas, la ditta Andreon aveva dovuto sborsare circa 100 milioni di lire dell’epoca);

-     ha reso impossibile un accomodamento bonario, che il marito è sempre stato aperto a raggiungere, come ampiamente documentato in seguito;   

anno 1990

Su istanza della ditta Andreon venne effettuato l’accertamento tecnico preventivo. Tale accertamento fu svolto dal CTU Ruota, alla presenza di Braido Vanna e Dallavalle Sandro e diede luogo ad una perizia giurata redatta dal CTU. Fu sulle risultanze di tale accertamento che, molti anni dopo, (nel 2001) a causa delle gravissime irregolarità che hanno visto protagonista la parte Andreon, si concluse il processo di primo grado con l’accoglimento di tutte le richieste di Essedi

 

 

Seconda parte anni 90 – Tentata conciliazione presso la Curia Mercatorum

10)  la Braido Vanna si presenta alla conciliazione presso la Curia Mercatorum (vedi allegato: causa_primo_grado/Accordo per la Mediazione), sempre qualificandosi come legale rappresentante della Andreon Arredamenti (una nota di colore: anche in questo caso, come sempre, la controparte non qualifica mai la sua completa ragione sociale, in particolare se ditta individuale o s.r.l.; nonostante ciò,

dopo 12 anni dallo inizio della causa (e quindi è tale pretesa ad essere prescritta) pretende che la scritta “essedi studio e associati” indichi una ditta individuale, nonostante non esista alcun appiglio a fronte di una tale pretesa!; anche  questa  sua  intromissione nella tentata conciliazione presso la Camera di Commercio, indebita in quanto fondata sulla falsa affermazione di cui al punto 9, ha di nuovo impedito la composizione amichevole; la descrizione di tale tentativo di riconciliazione fatto dall.avv. Bonotto durante la sua deposizione testimoniale nella causa penale (vedi allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 58) è in gran parte falsa;

     

anno 1996

11)  nel 1996 fu decisa una seconda perizia (su istanza di essedi, in quanto nella prima perizia il CTU aveva tralasciato di prendere in considerazione le ore impiegate da essedi per svolgere le personalizzazioni ulteriori rispetto al contratto, richieste da Braido Vanna, dopo che si era arbitrariamente sostituita al Rag. Fanizzi, tale secondo accertamento doveva operare sulle cassette di copia eseguite nell’ambito dell’a.t.p. , nei primi mesi del 1990, cassette che erano state contestualmente depositate, debitamente  sigillate, in custodia presso il Tribunale di Treviso; siamo nel 1996 ed il CTU si reca alla Cancelleria per ritirare i reperti depositati nel 1990, tuttavia questi sono spariti e non si trovano; parte una indagine, seguita dal P.M. dr. Giovanni Cicero ed in breve tempo emerge dai registri del Tribunale che i reperti sono stati consegnati nel 1991 allo studio Bonotto (come attestato in maniera precisa dal CTU nella sua relazione giurata);la versione che fornisce invece l’avv. Bonotto nella sua deposizione sotto giuramento indica una impiegata dello Studio Nordio che nel frattempo è deceduta!;

dato che la firma apposta sul registro in occasione del ritiro viene qualificata come illeggibile, anche l'ispettore Panighel, incaricato delle indagini, alle dipendenze del P.M. Cicero, non ritiene opportuno identificare quale del ristretto gruppo facente capo allo Studio Nordio sia la persona che ha firmato per il ritiro dei reperti, in quanto,  spiega durante il suo interrogatorio nella udienza penale (vedi capitolo DESCRIZIONE DELLA VICENDA PENALE), non era stato autorizzato dal magistrato e riteneva di "non poter divagare"; ma il punto è che il registro del Tribunale riferisce che il ritiro è stato fatto nel 1991 dallo Studio Bonotto, che si era appena costituito e di conseguenza non vi potevano essere dubbi nella attribuzione della firma! Il P.M. dr. Cicero decide subito dopo di chiedere la archiviazione con la motivazione che "era passato l’troppo tempo"; il GIP Giuliano si oppone e chiede che vengano completate le indagini;  N.B. l'ispettore Panighel nella sua deposizione riferisce che anche il GIP Giuliano si è rivolto a lui per avere notizie sulla indagine: ciò conferma quanto emerge dalla annotazione inserita nel decreto di archiviazione: il GIP aveva rilevato delle incongruenze e si era rivolto direttamente al poliziotto per avere dei chiarimenti;

Dato che solo a distanza di tempo sono emersi tutti i particolari, la dinamica dello indebito prelievo è chiarissima:

al sottoscritto non sembra possano sussistere dubbi sul fatto che fosse lo Studio Bonotto e non invece lo Studio Nordio l’artefice dello indebito prelievo; 

l’avv. Bonotto risulta (da quanto annotato dallo impiegato che ha materialmente consegnato i reperti) aver effettuato il prelievo; guarda caso,  si tratta dello stesso avv. Bonotto che è stato trovato in possesso e che ha riconsegnato nel 1996 i reperti in custodia, sprovvisti degli originari sigilli;la indebita consegna all’avv. Bonotto è stata rilevata da un usciere, consultando i registri del Tribunale (vedi allegato supplemento-di_perizia/supplemento di perizia.pdf) come riferisce il CTU ruota nel suo supplemento di perizia (giurata); questo rilevante punto toglie ogni possibile dubbio sulla dinamica degli avvenimenti e sulla totale responsabilità dell’avv. Bonotto in ordine alla sparizione dei reperti ma, cosa molto, molto più grave, mette sulla giusta luce la testimonianza da lui resa al processo penale contro Sandro Dallavalle ed in particolare alla insinuazione che a ritirare i reperti fosse invece una defunta (l’unica impiegata defunta dello studio Nordio); il quadro è ulteriormente arricchito dalla constatazione che lo Studio Nordio, che evidentemente non ebbe alcun ruolo nella faccenda dei reperti, tuttavia, anziché scagionarsi rispetto alla chiamata a correo da parte dell’avv. Bonotto, lo asseconda, non ritenendo di avere nulla da temere grazie alla enorme influenza che aveva improvvisamente conseguito in seguito a fatti esterni di rilevanza politica nazionale!

Da notare che l’avv. Bonotto è il praticante dello Studio Nordio che segue, sin dagli esordi della causa, la cliente Andreon arredamenti;

invece, come si vedrà nel seguito, la sinergia fra l’avv. Bonotto, lo studio Nordio, gli inquirenti e lo stesso CTU (che soltanto nella sua deposizione finale dirà la verità sulla circostanza che i sigilli erano stati rotti) ebbe il risultato di accreditare come versione  ufficiale che il responsabile del ritiro delle cassette non era identificabile; una banale scusa per coprire il vero responsabile, dato che una banale perizia calligrafica avrebbe potuto identificare la persona che ha apposto la firma fra il ristrettissimo gruppo di persone che facevano parte dello studio Nordio;  ma tale strategia fuorviante messa in atto dagli stessi inquirenti, che in un primo tempo si erano attivati con impegno ed hanno cambiato verso solo dopo la identificazione dello avv. Bonotto, è risultata successivamente essere inutile in quanto, come ha scritto il CTU Ruota,  il registro del Tribunale attestava che era Bonotto e non Nordio il responsabile dello indebito e doloso ritiro dei reperti sotto custodia!

 

12)  il CTU avvisa i periti di parte che i reperti erano stati trovati e quindi la perizia poteva essere effettuata, ma non comunica alla essedi che i reperti erano stati trovati nel possesso dell' avv. Bonotto, che, se al momento dello irrituale ritiro, nel 1991, faceva ancora il praticante presso lo studio Nordio,  successivamente si era trasferito in un proprio studio, tanto che, a quanto ha testimoniato successivamente (vedi capitolo DESCRIZIONE DELLA VICENDA PENALE), i reperti si trovavano nel suo armadio al nuovo indirizzo;  Sandro Dallavalle, perito per la parte essedi, si reca presso lo studio del CTU Ruota per dare inizio alle operazioni di perizia, convinto che i reperti ritrovati si fossero smarriti all'interno del Tribunale, (evento che non avrebbe provocato alcun sospetto od esposto alla Procura);!

 

13) l'avv. Bonotto ha dichiarato di aver sempre curato sin dallo inizio la vertenza, sia pure a nome e per conto dello studio Nordio/Manuel (vedi allegato : corrispondenza/lettera_bonotto_151196, pagina 1)

 

14)  allo apparire del CTU che aveva in mano le cassette prive di sigilli, Sandro Dallavalle osservò con una certa enfasi che dovevano essere sigillate; fu solo di fronte a tale contestazione che il CTU comunicò che i reperti erano rimasti per oltre 5 anni nel possesso dell'avv. Bonotto, cioè della controparte; con raccomandata del giorno successivo Sandro Dallavalle manifestò le proprie riserve su quanto appreso in quella riunione peritale e si riservò di interpellare degli altri tecnici in merito ad alcuni elementi che aveva osservato; (vedi allegato : corrispondenza /raccomandata260396);

 

15)  il CTU Ruota continuava a negare decisamente che le cassette fossero in origine sigillate: si trattava della sua parola contro quella di Dallavalle, che aveva partecipato di persona, firmando ai lati dei reperti, alla apposizione dei sigilli effettuata dal CTU, nel 1990; per tale motivo era perfettamente consapevole della gravità dei comportamenti del CTU (tanto più che a lui risultava, ma in quel contesto sembrava essere l'unico, che la apposizione dei sigilli dovesse essere normale e data per scontata, cosa che ha riconosciuto parecchio tempo dopo il CTU stesso, nella sua deposizione nella causa penale, dopo che era risultato che dalle sue stesse descrizioni scritte del contenuto della cassetta nei diversi momentio -1990 e 1996 – risultava che era avvenuto un travaso fra di esse);  attraverso il proprio legale, Dallavalle ottenne dal Giudice la formulazione di un nuovo quesito per il CTU, contenente l'invito a chiarire,  "in maniera specifica e dettagliata" le circostanze inerenti la sparizione ed il ritrovamento dei reperti (vedi allegato : tribunale_tv/richiesta_giudice); il tenore della risposta scritta del CTU (vedi allegato : tribunale_tv/risposta_ruota_al_quesito) dimostra che egli mantiene il comportamento elusivo anche a fronte di una precisa domanda del giudice; in particolare, mentre col Dallavalle affermava decisamente che i sigilli non erano mai esistiti ed allo ispettore Panighel lo faceva soltanto "capire " usando espressioni alquanto singolari (vedi allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 15); nella risposta al quesito del Giudice spiega che "non ricordava come fossero apposti i sigilli"; da tale risposta si può anche dedurre (ma  una risposta tanto singolare ed elusiva poteva prestarsi ad interpretazioni diverse) che i sigilli c'erano; dato che il punto era sapere se i sigilli erano stati apposti o meno; il "come", invece, non  aveva alcuna rilevanza e non gli era stato chiesto, le espressioni usate sono poco chiare, tendono a sviare, ed hanno con tutta evidenza lo scopo di attenuare il contrasto con quanto egli aveva affermato in precedenza, cioè che i sigilli non erano stati apposti! Dato che i resoconti di Ruota, sostenendo falsamente la inesistenza dei sigilli,  avvaloravano le tesi di Bonotto, chi ha letto gli atti può anche avere immaginato una collusione fra il CTU e l'avv. Bonotto, senza rendersi conto che Dallavalle non  ha mai fatto alcuna affermazione in tal senso; (Sandro Dallavalle ha solamente esposto i fatti ed indicato responsabilità su fatti specifici ed incontrovertibili, non facendo alcuna allusione su quanto poteva essere avvenuto dietro le quinte)

 

16)  fu proprio la perseveranza di Ruota nella scarsa chiarezza, anche di fronte ad un molto preciso quesito del giudice, che indusse Dallavalle a definire tale comportamento, nella lettera che ha provocato la sua querela, "risposta omertosa";  parole che gli sono costate, fra rifusione del danno e spese, oltre 15.000 euro, sanzione che egli ritiene particolarmente ingiustificata per una serie di motivi:

a.      il CTU nella sua testimonianza (vedi allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 34 ) ha smentito quanto in precedenza aveva ripetutamente affermato nelle sue relazioni tecniche in qualità di CTU e quindi sotto giuramento;

b.      le accuse di Dallavalle erano rivolte al CTU mediante lettera raccomandata il cui contenuto è rimasto esclusivamente a conoscenza del solo destinatario (solo dopo la querela, è stato portato alla attenzione dei soli inquirenti)!

nella sua relazione tecnica il CTU cercò di sottolineare elementi che tendevano ad accreditare come poco probabile la manipolazione delle cassette (N.B. se successivamente avesse ammesso di ricordare qualcosa di diverso, cioè avesse affermato che improvvisamente si era ricordato della questione, la contraddizione con quanto scritto in precedenza poteva anche essere, sia pure con  enorme generosità, considerata come in buona fede; invece egli ha ammesso che i sigilli li metteva sempre, e ciò esclude la semplice dimenticanza: di conseguenza diventa veramente impossibile attribuire le sue dichiarazioni precedenti a semplice errore;

la negazione della avvenuta sigillatura di fatto offriva alle dichiarazioni dell'Avv. Bonotto una verosimiglianza, sia pure debolissima, a parere di Dallavalle, ma più che sufficiente in un contesto in cui sembrava godere a priori di una considerazione di cui nel nostro paese nemmeno il Presidente della Repubblica ha mai goduto (le ormai remote vicende del Presidente Leone ne sono un esempio alquanto noto e significativo);

N.B. Sandro Dallavalle si convinse (sperando non sia reato) tuttavia che la inossidabile ed inusitata  credibilità che circondava l'avv. Bonotto era non tanto per le sue qualità professionali di avvocato (il lettore della presente vicenda può facilmente valutare egli stesso) ma per la sua appartenenza allo Studio Nordio;

la avvenuta rottura dei sigilli, che è stata riconosciuta dal CTU soltanto molto tempo dopo, durante la sua testimonianza nella causa penale , sotto l'incalzare delle domande del legale di Dallavalle, quando la perizia era ormai  da tempo conclusa, avrebbe tolto ogni credibilità alle relazione del CTU nella perizia del 1996, che aveva accreditato invece che i reperti non “erano stati toccati” (vedi allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 35-37) e, quindi, privato le spiegazioni fornite dall'avv. Bonotto di quella sia pure esile parvenza di attendibilità (non solo le spiegazioni fatte nella imminenza dei fatti, ma anche quelle, ancora più inverosimili, fornite come testimone  nel processo penale a carico della sua controparte nel processo civile, cosa in se assolutamente vietata dalla deontologia professionale);  

il CTU ha finalmente confessato la verità quando si è reso conto che la essedi aveva individuato, dalla comparazione della descrizione dei reperti fatta dal CTU stesso nelle due perizie,rispettivamente del 1990 e del 1996, che nel frattempo erano avvenuti dei travasi di dati fra le cassette: più manipolazione di così!

Dalla lettura della relazione del verbale di udienza nella parte relativa alla deposizione del CTU emergono numerose contraddizioni ed il continuo ricorso ai "non ricordo" (anche su circostanze che egli aveva dichiarato per iscritto di aver appena esaminato); (vedi allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 26.)

Fortunatamente la relazione che lo stesso CTU aveva effettuato nel 1990 era maggiormente equilibrata, pur riflettendo una situazione già compromessa nel corso della illecita indagine commissionata dalla Braido a dei terzi, rimasti sconosciuti; di conseguenza il CTU non poteva discostarsi troppo, nel 1996, da quanto aveva dichiarato anni prima: per tale motivo la causa si risolse egualmente, nel merito, a totale favore della essedi;

 

17)  fu soltanto in seguito alla annotazione che fece il GIP Giuliano nel decreto definitivo di archiviazione (a fronte della seconda richiesta di archiviazione del P.M. Cicero, motivata adducendo soltanto che le ulteriori indagini non avevano fatto  progressi), che Dallavalle venne a conoscenza che esisteva un registro presso la cancelleria che conteneva le annotazioni dei movimenti dei reperti :  il GIP Giuliano non era l'unico ad avere delle perplessità, sulla conclusione che "era passato troppo tempo" in quanto:

a.     fra la data di inizio delle indagini e la individuazione dello Studio Bonotto come detentore irrituale dei reperti erano passati solo alcuni giorni:  a quale scopo le avevano iniziate, allora, le indagini, se era troppo tardi?

b.    l'indebito possesso da parte dell'avv. Bonotto si era protratto addirittura alcuni giorni dopo l'invito a restituire le cassette (come risulta dalla relazione del Cancelliere dr. Candido) (vedi allegato : tribunale_tv/relazione candido) : ciò smentisce la deposizione testimoniale dell'avv. Bonotto che sostiene invece di aver provveduto immediatamente alla restituzione (N.B. alcuni giorni corrispondono perfettamente al tempo che si può ipotizzare possa aver impiegato chi, avendo a disposizione il computer originale, vi abbia versato cinque anni prima il contenuto delle cassette sparite dal tribunale ed abbia cercato, dopo 5 anni,  di ricreare su nuove cassette, il contenuto di quelle, originali, che non si trovano più); occorre sottolineare che dalle descrizioni dei reperti fatte dal CTU nelle perizie del 1990 e del 1996 emerge che l'unica dinamica plausibile è quella appena descritta (salvo che, non ricordandosi esattamente come erano suddivisi i dati originariamente fra le cassette, si è commesso un fatale errore nella creazione dei nuovi esemplari); altra grossolana “svista”: le cassette depositate in custodia al Tribunale erano 3, quelle restituite dall’avv. Bonotto invece furono 2, ma contenevano tutto quanto in precedenza era distribuito sulle 3 originali!

c.     proprio seguendo il suggerimento che emergeva dalla succitata annotazione del GIP, Sandro Dallavalle approfondì sul piano tecnico le perplessità che aveva già  manifestato nella raccomandata del 26/03/1996 (di cui al punto 14) al CTU: emerse che confrontando la precisa descrizione delle cassette fatta dal CTU nella perizia del 1990 (quindi descrizione delle cassette in origine) con la altrettanto precisa descrizione  fatta dal CTU delle cassette restituite nel 1996)  emergeva che era avvenuto un vero e proprio travaso);

 

18)  la prova tecnica della manipolazione proviene dalle relazioni del CTU, redatte nella imminenza dei fatti e sotto giuramento e da qui nascono i numerosi esposti alla Procura, che fu sempre sorda ad essi; per fortuna tuttavia, mentre la Procura era indifferente, le prove ebbero un effetto diverso sia sul CTU che sull'avv. Bonotto, quantomeno li indussero a comportarsi con maggiore prudenza; è solamente tale atteggiamento che può spiegare quanto segue:

a.     l'avv. Bonotto, nella sua deposizione testimoniale, spiega, guarda caso, che a ritirare materialmente le cassette fu la impiegata dello studio Nordio che nel frattempo era deceduta; (vedi allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 53) è significativo che una tale notizia non fosse invece  stata comunicata allo ispettore Panighel, per il quale, incredibilmente, la individuazione della persona che aveva ritirato i reperti rimaneva un tabù invalicabile (come da lui testimoniato)  Quando ha restituito le cassette, il suo atteggiamento fu  ben diverso

 

b.  (vedi allegato: corrispondenza/lettera_bonotto_15.11.96.pdf); è alquanto singolare che nella imminenza dei fatti si sia adontato tanto per un sospetto che non riguardava nemmeno lui, se era vero che  era stata la impiegata nel frattempo deceduta a ritirare i reperti; In tale epoca, la versione del CTU, pur palesemente inattendibile , tendeva a negare la avvenuta rottura dei sigilli! (essendo logico che fossero stati apposti, come da lui stesso ammesso successivamente come testimone)

 

c. .il CTU Ruota, nella sua deposizione testimoniale (la cui lettura completa  mostra l'atteggiamento evasivo) ammette finalmente che in origine i reperti erano sigillati perchè il LUI LI APPONEVA SEMPRE e che sono stati restituiti NUDI dall'avv. Bonotto; (vedi allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 34.)

 

19)  tale deposizione smentisce quanto lo stesso CTU aveva solennemente affermato nelle sue relazioni peritali, ma un fatto di tale gravità rimase senza conseguenze in quanto Sandro Dallavalle, dopo tutto quanto aveva subito presso il Tribunale di Treviso, non poteva certo permettersi di inoltrare alla procura un nuovo esposto! Tanto più sapendo che le opposte testimonianze di Ruota e di Bonotto erano avvenute al cospetto del P.M. e del Giudicante, i quali hanno semplicemente ignorato quella che a Sandro Dallavalle, pure presente, era sembrata una ovvia considerazione: uno dei due doveva necessariamente aver testimoniato il falso! Non solo, il mio legale fece notare le discrepanze fra le due deposizioni: rimasero egualmente ignorate!

 

20)  tale deposizione del CTU smentisce completamente  la deposizione dell'avv. Bonotto:

§   la evasiva descrizione che questo ultimo fece dei reperti posseduti escludeva la presenza di sigilli (i quali, notoriamente, sono facilmente riconoscibili)

§   riguardo alla  ipotesi che i reperti fossero stati ritirati per errore in quanto impigliati in una pratica: si tratta di 3 cassette che pesano complessivamente 2 etti e mezzo ed hanno, tutte insieme, una dimensione che è piuttosto ingombrante e scomoda da maneggiare! (qualora inseriti all'interno di una cartellina, è piuttosto complicato evitare che fuoriescano, tanto più se questa stessa cartellina ha viaggiato dal Tribunale alla sede dello avv. Bonotto!)

       

Sandro Dallavalle, da una parte trova che sia ben poco elegante attribuire delle responsabilità ad un defunto, impossibilitato a difendere il suo onore, dall'altra gli sembra ineccepibile che l'avv. Bonotto abbia detto il falso, sotto giuramento,  a tale proposito   E’ evidente che l'avv. Bonotto ha cambiato la sua strategia:  nella imminenza del ritrovamento delle cassette, si adontava per il semplice fatto che un minimo sospetto lo potesse sfiorare (vedi allegato : corrispondenza/lettera_bonotto_151196 e causa_primo_grado/conclus_bonotto): quindi grande enfasi sulla sua onorabilità; dopo invece che erano emersi gli elementi che indicavano la avvenuta manipolazione delle cassette  (o quantomeno una eventuale perizia avrebbe potuto sancirla), ha messo le mani avanti indicando in un defunto il  responsabile! (quindi, su un medesimo argomento, due atteggiamenti tanto differenti: l'onore in un caso, la delazione verso un defunto, nell'altro) ;

è alla luce di questo (le cassette consegnate nel 1991 a Bonotto e riconsegnate da quello stesso nel 1996), che va valutata la sua testimonianza nel processo penale che è stato istruito a carico Dallavalle invece che a carico Bonotto);

      questi fatti portano ad interrogarsi sulle indagini, che avendo individuato immediatamente i responsabili,  si sono immediatamente fermate! Non poteva certo essere la eventuale prescrizione a giustificare la causa addotta dal PM Cicero, che era troppo tardi; infatti, qualora fosse un reato ricevere, detenere e restituire dopo 5 anni delle cassette sparite dalla custodia del Tribunale, datosi che tutto questo è riconducibile ad un unico soggetto, sarebbero passati pochi giorni dalla emersione dei fatti alla data di conclusione del reato (la riconsegna al Tribunale dei reperti detenuti illecitamente).

 

 

21)  durante la sua deposizione testimoniale l'avv. Bonotto accusa Sandro Dallavalle, imputato in quello stesso processo, di aver denunciato all'ordine degli Avvocati la collusione fra lui ed il CTU Ruota. Da notare che il giudice, al fine di evitare equivoci, gli ha chiesto di ripetere la accusa, cosa che egli ha fatto con grande sicurezza. (vedi allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 61) E' sufficiente leggere l'esposto presentato all'Ordine da Dallavalle (vedi allegati :.ordine_avvocati_tv/esposto1999 ed esposto2000) per rendersi conto della totale falsità di tale testimonianza, tanto più grave in quanto pianificata a danno di chi in quel contesto si trovava nella situazione di imputato; N.B. soltanto nel successivo esposto all'ordine (vedi allegati : ordine_avvocati_tv/esposto1999 ed esposto2000) Sandro Dallavalle cita il CTU Ruota, dovendo denunciare la falsa  testimonianza dell'avv. Bonotto, ma nemmeno in questo caso lo accusa di collusione! In quel momento, sapendo di non poter ottenere giustizia attraverso gli organi preposti, Sandro Dallavalle ripose le sue speranze in un intervento dell'Ordine che quantomeno desse uno stop all'avv. Bonotto per le future iniziative! Invece i gravi fatti denunciati (vedi allegati : ordine_avvocati_tv/esposto1999 ed esposto2000) non ottennero alcuna risposta, nonostante una sollecitazione telefonica a distanza di alcuni mesi: la dottoressa Piccin rispose che, in caso di archiviazione, le procedure prevedono la notifica al ricorrente! (mai pervenuta!!!)

 

22)  l'avv. Bonotto ha in più occasioni, anche sotto giuramento, assicurato che le cassette indebitamente custodite "non sono state toccate"; (vedi allegato : corrispondenza/lettera_bonotto_151196) ebbene, che al momento della restituzione i reperti non fossero sigillati emerge implicitamente dalla sua stessa deposizione, che non fa che confermare la deposizione del CTU a tale riguardo; ma la stessa, persino superflua, raccomandazione del giudice di salvaguardare i dati "nel contradditorio delle parti" non poteva essere rispettata, se non si fossero apposti i sigilli! La seguente dichiarazione dell'avv. Bonotto, contenuta in un atto della causa, è particolarmente significativa a tale proposito "il backup consentiva una certa tranquillità in quanto i programmi realizzati e forniti all'Andreon Arredamenti non potevano essere ulteriormente manipolati, corretti e quindi posti a fondamento di pretesa economica!" (vedi allegati :  causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 9 e causa_primo_grado/allegato_3an5 ); tale frase, scritta dall'avv. Bonotto, quello stesso che ha detenuti le cassette di backup per 5 anni, ha sicuramente carattere irridente e canzonatorio (non solo verso Sandro Dallavalle ma verso la Istituzione che custodiva i reperti): rappresenta la quintessenza delle totale ingiustizia che ha caratterizzato la vicenda! l'imputato Dallavalle disobbedendo al precedente rimbrotto del giudice, è riuscito a leggere in aula tale frase che l'avv. Bonotto aveva inserito in un atto della causa, la cui pertinenza nel processo è impossibile negare: fu nuovamente zittito dal giudice! (vedi allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 94) che le cassette fossero sigillate "sempre"  è stato confermato sotto giuramento dal CTU  ma è semplicemente ovvio: è alquanto significativo che tale ovvietà sia stata ostinatamente negata per tanto tempo da tanti protagonisti della vicenda che invece per il loro ruolo dovevano esserne consapevoli; a tale riguardo, la manipolazione dei reperti che emerge dalle descrizioni del CTU nelle due perizie, è "ad abundantiam" in quanto si aggiunge alla rottura dei sigilli, riconosciuta sia pure con grave ritardo anche dal CTU! (vedi allegati : causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 34 e pag. 35), ove questo conferma che l’ Avv.Bonotto, ha restituito i reperti nudi, cioè senza sigilli.

 

23)  se qualcuno detiene dei reperti sigillati, spariti dalla custodia del Tribunale, e poi li restituisce senza sigilli, la manipolazione degli stessi si dà per scontata; ciò sembra non essere vero se coinvolto è l'avv. Bonotto in quanto è al di sopra di ogni sospetto; datosi che la irrituale detenzione è durata oltre cinque anni, nel corso dei quali si sono verificate delle attività riguardanti la causa che richiedevano la consultazione del fascicolo del suo studio (ove l'avv. sostiene che erano riposti i reperti) è semplicemente impossibile che non fossero notati (proprio da colui che, in quanto autore della  dichiarazione di cui al punto 23, dimostrava di conoscere molto bene la loro funzione e le loro caratteristiche!); anche durante il trasporto al nuovo studio dell'avv. Bonotto, avvenuto durante la irrituale detenzione, un pacchetto ingombrante e del peso di 250 grammi doveva necessariamente  essere notato; tutto ciò è rimasto ignorato, nonostante gli insistenti appelli di Dallavalle, da persone che pure si suppone, per il loro ruolo, dovessero avere un particolare interesse per la tutela del decoro del loro Tribunale; anzi, è stata presa una frase scritta e la si è tagliata, nella sua parte maggiormente significativa in quanto escludeva il reato, come del resto ha riconosciuto la corte di Appello; grazie a tale amputazione è potuta apparire plausibile come capo di imputazione per il Dallavalle;  non solo, nel corso del suo interrogatorio il giudice lo ha pesantemente ingiuriato senza alcun motivo e lo ha più volte zittito quando richiamava la attenzione sugli elementi che lo scagionavano: tutto questo emerge chiaramente dalla relazione stenografica, che riporta fedelmente l'intero dibattimento, dal quale emerge anche un ben diverso atteggiamento del giudice rispetto alle lunghe e superflue divagazioni fatte dall'avv. Bonotto nella sua deposizione; alla fine del verbale della udienza penale (vedi allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 95), è riportato che  il giudice accenna al tentativo di accordo fra le parti, pesantemente sollecitato dal giudice stesso in apertura di udienza; ebbene, la somma richiesta da Ruota, oltre alle scuse, era di 25 milioni di lire, cifra coincidente alla lira con quella comminata come risarcimento dal giudice dr. Pedoja!

 

 

anno 2001

24)  in seguito alla sentenza civile di primo grado, la essedi si attivò per recuperare il proprio credito, finalmente riconosciuto dopo ben 11 anni! Il debitore Andreon Francesco risultava nullatenente dalle visure. Agire sulla quota di Andreon Francesco nella s.r.l. appariva impresa inutilmente dispendiosa, in quanto i bilanci della s.r.l. denunciavano una situazione desolante; datosi che essedi era certa che gli Andreon avessero delle elevate disponibilità che sfuggivano alle ricerche, confidò sullo amor proprio del debitore nella speranza che un pignoramento nella sua abilitazione lo inducesse a pagare e chiudere la annosa vicenda;

 

25)  le speranze invece andarono deluse in quanto il pignoramento avvenne, su dei quadri; si arrivò alla vigilia della vendita all'asta, avendo essedi anche provveduto al pagamento a favore della casa di aste;(vedi allegato : causa_primo_grado/istit_vend_giudiziarie); la esecuzione della sentenza venne invece sospesa, come verrà illustrato dettagliatamente nel seguito;

 

 

anno 2005

26)  la Braido Vanna pretende che ad accollarsi il debito verso la essedi sia la Andreon Arredamenti s.r.l. e che saranno eventualmente i soci a decidere se spartirselo fra di loro (vedi allegato : corrispondenza/lett_andreon_300305 e risposta raccomandata_09_04_2005.pdf )

tale lettera è significativa per vari motivi:

-    dimostra quale sia la promiscuità fra la società (di capitale) ed i soci; la lettura dei bilanci della srl, che sin dallo inizio denunciano perdite, è abbastanza indicativa delle strategia che assegna le attività ai soci e le passività alla s.r.l.; ciò trova una conferma indiretta nella informazione confidenziale proveniente da ambienti della Veneto Banca, che riferisce che i movimenti finanziari della Andreon Arredamenti s.r.l. presso tale istituto sono ben più frequenti ed ampi rispetto a quelli che trovano riscontro nei bilanci ufficiali della stessa;

 

-    un elemento "intrigante" è la annotazione in un bilancio della s.r.l. (vedi allegato : doc_fiscali/bilancio-2003_errore) da cui, tenuto conto del valore ingente indicato e dell'esiguo numero di dipendenti (due o tre), si desume che la Andreon Arredamenti s.r.l. ha accumulato per anni debiti verso l'erario per ritenute alla fonte effettuate e non versate; se tale annotazione fosse vera, si tratterebbe di appropriazione indebita continuata ed aggravata; va precisato tuttavia che, sempre da informazioni raccolte negli  ambienti di Veneto Banca, sembra che si sia trattato di un errore; rimane tuttavia da chiedersi: è ipotizzabile che il commercialista avrebbe commesso un errore del genere, se la ditta fosse solita operare regolarmente? (vedi allegato : doc_fiscali/bilancio-2003_errore)

 

 

-    dalla disamina di alcuni bilanci della s.r.l. appare evidente che alcuni di essi, non fra i migliori nei risultati, sono stati firmati Andreon Francesco, ma da una mano diversa dalla sua (un perito calligrafo da me interpellato in proposito attribuisce alla mano del figlio Michele le imitazioni della firma di Andreon Francesco!

 

 

anno 2002

27)  quanto segue illustra fatti e circostanze molto, molto significative! la Andreon Arredamenti si rivolse al Presidente della Corte di appello  per ottenere la sospensione della esecuzione, adducendo:

-   di essere una ditta costantemente integerrima sulla puntualità dei pagamenti;

-   riproponendo elementi di merito della causa, che erano già stati giudicati in primo grado, la cui fondatezza era velleitario sostenere, dopo la indebita detenzione, per cinque anni,  dei reperti che  risultavano essere spariti dalla custodia del Tribunale ma che erano invece stati abusivamente consegnati al. Bonotto, (come precisa sotto giuramento il CTU) e dopo tutte le altre irregolarità commesse dalla Braido Vanna;

-   sostenendo che la Essedi studio & associati sas, che aveva vinto la causa nel primo grado, non era legittimata ad agire in quanto invece doveva essere la ditta individuale Dallavalle Sandro la vera controparte legittima;

Il primo punto venne immediatamente smentito con la presentazione di certificati del Tribunale che attestavano altri pignoramenti subiti da più creditori!

il secondo era viziato dall'episodio dei reperti (e dalle altre irregolarità precedenti)  ed in ogni caso non era certamente sufficiente per vanificare una sentenza che aveva giudicato nel merito!

il terzo punto appariva maggiormente pernicioso in quanto, essendo per certi versi assimilabile alla determinazione del sesso degli angeli, datosi che Sandro Dallavalle era all'epoca il socio accomandatario e l'unico ad operare all'interno della essedi studio sas, si prestava ad essere facilmente utilizzato, nell'ambito di una strategia pretestuosa;

gli elementi che la Andreon portò a sostegno della sua tesi furono:

a.     che la sede della Essedi Studio sas e la abitazione di Sandro Dallavalle avevano il medesimo indirizzo

b.      che la carta intestata su cui era stipulato il contratto, pur essendo intitolata come : essedi studio & associati, riportava scritto molto in piccolo, in calce,  un numero di partita iva che si riferiva ad una precedente attività di lavoro autonomo di Sandro Dallavalle, attività cessata proprio in coincidenza con la nascita della società, salvo il prolungamento, normale in questi casi, per la gestione degli introiti non ancora incassati dai clienti ;N.B. dal certificato camerale dell'epoca emerge chiaramente che la attività nella sas era svolta unicamente da Sandro Dallavalle, come socio accomandatario ed unico operatore in quanto non vi erano dipendenti e gli altri soci, unicamente di capitale,  erano la moglie casalinga ed il figlio studente di scuola media, e che la sas era nata in sostituzione della precedente attività di lavoro autonomo; in altre parole in nessun momento Dallavalle ha esercitato due diverse attività contemporaneamente, in modo da ingenerare confusione;(vedi allegati vari : cert_essedi_2000 ; cert_essedi_2001 ; cert_professione ;   convocazione_ruota ; fattura essedi ; note  ) va detto infine che la precedente attività di lavoro autonomo di Sandro Dallavalle si svolgeva presso la sede dei suoi clienti, trattandosi di consulenza di carattere amministrativo, ben diversa dalla successiva attività di vendita di programmi esercitata nell'ambito della sas  La carta intestata era stata commissionata in occasione della nascita della sas ma la tipografia aveva erroneamente inserito in calce il numero della partita iva di cui era in possesso per lavori precedenti e che  si riferiva alla attività di Sandro Dallavalle quando svolgeva lavoro autonomo; questo ultimo, di fronte alla prospettiva di cestinare tutta la partita di carta, decise di utilizzarla egualmente in quanto la intestazione non dava adito ad alcun equivoco e non era ipotizzabile  che un numero di partita iva errato, scritto in calce ed a caratteri minuti, potesse far nascere della confusione sulla identità della ditta, che era invece posta in bella evidenza nella intestazione della carta, in considerazione anche della circostanza che all’epoca quantomeno era vietato ottenere dagli uffici finanziari la informazione di chi fosse il titolare di una determinata partita iva. Per fortuna lo stratagemma inventato dagli Andreon/Bonotto è stato smentito in maniera totale:

c.      gli indirizzi di essedi studio sas (c.so Mazzini) e di Sandro Dallavalle (via del Solstizio) erano ben separati all'epoca dei fatti, essendo stati riuniti molti anni dopo, nel 2000, quando Sandro Dallavalle acquistò l'appartamento sotto casa al fine di adibirlo ad ufficio  (come emerge dalle visure camerali alle varie date, (vedi allegati : doc_fiscali_essedi/certif_essedi_2000 e doc_fiscali_essedi/certif_essedi_2001).  

d.      la richiesta di accertamento tecnico preventivo era stata formulata dalla Andreon prima dello inizio della causa ed era rivolto ad essedi studio & associati, corso Mazzini 10, mentre la abitazione           era in via del Solstizio; N.B.da notare che la precedente attività di Sandro Dallavalle si svolgeva presso i clienti e che l'ufficio in c.so mazzini ha iniziato la attività con la costituzione di  essedi studio sas; inoltro, fatto che “taglia la testa al toro”, in quanto accaduto una decina di mesi prima dello inizio della causa, allo accertamento tecnico preventivo si era costituita esattamente la essedi studio sas (con la esatta indicazione del tipo di società) (vedi allegato: causa_primo_grado/costituì_essedi_acctecprev.pdf)

e.      la corrispondenza della Braido Vanna era indirizzata alla essedi studio e associati, c.so Mazzini 10 e precisava "alla personale attenzione di Dallavalle Sandro" (vedi allegato : corrispondenza/lettera_andreon_061189) (è evidente che tutto questo è in assoluto contrasto con il tardivo stratagemma che voleva assumere che la parte in causa fosse il "consulente Sandro Dallavalle" oppure la Ditta Individuale Sandro Dallavalle: la sfacciataggine di questa controparte di  attenersi a due contrastanti versioni della medesima falsità, a seconda dell’estro del momento, sembra un indice della sicumera di un potere che è concepibile solamente nell’epoca medievale oppure nei luoghi sotto il tallone delle attuali mafie; a tale proposito, è ormai noto che, specialmente nel nord, non tutte sono diretta emanazione di quelle “storiche”, cioè la Siciliana, la Campana, Calabrese e Pugliese)

f.       venne esibito un certificato dell'uff. imposte che dimostrava che non era mai esistita una ditta individuale di Sandro Dallavalle (come aveva invece indicato Andreon nel suo ricorso in Appello), ma          soltanto una attività di lavoro autonomo di Sandro Dallavalle (è solo dopo la presentazione di tale certificato che l'avv. Bonotto cambia versione:non più la ditta individuale ma il professionista...), salvo successivamente rettificare nuovamente; è di una gravità inaudita che anche il giudice Deli Luca riprenda tali stratagemmi nella sua sentenza, contraddicendosi a sua volta in quanto in un punto attribuisce la legittimazione attiva alla ditta individuale essedi ed in altro punto al professionista Sandro Dallavalle!

g.      la fattura di acconto n. 4 del 30/10/1989, quindi ben prima dell'inizio della causa, era redatta sulla medesima carta intestata del contratto ma riportava in bella evidenza immediatamente sopra la intestazione il numero di partita iva  proprio della sas (vedi allegato : doc_fiscali_essedi/fattura_essedi), differente da quello scritto in piccolo in calce, per un evidente errore della stamperia; bisogna essere veramente riconoscenti all'avv. Bonotto che, presumibilmente ad insaputa della sua assistita, ha inserito nel fascicolo tale fattura (N.B. se la avesse presentata la parte essedi, non avrebbe il medesimo valore probatorio a suo favore) tale fattura è stata registrata dalla destinataria, in quanto contiene i riferimenti contabili della registrazione (ed anche la ben nota sigla della Braido Vanna) e pertanto non vi è dubbio alcuno che fosse ben noto prima dello inizio della causa che la controparte della Andreon era la essedi studio sas con la sua specifica partita iva (vedi allegato :  doc_fiscali_essedi/fattura_essedi),

h.      con la consueta sfacciataggine l'avv. Bonotto cambiò versione (ma è alquanto significativo che ciò sia avvenuto dopo che essedi aveva presentato il certificato che attestava che la ditta individuale          indicata da Andreon nella sua istanza di appello non era mai esistita), facendo riferimento, nel suo ricorso per Cassazione, al "professionista" Sandro Dallavalle;

i.        anche questa modifica dello stratagemma ha le gambe corte in quanto:

1)         il contratto del 14 aprile 1989 prevedeva la vendita e la successiva personalizzazione dei programmi, alcuni di terze parti (attività non certo possibile nell'ambito di un lavoro autonomo);

2)         la fattura del 30/10/1989 ,riflettente i valori esposti nel contratto, in proporzione allo stato di avanzamento della parte non contestata, non può certo riferirsi a lavoro autonomo il quale invece prevede la presentazione al cliente di un preavviso non fiscale e la emissione della fattura solamente al momento del pagamento; quindi, qualora la Andreon avesse ritenuto di aver a che fare con un lavoratore autonomo, perchè non ha rilevato la mancata indicazione nella fattura della ritenuta di acconto, usuale, anzi obbligatoria per i professionisti?

3)          vi è una ulteriore angolazione da cui esaminare la faccenda della legittimazione attiva:

 

- premesso che quando si presenta ad un cliente, Sandro Dallavalle dice: sono Sandro Dallavalle, della essedi studio (data la lunghezza della ragione sociale, che per legge deve includere anche le generalità del socio accomandatario, è scontato che la dizione che uso non possa essere: sono Sandro Dallavalle della essedi studio e associati di Sandro Dallavalle e c società in accomandita semplice);

 

- è ancora più grottesco pensare che la dizione fosse: "sono Sandro Dallavalle della ditta individuale essedi studio";

 

N.B. nel suo ricorso per Cassazione l'avv Bonotto qualificava la sua controparte come "lavoratore autonomo", successivamente ha deciso di tornare alla versione del 2002 (la ditta individuale)

in definitiva per la Andreon qualsiasi qualificazione della sua controparte va bene, tranne quella vera,che si è costituita , essendo stata a sua volta citata dalla stessa Andreon, nel 1989, quando ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo! Il postino che ha recapitato alla essedi sas la citazione della Andreon Arredamenti nel 1989 (mentre l'azione di recupero del credito da parte della essedi, fondata sull'esito favorevole di tale accertamento tecnico, è dell'anno successivo, il 1990) ha evidentemente recapitato alla unica essedi esistente ed indicata dalla Andreon, a dispetto delle farneticazioni escogitate solamente dopo 12 anni! (di conseguenza ampiamente prescritta).

 

 

       Il Presidente della Corte di Appello, dr. Nicola Greco, decise che le argomentazioni del legale di Andreon, nonostante fossero ampiamente smentite da quanto sopra, erano meritevoli di sospendere la provvisoria esecuzione sancita, nella sentenza di primo grado, dopo una istruttoria molto lunga ed approfondita! E' sembrato al Dallavalle che tale decisione fosse a lungo ponderata, visto che fu emanata dopo un certo tempo e,singolare coincidenza, poco prima del giorno  fissato per l'asta (indice, ebbe la impressione Sandro Dallavalle, di una decisione presa molto a malincuore).

      

       Parecchi giorni prima della data fissata per l'asta (e quindi precedentemente la decisione di cui sopra, Dallavalle telefonò alla ditta che la organizzava ma gli venne comunicato che non si sarebbe proceduto in quanto telefonicamente il giudice Di Tullio aveva comunicato che la sentenza di sospensione stava per arrivare (cosa che appare parecchio strana ); Sandro Dallavalle, inoltre, trovò inusuale tanta solerzia da parte del magistrato che si era premurato di telefonare;

 

28)  con elevata velocità il GUP Di Tullio emise il provvedimento che interrompeva il procedimento di vendita, attuando la sentenza della Corte di Appello;  ma la parte di maggiore rilievo è la seguente:

dopo qualche tempo il Dallavalle si recava all'ufficio presso il Tribunale per richiedere il certificato che attestava il pignoramento, solamente sospeso, a carico di Andreon. Ricevette invece un certificato attestante che nessun procedimento esisteva a carico della Andreon (vedi allegato : doc_fiscali/certif_assenza_pignoramenti ).

Essendo ormai abituato a sorprese del genere (l'episodio della Signora Stella) esibì agli impiegati i titoli che dimostravano che i pignoramenti dovevano esserci (non solo il suo ma quelli operati da altri creditori, di cui possedeva i certificati emessi di recente dal medesimo ufficio); dopo una ricerca venne informato che la esecuzione era stata annullata e non sospesa dal GUP Di Tullio; (vedi allegato : tribunale_tv/sospensione vendita immobiliare)

Il legale di parte Essedi presentò subito una istanza al GUP chiedendo di annullare il provvedimento che era al di fuori di ogni legalità ed anche "ultra petitum", visto che la parte (cioè l'avv. Furlan che seguiva formalmente la Andreon in quel periodo) aveva correttamente richiesto soltanto la sospensione.

Il GUP Di Tullio, facendo riferimento ad una notifica (peraltro mai ricevuta dalla parte essedi, coincidenza alquanto significativa! ) respinge la richiesta adducendo che è stata presentata oltre i termini. Tenuto conto che era trascorso poco più di tre mesi dalla sospensione decisa dal Presidente della Corte di Appello, c'è da chiedersi entro quali termini ci si debba opporre ad un provvedimento illegittimo, nemmeno notificato,  essendone venuti a conoscenza solo per una coincidenza. Questo episodio illustra ampiamente quale fosse la situazione e, più ancora di innumerevoli altri episodi di questa vicenda ,del medesimo segno, conferisce alla intera vicenda una inequivocabile chiave di interpretazione.

E' facile comprendere la frustrazione di chi ha subito tutto questo. Sandro Dallavalle tuttavia si sentì meno solo, in quanto, in questo caso, non era l'unico discriminato, ma lo era anche la platea dei creditori degli Andreon (e quindi altri normali cittadini) ingannata dal provvedimento che depennava i pignoramenti a carico degli Andreon e quindi ne modificava la valutazione di affidabilità.

N.B. Sandro Dallavalle, alla luce di tutti i precedenti, era ben certo che il ricorso contro il GUP era una spesa inutile in quanto non sarebbe stato accolto (era curioso eventualmente solo di conoscere la motivazione!); tale spesa era maggiore del normale in quanto l'avv. che lo assisteva non era (e non poteva essere,   fra quelli del foro di Treviso in quanto Sandro Dallavalle lo avrebbe ritenuto troppo esposto ad indebite pressioni, come avvenuto in precedenza) e quindi vi era la necessità della intermediazione di un altro studio legale. Ciò che, soggettivamente, lo decise a sostenere anche tale onere fu la consapevolezza che l'unica difesa possibile, per quanto flebile, era che quanto avveniva fosse circostanziato in maniera tale da evitare che successivamente potesse essere spiegato con un involontario errore!

        

29)  Finalmente ebbe luogo l'appello, che nonostante la palese insussistenza degli stratagemmi della parte Andreon, destava parecchia preoccupazione a causa di tutti i precedenti sopra illustrati. La corte di appello respinse la istanza della parte Andreon a causa di un vizio nella istanza stessa. Questa decisione venne presa di ufficio e ciò comportava la compensazione delle spese fra le parti.  Francamente Sandro Dallavalle avrebbe preferito prevalere nel merito, dato che poteva documentare la falsità ed inconsistenza degli stratagemmi di controparte.  L'avvocato di parte Essedi, pur riconoscendo la fondatezza della decisione della corte, in quanto basata su idonea documentazione presente nel fascicolo, non aveva coltivato tale aspetto in quanto,  ben conoscendo i precedenti, aveva ritenuto tale punto maggiormente esposto alle contestazioni future. La sua prudenza si rivelò giustificata in quanto  la successiva sentenza della Corte di Cassazione, ignorando la documentazione, contenuta nel fascicolo, che dimostrava la falsità della tesi sostenuta dall'avv. Bonotto, accolse il suo ricorso. Va detto che, ancora una volta, la parte Andreon ha agito con molta disinvoltura :   tuttavia la Suprema Corte fu tratta in inganno dalla attestazione del Sostituto di Cassazione dr. Aurelio Golia che la Andreon s.r.l. non si era mai proposta come parte in causa, attestazione smentita da documentazione inoppugnabile (vedi allegato: corrispondenza/lett_andreon_300305.pdf ed altra corrispondenza ed allegato causa_primo_grado/presentaz_interpello_braido.pdf); date le sistematiche manipolazioni  e manomissioni dei documenti sotto custodia del Tribunale di questa controparte, è assai plausibile che abbia a sua volta truffato il Sostituto dr. Golia, asportando anche solo transitoriamente dal fascicolo i documenti di cui sopra, che invece erano stati sicuramente presi in considerazione dalla Corte di Appello (indebitamente offesa per tale motivo nel ricorso in Cassazione di Andreon);

 

30)   in ricorso in appello fu presentato dal nuovo legale della Andreon, il dr. Furlan.  (vedi allegato : furlan/sent_appello_furlan) Dopo il respingimento, egli propone all'avvocato di parte essedi una rateizzazione di 2 anni:

Dopo aver cercato nuove informazioni sulla affidabilità finanziaria di Andreon ed aver tentato inutilmente di convincere il debitore a pagare subito (erano trascorsi 15 anni dalla data del credito) inviandogli delle lettere che facevano accenno alle disponibilità personali che da informazioni riservate sapeva essere nella disponibilità, la essedi sas decise di aderire alla rateizzazione ma con alcune modifiche che prevedevano un anticipo immediato ed una decorrenza diversa da quella proposta. Tutto si risolse con uno scambio di fax fra avvocati, nel corso del quale la parte essedi fu molto esplicita nel far rilevare che un eventuale ulteriore, anche minimo (dopo 15 anni!!!!), inadempimento della debitrice avrebbe provocato la richiesta di esecuzione sul bene pignorato.(vedi allegati : corrispondenza/fax_a_furlan030205 e fax_furlan_160205)

 

31)  Dopo il pagamento a mezzo assegno di una rata, ricevuta la quale essedi, che aveva deciso di registrare regolarmente quanto riceveva per adempiere agli obblighi fiscali, su consiglio del suo commercialista si preoccupò di gestire correttamente l’aspetto fiscale anche sotto il profilo dell’I.V.A., e di conseguenza investì della questione, in maniera gentilissima, il Sig. Andreon Francesco (vedasi le raccomandate inviate nel 2005  nella directory corrispondenza). Il tono gentilissimo di Dallavalle va spiegato come segue:

- quando frequentava, nel 1989, il Sig. Francesco, nonostante avesse ricevuto da Braido Vanna la disposizione di “non badare Andreon” si era convinto che fosse una brava persona: è sempre stato evidente che tutte le anomalie di questa vicenda derivavano dalle continue ed indebite intromissioni della Braido;

- come è arcinoto, l’IVA è una imposta che viene sopportata solamente dallo utilizzatore finale e che per le aziende comporta obblighi di carattere burocratico ma nessun costo, quindi una soluzione chiara e concordata avrebbe potuto risolvere il problema senza costi per alcuno.

Ancora una volta invece si intromise la Braido Vanna, che rispose a nome della società alle raccomandate che essedi spediva al marito (ben tre, come da directory: corrispondenza).

A peggiorare la situazione, la controparte interruppe, senza fornire alcuna spiegazione, i pagamenti che ripresero solamente dopo 4 mesi, a mezzo banca.

 

32)   Per un mero colpo di fortuna (in quanto le visure sui beni del debitore continuavano ad avere esito negativo) essedi venne a conoscenza che Andreon Francesco deteneva la quota di maggioranza di una azienda immobiliare di Lignano. Le nuove fonti confidenziali consentirono pertanto di offrire qualche prospettiva di successo alla azione di recupero e pertanto, dopo che l'avv. essedi (Marco Santarcangelo) ebbe nuovamente ed infruttuosamente diffidato l'avv. Furlan (vedi allegati : corrispondenza/fax_a_furlan030205 e fax_furlan_160205), diede avvio alla esecuzione della sentenza divenuta ormai definitiva;

 

33)  presumibilmente la Andreon rimase sorpresa, in quanto, grazie al provvedimento del giudice Di Tullio era stata esonerata dall'obbligo di conservare i quadri pignorati (l'unico bene pignorabile nella sua casa, ovviamente intestata ai parenti; ed era certamente consapevole che le sue proprietà sfuggivano alle visure; reagì  facendo ricorso in Cassazione e chiedendo la sospensione della esecuzione al Tribunale di Palmanova, nella cui giurisdizione è Lignano (vedi allegat vari : cassazione/cassaz_bonotto…);

 

34)  La Andreon ottenne la sospensione rappresentando al giudice onorario di Palmanova una situazione in cui il comportamento di essedi poteva apparire vessatorio; per ottenere un simile effetto ricorse ad una serie di "accorgimenti": (vedi allegati vari  : palmanova…)

 

35)  presentò l'atto di conferimento della ditta individuale nella Andreon Arredamenti S.R.L. per accreditare che fosse questa ultima la parte in causa e non la ditta individuale; il provvedimento esecutivo era a carico della ditta individuale e veniva in tal modo fatto apparire come  erroneo; N.B. l'atto di costituzione della Andreon Arredamenti s.r.l. è alquanto corposo e Bonotto confidava che certi particolari non fossero notati dal magistrato in relazione al provvedimento urgente di sospensione della esecuzione che veniva richiesto; da tale atto emerge che il valore globale  della ditta individuale è determinato dalla somma di singoli beni conferiti (quindi non tutti) ciascuno con la sua valutazione a se stante, la cui somma algebrica costituiva il valore della quota conferita da Andreon Francesco e non conteneva alcun cenno riguardo alla essedi od alla vertenza essedi; vedi allegato : pagamento/piano_pagam_proposto);

 

36)  presentò solamente una parte dei fax scambiati fra avvocati per sancire l'accordo sulla rateizzazione, in modo tale da rappresentare che l'accordo coincidesse con la proposta iniziale e fosse quindi diverso da quello effettivamente raggiunto, ed accreditando di averlo pienamente rispettato (in pratica ha occultato le modifiche richieste da parte Essedi ed accettate dall'avv. di parte Andreon);  in tal modo la richiesta di esecuzione della essedi poteva apparire vessatoria;;(vedi allegati : corrispondenza/fax_a_furlan030205 e fax_furlan_160205)

 

37)  Bonotto inserì nella causa civile l'intero fascicolo della causa penale, con ciò dimostrando la stretta relazione fra la azione penale verso Dallavalle e la Braido Vanna (che pure formalmente ne era estranea); Sandro Dallavalle e la essedi sas sono pienamente d'accordo sulla esistenza di tale correlazione, che pertanto deve essere considerata come dato acquisito; l'intento dell'avv. Bonotto ha una unica spiegazione: voler sbandierare la condanna penale subita da Sandro Dallavalle al fine di accreditare che fosse un poco di buono; tale mossa fu invece alquanto controproducente  per chi la aveva decisa, in quanto il verbale della udienza e l'insieme delle circostanze documentate mostrano  un procedimento parecchio irrituale (anzi,  alcuni aspetti possono ricordare i mitici processi di stampo sovietico): le forti pressioni del magistrato giudicante per  far raggiungere alle parti un accordo spontaneo, (quando questo comportava per Dallavalle fare le scuse e riconoscere una cifra esagerata come danno), può in qualche misura essere equivalente alla pressione impropria per ottenere la confessione dell'imputato, tipica del regime sovietico;sono tipici anche i velati accenni alla presunta "anomalia" mentale dell'imputato, accreditata sia dal P.M che dal legale di  Ruota, e sottolineata in maniera plateale ed offensiva dal giudicante, i ripetuti inviti del giudice allo imputato di "rispondere solamente alle domande" completavano il quadro e lo rendevano per molti versi dissimile da quello che Sandro Dallavalle presume normale in un procedimento giudiziario di un paese occidentale; la consapevolezza di Dallavalle di doversi misurare con la influenza della Studio Nordio fu molto pesante da sopportare  (le sue affermazioni, quando era sotto interrogatorio come imputato,di essere un soggetto debole,  si riferivano proprio a tale consapevolezza; va chiarito che Sandro Dallavalle non aveva una scarsa considerazione di se ma semplicemente si rendeva conto che un qualsiasi cittadino, in quel contesto, era debole ); (vedi allegati : causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 86-92); la unificazione dei fascicoli (penale e civile) operata successivamente dall'avv. Bonotto apre finalmente uno squarcio di verità che ora egli non potrà negare: la correlazione con la causa civile mette in una luce alquanto significativa le false dichiarazioni dell'avv.  Bonotto, rese sotto giuramento, e le tardive ammissioni della verità rese da Ruota, che contraddicono le sue tesi precedentemente contenute nelle relazioni del CTU e quindi sotto il vincolo del giuramento;

 

38)  presentò alcune raccomandate inviate, dalla essedi, ad Andreon Francesco, quando era preoccupata per lo status di nullatenente che emergeva dalle visure e cercava di convincerlo a pagare spontaneamente usando i suoi risparmi, della cui esistenza la essedi era certa per le informazioni ricevute in via confidenziale da ambienti della Veneto Banca (ma ebbe anche informazioni sul c/c n. 200900010494-2 presso la Banca Prealpi di Conegliano); alcuni passaggi che si riferivano ai bilanci mediamente in deficit della Andreon arredamenti s.r.l., che andavano inquadrati nel giusto contesto di un creditore preoccupato, vennero fatti apparire da Bonotto invece come frasi dettate da intenti vessatori, nonostante i toni assolutamente urbani e rispettosi usati dalla essedi (vedi allegati vari : pagamento);

 

39)  strumentalizzò la richiesta di risolvere il problema della IVA, fatta gentilissimamente dalla essedi, come vessatoria, e la prese a pretesto per giustificare la interruzione del pagamento delle quote concordate fra avvocati; (vedi allegati vari : pagamento); di conseguenza, quale che sia la interpretazione corretta sulla applicazione dell'iva, non può certo essere accampata a giustificazione del mancato rispetto di un preciso accordo, appena raggiunto fra avvocati, riguardante la rateizzazione concessa su un credito già largamente svalutato per la inflazione accumulata in un periodo (gli anni 90) in cui correva intorno al 20%;

 

40)  fece riferimento ai comportamenti del giudice Di Tullio, con velato suggerimento a seguirne l'esempio;

 

41)  ripropose alla Corte di Palmanova tutte le contestazioni di merito, con le correzioni opportune (ad esempio che la legittimazione attiva era del professionista Sandro Dallavalle e non più della ditta individuale  Sandro Dallavalle, come invece la Andreon aveva dichiarato di ricordare, a distanza di 15 anni, quando ha sollevato per la prima volta la questione, nel suo ricorso in appello); a tale proposito,  è indicativo della disinvoltura, l'avv. Bonotto ha indicato la esistenza di un testimone disposto ad avvalorare la sua tesi (evidentemente un testimone in grado di ricordare una questione così insignificante dal 1989!); ebbene, non ne ha precisato le generalità, e ciò impedisce che possa essere mai preso in considerazione nella causa!  Sandro Dallavalle ritiene impossibile che si sia trattato di una semplice distrazione ed ha interpretato tale mossa come un avvertimento del genere: "guarda che siamo in grado di inventare qualsiasi cosa per danneggiarti, non solo un falso testimone!"; tale iniziativa dell'avv. Bonotto rappresenta il punto più alto dell'iceberg che appare sotto tutto il contesto e mostra quale sia il grado di rischio a cui è esposto Sandro Dallavalle, datosi che ha la consapevolezza che tutto quanto gli è accaduto non è frutto del caso e che può essere ripetuto, con modalità ancora più pesanti, anche in futuro; egli infatti non può rivolgersi alla Procura di Treviso, anche per la consapevolezza di esporsi senza nemmeno essere certo che il messaggio arrivi al giusto destinatario (episodio Sig.ra Stella); non può rivolgersi all'Ordine degli Avvocati, datosi che le temute iniziative dell'avv. Bonotto, denunciate preventivamente all'ordine con accorato un appello di intervenire per fermarle,  si sono puntualmente verificate con l'implicito "placet" dell'ordine ; (vedi allegati : ordine_avvocati_tv/esposto1999 ed esposto2000) particolare preoccupazione desta il fatto che le iniziative della Braido Vanna e dell'avv. Bonotto si sono mantenute in un ambito di almeno apparente legittimità, in quanto le aspettative erano che riuscissero a raggiungere gli obiettivi (che sino ad oggi sono mancati, e pur tuttavia Sandro Dallavalle, che ha la esistenza segnata, è riuscito per un soffio ad evitare il peggio, sia per essersi difeso con efficacia, sia e soprattutto per la colossale superficialità ed inattitudine con la quale l'avv. Bonotto ha portato avanti degli stratagemmi presentando senza accorgersene anche le prove per smascherarli!), ma tutto quanto sopra descritto porta a ritenere o quantomeno temere che non desisteranno ed è presumibile che, falliti certi metodi, ne useranno di "più spicciativi" ; 

 

42)  nel ricorso per Cassazione l'avv. Bonotto non si accontenta di criticare il respingimento del ricorso in appello da parte della corte ma (coerentemente con le illazioni fatte verbalmente dal Bonotto stesso nel corso della udienza presso il Tribunale di Palmanova, cui era presente anche Sandro Dallavalle), ha usato verso tale giudice espressioni come "capzioso" il cui significato, secondo lo Zingarelli, è alquanto offensivo, tanto più in quanto rivolto ad un giudice la cui imparzialità è il requisito fondamentale (vedi allegato : cassazione/cassaz_bonotto…);

    

43)  nel ricorso per Cassazione l'avv. Bonotto deve ammettere (in piano contrasto con quanto invece sostiene presso la corte di Palmanova) che il debitore è Andreon Francesco (in quanto ciò è funzionale alla tesi sostenuta in quello specifico ricorso, che imputa ad un errore di stampa la dichiarazione, contenuta nel mandato al legale di Andreon, di firmare a nome della società); dai verbali nel fascicolo e dalla corrispondenza degli Andreon risulta invece che questi ultimi hanno in più occasioni sempre sostenuto che la parte in causa  fosse la società. Nel suo controricorso infatti la essedi ha sostenuto che mancavano nel ricorso tutte quelle indicazioni utili al fine che la Suprema Corte potesse esprimere un giudizio con cognizione (indicazioni che la parte ricorrente era obbligata a presentare, per decisione della Corte a sessioni riunite); il sostituto procuratore generale Aurelio Golia ed il relatore dr. Angelo Spirito hanno accolto la tesi dell'avv. Bonotto nonostante fosse ampiamente contraddetta dagli atti contenuti nel fascicolo,  come se non li avessero letti (vedi allegati : cassazione/sentenza_001 ed cassazione_sentenza_002); la corte infatti sostiene che sia logico che Andreon abbia inteso firmare per se stesso e non per una società (tale logica viene meno invece se si tiene presente che la Braido Vanna ha sempre sostenuto il contrario  e cioè che la parte in causa era la s.r.l. (vedi allegati vari directory /corrispondenza : raccomandata_09_04_2005.pdf) ; d'altra parte non si tratta di una logica tanto eccezionale: il Procuratore Aurelio Golia (della Cassazione) non può ignorare ciò che tutte le statistiche ed i media affermano: che la maggior parte delle società a responsabilità limitata in Italia operano nell'ottica di assegnare i vantaggi ai soci ed i rischi ai creditori ed al fisco!

 

Tuttavia, dato che Braido Vanna e sodali si sono resi responsabili di numerose manipolazioni documentali, ampiamente documentate, è assai probabile che abbiano tolto dal fascicolo giudiziario, anche provvisoriamente,  la documentazione che smentiva la tesi contenuta nel loro ricorso in Cassazione e che quindi, non solo la Suprema Corte è stata truffata in maniera inoppugnabile per il tramite del P.M., ma sembra che anche questo ultimo sia stato a sua volta truffato!

    

44)  quando Dallavalle è venuto a conoscenza del ricorso per Cassazione, ha dedotto (sperando che non sia proibito pensare) che la tesi di Bonotto sarebbe stata accolta, nonostante tutto! Anzi, a tal proposito:

l'avv. Bonotto, nella udienza di discussione sul Precetto svoltasi a Treviso l'11 marzo 2010, si è vantato nei confronti del giudicante che il "Procuratore Generale della Cassazione ha ritenuto di osservare una attenzione straordinaria a questa causa, ottenendo che venisse discussa in camera di consiglio". E' indubbiamente vero, basta leggere la sentenza di Cassazione, peraltro totalmente condivisibile nelle sue enunciazioni, per verificare da quanti magistrati sia firmata!

Ma questa è una modestissima causa civile di circa 13.000 euro, arrivati a 31.000 circa con le spese. Tale smisurata manifestazione di potenza (l'impegno di tanti magistrati della camera di consiglio ha un costo sicuramente soverchiante rispetto al valore della causa, costo che va detto, grazie alla strategia di Andreon di non dare seguito alla riassunzione dell'appello richiesta ed ottenuta, sarà a carico dello erario, già gravato di una causa che ha già scomodato ben 5 sedi giudiziarie in 20 anni!),

la potenza vantata da un soggetto del genere,che si è platealmente contraddetto ripetutamente negli atti che ha prodotto, non è altro che la prova del nove delle gravi anomalie che hanno caratterizzato questa vicenda. Ma   da molteplici fattori sembra trasparire come sia usuale per questa controparte pesare finanziariamente e funzionalmente sulla collettività.

 

45)  la vicenda giudiziaria è costellata di fatti gravissimi, alcuni dei quali ampiamente provati (ad esempio:

le testimonianze di Bonotto e le contraddizioni del CTU nella udienza penale)

-       il tentativo di Bonotto di convincere il difensore di Dallavalle di venir meno al proprio dovere di affrontare il merito nella causa civile, credendo che il difensore fosse ancora quello da cui aveva già ottenuto(senza ovviamente che il cliente creditore essedi sas venisse consultato)  un rinvio di tre anni (all.causa_primo_grado/conclus_bonotto), inusuale in quella epoca presso il Tribunale di Treviso;

-       la vicenda del giudice Di Tullio,

-       la vicenda dei reperti spariti dal Tribunale ecc. );

 

46)  significativo il comportamento dell'avv. Bonato (il legale del CTU Ruota) che:

 

quando dopo la sentenza dello appello nella causa penale Sandro Dallavalle ha dovuto rifondere la somma di 13.000 euro, non riuscendo ad ottenere le coordinate bancarie per fare il bonifico neppure tramite la intermediazione dell'avv. Santarcangelo, si rese conto del rischio che la controparte intraprendesse una azione esecutiva per danneggiare la immagine di Sandro Dallavalle (vedi allegato : corrispondenza/racc_a_bonato2007), del tutto incurante che ciò avrebbe ritardato la  riscossione (essendo probabilmente interessata in primo luogo al danneggiamento); N. B. si tratta della stessa “premura” portata avanti, con maggiore successo, dal Bonotto nelle sue azioni presso i giudici di Conegliano

 

47)  alla udienza del 17 febbraio 2006 presso il Giudice Onorario Federica Zambon, presso il Tribunale di Palmanova, il giudice ha potuto leggere la risposta della parte essedi e si è potuto rendere conto della reale situazione; in considerazione che erano presenti tutte le parti, il giudice ha espresso il proposito di promuovere un accordo fra le stesse. L'avv. Bonotto, senza nemmeno girarsi verso la sua cliente che pure gli era di fianco, ha categoricamente escluso una tale eventualità!  

 

Sono parecchie decine le iniziative del duo Braido Vanna/Bonotto a differenti livelli di gravità: quasi ogni atto od iniziativa di tale duetto ha violato le regole: ciò che impressiona è la evidenza della loro consapevolezza di poterlo fare senza nulla temere! .

 

Se Sandro Dallavalle non si fosse cautelato giusto in tempo, cambiando avvocato (la proposta dell'avv. Bonotto che l'avv. di essedi non entrasse nel merito e quindi non agisse nello interesse del suo cliente era indirizzata al precedente avv. Alessandro Pantaleoni), e qualora questo ultimo avesse accolto l'invito, la conclusione della causa civile sarebbe ovviamente opposta (vedi allegati : causa_primo_grado_conclus_bonotto pag.4 e  causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 16), cioè essedi avrebbe perso la causa invece di vincerla, come è effettivamente avvenuto: una bella differenza!!!; Sandro Dallavalle si considera molto fortunato ad avere, sino al  terzo grado di giudizio, evitato il peggio (subendo tuttavia le gravissime conseguenze di una lotta impari).

 

Tutta la vicenda giudiziaria è costellata da varie decine di tentativi di parte Andreon di sovvertire il normale corso della giustizia ricorrendo continuamente a stratagemmi (ma anche, a parere di Dallavalle, ad azioni di gravità inaudita, indipendentemente da come li ha voluti  qualificare la Procura di Treviso nel periodo dal 1996 al 2000:

 

se l'avv. Bonotto non avesse, fortunatamente, inserito il fascicolo della causa penale in quella civile, sarebbe complicato provare la stretta relazione fra le due, di fondamentale importanza a causa dei gravi episodi che hanno caratterizzato la vicenda penale;

se l'avv. Bonotto non avesse gentilmente inserito l'originale della fattura n. 4 del 1989 (vedi allegato : doc_fiscali_essedi/fattura_essedi), alcune false affermazioni, come la mancanza della legittimazione attiva di essedi sas, fondata unicamente sulla affermazione di controparte, senza un briciolo di elemento a sostegno, anzi contro una immane documentazione, renderebbero meno complicato per certi giudici parziali agire nello interesse di Braido Vanna anzi che della legge.  

 

La procura di Treviso ha pesantemente fatto capire a Sandro Dallavalle di non essere titolato a decidere se qualcosa sia un reato o meno, e, qualcosa altro, se rappresenti una prova o meno.  Tuttavia ciascuno è in grado di valutare per proprio conto se la Andreon abbia costantemente, nel corso di ormai 25 anni, perseguito la frode giudiziaria e se tale ininterrotta sequenza di reati e di violazioni deontologiche siano state o meno coperte dagli organi preposti a perseguirle!

 

Premesso che la parte in causa che si è proposta dal 1990 al 2008 è Andreon Francesco, che dal 2009 ha invece “cambiato casacca” proponendosi come Andreon s.r.l., che dal 14/05/2014 è tornata a proporsi come Andreon Francesco, per tornare quindi a presentarsi come s.r.l. nelle udienze del 27 e 29 maggio 2014, nel reclamo avverso il giudice della esecuzione di Udine è tornata a proporsi come Andreon Francesco (il tutto per lasciare nell’ombra la vera parte in causa: Braido Vanna), la integrazione dei fatti sopra descritti può essere letta nello ennesimo esposto presentato via p.e.c. alla Procura di Trento, competente per territorio sul tribunale di Treviso (vedi allegato: querela/frode_giudiziaria.pdf e querela/elenco_allegati_esposto_trento.doc)**

 

Dato il comportamento di numerosi magistrati, non riponendo alcuna fiducia nella Procura di Trento, il sottoscritto ha inviato numerosi esposti alla Procura di Trento, che li ha puntualmente archiviati con la giustificazione che sarebbero generici, nonostante invece siano assolutamente specifici e circostanziati. Un solo esempio, facile da comprendere:

 La Suprema Corte ha accolto la tesi di controparte unicamente grazie alla attestazione del Sostituto dr. Aurelio Golia che MAI la Andreon s.r.l. si sarebbe proposta come parte in causa. Ho prodotto un verbale di causa e la corrispondenza di provenienza Andreon s.r.l. che prova esattamente il contrario. E’ pur vero che, stante la prassi di controparte di manipolare il contenuto dei fascicoli giudiziari è assai plausibile che il Sostituto di Cassazione sia stato a sua volta tratto in inganno, ma come si fa’ a sostenere che le mie denunce sono generiche? E’ la sistematica disinvoltura di certe procure che mostra come non ci siano eccezioni o zone franche rispetto alla constatazione che il nostro paese appare essere indissolubilmente sotto il tallone della così detta “casta”! (vedere la directory sul sito: querela). L’attivismo e la genialità della nostra gente non riescono più a sostenere sul piano economico un tale fardello ed il degrado economico è la diretta conseguenza di quello morale.

 

Una flebile speranza si è aperta in conseguenza che un sunto articolato dei reati di cui è infarcita la vicenda è l’ennesimo esposto alla Procura di Trento (sito/querela/esposto_tn_230614.pdf) è stato trasmesso dalla Procura di Trento a quella di Trieste per competenza (n.442/14-45).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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