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RIEPILOGO DELLA VICENDA GIUDIZIARIA
Premessa:
Per
dimostrare la frode giudiziaria, sarebbe sufficiente ricordare che il famoso
terzo grado di giudizio, vale a dire la sentenza di Cassazione, avrebbe dovuto
concludere la vicenda nel 2007. Invece la Suprema Corte fu tratta in inganno
dalla attestazione del Sostituto di Cassazione, che dichiarò che mai la Andreon s.r.l. si era intromessa nella causa, rendendo in
tal modo plausibile la tesi di Andreon Francesco che
il suo riferimento alla società nel mandato al suo legale fosse un refuso! Di
conseguenza venne cassata la sentenza di appello e la trama fraudolenta riprese
con rinnovato vigore. Le sistematiche manipolazioni documentali (e le
ricorrenti sottrazioni di reperti e documenti dai fascicoli sotto custodia del
Tribunale) ) fanno pensare che il P.M. di Cassazione sia stato a sua volta
ingannato! Tuttavia, anche la
inquietante ipotesi alternativa è in qualche modo confortata dalla, a mio
avviso altrettanto sistematiche azioni
corruttive (anche queste sorrette da inoppugnabili prove).
anno 1989 – inizio
causa
Premesso
che il contratto di aprile 1989 sancisce che:
0) le parti si sono scambiate per posta il
contratto per la apposizione della firma; soltanto nel maggio 2014 Sandro
Dallavalle, sfogliando per la ennesima volta il fascicolo, si rende conto che
la firma sul contratto appartiene alla Braido Vanna,
priva di alcun ruolo nella azienda (ed anche di interesse, essendo in regime di
separazione dei beni), e non invece al
Sig. Andreon Francesco; In un primo tempo Sandro
Dallavalle, non conoscendo le firme dei suoi interlocutori, non notò tale grave
fatto e di conseguenza non si rese conto del dolo di controparte, prima di
iniziare il lavoro;
1)
la
Braido Vanna, moglie del titolare, si sostituisce
arbitrariamente anche al Dr. Fanizzi come controparte tecnica della essedi : è la
seconda, grave, inadempienza contrattuale, in quanto la Braido
non ha alcun titolo o competenza informatica.
2)
la
Braido Vanna, impartisce alla essedi disposizioni
ogni volta diverse e spesso prive di fondamento, in materia di personalizzazioni
da realizzare; anche nei casi nei quali la richiesta non è fuori luogo, ha un carattere opzionale
rispetto allo standard, già pronto, ed eccede il corrispettivo pattuito
contrattualmente; la essedi si trova ad un certo punto ad aver investito
parecchio tempo nel progetto e quindi fa' ogni sforzo per arrivare comunque ad
una definizione positiva, nonostante la difficoltà di collaborare con un
soggetto ben diverso da quello in origine stabilito, e ciò in assenza di una
motivazione plausibile, soltanto per un capriccio; la essedi si dichiara
disposta a seguire le direttive della Braido a
condizione che questa le precisi tutte in una volta e nella forma scritta; tale
disponibilità, prima espressa verbalmente, è stata formalizzata mediante
raccomandata a.r., rimastra priva di riscontro (vedi
allegato corrispondenza/lettera_essedi_280989
) ;
3)
la
Braido Vanna firma di proprio pugno le contestazioni
alla essedi (vedi allegato corrispondenza/lettera_andreon_061189
, pagina 2 );
4)
la
Braido Vanna interrompe il rapporto con essedi e,
come primo provvedimento, annuncia di non voler pagare la fattura n.4 del
30/10/89, redatta da essedi in base allo stato di avanzamento previsto nel contratto, per la parte già
terminata da tempo e non contestata (vedi allegato corrispondenza/indagine_andreon );
5)
la
Braido Vanna, dopo la interruzione del rapporto e
come secondo provvedimento, annuncia di aver commissionato una indagine sullo
stato dei lavori che essa stessa ha interrotto, impedendo l'accesso ad essedi;
successivamente, non è mai emersa alcuna notizia riguardo a tale indagine
arbitraria, durante la quale,anche inavvertitamente, chi ha interagito con
programmi interrotti, senza conoscerli, ha provocato gravissimi danni;
6)
solamente
dopo qualche mese da tale “indagine privata”
la Andreon Arredamenti ha chiesto
l'accertamento tecnico preventivo, citando la Essedi Studio & associati in
C.so Mazzini, 10 (esattamente la ditta che ha successivamente iniziato la causa
finalizzata al recupero del proprio credito: è evidente che solo la ditta
citata dalla stessa Andreon Arredamenti aveva la
legittimazione per chiedere a sua volta il risarcimento del suo credito e che
pertanto la questione della legittimazione attiva sollevata in appello dalla Andreon Arredamenti è una pura panzana! Ancora nella sua Costituzione in Appello del
27/01/2014 l’avv. Giovanni Bonotto dichiara” Nella
ATP promossa dall’allora ditta Andreon Arredamenti
mai ci si riferisce alla Essedi SAS”; ciò che rileva è che a quella stessa ATP
si è costituita PROPRIO la Essedi sas e ciò è
avvenuto 10 mesi prima dello inizio della causa: non vi potrebbe essere
smentita più plateale (vedi
allegato:causa_primo_grado/costituz_essedi_acctecprev.pdf.)
Tale accertamento tecnico è tuttavia
viziato in partenza dalle iniziative di cui al punto 1 ed al punto 5.
(Nonostante tutto, la causa civile si
è risolta nel 2001 accogliendo tutte le richieste di essedi)
7)
Andreon
Arredamenti è la ditta individuale di Andreon
Francesco, non una azienda familiare, quindi la intromissione della Braido Vanna (che non ha alcun ruolo ufficiale in azienda)
è abusiva
8)
L’avvocato
della essedi richiede l’interpello del titolare della ditta individuale e
quindi di Andreon Francesco; (vedi
allegato:
causa_primo_grado/interpello_titolare01);
9)
la
Braido Vanna si presenta a tale udienza
qualificandosi come vice presidente della subentrata Andreon
Arredamenti s.r.l. (vedi
allegato : causa_primo_grado/presentaz_interpello_braido); ciò è
molto grave per due motivi:
-
accredita
falsamente che la controversia sia stata ceduta dalla ditta individuale alla
nuova società di capitale (nell'atto di costituzione della s.r.l. sono stati
inseriti una serie di beni singolarmente valutati, non tutti i beni appartenuti
alla ditta individuale di Andreon Francesco ); in
realtà tutti i numerosi atti legali di controparte, sino al tutto luglio 2009,
sono a nome e per conto di Andreon Francesco; di
conseguenza la Braido non aveva alcun diritto di
presentarsi in luogo del marito ed invece lo ha fatto dolosamente a nome e per
conto della Andreon Arredamenti s.r.l. ;
-
in
ogni caso Braido Vanna non ha fornito alcun riscontro
ai precisi quesiti contenuti nel sopra citato atto di interpello del titolare,
ed è evidentemente proprio questo lo scopo principale della sua intromissione
abusiva: impedire una risposta ai quesiti inerenti le precedenti avventure
informatiche della Braido Vanna, verso cui il marito
era notoriamente molto critico (in particolare, per un contratto con la
Philips, abortito esattamente cme quello con essedi sas, la ditta Andreon aveva
dovuto sborsare circa 100 milioni di lire dell’epoca);
-
ha
reso impossibile un accomodamento bonario, che il marito è sempre stato aperto
a raggiungere, come ampiamente documentato in seguito;
anno 1990
Su
istanza della ditta Andreon venne effettuato
l’accertamento tecnico preventivo. Tale accertamento fu svolto dal CTU Ruota,
alla presenza di Braido Vanna e Dallavalle Sandro e
diede luogo ad una perizia giurata redatta dal CTU. Fu sulle risultanze di tale
accertamento che, molti anni dopo, (nel 2001) a causa delle gravissime
irregolarità che hanno visto protagonista la parte Andreon,
si concluse il processo di primo grado con l’accoglimento di tutte le richieste
di Essedi
Seconda parte anni 90
– Tentata conciliazione presso la Curia Mercatorum
10)
la
Braido Vanna si presenta alla conciliazione presso la
Curia Mercatorum (vedi
allegato: causa_primo_grado/Accordo per la Mediazione), sempre
qualificandosi come legale rappresentante della Andreon
Arredamenti (una nota di colore: anche in questo caso, come sempre, la
controparte non qualifica mai la sua completa ragione sociale, in particolare
se ditta individuale o s.r.l.; nonostante ciò,
dopo
12 anni dallo inizio della causa (e quindi è tale pretesa ad essere prescritta)
pretende che la scritta “essedi studio e associati” indichi una ditta
individuale, nonostante non esista alcun appiglio a fronte di una tale pretesa!;
anche questa sua intromissione
nella tentata conciliazione presso la Camera di Commercio, indebita in quanto
fondata sulla falsa affermazione di cui al punto
anno 1996
11)
nel
1996 fu decisa una seconda perizia (su istanza di essedi, in quanto nella prima
perizia il CTU aveva tralasciato di prendere in considerazione le ore impiegate
da essedi per svolgere le personalizzazioni ulteriori rispetto al contratto,
richieste da Braido Vanna, dopo che si era
arbitrariamente sostituita al Rag. Fanizzi, tale
secondo accertamento doveva operare sulle cassette di copia eseguite nell’ambito
dell’a.t.p. , nei primi mesi del 1990, cassette che erano
state contestualmente depositate, debitamente
sigillate, in custodia presso il Tribunale di Treviso; siamo nel 1996 ed
il CTU si reca alla Cancelleria per ritirare i reperti depositati nel 1990,
tuttavia questi sono spariti e non si trovano; parte una indagine, seguita dal
P.M. dr. Giovanni Cicero ed in breve tempo emerge dai registri del Tribunale
che i reperti sono stati consegnati nel 1991 allo studio Bonotto
(come attestato in maniera precisa dal CTU nella sua relazione giurata);la
versione che fornisce invece l’avv. Bonotto nella sua
deposizione sotto giuramento indica una impiegata dello Studio Nordio che nel frattempo è deceduta!;
dato che la firma apposta sul registro
in occasione del ritiro viene qualificata come illeggibile, anche l'ispettore Panighel, incaricato delle indagini, alle dipendenze del
P.M. Cicero, non ritiene opportuno identificare quale del ristretto gruppo
facente capo allo Studio Nordio sia la persona che ha
firmato per il ritiro dei reperti, in quanto,
spiega durante il suo interrogatorio nella udienza penale (vedi capitolo
DESCRIZIONE DELLA VICENDA PENALE), non era stato autorizzato dal
magistrato e riteneva di "non poter divagare"; ma il punto è che il
registro del Tribunale riferisce che il ritiro è stato fatto nel 1991 dallo
Studio Bonotto, che si era appena costituito e di
conseguenza non vi potevano essere dubbi nella attribuzione della firma! Il P.M.
dr. Cicero decide subito dopo di chiedere la archiviazione con la motivazione
che "era passato l’troppo tempo"; il GIP Giuliano si oppone e chiede
che vengano completate le indagini; N.B.
l'ispettore Panighel nella sua deposizione riferisce
che anche il GIP Giuliano si è rivolto a lui per avere notizie sulla indagine:
ciò conferma quanto emerge dalla annotazione inserita nel decreto di
archiviazione: il GIP aveva rilevato delle incongruenze e si era rivolto
direttamente al poliziotto per avere dei chiarimenti;
Dato
che solo a distanza di tempo sono emersi tutti i particolari, la dinamica dello
indebito prelievo è chiarissima:
al
sottoscritto non sembra possano sussistere dubbi sul fatto che fosse lo Studio Bonotto e non invece lo Studio Nordio
l’artefice dello indebito prelievo;
l’avv.
Bonotto risulta (da quanto annotato dallo impiegato
che ha materialmente consegnato i reperti) aver effettuato il prelievo; guarda
caso, si tratta dello stesso avv. Bonotto che è stato trovato in possesso e che ha riconsegnato
nel 1996 i reperti in custodia, sprovvisti degli originari sigilli;la indebita
consegna all’avv. Bonotto è stata rilevata da un
usciere, consultando i registri del Tribunale (vedi
allegato supplemento-di_perizia/supplemento di perizia.pdf)
come riferisce il CTU ruota nel suo supplemento di perizia (giurata); questo
rilevante punto toglie ogni possibile dubbio sulla dinamica
degli avvenimenti e sulla totale
responsabilità dell’avv. Bonotto in ordine alla
sparizione dei reperti ma, cosa molto, molto più grave, mette sulla giusta luce
la testimonianza da lui resa al processo
penale contro Sandro Dallavalle ed in particolare alla insinuazione che a ritirare i reperti fosse invece una
defunta (l’unica impiegata defunta dello studio Nordio);
il quadro è ulteriormente arricchito dalla constatazione che lo Studio Nordio, che evidentemente non ebbe alcun ruolo nella
faccenda dei reperti, tuttavia, anziché scagionarsi rispetto alla chiamata a
correo da parte dell’avv. Bonotto, lo asseconda, non ritenendo di avere nulla
da temere grazie alla enorme influenza che aveva improvvisamente conseguito in
seguito a fatti esterni di rilevanza politica nazionale!
Da
notare che l’avv. Bonotto è il praticante dello
Studio Nordio che segue, sin dagli esordi della
causa, la cliente Andreon arredamenti;
invece,
come si vedrà nel seguito, la sinergia fra l’avv. Bonotto,
lo studio Nordio, gli inquirenti e lo stesso CTU (che
soltanto nella sua deposizione finale dirà la verità sulla circostanza che i
sigilli erano stati rotti) ebbe il risultato di accreditare come versione ufficiale che il responsabile del ritiro
delle cassette non era identificabile; una banale scusa per coprire il vero
responsabile, dato che una banale perizia calligrafica avrebbe potuto
identificare la persona che ha apposto la firma fra il ristrettissimo gruppo di
persone che facevano parte dello studio Nordio; ma tale strategia fuorviante messa in atto
dagli stessi inquirenti, che in un primo tempo si erano attivati con impegno ed
hanno cambiato verso solo dopo la identificazione dello avv. Bonotto, è risultata successivamente essere inutile in
quanto, come ha scritto il CTU Ruota, il
registro del Tribunale attestava che era Bonotto e
non Nordio il responsabile dello indebito e doloso
ritiro dei reperti sotto custodia!
12)
il
CTU avvisa i periti di parte che i reperti erano stati trovati e quindi la
perizia poteva essere effettuata, ma non comunica alla essedi che i reperti
erano stati trovati nel possesso dell' avv. Bonotto,
che, se al momento dello irrituale ritiro, nel 1991, faceva ancora il
praticante presso lo studio Nordio, successivamente si era trasferito in un
proprio studio, tanto che, a quanto ha testimoniato successivamente (vedi capitolo
DESCRIZIONE DELLA VICENDA PENALE), i reperti si trovavano nel
suo armadio al nuovo indirizzo;
13)
l'avv.
Bonotto ha dichiarato di aver sempre curato sin dallo
inizio la vertenza, sia pure a nome e per conto dello studio Nordio/Manuel (vedi
allegato : corrispondenza/lettera_bonotto_151196, pagina 1)
14)
allo
apparire del CTU che aveva in mano le cassette prive di sigilli,
15)
il
CTU Ruota continuava a negare decisamente che le cassette fossero in origine
sigillate: si trattava della sua parola contro quella di Dallavalle, che aveva
partecipato di persona, firmando ai lati dei reperti, alla apposizione dei
sigilli effettuata dal CTU, nel 1990; per tale motivo era perfettamente
consapevole della gravità dei comportamenti del CTU (tanto più che a lui
risultava, ma in quel contesto sembrava essere l'unico, che la apposizione dei
sigilli dovesse essere normale e data per scontata, cosa che ha riconosciuto
parecchio tempo dopo il CTU stesso, nella sua deposizione nella causa penale,
dopo che era risultato che dalle sue stesse descrizioni scritte del contenuto
della cassetta nei diversi momentio -1990 e 1996 –
risultava che era avvenuto un travaso fra di esse); attraverso il proprio legale, Dallavalle
ottenne dal Giudice la formulazione di un nuovo quesito per il CTU, contenente
l'invito a chiarire, "in maniera
specifica e dettagliata" le circostanze inerenti la sparizione ed il
ritrovamento dei reperti (vedi
allegato : tribunale_tv/richiesta_giudice);
il tenore della risposta scritta del CTU (vedi
allegato : tribunale_tv/risposta_ruota_al_quesito)
dimostra che egli mantiene il comportamento elusivo anche a fronte di una
precisa domanda del giudice; in particolare, mentre col Dallavalle affermava
decisamente che i sigilli non erano mai esistiti ed allo ispettore Panighel lo faceva soltanto "capire " usando
espressioni alquanto singolari (vedi
allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale,
pag. 15); nella risposta al quesito del Giudice spiega che "non
ricordava come fossero apposti i sigilli"; da tale risposta si può anche
dedurre (ma una risposta tanto singolare
ed elusiva poteva prestarsi ad interpretazioni diverse) che i sigilli c'erano;
dato che il punto era sapere se i sigilli erano stati apposti o meno; il
"come", invece, non aveva
alcuna rilevanza e non gli era stato chiesto, le espressioni usate sono poco
chiare, tendono a sviare, ed hanno con tutta evidenza lo scopo di attenuare il
contrasto con quanto egli aveva affermato in precedenza, cioè che i sigilli non
erano stati apposti! Dato che i resoconti di Ruota, sostenendo falsamente la
inesistenza dei sigilli, avvaloravano le
tesi di Bonotto, chi ha letto gli atti può anche
avere immaginato una collusione fra il CTU e l'avv. Bonotto,
senza rendersi conto che Dallavalle non
ha mai fatto alcuna affermazione in tal senso; (
16)
fu
proprio la perseveranza di Ruota nella scarsa chiarezza, anche di fronte ad un
molto preciso quesito del giudice, che indusse Dallavalle a definire tale
comportamento, nella lettera che ha provocato la sua querela, "risposta
omertosa"; parole che gli sono
costate, fra rifusione del danno e spese, oltre 15.000 euro, sanzione che egli
ritiene particolarmente ingiustificata per una serie di motivi:
a.
il
CTU nella sua testimonianza (vedi
allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale,
pag. 34 ) ha smentito quanto in precedenza aveva ripetutamente
affermato nelle sue relazioni tecniche in qualità di CTU e quindi sotto
giuramento;
b.
le
accuse di Dallavalle erano rivolte al CTU mediante lettera raccomandata il cui
contenuto è rimasto esclusivamente a conoscenza del solo destinatario (solo
dopo la querela, è stato portato alla attenzione dei soli inquirenti)!
nella sua relazione tecnica il CTU
cercò di sottolineare elementi che tendevano ad accreditare come poco probabile
la manipolazione delle cassette (N.B. se successivamente avesse ammesso di
ricordare qualcosa di diverso, cioè avesse affermato che improvvisamente si era
ricordato della questione, la contraddizione con quanto scritto in precedenza
poteva anche essere, sia pure con enorme
generosità, considerata come in buona fede; invece egli ha ammesso che i
sigilli li metteva sempre, e ciò esclude la semplice dimenticanza: di
conseguenza diventa veramente impossibile attribuire le sue dichiarazioni
precedenti a semplice errore;
la negazione della avvenuta
sigillatura di fatto offriva alle dichiarazioni dell'Avv. Bonotto
una verosimiglianza, sia pure debolissima, a parere di Dallavalle, ma più che
sufficiente in un contesto in cui sembrava godere a priori di una
considerazione di cui nel nostro paese nemmeno il Presidente della Repubblica
ha mai goduto (le ormai remote vicende del Presidente Leone ne sono un esempio
alquanto noto e significativo);
N.B.
la avvenuta rottura dei sigilli, che è
stata riconosciuta dal CTU soltanto molto tempo dopo, durante la sua
testimonianza nella causa penale , sotto l'incalzare delle domande del legale
di Dallavalle, quando la perizia era ormai
da tempo conclusa, avrebbe tolto ogni credibilità alle relazione del CTU
nella perizia del 1996, che aveva accreditato invece che i reperti non “erano
stati toccati” (vedi
allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale,
pag. 35-37) e, quindi, privato le spiegazioni fornite dall'avv. Bonotto di quella sia pure esile parvenza di attendibilità
(non solo le spiegazioni fatte nella imminenza dei fatti, ma anche quelle,
ancora più inverosimili, fornite come testimone
nel processo penale a carico della sua controparte nel processo civile,
cosa in se assolutamente vietata dalla deontologia professionale);
il CTU ha finalmente confessato la
verità quando si è reso conto che la essedi aveva individuato, dalla
comparazione della descrizione dei reperti fatta dal CTU stesso nelle due
perizie,rispettivamente del 1990 e del 1996, che nel frattempo erano avvenuti
dei travasi di dati fra le cassette: più manipolazione di così!
Dalla lettura della relazione del
verbale di udienza nella parte relativa alla deposizione del CTU emergono
numerose contraddizioni ed il continuo ricorso ai "non ricordo"
(anche su circostanze che egli aveva dichiarato per iscritto di aver appena
esaminato); (vedi
allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale,
pag. 26.)
Fortunatamente la relazione che lo
stesso CTU aveva effettuato nel 1990 era maggiormente equilibrata, pur riflettendo una situazione già compromessa
nel corso della illecita indagine commissionata dalla Braido
a dei terzi, rimasti sconosciuti;
di conseguenza il CTU non poteva discostarsi troppo, nel 1996, da quanto aveva
dichiarato anni prima: per tale motivo la causa si risolse egualmente, nel
merito, a totale favore della essedi;
17)
fu
soltanto in seguito alla annotazione che fece il GIP Giuliano nel decreto
definitivo di archiviazione (a fronte della seconda richiesta di archiviazione
del P.M. Cicero, motivata adducendo soltanto che le ulteriori indagini non avevano
fatto progressi), che Dallavalle venne a
conoscenza che esisteva un registro presso la cancelleria che conteneva le
annotazioni dei movimenti dei reperti :
il GIP Giuliano non era l'unico ad avere delle perplessità, sulla
conclusione che "era passato troppo tempo" in quanto:
a.
fra
la data di inizio delle indagini e la individuazione dello Studio Bonotto come detentore
irrituale dei reperti erano passati solo alcuni giorni: a quale scopo le avevano iniziate, allora, le
indagini, se era troppo tardi?
b.
l'indebito
possesso da parte dell'avv. Bonotto si era protratto
addirittura alcuni giorni dopo l'invito a restituire le cassette (come risulta
dalla relazione del Cancelliere dr. Candido) (vedi
allegato : tribunale_tv/relazione candido) :
ciò smentisce la deposizione testimoniale dell'avv. Bonotto
che sostiene invece di aver provveduto immediatamente alla restituzione
(N.B. alcuni giorni corrispondono perfettamente al tempo che si può ipotizzare
possa aver impiegato chi, avendo a disposizione il computer originale, vi abbia
versato cinque anni prima il contenuto delle cassette sparite dal tribunale ed
abbia cercato, dopo 5 anni, di ricreare
su nuove cassette, il contenuto di quelle, originali, che non si trovano più);
occorre sottolineare che dalle descrizioni dei reperti fatte dal CTU nelle
perizie del 1990 e del 1996 emerge che l'unica dinamica plausibile è quella
appena descritta (salvo che, non ricordandosi esattamente come erano suddivisi
i dati originariamente fra le cassette, si è commesso un fatale errore nella
creazione dei nuovi esemplari); altra grossolana “svista”: le cassette
depositate in custodia al Tribunale erano 3, quelle restituite dall’avv. Bonotto invece furono 2, ma contenevano tutto quanto in
precedenza era distribuito sulle 3 originali!
c.
proprio
seguendo il suggerimento che emergeva dalla succitata annotazione del GIP,
18)
la
prova tecnica della manipolazione proviene dalle relazioni del CTU, redatte
nella imminenza dei fatti e sotto giuramento e da qui nascono i numerosi esposti
alla Procura, che fu sempre sorda ad essi; per fortuna tuttavia, mentre la
Procura era indifferente, le prove ebbero un effetto diverso sia sul CTU che
sull'avv. Bonotto, quantomeno li indussero a
comportarsi con maggiore prudenza; è solamente tale atteggiamento che può
spiegare quanto segue:
a.
l'avv. Bonotto, nella sua
deposizione testimoniale, spiega, guarda caso, che a ritirare materialmente le
cassette fu la impiegata dello studio Nordio che nel
frattempo era deceduta; (vedi
allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale,
pag. 53) è significativo che una tale notizia non fosse invece stata comunicata allo ispettore Panighel, per il quale, incredibilmente, la individuazione
della persona che aveva ritirato i reperti rimaneva un tabù invalicabile (come
da lui testimoniato) Quando ha
restituito le cassette, il suo atteggiamento fu
ben diverso
b. (vedi
allegato: corrispondenza/lettera_bonotto_15.11.96.pdf); è alquanto
singolare che nella imminenza dei fatti si sia adontato tanto per un sospetto
che non riguardava nemmeno lui, se era vero che
era stata la impiegata nel frattempo deceduta a ritirare i reperti; In
tale epoca, la versione del CTU, pur palesemente inattendibile , tendeva
a negare la avvenuta rottura dei sigilli! (essendo logico che fossero stati
apposti, come da lui stesso ammesso successivamente come testimone)
c. .il CTU Ruota, nella sua
deposizione testimoniale (la cui lettura completa mostra l'atteggiamento evasivo) ammette
finalmente che in origine i reperti erano sigillati perchè il LUI LI
APPONEVA SEMPRE e che sono stati restituiti NUDI dall'avv. Bonotto; (vedi
allegato : causa_penale/verbale_udienza_penale,
pag. 34.)
19)
tale
deposizione smentisce quanto lo stesso CTU aveva solennemente affermato nelle
sue relazioni peritali, ma un fatto di tale gravità rimase senza conseguenze in
quanto
20)
tale
deposizione del CTU smentisce completamente la deposizione dell'avv. Bonotto:
§ la evasiva
descrizione che questo ultimo fece dei reperti posseduti escludeva la presenza
di sigilli (i quali, notoriamente, sono facilmente riconoscibili)
§ riguardo alla ipotesi che i reperti fossero stati ritirati
per errore in quanto impigliati in una pratica: si tratta di 3 cassette che
pesano complessivamente 2 etti e mezzo ed hanno, tutte insieme, una dimensione
che è piuttosto ingombrante e scomoda da maneggiare! (qualora inseriti
all'interno di una cartellina, è piuttosto complicato evitare che fuoriescano,
tanto più se questa stessa cartellina ha viaggiato dal Tribunale alla sede
dello avv. Bonotto!)
è alla
luce di questo (le cassette consegnate nel
questi fatti portano ad interrogarsi
sulle indagini, che avendo individuato immediatamente i responsabili, si sono immediatamente fermate! Non poteva
certo essere la eventuale prescrizione a giustificare la causa addotta dal PM
Cicero, che era troppo tardi; infatti, qualora fosse un reato ricevere,
detenere e restituire dopo 5 anni delle cassette sparite dalla custodia del
Tribunale, datosi che tutto questo è riconducibile ad un unico soggetto,
sarebbero passati pochi giorni dalla emersione dei fatti alla data di
conclusione del reato (la riconsegna al Tribunale dei reperti detenuti
illecitamente).
21)
durante
la sua deposizione testimoniale l'avv. Bonotto accusa
22)
l'avv.
Bonotto ha in più occasioni, anche sotto giuramento,
assicurato che le cassette indebitamente custodite "non sono state
toccate"; (vedi
allegato : corrispondenza/lettera_bonotto_151196)
ebbene, che al momento della restituzione i reperti non fossero sigillati
emerge implicitamente dalla sua stessa deposizione, che non fa che confermare
la deposizione del CTU a tale riguardo; ma la stessa, persino superflua,
raccomandazione del giudice di salvaguardare i dati "nel contradditorio
delle parti" non poteva essere rispettata, se non si fossero apposti i
sigilli! La seguente dichiarazione dell'avv. Bonotto,
contenuta in un atto della causa, è particolarmente significativa a tale
proposito "il backup consentiva una certa tranquillità in quanto i
programmi realizzati e forniti all'Andreon
Arredamenti non potevano essere ulteriormente manipolati, corretti e quindi
posti a fondamento di pretesa economica!" (vedi allegati : causa_penale/verbale_udienza_penale, pag. 9
e causa_primo_grado/allegato_3an5
); tale frase, scritta dall'avv. Bonotto, quello
stesso che ha detenuti le cassette di backup per 5 anni, ha sicuramente
carattere irridente e canzonatorio (non solo verso
23)
se
qualcuno detiene dei reperti sigillati, spariti dalla custodia del Tribunale, e
poi li restituisce senza sigilli, la manipolazione degli stessi si dà per
scontata; ciò sembra non essere vero se coinvolto è l'avv. Bonotto
in quanto è al di sopra di ogni sospetto; datosi che la irrituale detenzione è
durata oltre cinque anni, nel corso dei quali si sono verificate delle attività
riguardanti la causa che richiedevano la consultazione del fascicolo del suo
studio (ove l'avv. sostiene che erano riposti i reperti) è semplicemente
impossibile che non fossero notati (proprio da colui che, in quanto autore
della dichiarazione di cui al punto 23,
dimostrava di conoscere molto bene la loro funzione e le loro
caratteristiche!); anche durante il trasporto al nuovo studio dell'avv. Bonotto, avvenuto durante la irrituale detenzione, un
pacchetto ingombrante e del peso di
anno 2001
24)
in
seguito alla sentenza civile di primo grado, la essedi si attivò per recuperare
il proprio credito, finalmente riconosciuto dopo ben 11 anni! Il debitore Andreon Francesco risultava nullatenente dalle visure.
Agire sulla quota di Andreon Francesco nella s.r.l.
appariva impresa inutilmente dispendiosa, in quanto i bilanci della s.r.l.
denunciavano una situazione desolante; datosi che essedi era certa che gli Andreon avessero delle elevate disponibilità che sfuggivano
alle ricerche, confidò sullo amor proprio del debitore nella speranza che un
pignoramento nella sua abilitazione lo inducesse a pagare e chiudere la annosa
vicenda;
25)
le
speranze invece andarono deluse in quanto il pignoramento avvenne, su dei
quadri; si arrivò alla vigilia della vendita all'asta, avendo essedi anche
provveduto al pagamento a favore della casa di aste;(vedi allegato :
causa_primo_grado/istit_vend_giudiziarie); la esecuzione della
sentenza venne invece sospesa, come verrà illustrato dettagliatamente nel
seguito;
anno 2005
26)
la
Braido Vanna pretende che ad accollarsi il debito
verso la essedi sia la Andreon Arredamenti s.r.l. e
che saranno eventualmente i soci a decidere se spartirselo fra di loro (vedi allegato : corrispondenza/lett_andreon_300305
e risposta raccomandata_09_04_2005.pdf
)
tale lettera è significativa per vari
motivi:
-
dimostra
quale sia la promiscuità fra la società (di capitale) ed i soci; la lettura dei
bilanci della srl, che sin dallo inizio denunciano perdite, è abbastanza
indicativa delle strategia che assegna le attività ai soci e le passività alla
s.r.l.; ciò trova una conferma indiretta
nella informazione confidenziale proveniente da ambienti della Veneto Banca,
che riferisce che i movimenti finanziari della Andreon
Arredamenti s.r.l. presso tale istituto sono ben più frequenti ed ampi rispetto
a quelli che trovano riscontro nei bilanci ufficiali della stessa;
-
un
elemento "intrigante" è la annotazione in un bilancio della s.r.l. (vedi allegato : doc_fiscali/bilancio-2003_errore) da cui,
tenuto conto del valore ingente indicato e dell'esiguo numero di dipendenti
(due o tre), si desume che la Andreon Arredamenti
s.r.l. ha accumulato per anni debiti verso l'erario per ritenute alla fonte
effettuate e non versate; se tale annotazione fosse vera, si tratterebbe di
appropriazione indebita continuata ed aggravata; va precisato tuttavia che,
sempre da informazioni raccolte negli
ambienti di Veneto Banca, sembra che si sia trattato di un errore;
rimane tuttavia da chiedersi: è ipotizzabile che il commercialista avrebbe
commesso un errore del genere, se la ditta fosse solita operare regolarmente? (vedi allegato : doc_fiscali/bilancio-2003_errore)
-
dalla
disamina di alcuni bilanci della s.r.l. appare evidente che alcuni di essi, non
fra i migliori nei risultati, sono stati firmati Andreon
Francesco, ma da una mano diversa dalla sua (un perito calligrafo da me
interpellato in proposito attribuisce alla mano del figlio Michele le
imitazioni della firma di Andreon Francesco!
anno 2002
27)
quanto
segue illustra fatti e circostanze molto, molto significative! la Andreon Arredamenti si rivolse al Presidente della Corte di
appello per ottenere la sospensione
della esecuzione, adducendo:
-
di
essere una ditta costantemente integerrima sulla puntualità dei pagamenti;
-
riproponendo
elementi di merito della causa, che erano già stati giudicati in primo grado,
la cui fondatezza era velleitario sostenere, dopo la indebita detenzione, per
cinque anni, dei reperti che risultavano essere spariti dalla custodia del
Tribunale ma che erano invece stati abusivamente consegnati al. Bonotto, (come precisa sotto giuramento il CTU) e dopo
tutte le altre irregolarità commesse dalla Braido
Vanna;
-
sostenendo
che la
Il primo punto venne immediatamente
smentito con la presentazione di certificati del Tribunale che attestavano
altri pignoramenti subiti da più creditori!
il secondo era viziato dall'episodio
dei reperti (e dalle altre irregolarità precedenti) ed in ogni caso non era certamente
sufficiente per vanificare una sentenza che aveva giudicato nel merito!
il terzo punto appariva maggiormente
pernicioso in quanto, essendo per certi versi assimilabile alla determinazione
del sesso degli angeli, datosi che
gli elementi che la Andreon portò a sostegno della sua tesi furono:
a.
che la sede della Essedi Studio sas e la abitazione di
b.
che
la carta intestata su cui era stipulato il contratto, pur essendo intitolata
come : essedi studio & associati, riportava scritto molto in
piccolo, in calce, un numero di partita
iva che si riferiva ad una precedente attività di lavoro autonomo di
c.
gli
indirizzi di essedi studio sas (c.so
Mazzini) e di
d.
la
richiesta di accertamento tecnico preventivo era stata formulata dalla Andreon prima dello inizio della causa ed era rivolto ad
essedi studio & associati, corso Mazzini 10, mentre la abitazione era in via del Solstizio; N.B.da notare che la precedente attività di
e.
la
corrispondenza della Braido Vanna era indirizzata
alla essedi studio e associati, c.so Mazzini 10 e
precisava "alla personale attenzione di Dallavalle Sandro" (vedi allegato : corrispondenza/lettera_andreon_061189)
(è evidente che tutto questo è in assoluto contrasto con il tardivo stratagemma
che voleva assumere che la parte in causa fosse il "consulente
f.
venne
esibito un certificato dell'uff. imposte che dimostrava che non era mai
esistita una ditta individuale di
g.
la
fattura di acconto n. 4 del 30/10/1989,
quindi ben prima dell'inizio della causa, era redatta sulla medesima carta
intestata del contratto ma riportava in bella evidenza immediatamente
sopra la intestazione il numero di partita iva proprio della sas
(vedi
allegato : doc_fiscali_essedi/fattura_essedi), differente da quello
scritto in piccolo in calce, per un evidente errore della stamperia; bisogna
essere veramente riconoscenti all'avv. Bonotto che,
presumibilmente ad insaputa della sua assistita, ha inserito nel fascicolo tale
fattura (N.B. se la avesse presentata la parte essedi, non avrebbe il medesimo
valore probatorio a suo favore) tale fattura è stata registrata dalla
destinataria, in quanto contiene i riferimenti contabili della registrazione
(ed anche la ben nota sigla della Braido Vanna) e
pertanto non vi è dubbio alcuno che fosse ben noto prima dello inizio della
causa che la controparte della Andreon era la essedi
studio sas con la sua specifica partita iva (vedi allegato :
doc_fiscali_essedi/fattura_essedi),
h.
con
la consueta sfacciataggine l'avv. Bonotto cambiò
versione (ma è alquanto significativo che ciò sia avvenuto dopo che essedi aveva
presentato il certificato che attestava che la ditta individuale indicata da Andreon
nella sua istanza di appello non era mai esistita), facendo riferimento, nel
suo ricorso per Cassazione, al "professionista"
i.
anche
questa modifica dello stratagemma ha le gambe corte in quanto:
1)
il
contratto del 14 aprile 1989 prevedeva la vendita e la successiva
personalizzazione dei programmi, alcuni di terze parti (attività non certo
possibile nell'ambito di un lavoro autonomo);
2)
la
fattura del 30/10/1989 ,riflettente i valori esposti nel contratto, in
proporzione allo stato di avanzamento della parte non contestata, non può certo
riferirsi a lavoro autonomo il quale invece prevede la presentazione al cliente
di un preavviso non fiscale e la emissione della fattura solamente al momento
del pagamento; quindi, qualora la Andreon avesse
ritenuto di aver a che fare con un lavoratore autonomo, perchè non ha rilevato
la mancata indicazione nella fattura della ritenuta di acconto, usuale, anzi
obbligatoria per i professionisti?
3)
vi è una ulteriore angolazione da cui
esaminare la faccenda della legittimazione attiva:
-
premesso che quando si presenta ad un cliente,
-
è ancora più grottesco pensare che la dizione fosse: "sono
N.B.
nel suo ricorso per Cassazione l'avv Bonotto qualificava la sua controparte come
"lavoratore autonomo", successivamente ha deciso di tornare alla
versione del 2002 (la ditta individuale)
in
definitiva per la Andreon qualsiasi qualificazione
della sua controparte va bene, tranne quella vera,che si è costituita , essendo
stata a sua volta citata dalla stessa Andreon, nel
1989, quando ha chiesto l'accertamento tecnico preventivo! Il postino che ha
recapitato alla essedi sas la citazione della Andreon Arredamenti nel 1989 (mentre l'azione di recupero
del credito da parte della essedi, fondata sull'esito favorevole di tale
accertamento tecnico, è dell'anno successivo, il 1990) ha evidentemente
recapitato alla unica essedi esistente ed indicata dalla Andreon, a dispetto delle farneticazioni
escogitate solamente dopo 12 anni! (di conseguenza ampiamente prescritta).
Il
Presidente della Corte di Appello, dr. Nicola Greco, decise che le
argomentazioni del legale di Andreon, nonostante
fossero ampiamente smentite da quanto sopra, erano meritevoli di sospendere la
provvisoria esecuzione sancita, nella sentenza di primo grado, dopo una istruttoria
molto lunga ed approfondita! E' sembrato al Dallavalle che tale decisione fosse
a lungo ponderata, visto che fu emanata dopo un certo tempo e,singolare
coincidenza, poco prima del giorno
fissato per l'asta (indice, ebbe la impressione
Parecchi
giorni prima della data fissata per l'asta (e quindi precedentemente la
decisione di cui sopra, Dallavalle telefonò alla ditta che la organizzava ma
gli venne comunicato che non si sarebbe proceduto in quanto telefonicamente il
giudice Di Tullio aveva comunicato che la sentenza di sospensione stava per
arrivare (cosa che appare parecchio strana );
28)
con
elevata velocità il GUP Di Tullio emise il provvedimento che interrompeva il
procedimento di vendita, attuando la sentenza della Corte di Appello; ma la parte di maggiore rilievo è la
seguente:
dopo qualche tempo il Dallavalle si
recava all'ufficio presso il Tribunale per richiedere il certificato che
attestava il pignoramento, solamente sospeso, a carico di Andreon.
Ricevette invece un certificato attestante che nessun procedimento esisteva a
carico della Andreon (vedi allegato : doc_fiscali/certif_assenza_pignoramenti ).
Essendo ormai abituato a sorprese del
genere (l'episodio della Signora Stella) esibì agli impiegati i titoli che
dimostravano che i pignoramenti dovevano esserci (non solo il suo ma quelli
operati da altri creditori, di cui possedeva i certificati emessi di recente
dal medesimo ufficio); dopo una ricerca venne informato che la esecuzione era
stata annullata e non sospesa dal GUP Di Tullio; (vedi allegato : tribunale_tv/sospensione vendita immobiliare)
Il legale di parte Essedi presentò
subito una istanza al GUP chiedendo di annullare il provvedimento che era al di
fuori di ogni legalità ed anche "ultra petitum",
visto che la parte (cioè l'avv. Furlan che seguiva formalmente la Andreon in quel periodo) aveva correttamente richiesto
soltanto la sospensione.
Il GUP Di Tullio, facendo riferimento
ad una notifica (peraltro mai ricevuta dalla parte essedi, coincidenza
alquanto significativa! ) respinge la richiesta adducendo che è
stata presentata oltre i termini. Tenuto conto che era trascorso poco più di
tre mesi dalla sospensione decisa dal Presidente della Corte di Appello, c'è da
chiedersi entro quali termini ci si debba opporre ad un provvedimento
illegittimo, nemmeno notificato,
essendone venuti a conoscenza solo per una coincidenza. Questo episodio
illustra ampiamente quale fosse la situazione e, più ancora di innumerevoli
altri episodi di questa vicenda ,del medesimo segno, conferisce alla intera
vicenda una inequivocabile chiave di interpretazione.
E' facile comprendere la frustrazione
di chi ha subito tutto questo.
N.B.
29)
Finalmente
ebbe luogo l'appello, che nonostante la palese insussistenza degli stratagemmi
della parte Andreon, destava parecchia preoccupazione
a causa di tutti i precedenti sopra illustrati. La corte di appello respinse la
istanza della parte Andreon a causa di un vizio nella
istanza stessa. Questa decisione venne presa di ufficio e ciò comportava la
compensazione delle spese fra le parti.
Francamente
30)
in ricorso in appello fu presentato dal nuovo
legale della Andreon, il dr. Furlan. (vedi
allegato : furlan/sent_appello_furlan) Dopo il respingimento, egli
propone all'avvocato di parte essedi una rateizzazione di 2 anni:
Dopo
aver cercato nuove informazioni sulla affidabilità finanziaria di Andreon ed aver tentato inutilmente di convincere il
debitore a pagare subito (erano trascorsi 15 anni dalla data del credito)
inviandogli delle lettere che facevano accenno alle disponibilità personali che
da informazioni riservate sapeva essere nella disponibilità, la essedi sas decise di aderire alla rateizzazione ma con alcune
modifiche che prevedevano un anticipo immediato ed una decorrenza diversa da
quella proposta. Tutto si risolse con uno scambio di fax fra avvocati, nel
corso del quale la parte essedi fu molto esplicita nel far rilevare che un
eventuale ulteriore, anche minimo (dopo 15 anni!!!!), inadempimento della
debitrice avrebbe provocato la richiesta di esecuzione sul bene pignorato.(vedi allegati : corrispondenza/fax_a_furlan030205
e fax_furlan_160205)
31)
Dopo
il pagamento a mezzo assegno di una rata, ricevuta la quale essedi, che aveva
deciso di registrare regolarmente quanto riceveva per adempiere agli obblighi
fiscali, su consiglio del suo commercialista si preoccupò di gestire
correttamente l’aspetto fiscale anche sotto il profilo dell’I.V.A., e di
conseguenza investì della questione, in maniera gentilissima, il Sig. Andreon Francesco (vedasi le raccomandate inviate nel
2005 nella directory corrispondenza). Il
tono gentilissimo di Dallavalle va spiegato come segue:
- quando frequentava, nel 1989, il
Sig. Francesco, nonostante avesse ricevuto da Braido
Vanna la disposizione di “non badare Andreon” si era
convinto che fosse una brava persona: è sempre stato evidente che tutte le
anomalie di questa vicenda derivavano dalle continue ed indebite intromissioni
della Braido;
- come è arcinoto, l’IVA è una imposta
che viene sopportata solamente dallo utilizzatore finale e che per le aziende
comporta obblighi di carattere burocratico ma nessun costo, quindi una
soluzione chiara e concordata avrebbe potuto risolvere il problema senza costi
per alcuno.
Ancora una volta invece si intromise
la Braido Vanna, che rispose a nome della società
alle raccomandate che essedi spediva al marito (ben tre, come da directory:
corrispondenza).
A peggiorare la situazione, la
controparte interruppe, senza fornire alcuna spiegazione, i pagamenti che
ripresero solamente dopo 4 mesi, a mezzo banca.
32)
Per un mero colpo di fortuna (in quanto le
visure sui beni del debitore continuavano ad avere esito negativo) essedi venne
a conoscenza che Andreon Francesco deteneva la quota
di maggioranza di una azienda immobiliare di Lignano.
Le nuove fonti confidenziali consentirono pertanto di offrire qualche
prospettiva di successo alla azione di recupero e pertanto, dopo che l'avv.
essedi (Marco Santarcangelo) ebbe nuovamente ed infruttuosamente
diffidato l'avv. Furlan (vedi allegati : corrispondenza/fax_a_furlan030205
e fax_furlan_160205),
diede avvio alla esecuzione della sentenza divenuta ormai definitiva;
33)
presumibilmente
la Andreon rimase sorpresa, in quanto, grazie al
provvedimento del giudice Di Tullio era stata esonerata dall'obbligo di
conservare i quadri pignorati (l'unico bene pignorabile nella sua casa, ovviamente
intestata ai parenti; ed era certamente consapevole che le sue proprietà
sfuggivano alle visure; reagì facendo
ricorso in Cassazione e chiedendo la sospensione della esecuzione al Tribunale
di Palmanova, nella cui giurisdizione è Lignano (vedi allegat vari :
cassazione/cassaz_bonotto…);
34)
La
Andreon ottenne la sospensione rappresentando al
giudice onorario di Palmanova una situazione in cui
il comportamento di essedi poteva apparire vessatorio; per ottenere un simile effetto
ricorse ad una serie di "accorgimenti": (vedi allegati vari : palmanova…)
35) presentò l'atto di
conferimento della ditta individuale nella Andreon
Arredamenti S.R.L. per accreditare che fosse questa
ultima la parte in causa e non la ditta individuale; il provvedimento esecutivo
era a carico della ditta individuale e veniva in tal modo fatto apparire
come erroneo; N.B. l'atto di
costituzione della Andreon Arredamenti s.r.l. è
alquanto corposo e Bonotto confidava che certi
particolari non fossero notati dal magistrato in relazione al provvedimento
urgente di sospensione della esecuzione che veniva richiesto; da tale atto
emerge che il valore globale della ditta
individuale è determinato dalla somma di singoli beni conferiti (quindi non
tutti) ciascuno con la sua valutazione a se stante, la cui somma algebrica
costituiva il valore della quota conferita da Andreon
Francesco e non conteneva alcun cenno riguardo alla essedi od alla vertenza
essedi; vedi
allegato : pagamento/piano_pagam_proposto);
36)
presentò
solamente una parte dei fax scambiati fra avvocati per sancire l'accordo sulla
rateizzazione, in modo tale da rappresentare che l'accordo coincidesse con la proposta iniziale e fosse quindi diverso da quello
effettivamente raggiunto, ed accreditando di averlo pienamente rispettato (in
pratica ha occultato le modifiche richieste da parte Essedi ed accettate
dall'avv. di parte Andreon); in tal modo la richiesta di esecuzione della
essedi poteva apparire vessatoria;;(vedi allegati : corrispondenza/fax_a_furlan030205
e fax_furlan_160205)
37)
Bonotto inserì nella causa civile l'intero
fascicolo della causa penale, con ciò dimostrando la stretta relazione fra la
azione penale verso Dallavalle e la Braido Vanna (che
pure formalmente ne era estranea);
38)
presentò
alcune raccomandate inviate, dalla essedi, ad Andreon
Francesco, quando era preoccupata per lo status di nullatenente che emergeva
dalle visure e cercava di convincerlo a pagare spontaneamente usando i suoi
risparmi, della cui esistenza la essedi era certa per le informazioni ricevute
in via confidenziale da ambienti della Veneto Banca (ma ebbe anche informazioni
sul c/c n. 200900010494-2 presso la Banca Prealpi di Conegliano); alcuni
passaggi che si riferivano ai bilanci mediamente in deficit della Andreon arredamenti s.r.l., che andavano inquadrati nel
giusto contesto di un creditore preoccupato, vennero fatti apparire da Bonotto invece come frasi dettate da intenti vessatori,
nonostante i toni assolutamente urbani e rispettosi usati dalla essedi (vedi allegati vari :
pagamento);
39)
strumentalizzò
la richiesta di risolvere il problema della IVA, fatta gentilissimamente dalla
essedi, come vessatoria, e la prese a pretesto per giustificare la interruzione
del pagamento delle quote concordate fra avvocati; (vedi allegati vari : pagamento); di
conseguenza, quale che sia la interpretazione corretta sulla applicazione
dell'iva, non può certo essere accampata
a giustificazione del mancato rispetto di un preciso accordo, appena
raggiunto fra avvocati, riguardante la rateizzazione concessa su un credito già
largamente svalutato per la inflazione accumulata in un periodo (gli anni 90)
in cui correva intorno al 20%;
40)
fece
riferimento ai comportamenti del giudice Di Tullio, con velato suggerimento a
seguirne l'esempio;
41)
ripropose
alla Corte di Palmanova tutte le contestazioni di
merito, con le correzioni opportune (ad esempio che la legittimazione attiva
era del professionista
42)
nel
ricorso per Cassazione l'avv. Bonotto non si
accontenta di criticare il respingimento del ricorso in appello da parte della
corte ma (coerentemente con le illazioni fatte verbalmente dal Bonotto stesso nel corso della udienza presso il Tribunale
di Palmanova, cui era presente anche
43) nel ricorso per
Cassazione l'avv. Bonotto deve ammettere (in piano
contrasto con quanto invece sostiene presso la corte di Palmanova)
che il debitore è Andreon Francesco (in quanto ciò
è funzionale alla tesi sostenuta in quello specifico ricorso, che imputa ad
un errore di stampa la dichiarazione, contenuta nel mandato al legale di Andreon, di firmare a nome della società); dai verbali nel
fascicolo e dalla corrispondenza degli Andreon
risulta invece che questi ultimi hanno in più occasioni sempre sostenuto che
la parte in causa fosse la società.
Nel suo controricorso infatti la essedi ha sostenuto che mancavano nel ricorso
tutte quelle indicazioni utili al fine che la Suprema Corte potesse esprimere
un giudizio con cognizione (indicazioni che la parte ricorrente era obbligata a
presentare, per decisione della Corte a sessioni riunite); il sostituto
procuratore generale Aurelio Golia ed il relatore dr. Angelo Spirito hanno
accolto la tesi dell'avv. Bonotto nonostante fosse
ampiamente contraddetta dagli atti contenuti nel fascicolo, come se non li avessero letti (vedi allegati : cassazione/sentenza_001
ed cassazione_sentenza_002);
la corte infatti sostiene che sia logico che Andreon
abbia inteso firmare per se stesso e non per una società (tale logica viene
meno invece se si tiene presente che la Braido
Vanna ha sempre sostenuto il contrario
e cioè che la parte in causa era la s.r.l. (vedi allegati vari directory /corrispondenza
: raccomandata_09_04_2005.pdf)
; d'altra parte non si tratta di una logica tanto eccezionale: il Procuratore
Aurelio Golia (della Cassazione) non può ignorare ciò che tutte le statistiche
ed i media affermano: che la maggior parte delle società a responsabilità
limitata in Italia operano nell'ottica di
assegnare i vantaggi ai soci ed i rischi ai creditori ed al fisco!
Tuttavia, dato che Braido
Vanna e sodali si sono resi responsabili di numerose manipolazioni documentali,
ampiamente documentate, è assai probabile che abbiano tolto dal fascicolo
giudiziario, anche provvisoriamente, la
documentazione che smentiva la tesi contenuta nel loro ricorso in Cassazione e
che quindi, non solo la Suprema Corte è stata truffata in maniera inoppugnabile
per il tramite del P.M., ma sembra che anche questo ultimo sia stato a sua
volta truffato!
44)
quando
Dallavalle è venuto a conoscenza del ricorso per Cassazione, ha dedotto
(sperando che non sia proibito pensare) che la tesi di Bonotto
sarebbe stata accolta, nonostante tutto! Anzi, a tal proposito:
l'avv.
Bonotto, nella udienza di discussione sul Precetto
svoltasi a Treviso l'11 marzo 2010, si è vantato nei confronti del giudicante
che il "Procuratore Generale della Cassazione ha ritenuto di osservare una
attenzione straordinaria a questa causa, ottenendo che venisse discussa in
camera di consiglio". E' indubbiamente vero, basta leggere la sentenza di
Cassazione, peraltro totalmente condivisibile nelle sue enunciazioni, per
verificare da quanti magistrati sia firmata!
Ma
questa è una modestissima causa civile di circa 13.000 euro, arrivati a 31.000
circa con le spese. Tale smisurata manifestazione di potenza (l'impegno di
tanti magistrati della camera di consiglio ha un costo sicuramente soverchiante
rispetto al valore della causa, costo che va detto, grazie alla strategia di Andreon di non
dare seguito alla riassunzione dell'appello richiesta ed ottenuta, sarà a carico dello erario, già gravato
di una causa che ha già scomodato ben 5 sedi giudiziarie in 20 anni!),
la
potenza vantata da un soggetto del genere,che si è platealmente contraddetto ripetutamente
negli atti che ha prodotto, non è altro che la prova del nove delle gravi
anomalie che hanno caratterizzato questa vicenda. Ma da molteplici fattori sembra trasparire come
sia usuale per questa controparte pesare finanziariamente e funzionalmente sulla
collettività.
45)
la
vicenda giudiziaria è costellata di fatti gravissimi, alcuni dei quali
ampiamente provati (ad esempio:
le testimonianze di Bonotto e le contraddizioni del CTU nella udienza penale)
-
il
tentativo di Bonotto di convincere il difensore di
Dallavalle di venir meno al proprio dovere di affrontare il merito nella causa
civile, credendo che il difensore fosse ancora quello da cui aveva già
ottenuto(senza ovviamente che il cliente creditore essedi sas
venisse consultato) un rinvio di tre
anni (all.causa_primo_grado/conclus_bonotto), inusuale in quella epoca
presso il Tribunale di Treviso;
-
la
vicenda del giudice Di Tullio,
-
la
vicenda dei reperti spariti dal Tribunale ecc. );
46)
significativo
il comportamento dell'avv. Bonato (il legale del CTU
Ruota) che:
quando dopo la sentenza dello appello
nella causa penale
47)
alla
udienza del 17 febbraio 2006 presso il Giudice Onorario Federica Zambon, presso il Tribunale di Palmanova,
il giudice ha potuto leggere la risposta della parte essedi e si è potuto
rendere conto della reale situazione; in considerazione che erano presenti
tutte le parti, il giudice ha espresso il proposito di promuovere un accordo
fra le stesse. L'avv. Bonotto, senza nemmeno girarsi
verso la sua cliente che pure gli era di fianco, ha categoricamente escluso una
tale eventualità!
Sono
parecchie decine le iniziative del duo Braido Vanna/Bonotto a differenti livelli di gravità: quasi ogni atto od
iniziativa di tale duetto ha violato le regole: ciò che impressiona è la
evidenza della loro consapevolezza di poterlo fare senza nulla temere! .
Se
Tutta
la vicenda giudiziaria è costellata da varie decine di tentativi di parte Andreon di sovvertire il normale corso della giustizia
ricorrendo continuamente a stratagemmi (ma anche, a parere di Dallavalle, ad
azioni di gravità inaudita, indipendentemente da come li ha voluti qualificare la Procura di Treviso nel periodo
dal 1996 al 2000:
se
l'avv. Bonotto non avesse, fortunatamente, inserito
il fascicolo della causa penale in quella civile, sarebbe complicato provare la
stretta relazione fra le due, di fondamentale importanza a causa dei gravi
episodi che hanno caratterizzato la vicenda penale;
se
l'avv. Bonotto non avesse gentilmente inserito
l'originale della fattura n. 4 del 1989 (vedi allegato : doc_fiscali_essedi/fattura_essedi), alcune false affermazioni,
come la mancanza della legittimazione attiva di essedi sas,
fondata unicamente sulla affermazione di controparte, senza un briciolo di
elemento a sostegno, anzi contro una immane documentazione, renderebbero
meno complicato per certi giudici parziali agire nello interesse di Braido Vanna anzi che della legge.
La
procura di Treviso ha pesantemente fatto capire a
Premesso
che la parte in causa che si è proposta dal 1990 al 2008 è Andreon
Francesco, che dal
Dato
il comportamento di numerosi magistrati, non riponendo alcuna fiducia nella
Procura di Trento, il sottoscritto ha inviato numerosi esposti alla Procura di
Trento, che li ha puntualmente archiviati con la giustificazione che sarebbero
generici, nonostante invece siano assolutamente specifici e circostanziati. Un
solo esempio, facile da comprendere:
La Suprema Corte ha accolto la tesi di
controparte unicamente grazie alla attestazione del Sostituto dr. Aurelio Golia
che MAI la Andreon s.r.l. si sarebbe proposta come
parte in causa. Ho prodotto un verbale di causa e la corrispondenza di
provenienza Andreon s.r.l. che prova esattamente il
contrario. E’ pur vero che, stante la prassi di controparte di manipolare il
contenuto dei fascicoli giudiziari è assai plausibile che il Sostituto di
Cassazione sia stato a sua volta tratto in inganno, ma come si fa’ a sostenere
che le mie denunce sono generiche? E’ la sistematica disinvoltura di certe
procure che mostra come non ci siano eccezioni o zone franche rispetto alla
constatazione che il nostro paese appare essere indissolubilmente sotto il
tallone della così detta “casta”! (vedere la directory sul sito: querela).
L’attivismo e la genialità della nostra gente non riescono più a sostenere sul
piano economico un tale fardello ed il degrado economico è la diretta
conseguenza di quello morale.
Una
flebile speranza si è aperta in conseguenza che un sunto articolato dei reati
di cui è infarcita la vicenda è l’ennesimo esposto alla Procura di Trento (sito/querela/esposto_tn_230614.pdf)
è stato trasmesso dalla Procura di Trento a quella di Trieste per competenza
(n.442/14-45).
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