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ATTI  DI PIGNORAMENTO

 

 

 

 

 

Vedi allegato : atto di pignoramento bonotto_06072010.pdf

Vedi allegato:  atto di pignoramento bonotto_19072010.pdf

Vedi allegato : Ricorso_opposizione_esec.pdf

Vedi allegato : Ricorso_opposizione_esec_2.pdf

Vedi allegato : Fissazione_udienza.pdf

 

Gli atti di pignoramento sono totalmente illegittimi, come tutti i numerosi atti che li hanno preceduti, a partire dal decreto ingiuntivo emesso in agosto 2009 dal pensionando dr. Libero Mazza.

 

I motivi di tale illegittimità sono ben conosciuti dal Sig. Andreon Francesco e dall’avv. Giovanni Bonotto, non solo per la loro evidenza, ma anche perchè sono stati ulteriormente loro sottolineati dal sottoscritto con le raccomandate a.r. rispettivamente del 08/06/2010, 15/06/2010, 25/06/2010, (vedi allegati) indirizzate al Sig. Andreon Francesco ed all’avv. Bonotto per conoscenza.

 

Di conseguenza il profilo di maggior rilievo che emerge da tutto quanto sopra e dalla intera vicenda è quello penale.  Il sottoscritto si appella a chiunque legga la presente affinché si rivolga alle autorità competenti per segnalare tale profilo, non ritenendo ancora opportuno rivolgersi direttamente alla Procura di Treviso in quanto, sia pure sotto una precedente reggenza,in passato ha ravvisato di subire dei comportamenti irrituali da parte di alcuni sostituti procuratori.

 

Il presente atto di pignoramento fornisce una ulteriore, illuminante chiave di lettura del profilo penale e lo certifica!

 

La convocazione del Sig. Andreon Francesco da parte della Andreon s.r.l. in effetti sancisce che le cause sono diventate due (illecitamente, come il solito); vediamo di ripercorrere brevemente i fatti salienti di ciascuna:

 

prima causa: essedi studio sas contro Andreon Francesco, ditta individuale

 

1)     la vicenda legale inizia nel 1989 con la richiesta di accertamento tecnico preventivo da parte della ditta individuale Andreon Francesco

2)     nel 1991 questo ultimo conferisce molte attività e passività (non tutte) singolarmente individuate e periziate nella nuova società di capitali Andreon s.r.l. (e quindi, non la intera ditta individuale); non si trova traccia della vertenza con essedi studio sas, in tale conferimento, nemmeno sotto la voce attività, che evidentemente ha trattenuto per se, dato che aveva reclamato spettargli la somma di 10 milioni di lire nel procedimento di primo grado

3)     nel 1992, quindi un anno dopo la costituzione della nuova azienda, il Sig. Francesco si qualifica, in un atto della causa, come titolare della omonima ditta individuale (vedi all. appello_venezia/sentenza_civile_partefinale.pdf, prime righe della terza pagina); ciò conferma in maniera inequivocabile che la vertenza è scientemente rimasta di esclusiva pertinenza del Sig. Andreon Francesco ed evidenzia la natura dolosa della attuale pretesa di sostituire ad un interlocutore alquanto solvibile come il Sig. Francesco la sua società a responsabilità limitata la cui natura e disastrosa situazione finanziaria è ampiamente documentata! (che poi tutti i pronunciamenti giudiziari, ben quattro, Cassazione compresa, sino ad ora intervenuti siano in contrasto con le iniziative della Andreon s.r.l. dimostra che, non solo la azione di questa ultima è dolosa, ma che è capace di raggiungere egualmente i suoi illeciti obiettivi, non certo grazie alle capacità professionali dell’avv. Bonotto, che si lascia cogliere in fallo ad ogni piè sospinto! Tutto questo evidentemente dovrebbe sollecitare degli inquietanti interrogativi, non certo al sottoscritto, che si è già da tanto tempo dato delle inquietanti risposte!

4)     nel 2000 il processo di primo grado si conclude con la completa vittoria della essedi studio sas

5)     il processo di appello, promosso dalla ditta individuale Andreon Francesco, non si è svolto in quanto la Corte Veneziana ha respinto il ricorso a causa di un “mero refuso” nell’atto stesso (ogni tanto gli Andreon non sanno ben distinguere quando è per loro conveniente opporre la s.r.l. o meno, ai loro interlocutori  e di conseguenza si sbagliano:  in quel caso il mandato indicava il Sig. Francesco come rappresentante di una imprecisata società) (vedi all. appello_venezia/sentenza_civile_partefinale.pdf, al secondo capoverso della terza pagina )

6)     Il Sig. Andreon Francesco chiede ed ottiene una rateizzazione del pagamento che tuttavia interrompe e di conseguenza la essedi studio sas procede al pignoramento della quota a lui intestata di una società di Lignano; l’avvocato Bonotto, presentando una falsa rappresentazione dell’accordo di rateizzazione intervenuto fra gli avvocati, ottiene dal tribunale della esecuzione di Palmanova la sospensione del pignoramento; nel 2009 questa ultima Corte ha condannato il Sig. Andreon Francesco alla rifusione delle spese processuali;

7)     Il Sig. Francesco riprende successivamente i pagamenti e completa il pagamento delegando materialmente gli uffici della Andreon s.r.l. ad effettuare per suo conto i bonifici mensili a favore della essedi studio sas (vedi all. bonotto_palmanova_300107.pdf); nell’atto (vedi bonotto_palmanova_memoria_conclusiva.pdf) l’avv. Bonotto è addirittura più esplicito sulla circostanza che il debito è del il Sig Francesco (il debito del Sig.Andreon Francesco fosse in fase di

estinzione ad opera dei pagamenti eseguiti dalla società Andreon Arredamenti s.r.l. , in adempimento dell’accordo di rateizzazione sottoscritto tra le parti in data 03/02/05) , recita l’avv. Bonotto*

8)     L’avv. Bonotto ricorre in Cassazione contro il respingimento della sua istanza di Appello sottolineando che l’attore del ricorso in appello che era stato respinto era il Sig. Francesco quale titolare della ditta individuale e che il nome di “società” comparso nella istanza di appello respinta per tale motivo era soltanto un “mero refuso”

9)     la Suprema Corte accoglie totalmente il ricorso, ribadendo esplicitamente la totale estraneità della società Andreon s.r.l. al processo e riaprendo i termini per un nuovo ricorso in appello (solo questo ha stabilito la cassazione: nulla altro, nella sua succinta sentenza (vedi all. cassazione/sentenza001.pdf e sentenza002.pdf)

10)  il ricorrente ha lasciato trascorrere inutilmente anche i nuovi termini nonostante fossero l’unico oggetto del suo ricorso accolto; la essedi studio sas, che era totalmente soddisfatta dell’esito della sentenza di primo grado e si era opposta al ricorso per Cassazione ovviamente (e comunque ai sensi dell’art. 100) non ha a sua volta fatto ricorso (la pretesa che chi esce vittorioso dal processo di primo grado debba fare appello per chiedere la conferma di esso mi astengo dal qualificare…)

11)  il processo è quindi estinto (ai sensi del primo comma dell’art. 393) ); al secondo comma tale articolo sancisce che le indicazioni della Sentenza di cassazione devono essere osservate anche negli atti successivi (e quindi va osservato quanto sopra citato al punto 9)

12)  l’art 310 sancisce che in caso di estinzione del processo tutti gli atti vengono annullati ma rimangono valide le sentenze (ovviamente le sentenze non riformate, come è il nostro caso) e questo conclude e suggella la intera vicenda giudiziaria, visto che la sentenza che rimane valida (l’unica che abbia deciso sul merito) è quella emessa nel 2000 dal Giudice Sartorio (vedi all. causa_primo_grado/sentenza_causa_civile.pdf); la legge in questo caso si raccorda perfettamente con il semplice buon senso ove è evidente che chi ha perso la causa di primo grado e lascia trascorrere i termini per ricorrere in appello (mi riferisco ovviamente ai nuovi termini concessi dalla Cassazione) non può certo addurre nuove e strane pretese; va da se inoltre che l’articolo 310 si riferisce alla estinzione prevista dall’art. 393, come pure agli articoli collocati poco prima e poco dopo nel codice di procedura penale, che riguardano le altre cause di estinzione del processo: a cosa altro altrimenti?

 

seconda causa: Andreon Arredamenti s.r.l. contro essedi studio sas

 

essa nasce dalla costante ed inossidabile (perseguita per un ventennio) intrusione della Braido Vanna, moglie del titolare Andeon Francesco, nonostante non avesse alcun ruolo nella vicenda o nella attività della ditta individuale, nemmeno sotto il profilo del semplice interesse patrimoniale, stante il suo regime di separazione dei beni

 

1) la Braido, nonostante la sua incompetenza in materia, si inserisce come controparte tecnica del fornitore essedi studio sas in luogo della persona, qualificata professionalmente ed esplicitamente  designata nel contratto, rag. Fanizzi

      2) stante che negli anni 90 il sottoscritto aveva pregato il suo legale di fare ogni tentativo per raggiungere un accordo amichevole con il Sig. Andreon Francesco, è stata effettuata una convocazione dello stesso come titolare della ditta individuale; si è presentata invece la Braido asserendo di essere titolata in quanto vice presidente della Andreon s.r.l. (vedi all. presentaz_interpello_braido.pdf)

     3) nel 2005 il sottoscritto ha inviato alcune raccomandate a.r. al Sig. AndreonFrancesco (con copia a Bonotto) allo scopo di risolvere di comune accordo un quesito di natura fiscale che nasceva da questa complessa causa e ricevendo invece risposta dalla Braido; il sottoscritto  ha nuovamente respinto con fermezza i nuovi tentativi di intrufolarsi ricorrendo nuovamente allo espediente (di cui al punto 2) di accreditare la s.r.l. come parte in causa ;

     4)  nel pieno periodo feriale del 2009 la Andreon s.r.l. presenta richiesta di ingiunzione al pensionando dr. Libero Mazza….;

      5) richiesta accolta ed ingiunzione emanata, quindi:

         a) a favore di una società esplicitamente definita estranea dalla Cassazione (che è l’atto immediatamente precedente, quindi in assenza di ogni fatto nuovo); ma, come già detto sopra, contravvenendo alle posizioni costantemente espresse nella causa e convalidate da tutte le sentenze (al fine di evitare equivoci, è vero che più volte è stata avanzata la pretesa di inserire la s.r.l. al posto del Sig. Francesco, ma ciò sempre ad opera della Braido Vanna, il cui ruolo si esaurisce unicamente nell’essere la moglie del titolare)

         b)  sulla restituzione di un pagamento effettuato nell’ambito di un processo chiuso dai tre gradi di giudizio (tutti e tre concordi nel sancire la estraneità della s.r.l.) e quindi in assenza di alcun minimo elemento che potesse indicare un credito

         c)  senza interpellare la controparte

         d)  in assenza di qualsiasi prova, tanto meno scritta, requisito essenziale per la emanazione di un tale provvedimento, come ammesso dallo stesso Giudice Mazza, che fa riferimento all’articolo 633 (salvo che la documentazione a corredo del ricorso non fosse stata falsificata, cosa da non escludere, dati i precedenti)

     6)  nel novembre 2009 il dr. Luca Deli appone la formula esecutiva al decreto ingiuntivo sulla base di considerazioni a mio avviso prive di valore (per citare solo la più eclatante: sostenendo che la sentenza di primo grado è stata “caducata”, quando invece gli stessi atti presentati dall’avv. Bonotto a corredo della sua istanza dimostrano il contrario, cioè che è soltanto la istanza di Andreon ad essere respinta e non la sentenza del giudice Sartorio ad essere presa in considerazione e tanto meno riformata; vedi all appello_venezia/sentenza_civile_partefinale.pdf.)

     7)  nei giorni 11 e 12 maggio il sottoscritto ha tentato per la ennesima volta di raggiungere una intesa con la sua controparte e questa volta è stato fortunatamente il Sig. Francesco a rispondere al telefono; di conseguenza sono state scambiate alcune telefonate nel corso delle quali, fra molti elementi che confermano la strategia dolosa costantemente seguita da sua moglie per 20 anni e che si tralascia di esporre in questa sede, emerge tuttavia la buona disponibilità manifestata dal Sig. Francesco il quale si è attivamente prodigato per promuovere un colloquio telefonico fra il sottoscritto e la Braido Vanna, spiegando che erano solamente la moglie o l’avv. Bonotto a poter decidere (il colloquio fra il sottoscritto e la Braido Vanna  è avvenuto, ma questa, evidentemente informata dal marito che non ero disposto a telefonare all’avv. Bonotto, come lui mi aveva suggerito, mi ha a sua volta comunicato che accordi non ne faceva e suggerito di telefonare alla avv.to Emanuela Bottega, del suo studio, attestando che era perfettamente a conoscenza della vicenda ed in grado di decidere in luogo dell’avv. Bonotto).

 

La intimazione della Andreon s.r.l. (società caratterizzata da una situazione finanziaria mantenuta stabilmente al livello disastroso nel corso di quasi un ventennio e quindi tale da essere artatamente opposto ai creditori ed al fisco) rivolta al Sig. Andreon Francesco, di versare ad essa stessa la somma che egli deve rifondere alla essedi studio sas in relazione alle spese processuali, di cui al punto 6 prima causa, appare al sottoscritto la ennesima manifestazione di quella “disinvoltura” sempre dimostrata dagli Andreon (significativa la lettera nella quale la Braido sostiene di voler pagare a nome della s.r.l. in quanto, a suo dire, non importa a chi competa, in quanto “eventuali differenze dovranno essere regolate tra soci” (vedi all. corrispondenza/lett_andreon_300305 ), se si considera che Andreon Francesco è il legale rappresentante nonché maggiore azionista della Andreon s.r.l.(80%) ; spicca la implicita ammissione del ruolo della srl, quale scudo da opporre ai creditori ed al fisco: quando fa comodo “eventuali differenze dovranno essere regolate tra soci” (con tutte le conseguenti implicazioni fiscali e legali che derivano da tale dichiarazione), quando invece l’interesse è diverso….

 

Ma il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, redatto dall’avv. Bonotto, è viziato da un ulteriore grave elemento, e cioè il falso, di cui esistono numerose prove che di seguito elenchiamo, cui vanno aggiunte le (inossidabili ed esaustive) prove di cui ai punti 3,8,9 della prima causa; mi riferisco alla asserzione che il titolo che legittima la s.r.l. a chiedere la somma deriva dalla circostanza che essa ha acquisito tale titolarità sino dalla sua costituzione, in quanto  conferitaria della ditta individuale, ed a corredo allega persino l’atto costitutivo della società, registrato il 9 gennaio 1991, ove tuttavia

1) tutte le attività conferite (compresi i singoli debiti e crediti) sono singolarmente indicate e periziate e non si trova traccia del credito di lire 20 milioni di lire asseritamene vantato dalla Andreon (vedi all. sentenza di primo grado), come pure di ogni posta attiva o passiva, nemmeno come fondo rischi o crediti/debiti classificati come dubbi, che faccia in alcun modo riferimento alla vertenza con la essedi studio sas; è del tutto evidente che il Sig. Andreon ha ritenuto di tenere per se la vertenza ed il conseguente dare/avere con essedi, come ha fatto per altre poste di bilancio, come le azioni fiat che all’epoca possedeva ecc. ecc.(circostanza che risulta ufficialmente confermata, come da punto 3 prima causa);

2) si scorda, questa controparte, che la s.r.l. è una società di capitale, che ha par questo particolari obblighi di trasparenza e, stante la regola contabile della continuità dei bilanci (che sono pubblici) dei debiti o dei crediti verso la essedi sas non si trova traccia nei bilanci successivi, nemmeno, quando, nel 2000, c’è stata la sentenza di primo grado che accoglieva tutte le istanze della essedi sas; e condannava Andreon al pagamento;

3) in quanto asserita conferitaria, sarebbe stato preciso obbligo, di fronte ad una sentenza di condanna, nel 2000, di registrare l’onere conseguente e comunque farne apposita menzione nella nota integrativa; ma evidentemente, all’epoca, non aveva ancora escogitato gli attuali stratagemmi!  Non è superfluo ricordare che, se le scritture contabili costituiscono prova scritta nei confronti dei terzi, a maggior ragione ciò vale per chi tali scritture ha compilato;

4)  al punto 7, prima causa, è lo stesso Bonotto ad attestare che i pagamenti della s.r.l. erano a fronte del debito di Andreon Francesco; conoscendo la pervicacia di questa controparte, il sottoscritto ritiene opportuno sottolineare che il Sig. Francesco, in quanto presidente e maggiore azionista della s.r.l., ha ritenuto semplicemente di fruire dei suoi uffici per disporre i pagamenti, in luogo di recarsi personalmente allo sportello; non è infatti ipotizzabile nemmeno che la pretesa della s.r.l. di intrufolarsi nella causa possa nascere dallo eventuale diritto di un terzo che si sia sostituito in un pagamento allo originario debitore in quanto:

a) sostenere che il Sig. Andreon Francesco è un terzo, rispetto alla sua s.r.l. è addirittura ridicolo, dato che è egli il maggiore azionista e gli altri soci sono solamente i suoi familiari

b) la sentenza della Cassazione è successiva a tali pagamenti (è l’atto immediatamente precedente la richiesta di decreto ingiuntivo) e quindi la sua statuizione che la s.r.l. è estranea assorbe evidentemente anche tale ipotetica fattispecie di cui al punto a;

c)  sono, ancora una volta, gli stessi bilanci della s.r.l. che escludono una ipotesi del genere, stante che non riportano alcun credito verso il Sig. Andreon Francesco con riferimento ai pagamenti effettuati (come sarebbe suo obbligo se li avesse eseguiti in proprio per saldare un debito di un terzo e non invece facendo semplicemente da tramite, così come anche la banca Unicredit che trasmetteva i bonifici alla essedi ha fatto);

d)  in ogni caso, non è questa la tesi che è stata sostenuta nella istanza di decreto ingiuntivo e pertanto si è citata la ipotesi del terzo solamente in via accademica per esaurire qualsiasi pur fragile appiglio;

5) è ormai dal 1996 che il sottoscritto subisce le conseguenze della vera e propria persecuzione operata dall’avv Bonotto, tanto che ha inviato ben tre esposti all’ordine di Treviso (il secondo (del 2000) ed il terzo, recente, sono ancora (significativamente per quanto attiene a quello di 10 anni fa’) in attesa di risposta (vedi all.ordine_avvocati_tv/esposto_1999.pdf, esposto_2000.pdf, Ordineavv250610.htm )

6)  tutte le altre argomentazioni inserite dalla controparte nella sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo non sono altro che la ennesima proposizione di quanto già esposto alla Corte di Appello di Venezia ed al giudice della esecuzione di Palmanova ed inequivocabilmente bocciato, anche se la bocciatura del Giudice di Palmanova è successiva rispetto alla istanza di decreto ingiuntivo! (vedi all .palmanova/sentenza_palmanova.pdf

);

va aggiunto che l’unica sede propria per esporre le proprie ragioni di merito da parte di Andreon era la Corte di Appello ed il fatto che invece abbia rinunciato a fruire dei nuovi termini concessi dalla Cassazione è alquanto significativo (ha preferito invece rivolgersi impropriamente alla Corte di Palmanova, ove le sua “avances” sono state rigettate e, chissà perché???, al pensionando dr. Libero Mazza, per giunta a nome e per conto di una società totalmente estranea, come se ciò giustificasse e non aggravasse invece tale iniziativa;

a tale proposito desidero sottolineare che:

   a) tutti gli elementi inseriti dalla controparte nella richiesta di decreto ingiuntivo al pensionando Libero Mazza erano già stati sottoposti alla corte di Palmanova, a corredo della analoga richiesta (cioè che venisse comminata alla essedi studio sas la restituzione di quanto legittimamente percepito in relazione all’accordo fra avvocati) ;

   b)  nella sua istanza per decreto ingiuntivo, in data 13 agosto 2009, l’avv. Bonotto ammette che era ancora in attesa di conoscere la decisione del Giudice di Palmanova, decisione che infatti porta la data di circa 20 gg dopo, mentre il deposito nella cancelleria è ancora più in la nel tempo: marzo 2010;

   c) di conseguenza è evidente la duplicazione: esistevano contemporaneamente (cioè da agosto 2009 a marzo 2010) due domande pressoché identiche nei contenuti e negli obiettivi presso due diverse sedi giudiziarie; non so sotto il profilo della deontologia forense, in quanto una tale fattispecie non è nemmeno immaginata, ma certamente si tratta di un fatto grave (a mio avviso anche sotto il profilo penale);

  d)    datosi che requisito che caratterizza ogni delitto, in particolare nell’ambito delle indebite acquisizioni di beni, c’è il movente, viene spontaneo chiedersi quale fosse il movente di una tale scelta della mia controparte: il sottoscritto si è già dato la risposta ma è talmente grave che si astiene al precisarla: ogni uno può benissimo immaginare per suo conto!

Ma in tema di duplicazioni questa parte ci ha abituati a ben altro: dopo aver riconosciuto nella sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo la preventiva escussione della essedi studio sas, prima di rivolgersi a Sandro Dallavalle ed alle sue proprietà, già dai primi di maggio 2010 ha ottenuto la iscrizione di ipoteca sulla casa di abitazione e di proprietà del sottoscritto! C’è quindi da valutare la legittimità di tutto questo e cioè:

 - agire contro il presunto debitore solidale prima che verso quello (presunto) principale, anche dopo aver riconosciuto l’obbligo del beneficio di preventiva escussione

 - dopo aver interferito effettivamente sulla piena proprietà di Sandro Dallavalle, gravato anche delle relative spese e degli interessi a tasso usuraio (a dimostrazione che non si fa mancare nulla, questa controparte), tornare al presunto debitore principale con la iniziativa in oggetto

-  di conseguenza il sottoscritto non ha più la piena disponibilità della casa, né quella dei depositi presso le banche citate (più doppio impiego di così!!!)!

Per completare la illustrazione di quali sistemi siano stati usati per arrivare a tale stato di cose, allego la opposizione al precetto a carico di Sandro Dallavalle, redatto dall’avv. santarcangelo in data 12/01/2010 (vedi all. precetto_treviso/dallavalle_opp.precetto.pdf)

7)  alle gravissime irregolarità denunciate negli esposti all’Ordine, alle ulteriori contraddizioni nelle tesi esposte nelle varie tesi dall’avv. Bonotto, si aggiungono tutta una serie di “trucchi” a mio avviso di pessimo livello qualitativo, di cui espongo, a titolo esemplificativo, solo quello che mi è capitato or ora sott’occhio:

a) “la essedi studio sas nulla oppone alla modifica rispetto al precedente accordo che portava l’anticipo di euro 2000 + 1500 anziché di 3000 euro complessivi inviato dalla Andreon Arredamenti srl  e segnalando come unica mancanza l’utilizzo della carta intestata della srl in luogo di quella della ditta individuale”, recita l’avv. Bonotto nel suo atto presso il Tribunale di Palmanova (vedi all. ricorso_bonotto_palmanova02_fax3_9.pdf), con l’evidente intento di sottolineare che la essedi sas fosse d’accordo di avere come interlocutrice la s.r.l. ed anche sulla esistenza di un fantomatico accordo che, in luogo di ricevere nel febbraio 2005 euro 2000 subito + 1500 a fine mese, prevedesse invece il pagamento di 3.000 euro;

è comunque evidente che la contestazione della essedi studio sas sulla natura della carta intestata nulla altro significa che il suo interlocutore doveva essere Francesco e non la s.r.l. ma non vi può essere alcun dubbio in proposito, se si legge il seguito, rispetto alle parole citate dall’avv. Bonotto, che egli ha artatamente omesso e cioè: “le raccomandiamo di seguire alla lettera le prescrizioni della sentenza di primo grado (ribadita dalla successiva sentenza emessa dalla Corte di Appello), che individua nella ditta individuale, e quindi nella Sua persona, il soggetto parte in causa”; (letta la frase per intero, il trucco dell’avv. Bonotto appare in tutta la sua evidenza);

circa la maliziosa osservazione che il sottoscritto non ha obiettato che mancavano all’appello 500 euro, il motivo è semplicissimo, nonostante l’evidente sforzo dell’avv. Bonotto di accreditare qualcosa di diverso e cioè: la lettera del sottoscritto era del 24/02/2005, data alla quale aveva ricevuto 1000 euro in più (cioè i 3000 euro spediti con lettera Andreon 11 febbraio 2005 e non euro 2000 come previsto dall’accordo); gli ulteriori 1500 erano concordati per la fine di quel mese, cioè di febbraio 2005; era ovvio che la essedi studio sas non potesse obiettare una manchevolezza, cioè la mancanza in totale di 500 euro (cioè 2000 + 1500 -3000) che poteva essere contestata solamente dopo la fine di quel mese e che quindi, il 24/02/05,data della lettera inviata da essedi, non si era ancora manifestata!

Inoltre, basta fare attenzione alle date, per smascherare totalmente la mistificazione della realtà (una delle tante) operata da questa controparte:

-       l’avv. Bonotto accredita che, in epoca successiva all’accordo che egli colloca esplicitamente in data 03/02/2005 ( e quindi evidentemente si tratta del fax in quella data, sopra citato) si fosse raggiunto un ulteriore accordo che prevedeva il versamento di 3000 euro, in luogo delle 3500 concordate complessivamente per febbraio;

-       a parte la inattendibilità di tutto questo, (sostenere che i due avvocati (Furlan, che assisteva in quel periodo la Andreon e Santarcangelo) abbiamo stipulato un nuovo accordo solo per ridurre la cifra di febbraio di 500 euro in tutto è abbastanza paradossale, stante la esiguità della cifra) c’è da aggiungere che:

l’accordo è da entrambe le parti concordemente collocato il 03/02/2005

la data della lettera di trasmissione dell’assegno di 3.000 euro è 11/02/2005

l’inesistente, citato accordo dovrebbe necessariamente essere collocato fra tali due date

esiste tuttavia un fax (del 16/02/2005, cioè prima ancora che essedi ricevesse l’assegno di 3000 euro) (vedi all. fax_furlan_160205.pdf) con il quale l’avv. Santarcangelo fa invece riferimento all(’unico) accordo del 3/02/2005 per reclamare di non aver ancora ricevuto la parte immediata del pagamento concordato (cioè i 2000 euro citati in tale accordo), segno evidente che nessun altro accordo era intervenuto nel frattempo e che quindi la storiella delle due rate anticipate è stata totalmente inventata da questa controparte, i cui atti sono zeppi di affermazioni fatte presso determinate sedi giudiziarie e smentite da tesi differenti, spesso persino opposte, fatte da essa stessa  presso altre sedi giudiziarie

             

Come già detto, perno della strategia di questa controparte è la disastrosa situazione finanziaria della Andreon s.r.l., costantemente coltivata sino dalla fondazione; allego uno specchietto che illustra tale situazione, tratta dai pubblici bilanci! (vedi all. bilanci_srl.pdf). Come emerge dalle dichiarazioni scritte degli stessi coniugi Andreon, sopra citate, cioè che saranno i soci a regolare privatamente fra loro il dare/avere della società a responsabilità limitata, la promiscuità finanziaria è totale e pertanto la odierna pretesa della s.r.l. di pignorare un debito del suo socio di maggioranza (80% del capitale sociale), nonché Presidente, è non solo un preciso indice del mare di illegalità (in ambito sia fiscale che civile) nel quale sembrano muoversi di abitudine gli Andreon ma anche l’ennesima, grottesca, canzonatura di ogni regola di convivenza. In via puramente accademica, si potrebbe ipotizzare che la s.r.l. sarebbe legittimata a pignorare solamente il 20% del debito di Andreon Francesco verso essedi (in quanto la proprietà della s.r.l. ‘ all’80% di Francesco)!

 

Occorre sottolineare un ulteriore, gravissimo elemento, che comprova ulteriormente il falso e dimostra il dolo!

La odierna pretesa che sia la s.r.l. ad avere titolo nella causa è falsa in quanto si contrappone a quanto sostenuto da tutti e cioè, Andreon Francesco, Giovanni Bonotto, il Giudice di primo grado, il giudice di appello, il giudice di Palmanova, la Corte di cassazione, il sottoscritto. Anche volendo dare ipoteticamente credito alla odierna pretesa, allora sarebbero false tutte le altre dichiarazioni esposte nelle varie sedi, e ciò sarebbe persino più grave. A questo punto assume un grande significato la circostanza che nella lettera raccomandata (inviata in copia anche all’avv. Bonotto) dalla Andreon s.r.l. alla essedi studio sas e siglata dalla Braido Vanna (vedi all.  corrispondenza/lett_andreon_300305  ) già vengono affermate le odierne tesi, e cioè che sia la s.r.l. la parte in causa. Va detto che tale affermazione dimostra doppiamente il dolo e cioè: 1) in quanto evidenzia che la trama era escogitata già nel 2005, 2) in quanto è stata fatta prima che i versamenti fossero effettuati (fatto tanto più grave se si considera che il pignoramento a carico Andreon era sospeso e pertanto i versamenti successivi furono spontanei). I comportamenti di costoro sarebbero incredibili (fare spontaneamente dei pagamenti nel 2005 per poi chiederli di ritorno nel 2010 maggiorati di interessi a tasso usuraio, e qui il movente in effetti è alquanto concreto) se non fossero documentati al di la di ogni possibile dubbio! I costi per il sottoscritto e per la intera collettività sono enormi!

 

Va ulteriormente lamentato l’intento vessatorio e di gratuito e grave danneggiamento (ma anche, ed è l’aspetto ancora più grave, di velata “minaccia”) verso la essedi studio sas in quanto è evidente che il pignoramento del 06/07/2010 è diretto “a vanvera” oppure “a strascico” , in quanto rivolto ad Istituti di Credito che non hanno alcun debito nei confronti della essedi studio sas;  uno di essi vanta invece, occasionalmente, un piccolo credito intorno ai mille euro, avendo aperto delle linee di fido a favore di essedi; l’altro Istituto, addirittura, non ha alcun rapporto da anni!

 

L’atto di pignoramento presso terzi, del 6 luglio 2010, mostra che la disinvoltura di questa controparte non si ferma nemmeno di fronte al paradossale: da che cosa deriva, infatti, il credito della essedi studio sas verso Andreon Francesco? Dalle spese di causa comminate allo stesso Francesco insieme con il respingimento delle sue istanze di ottenere la restituzione dei versamenti fatti alla essedi sas in relazione all’accordo fra avvocati del 2005 (bonotto_palmanova_memoria_conclusiva.pdf e sentenza_palmanova.pdf ). Quindi esiste una sentenza passata in giudicato (rispetto alla quale lo stesso Avv. Bonotto aveva dichiarato, nel suo fax all’avv Santarcangelo dei primi di maggio 2010, di non ravvisare elementi per ricorrere in Appello) che viene elusa mediante la provvisoria esecuzione ottenuta indebitamente dai magistrati di Conegliano, ai quali sono state portate le identiche istanze e le identiche argomentazioni rigettate dal Giudice di Palmanova: quindi, a prescindere dagli aspetti di merito e di forma già segnalati, con il pignoramento del 6 luglio 2010 si fa’ prevalere una decisione provvisoria (in quanto la causa di Conegliano è soltanto agli inizi) su una sentenza già passata in giudicato! Infine, dato che la materia aveva già trovato la sua definizione presso il Tribunale di Palmanova, ne deriva che non vi era alcun titolo per ricorrere ai magistrati di Conegliano e che quindi le deliberazioni da loro adottate sono illegittime anche sotto il profilo della competenza territoriale!

 

In data 19 luglio 2010, non conoscendo ancora l’esito del pignoramento presso terzi effettuato per euro 71.524,46 (vedi la cifra esposta a pagina 4 dell’atto di pignoramento in oggetto: è sempre molto esagerato l’avv. Bonotto, quando si tratta di vessare il prossimo, simula di non sapere che l’incremento del 50% non è il doppio della cifra di partenza, così come simula che il calcolo degli interessi a tasso usuraio sia invece dovuto ad un banale errore; questa ultima scusa è tuttavia contraddetta in maniera documentale in quanto ha insistito sulla pretesa usuraia anche negli atti di precetto successivi, nonostante che l’avv. Santarcangelo gli avesse ampiamente contestato il valore degli interessi addebitati (6/7 volte quello legale) in precedenza (vedi a pag 8 dell’atto di opposizione al precetto redatto dall’Avv. Santarcangelo  redatto il 12/01/2010):

l’avv. Bonotto si è presentato presso l’ufficio della essedi studio sas, in compagnia dell’ufficiale giudiziario ed ha provveduto al pignoramento di tutta una serie di beni di scarso valore (persino lo zerbino) per un totale stimato dall’uff. Giudiziario in 1.300 euro circa. Dato che non erano ancora scaduti i 10 giorni concessi ai presunti debitori della essedi studio sas per comunicare l’ammontare dei loro debiti verso la società pignorata, l’avv. Bonotto  si è distinto per la ennesima volta nel doppio impiego (in questo caso doppio pignoramento).

La personale partecipazione dell’avv. Bonotto al pignoramento del 19/07/2010 è un altro elemento che ben illustra la personalità del soggetto ed ha una natura fortemente provocatoria, stante tutto quanto perpetrato nel corso di un ventennio!

Infine, dato che l’avv. Bonotto ha escusso, seppure, come il solito, illecitamente (stante il da lui stesso riconosciuto obbligo di escutere prima la sas) per primo l’obbligato in solido Sandro Dallavalle, avendolo precettato sino dal 2009, ed in base al titolo così illecitamente ottenuto, nonostante la tempestiva opposizione del sottoscritto, potuto iscrivere ipoteca sulla casa di abitazione, il cui valore è certamente congruo, non era legittimato a cambiare nuovamente oggetto della sue attenzioni ed escutere anche  la essedi studio sas.

 

Si chiede pertanto al Giudice per la esecuzione di sospendere il provvedimento di provvisoria esecuzione stante non solo la totale assenza di ogni elemento che lo possa giustificare e la inaffidabilità finanziaria della società che si è indebitamente (addirittura in contrasto con la Sentenza di Cassazione)  introdotta come beneficiaria, inaffidabilità finanziaria che di fatto vanificherebbe ogni futura decisione processuale di segno diverso e che snaturerebbe il requisito di provvisorietà, ma anche e soprattutto in relazione alle eccezionali e gravissime connotazioni, anche di natura penale, che caratterizzano la intera vicenda.

 

  Vedi allegato:  appunti_inseriti_210910.pdf

 

Annotazione del 5/11/2010:

Premesso che nel corso della udienza del 20 settembre 2010 il sottoscritto ha cercato di rappresentare al GOT dr.ssa Monica Loschi quanto risultava dai documenti, e cioè che il pignoramento traeva origine da veri e propri falsi e comunque si contrapponeva alle indicazioni della Corte di Cassazione, la cui osservanza era obbligatoria ai sensi del secondo comma dell’art. 393), questa ultima si è riservata la decisione, dopo aver consigliato al sottoscritto di depositare in Cancelleria i documenti che non ha dichiarato di non poter ricevere direttamente.

 

In data 28 settembre il GOT ha sciolto la riserva invitando le parti a comparire alla udienza fissata al 4.10.2010.

 

Nonostante nel verbale vi sia una annotazione, con il timbro del Cancelliere (sembra di leggere Francesco Stea), ma priva di qualsiasi firma o sigla;  attestante che il sottoscritto sarebbe stato avvisato in data 29/9/2010 (ovvero, questa è la interpretazione che il sottoscritto da’ alla singolare espressione che è stata scritta: not.deb.29/09/010 ore 9.30). Poco sopra tale annotazione, spicca invece la attestazione, chiara, scritta di pugno e siglata, che lo studio legale dell’avv. Bonotto è stato avvertito a mezzo fax il giorno precedente, cioè il 28/09/2010.

 

E’ contrario al vero che il sottoscritto sia stato avvisato della prevista nuova udienza del 4 ottobre 2010!

 

Soltanto in data 14/10/2010 il sottoscritto si è recato alla Cancelleria per chiedere se per caso vi fossero delle novità. Il cancelliere ha riferito soltanto che il pignoramento era stato confermato dal Giudice e che la documentazione relativa si trovava all’ufficio delle entrate, per il pagamento della imposta di registro.

 

In data 5/11/2010 il sottoscritto si è recato nuovamente in Cancelleria per sapere se la documentazione fosse ritornata dall’uff. del registro. In tale occasione allo sportello c’era una sostituta e questa, confermando che la pratica fosse ancora presso l’agenzia delle entrate, propose comunque di effettuare una copia della relativa documentazione.

 

Soltanto dalla lettura di tale documento (allegato: tribunale_tv/undienza041010.pdf) il sottoscritto è venuto a conoscenza che il 4 ottobre era stata fissata una udienza, alla quale non aveva quindi potuto partecipare, insieme con il suo legale, al fine di sottoporre alla attenzione del GOT i gravi motivi che rendevano illegittimo il pignoramento subito. Ma nemmeno il 5/11 il sottoscritto ha potuto leggere lil dispositivo della sentenza, che evidentemente si trovava ancora presso la agenzia delle entrate!

 

 Non resta che prendere atto dello ennesimo episodio, di gravità inaudita, che caratterizza questa vicenda.

 

 

 

 

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