Torna a indice dei
contenuti …
ATTI DI PIGNORAMENTO
Vedi
allegato : atto
di pignoramento bonotto_06072010.pdf
Vedi
allegato: atto di pignoramento bonotto_19072010.pdf
Vedi
allegato : Ricorso_opposizione_esec.pdf
Vedi
allegato : Ricorso_opposizione_esec_2.pdf
Vedi
allegato : Fissazione_udienza.pdf
Gli
atti di pignoramento sono totalmente illegittimi, come tutti i numerosi atti
che li hanno preceduti, a partire dal decreto ingiuntivo emesso in agosto 2009
dal pensionando dr. Libero Mazza.
I
motivi di tale illegittimità sono ben conosciuti dal Sig. Andreon
Francesco e dall’avv. Giovanni Bonotto, non solo per
la loro evidenza, ma anche perchè sono stati ulteriormente loro sottolineati
dal sottoscritto con le raccomandate a.r.
rispettivamente del 08/06/2010, 15/06/2010, 25/06/2010,
(vedi allegati) indirizzate al Sig. Andreon Francesco
ed all’avv. Bonotto per conoscenza.
Di
conseguenza il profilo di maggior rilievo che emerge da tutto quanto sopra e
dalla intera vicenda è quello penale. Il
sottoscritto si appella a chiunque legga la presente affinché si rivolga alle
autorità competenti per segnalare tale profilo, non ritenendo ancora opportuno
rivolgersi direttamente alla Procura di Treviso in quanto, sia pure sotto una
precedente reggenza,in passato ha ravvisato di subire dei comportamenti
irrituali da parte di alcuni sostituti procuratori.
Il
presente atto di pignoramento fornisce una ulteriore, illuminante chiave di
lettura del profilo penale e lo
certifica!
La
convocazione del Sig. Andreon Francesco da parte
della Andreon s.r.l. in effetti sancisce che le cause
sono diventate due (illecitamente, come il solito); vediamo di ripercorrere
brevemente i fatti salienti di ciascuna:
prima causa: essedi studio sas contro Andreon Francesco,
ditta individuale
1)
la
vicenda legale inizia nel 1989 con la richiesta di accertamento tecnico preventivo
da parte della ditta individuale Andreon Francesco
2)
nel
1991 questo ultimo conferisce molte attività e passività (non tutte)
singolarmente individuate e periziate nella nuova società di capitali Andreon s.r.l. (e quindi, non la intera ditta individuale);
non si trova traccia della vertenza con essedi studio sas,
in tale conferimento, nemmeno sotto la voce attività, che evidentemente ha
trattenuto per se, dato che aveva reclamato spettargli la somma di 10 milioni
di lire nel procedimento di primo grado
3)
nel
1992, quindi un anno dopo la costituzione della nuova azienda, il Sig.
Francesco si qualifica, in un atto della causa, come titolare della omonima ditta individuale (vedi all. appello_venezia/sentenza_civile_partefinale.pdf,
prime righe della terza pagina); ciò conferma in maniera inequivocabile che la
vertenza è scientemente rimasta di esclusiva pertinenza del Sig. Andreon Francesco ed evidenzia la natura dolosa della
attuale pretesa di sostituire ad un interlocutore alquanto solvibile come il
Sig. Francesco la sua società a responsabilità limitata la cui natura e
disastrosa situazione finanziaria è ampiamente documentata! (che poi tutti i
pronunciamenti giudiziari, ben quattro, Cassazione compresa, sino ad ora
intervenuti siano in contrasto con le iniziative della Andreon
s.r.l. dimostra che, non solo la azione di questa ultima è dolosa, ma che è
capace di raggiungere egualmente i suoi illeciti obiettivi, non certo grazie
alle capacità professionali dell’avv. Bonotto, che si
lascia cogliere in fallo ad ogni piè sospinto! Tutto questo evidentemente
dovrebbe sollecitare degli inquietanti interrogativi, non certo al
sottoscritto, che si è già da tanto tempo dato delle inquietanti risposte!
4)
nel
2000 il processo di primo grado si conclude con la completa vittoria della
essedi studio sas
5)
il processo di
appello,
promosso dalla ditta individuale Andreon Francesco, non si è svolto in quanto la Corte
Veneziana ha respinto il ricorso a
causa di un “mero refuso” nell’atto stesso (ogni tanto gli Andreon
non sanno ben distinguere quando è per loro conveniente opporre la s.r.l. o
meno, ai loro interlocutori e di
conseguenza si sbagliano: in quel caso
il mandato indicava il Sig. Francesco come rappresentante di una imprecisata
società) (vedi all. appello_venezia/sentenza_civile_partefinale.pdf, al
secondo capoverso della terza pagina )
6)
Il
Sig. Andreon Francesco chiede ed ottiene una
rateizzazione del pagamento che tuttavia interrompe e di conseguenza la essedi
studio sas procede al pignoramento della quota a lui
intestata di una società di Lignano; l’avvocato Bonotto, presentando una falsa rappresentazione
dell’accordo di rateizzazione intervenuto fra gli avvocati, ottiene dal
tribunale della esecuzione di Palmanova la
sospensione del pignoramento; nel 2009 questa ultima Corte ha condannato il
Sig. Andreon Francesco alla rifusione delle spese
processuali;
7) Il Sig. Francesco
riprende successivamente i pagamenti e completa il pagamento delegando
materialmente gli uffici della Andreon s.r.l. ad
effettuare per suo conto i bonifici
mensili a favore della essedi studio sas (vedi all. bonotto_palmanova_300107.pdf);
nell’atto (vedi bonotto_palmanova_memoria_conclusiva.pdf)
l’avv. Bonotto è addirittura più esplicito sulla
circostanza che il debito è del il Sig Francesco (il
debito del Sig.Andreon Francesco fosse in fase di
estinzione ad opera dei pagamenti
eseguiti dalla società Andreon Arredamenti s.r.l. , in adempimento dell’accordo di
rateizzazione sottoscritto tra le parti in data 03/02/05) , recita l’avv. Bonotto*
8) L’avv. Bonotto ricorre in Cassazione contro il respingimento della
sua istanza di Appello sottolineando che l’attore
del ricorso in appello che era stato respinto era il Sig. Francesco quale
titolare della ditta individuale e che il nome di “società” comparso nella istanza
di appello respinta per tale motivo era soltanto un “mero refuso”
9)
la
Suprema Corte accoglie totalmente il ricorso, ribadendo esplicitamente la totale estraneità della società Andreon
s.r.l. al processo e riaprendo i termini per un nuovo ricorso in appello (solo
questo ha stabilito la cassazione: nulla altro, nella sua succinta sentenza
(vedi all. cassazione/sentenza001.pdf
e sentenza002.pdf)
10)
il
ricorrente ha lasciato trascorrere inutilmente anche i nuovi termini nonostante
fossero l’unico oggetto del suo ricorso accolto; la essedi studio sas, che era totalmente soddisfatta dell’esito della
sentenza di primo grado e si era opposta al ricorso per Cassazione ovviamente
(e comunque ai sensi dell’art. 100) non ha a sua volta fatto ricorso (la
pretesa che chi esce vittorioso dal processo di primo grado debba fare appello
per chiedere la conferma di esso mi astengo dal qualificare…)
11)
il
processo è quindi estinto (ai sensi del primo comma dell’art. 393) ); al
secondo comma tale articolo sancisce che le indicazioni della Sentenza di
cassazione devono essere osservate anche negli atti successivi (e quindi va
osservato quanto sopra citato al punto 9)
12)
l’art
310 sancisce che in caso di estinzione del processo tutti gli atti vengono
annullati ma rimangono valide le sentenze (ovviamente le sentenze non
riformate, come è il nostro caso) e questo conclude e suggella la intera
vicenda giudiziaria, visto che la sentenza che rimane valida (l’unica che abbia
deciso sul merito) è quella emessa nel 2000 dal Giudice Sartorio (vedi all. causa_primo_grado/sentenza_causa_civile.pdf);
la legge in questo caso si raccorda perfettamente con il semplice buon senso
ove è evidente che chi ha perso la causa di primo grado e lascia trascorrere i
termini per ricorrere in appello (mi riferisco ovviamente ai nuovi termini
concessi dalla Cassazione) non può certo addurre nuove e strane pretese; va da
se inoltre che l’articolo 310 si riferisce alla estinzione prevista dall’art.
393, come pure agli articoli collocati poco prima e poco dopo nel codice di
procedura penale, che riguardano le altre cause di estinzione del processo: a
cosa altro altrimenti?
seconda
causa:
Andreon Arredamenti s.r.l. contro essedi studio sas
essa nasce dalla costante ed
inossidabile (perseguita per un ventennio) intrusione della Braido
Vanna, moglie del titolare Andeon Francesco,
nonostante non avesse alcun ruolo nella vicenda o nella attività della ditta
individuale, nemmeno sotto il profilo del semplice interesse patrimoniale,
stante il suo regime di separazione dei beni
1) la Braido,
nonostante la sua incompetenza in materia, si inserisce come controparte
tecnica del fornitore essedi studio sas in luogo
della persona, qualificata professionalmente ed esplicitamente designata nel contratto, rag. Fanizzi
2) stante che negli anni 90 il
sottoscritto aveva pregato il suo legale di fare ogni tentativo per raggiungere
un accordo amichevole con il Sig. Andreon Francesco,
è stata effettuata una convocazione dello stesso come titolare della ditta
individuale; si è presentata invece la Braido
asserendo di essere titolata in quanto vice presidente della Andreon s.r.l. (vedi all. presentaz_interpello_braido.pdf)
3) nel 2005 il sottoscritto ha inviato
alcune raccomandate a.r. al Sig. AndreonFrancesco
(con copia a Bonotto) allo scopo di risolvere di
comune accordo un quesito di natura fiscale che nasceva da questa complessa
causa e ricevendo invece risposta dalla Braido; il
sottoscritto ha nuovamente respinto con
fermezza i nuovi tentativi di intrufolarsi ricorrendo nuovamente allo
espediente (di cui al punto 2) di accreditare la s.r.l. come parte in causa ;
4)
nel pieno periodo feriale del 2009 la Andreon
s.r.l. presenta richiesta di ingiunzione al pensionando dr. Libero Mazza….;
5) richiesta accolta ed ingiunzione
emanata, quindi:
a) a favore di una società
esplicitamente definita estranea dalla
Cassazione (che è l’atto immediatamente precedente, quindi in assenza di ogni fatto nuovo); ma,
come già detto sopra, contravvenendo alle posizioni costantemente espresse
nella causa e convalidate da tutte le sentenze (al fine di evitare equivoci, è
vero che più volte è stata avanzata la pretesa di inserire la s.r.l. al posto
del Sig. Francesco, ma ciò sempre ad opera della Braido
Vanna, il cui ruolo si esaurisce unicamente nell’essere la moglie del titolare)
b)
sulla restituzione di un pagamento effettuato nell’ambito di un processo
chiuso dai tre gradi di giudizio (tutti
e tre concordi nel sancire la
estraneità della s.r.l.) e quindi in assenza di alcun minimo elemento che
potesse indicare un credito
c)
senza interpellare la controparte
d)
in assenza di qualsiasi prova, tanto meno scritta, requisito essenziale per la emanazione di un tale
provvedimento, come ammesso dallo stesso Giudice Mazza, che fa riferimento all’articolo
633 (salvo che la documentazione a corredo del ricorso non fosse stata
falsificata, cosa da non escludere, dati i precedenti)
6)
nel novembre 2009 il dr. Luca Deli appone la
formula esecutiva al decreto ingiuntivo sulla base di considerazioni a mio
avviso prive di valore (per citare solo la più eclatante: sostenendo che la sentenza di primo grado è stata “caducata”, quando invece gli stessi atti presentati
dall’avv. Bonotto a corredo della sua istanza
dimostrano il contrario, cioè che è soltanto la istanza di Andreon
ad essere respinta e non la sentenza del giudice Sartorio ad essere presa in
considerazione e tanto meno riformata; vedi all appello_venezia/sentenza_civile_partefinale.pdf.)
7)
nei giorni 11 e 12 maggio il sottoscritto ha tentato per la ennesima
volta di raggiungere una intesa con la sua controparte e questa volta è stato
fortunatamente il Sig. Francesco a rispondere al telefono; di conseguenza sono
state scambiate alcune telefonate nel corso delle quali, fra molti elementi che
confermano la strategia dolosa costantemente seguita da sua moglie per 20 anni
e che si tralascia di esporre in questa sede, emerge tuttavia la buona
disponibilità manifestata dal Sig. Francesco il quale si è attivamente
prodigato per promuovere un colloquio telefonico fra il sottoscritto e la Braido Vanna, spiegando
che erano solamente la moglie o
l’avv. Bonotto a poter decidere (il colloquio fra
il sottoscritto e la Braido Vanna è avvenuto, ma questa, evidentemente informata
dal marito che non ero disposto a telefonare all’avv. Bonotto,
come lui mi aveva suggerito, mi ha a sua volta comunicato che accordi non ne
faceva e suggerito di telefonare alla avv.to Emanuela Bottega, del suo studio,
attestando che era perfettamente a conoscenza della vicenda ed in grado di
decidere in luogo dell’avv. Bonotto).
La
intimazione della Andreon s.r.l. (società
caratterizzata da una situazione finanziaria mantenuta stabilmente al livello
disastroso nel corso di quasi un ventennio e quindi tale da essere artatamente
opposto ai creditori ed al fisco) rivolta al Sig. Andreon
Francesco, di versare ad essa stessa la somma che egli deve rifondere alla
essedi studio sas in relazione alle spese
processuali, di cui al punto 6 prima causa, appare al sottoscritto la ennesima
manifestazione di quella “disinvoltura” sempre dimostrata dagli Andreon (significativa la lettera nella quale la Braido sostiene di voler pagare a nome della s.r.l. in
quanto, a suo dire, non importa a chi competa, in quanto “eventuali differenze dovranno essere regolate tra soci” (vedi all.
corrispondenza/lett_andreon_300305
), se si considera che Andreon Francesco è il legale
rappresentante nonché maggiore azionista della Andreon
s.r.l.(80%) ; spicca la implicita
ammissione del ruolo della srl, quale scudo
da opporre ai creditori ed al fisco: quando fa comodo “eventuali differenze
dovranno essere regolate tra soci” (con tutte le conseguenti implicazioni
fiscali e legali che derivano da tale dichiarazione), quando invece l’interesse
è diverso….
Ma
il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, redatto dall’avv. Bonotto, è viziato da un ulteriore grave elemento, e cioè
il falso, di cui esistono numerose prove che di seguito elenchiamo, cui vanno
aggiunte le (inossidabili ed esaustive)
prove di cui ai punti 3,8,9 della prima causa; mi riferisco alla asserzione che
il titolo che legittima la s.r.l. a chiedere la somma deriva dalla circostanza
che essa ha acquisito tale titolarità sino dalla sua costituzione, in
quanto conferitaria
della ditta individuale, ed a corredo allega persino l’atto costitutivo della
società, registrato il 9 gennaio 1991, ove tuttavia
1)
tutte le attività conferite (compresi i singoli debiti e crediti) sono
singolarmente indicate e periziate e non
si trova traccia del credito di
lire 20 milioni di lire asseritamene vantato dalla Andreon
(vedi all. sentenza
di primo grado), come pure di ogni posta attiva o passiva, nemmeno come
fondo rischi o crediti/debiti classificati come dubbi, che faccia in alcun modo
riferimento alla vertenza con la essedi studio sas; è
del tutto evidente che il Sig. Andreon ha ritenuto di
tenere per se la vertenza ed il conseguente dare/avere con essedi, come ha
fatto per altre poste di bilancio, come le azioni fiat che all’epoca possedeva
ecc. ecc.(circostanza che risulta ufficialmente confermata, come da punto 3
prima causa);
2)
si scorda, questa controparte, che la s.r.l. è una società di capitale, che ha
par questo particolari obblighi di trasparenza e, stante la regola contabile
della continuità dei bilanci (che sono pubblici) dei debiti o dei crediti verso
la essedi sas non si trova traccia nei bilanci
successivi, nemmeno, quando, nel 2000, c’è stata la sentenza di primo grado che
accoglieva tutte le istanze della essedi sas; e
condannava Andreon al pagamento;
3)
in quanto asserita conferitaria, sarebbe stato
preciso obbligo, di fronte ad una sentenza di condanna, nel 2000, di registrare
l’onere conseguente e comunque farne apposita menzione nella nota integrativa;
ma evidentemente, all’epoca, non aveva ancora escogitato gli attuali
stratagemmi! Non è superfluo ricordare
che, se le scritture contabili costituiscono prova scritta nei confronti dei
terzi, a maggior ragione ciò vale per chi tali scritture ha compilato;
4)
al punto 7, prima causa, è lo stesso Bonotto ad attestare che i pagamenti della s.r.l. erano a
fronte del debito di Andreon
Francesco; conoscendo la pervicacia di questa controparte, il sottoscritto
ritiene opportuno sottolineare che il Sig. Francesco, in quanto presidente e
maggiore azionista della s.r.l., ha ritenuto semplicemente di fruire dei suoi
uffici per disporre i pagamenti, in luogo di recarsi personalmente allo
sportello; non è infatti ipotizzabile nemmeno che la pretesa della s.r.l. di
intrufolarsi nella causa possa nascere dallo eventuale diritto di un terzo che
si sia sostituito in un pagamento allo originario debitore in quanto:
a)
sostenere che il Sig. Andreon Francesco è un terzo,
rispetto alla sua s.r.l. è addirittura ridicolo, dato che è egli il maggiore
azionista e gli altri soci sono solamente i suoi familiari
b)
la sentenza della Cassazione è successiva a tali pagamenti (è l’atto immediatamente
precedente la richiesta di decreto ingiuntivo) e quindi la sua statuizione che
la s.r.l. è estranea assorbe evidentemente anche tale ipotetica fattispecie di
cui al punto a;
c) sono, ancora una volta, gli stessi bilanci
della s.r.l. che escludono una ipotesi del genere, stante che non riportano alcun
credito verso il Sig. Andreon Francesco con
riferimento ai pagamenti effettuati (come sarebbe suo obbligo se li avesse
eseguiti in proprio per saldare un debito di un terzo e non invece facendo
semplicemente da tramite, così come anche la banca Unicredit che trasmetteva i
bonifici alla essedi ha fatto);
d) in ogni caso, non è questa la tesi che è
stata sostenuta nella istanza di decreto ingiuntivo e pertanto si è citata la
ipotesi del terzo solamente in via accademica per esaurire qualsiasi pur
fragile appiglio;
5)
è ormai dal 1996 che il sottoscritto subisce le conseguenze della vera e
propria persecuzione operata dall’avv Bonotto, tanto che ha inviato ben tre esposti all’ordine di
Treviso (il secondo (del 2000) ed il terzo, recente, sono ancora
(significativamente per quanto attiene a quello di 10 anni fa’) in attesa di
risposta (vedi all.ordine_avvocati_tv/esposto_1999.pdf,
esposto_2000.pdf, Ordineavv250610.htm )
6) tutte le altre argomentazioni inserite dalla controparte nella sua istanza per ottenere il decreto ingiuntivo non sono altro che la ennesima proposizione di quanto già esposto alla Corte di Appello di Venezia ed al giudice della esecuzione di Palmanova ed inequivocabilmente bocciato, anche se la bocciatura del Giudice di Palmanova è successiva rispetto alla istanza di decreto ingiuntivo! (vedi all .palmanova/sentenza_palmanova.pdf
);a tale proposito desidero
sottolineare che:
l’accordo è
da entrambe le parti concordemente collocato il 03/02/2005
la data della
lettera di trasmissione dell’assegno di 3.000 euro è 11/02/2005
l’inesistente,
citato accordo dovrebbe necessariamente essere collocato fra tali due date
Vedi
allegato: appunti_inseriti_210910.pdf